Giurisprudenza

Cassazione penale, sez. II, sentenza 27 maggio – 4 luglio 2014, n. 29009

Il delitto previsto dall’art. 513-bis cod. pen. punisce soltanto le condotte illecite tipicamente concorrenziali realizzate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, ma non anche le condotte intimidatorie finalizzate ad ostacolare o coartare l’altrui libera concorrenza, e però poste in essere al di fuori dell’attività concorrenziale, ferma restando l’ eventuale riconducibilità di queste ad altre fattispecie di reato.

Cassazione penale, sez. II, sentenza 27 maggio – 4 luglio 2014, n. 29009