Giurisprudenza

Cassazione penale, sez. V, sentenza 29 maggio – 20 giugno 2013, n. 27246

Il reato di abusivismo finanziario di cui all’art. 166 d. lgs. n. 58 del 1998 sussiste solo se l’esercizio di servizi finanziari viene svolto in maniera professionale e nei confronti del pubblico. A riguardo, la nozione di professionalità deve essere intesa in senso ampio e corrisponde al compimento di una serie di atti coordinati del tipo indicato dalla norma incriminatrice. E’ inoltre richiesto che questi ultimi siano indirizzati ad un numero indeterminato di soggetti qualitativamente non predeterminati.

Cassazione penale, sez. V, sentenza 29 maggio – 20 giugno 2013, n. 27246