Giurisprudenza Civile

Cassazione civile, sez. III, sentenza 17 giugno 2013, n. 15108

In sede di accertamento della natura di un negozio, nell’alternativa tra contratto di fideiussione e accordo autonomo di garanzia, tale ultima qualificazione è destinata a prevalere laddove sia esclusa la legittimazione del debitore principale a chiedere che il garante opponga al garantito le eccezioni scaturenti dal rapporto principale e sussista la rinuncia ad opporre eccezioni di sorta al garante che, dopo il pagamento, avesse agito in regresso. Tali elementi costituiscono un sicuro indice di una deroga alla normale accessorietà della garanzia fideiussoria, nella quale il garante ha invece l’onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore (art. 1952 co. 2 cod. civ.), all’evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 17 giugno 2013, n. 15108