Corte di Giustizia UE: esdebitazione applicabile anche all’IVA
Corte di Giustizia UE: esdebitazione applicabile anche all’IVA
di Claudio Melillo
Oggetto di trattazione è la procedura disciplinata dalla legge fallimentare italiana a tutela degli imprenditori che versino in gravi difficoltà economiche: l’esdebitazione.
L’esdebitazione è un istituto giuridico disposto dagli art. 142 e 143 della legge fallimentare che ammette, per le persone fisiche, la possibilità di beneficiare della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, a condizione che siano rispettati alcuni requisiti.
Nel presente articolo s’intende commentare la pronuncia pregiudiziale resa dalla Corte di Giustizia Europea in data 16 marzo 2017, nella causa 493/15, a fronte del rinvio effettuato dalla Corte di Cassazione nell’ambito di una controversia tra l’Agenzia delle Entrate e un contribuente italiano dichiarato fallito. Il thema decidendum attiene ad una cartella di pagamento per IVA e per IRAP, relativamente all’anno di imposta 2003, notificata successivamente al decreto di esdebitazione emesso, nel 2008, dal Tribunale di Mondovì (Italia). Nello specifico, la Corte di Cassazione, con un’ordinanza del 2015, ha chiesto agli eurogiudici di stabilire se l’estinzione del debito IVA del soggetto fallito ammesso alla procedura di esdebitazione fosse compatibile con il diritto comunitario. Nel dettaglio, l’istanza ha ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e degli articoli 2 e 22 della sesta direttiva – in materia di IVA – nel dubbio che essi ostano all’applicazione di una disposizione nazionale che prevede l’estinzione dei debiti nascenti dell’IVA in favore dei soggetti ammessi alla procedura di esdebitazione disciplinata dagli articoli 142 e 143 della legge fallimentare italiana.
La Corte di Giustizia UE ha osservato, anzitutto, come l’esdebitazione, in quanto procedura complessa, debba essere accertata da un organo giurisdizionale con annessa possibilità per i creditori non soddisfatti, di presentare ricorso avverso la decisione del giudice. Inoltre, tale istituto consente a uno Stato membro, detentore di un credito IVA, di fornire un parere sulla domanda del debitore, interessato a godere del beneficio, e di proporre un eventuale ricorso, contro la decisione di inesigibilità dei debiti IVA non completamente soddisfatti, muovendo un ulteriore controllo giurisdizionale. Nel caso di specie, i giudici hanno individuato la sussistenza di tutti gli elementi utili a renderla equiparabile alla fattispecie esaminata nella sentenza del 7 aprile 2016, Degano Trasporti, la cui procedura di esdebitazione, nell’ambito del concordato preventivo, è assoggettata a condizioni di applicazione rigorose che offrono garanzie in merito alla riscossione dei crediti IVA, precisando che tale istituto non implica una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’IVA e non si pone in contrasto all’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione Europea.
È d’uopo precisare come l’esdebitazione non si configuri al pari di un aiuto di Stato dal momento che non tutte le persone fisiche possono avere accesso all’agevolazione. Requisito indispensabile è dato dalla buona fede del soggetto fallito, al fine di consentirgli di poter riprendere un’attività imprenditoriale, possibile grazie a tutti i debiti non liquidati, da cui il contribuente, sottoposto alla procedura concorsuale, è svincolato.
Una simile agevolazione è volta proprio a stimolare una sana e leale attività imprenditoriale.