Diritto

Dalla TARSU alla TARES

di Mariella Orlando

1. L’evoluzione normativa

L’art. 14[1], d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 387, della Legge di stabilità per il 2013, n. 228/2012, ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2013 (comma 1) e a prendere il posto di “tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza” (comma 46). I commi 8 e 9 del citato articolo 14 prevedono che il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le “norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.

Come è noto, il D.P.R. 158/1999 venne emanato in attuazione del quinto comma dell’art. 49, d.lgs. 22/1997 (c.d. decreto “Ronchi”), recante la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (la c.d. Tia1), norma in forza della quale “Il Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni” [2].

Il D.P.R. 158/1999, invero, avrebbe già dovuto essere soppiantato da un nuovo atto regolamentare, giacché il sesto comma dell’art. 238, d.lgs. 152/2006 (T.U. dell’ambiente), recante la disciplina della c.d. Tia2  disciplina  i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e determinata la tariffa, garantendo l’assenza di oneri per le autorità interessate”. La norma è un “ponte” tra la Tia e la Tares. Questo presupposto appare, peraltro, assicurato dal fatto che le disposizioni contenute nell’art. 14 d.l. 201/2011 si pongono in netta sintonia, per quanto riguarda gli aspetti tariffari, con le linee portanti della Tia1 (e della Tia2).

Si può, infatti, rimarcare come nella Tares:
a) la tariffa sia commisurata – almeno nella versione “tributaria” – alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte (art. 14, comma 9, d.l. 201/2011), in evidente conformità al criterio “presuntivo” previsto dal D.P.R. 158/1999 per gli enti locali che non abbiano organizzato sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti dalle singole utenze, domestiche o non domestiche (art. 5, comma 2, e art. 6, comma 2 D.P.R. 158/1999);
b) la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento (art. 14, comma 11, d.l. 201/2011), norma che riproduce alla lettera il comma 4 dell’art. 49, d.lgs. 22/1997 (Tia1) e il comma 4 dell’art. 238, d.lgs. 152/2006 (Tia 2);
c) siano assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (art. 11, comma 17, d.lgs. 201/2011), previsione già contenuta agli artt. 4, comma 1, e 7, comma 1, D.P.R. 158/1999;
d) sia applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (art. 11, comma 18, d.lgs. 201/2011), norma già contenuta all’art. 49, comma 14, d.lgs. 22/1997, e all’art. 238, comma 10, d.lgs. 152/2006.

La piena compatibilità del D.P.R. 158/1999 con le disposizioni recate dal d.l. 201/2011 fa sì che l’analisi degli aspetti tariffari del tributo possa esser svolta direttamente sulla base dello stesso D.P.R. 158, limitando i richiami delle norme della TARES a un ruolo, almeno di regola, confermativo di quanto prescritto dal vigente metodo normalizzato.

2. Natura tributaria della Tares[3]

L’elemento che caratterizza il nuovo tributo è la nuova dicotomia, non a  caso si parla di “tributo” e non di “tassa” o di “ imposta”. Infatti, al suo interno si riscontrano due componenti: la prima, caratteristica di una tassa, destinata al finanziamento dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati; la seconda, tipica di un’ imposta, è  esplicitamente volta a finanziare i  “servizi indivisibili “ dei Comuni.

Tralasciando in questa sede considerazioni dottrinarie e giurisprudenziali che nel passato hanno fornito interpretazioni non sempre univoche delle diverse nozioni di tributo, sembrerebbe che il presupposto del nuovo tributo sia molto più simile ad un’imposta che ad una tassa, in quanto è basato non tanto sulla fruizione del servizio, ma – come sostiene lo stesso De Viti De Marco[4] – sulla copertura dei costi di più servizi di cui una parte a fruizione definita indivisibile. La natura ibrida del prelievo è comunque confermata dalla differenziazione tariffaria tra la quota destinata a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti, commisurata alla potenziale produzione degli stessi, e la quota destinata a coprire il costo dei servizi comunali indivisibili, basata in maniera direttamente proporzionale alla superficie imponibile dei locali o delle aree possedute o occupate o detenute.

Soggetto passivo è colui che possiede, occupa o detiene  a qualsiasi titoli locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, suscettibile di produrre rifiuti urbani (comma 3 art. 14 D. Lgs. 201/2011), con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Vengono in sostanza confermati gli stessi presupposti soggetti della Tarsu, ossia l’occupazione o la detenzione dei locali.

Un elemento di novità rispetto ai regimi precedenti è costituito dalla rilevanza del possesso, ma solo in caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare. Si tratta di una disposizione finalizzata a semplificare l’applicazione del tributo, individuando un unico soggetto debitore, nei casi in cui durante l’anno vi sia un uso limitato nel tempo da parte di una molteplicità di diversi occupanti, la cui individuazione risulterebbe difficoltosa.

3. Determinazione della tariffa

Il comma 9 dell’art. 14, relativo alla parte di tariffa destinata alla copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ha origine compositiva, essendo in parte mutuata dalla normativa Tarsu e, per parte preponderante, dalla normativa Tia. In particolare dalla Tarsu[5] deriva la previsione secondo cui “ la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con specifico regolamento” da emanarsi, su proposta del Ministero dell’economia e finanza e del Ministro dell’ambiente. Dalla Tia- la Tares – riprende la scomposizione in due quote della tariffa, dopo aver affermato che “il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria” (comma 9,10 e 12).

Nel dettaglio la nuova disciplina prevede che la tariffa applicabile al tributo possa essere determinata in base al criterio presuntivo sopra citato, per categorie di utilizzo degli immobili dotate di qualche omogeneità interna, in base ad un nuovo regolamento statale da emanarsi entro il 31 ottobre del 2012. In mancanza di tale provvedimento la tariffa dovrà determinarsi applicando le disposizioni dettate dal DPR n. 158 del 1999 (cd. metodo normalizzato), norma tecnica attuativa della TIA1. In questo modo la tariffa è compresa da una quota fissa (determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti) e una quota variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferenti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione).

In sostanza , per i Comuni a regine TARSU l’applicazione del metodo normalizzato con i passaggio al tributo Tares è paragonabile al passaggio dalla Tarsu alla Tia 1. Ovviamente i Comuni a Tia 1 sono più agevolati in quanto già applicano il metodo normalizzato e dovranno limitarsi ad adeguare i loro regolamenti alla disciplina della Tares.

Infine, la nuova disciplina stabilisce che la tariffa è determinata comprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

In ordine alla determinazione della superficie tassabile, il comma 9 dell’art. 14 della Legge n. 228 del 2012 rinvia l’applicazione del criterio dell’80% della superficie catastale (previsto a regime per le unità immobiliari a destinazione ordinaria) al momento in cui sarà effettuato l’allineamento tra i dati catastali relativi a tali unità e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica di ciascun comune.

In fase di prima applicazione, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritta o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tarsu, della Tia 1 o della Tia 2. Il Comune[6] può tuttavia effettuare l’attività di accertamento, relativamente alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, considerando come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80% della superficie catastale.

Resta invece confermato che per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

Al fine di favorire il predetto allineamento dei dati, viene poi introdotto l’obbligo di indicare nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria i dati catastali, il numero civico di ubicazione e il numero dell’interno.

4. Gestione del tributo

Il comma 46 dell’ art. 14  della L. 228/2012 stabilisce che a decorrere dall’1.1.2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. L’abrogazione riguarda la Tarsu, Tia1 e Tia2, nonché il regime speciale per i comuni della Regione Campania introdotto dall’art. 11, D.L. 30.12.2009 n. 195, conv. Con modif. dalla l 26.2.2010 n. 26.

Viene inoltre abrogata la discussa tariffa per le attività economiche prevista dall’art. 195, D. lgs. 152/2006, disposizione che resta in vigore solo nella parte in cui conferisce allo Stato il potere di determinare i criteri di assimilazione dei rifiuti.

Nell’ambito della normativa Tares viene mantenuta la possibilità di istituire una nuova tariffa, riservata ai Comuni  “ cha hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico”, avente natura di corrispettivo, che ha lo stesso presupposto, gli stessi soggetti passivi e la stessa disciplina del nuovo tributo La normativa prevede che il costo del servizio dovrà esser determinato sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento governativo di cui al comma 12 e, in assenza dello stesso, dal D.P.R. 158 del 1999, ma non dice nulla sulle modalità di determinazione delle tariffe.

Tuttavia la mancanza di alcuni riferimenti essenziali nella legge, come la definizione del servizio di cui la tariffa è corrispettivo, l’individuazione dei fruitori, la fissazione delle penalità dovute in caso di inadempimenti, modalità di definizione della tariffa, rischia di rendere attaccabile la regolamentazione comunale e problematica la gestione della tariffa.

RIFERIMENTI NORMATIVI COMPARATI TARES- TIA1- TIA2 – TARSU

DISCIPLINA

TARES

TIA1

TIA2

TARSU

NORMATIVA

Art. 14 co. 1D.L. n. 201 del 06/12/2011, conv. Dalla L. n. 214 del 22/12/2011 Art. 49 co. 1 D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997 Art. 238 co. 1D. Lgs. n. 152del 03/04/2006  Art. 58 D. Lgs n. 507del 15/11/1993 

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO E SOGGETTO ATTIVO

Art. 14 co. 2 D.L. n. 201del 06/12/2011, conv. Dalla L. n. 214 del 22/12/2011 Art. 49 D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997 Art. 238 co. 1 D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 Art. 62 D. Lgs n. 507del 15/11/1993(soppresso)

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO E SOGGETTO PASSIVO

Art. 14 co. 3, 5 e 7 D.L. n. 201 del 06/12/2011,conv. Dalla L. n. 214 del 22/12/2011 Art. 49 co. 3 D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997 Art. 238 co. 1 D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 Art. 62 e 63 D. Lgs n. 507 del 15/11/1993

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 14 co. 8, 9, 10, 11 e 12 D.L. n. 201 del 06/12/2011, conv. dalla L. n. 214 del 22/12/2011 Art. 49 co. 4 D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997 Art. 238 D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006  Art. 65 D. Lgs n. 507del 15/11/1993

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

Art. 14 co. 9 e 10 D.L. n. 201 del 06/12/2011, conv. Dalla L. n. 214 del 22/12/2011      

LA POTESTÀ REGOLAMENTARE COMUNALE

Art. 14 co. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 D.L. n. 20 del 6-11-2011, conv. Dalla L. n. 214 del 22/12/2011 Art. 49 co. 10 D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997   Art. 67 e 68 D. Lgs n. 507 del 15/11/1993

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Art. 14 co. 23 D.L. n. 2011 del 06/12/2011,conv. Dalla L. n. 214del 22/12/2011 Art. 49 co. 7 D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997   Art. 69 D. Lgs n. 507del 15/11/1993

TARIFFA GIORNALIERA

Art. 14 co. 24, 25, 26 e 27 D.L. n. 201 del 06/12/2011, conv. dallaL. n. 214 del 22/12/2011   Art. 77 D. Lgs n. 507del 15/11/1993

TRIBUTO PROVINCIALE

Art. 14 co. 28 D.L. n. 201 del 06/12/2011,conv. Dalla L. n. 214del 22/12/2011

Art. 49 co. 17 D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997

  Art. 19 del D.Lgs. 504/1992

DICHIARAZIONE

Art. 14 co. 33 e 34D.L. n. 201 del 06/12/2011, conv. dallaL. n. 214 del 22/12/2011   Art. 70 D. Lgs n. 507del 15/11/1993

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 14 co. 34 e 35D.L. n. 201 del 06/12/2011, conv. dallaL. n. 214 del 22/12/2011 Art. 49 co. 13 e 15D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997   Art. 72 D. Lgs n. 507del 15/11/1993

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TARES

Art. 14 co. 36, 37 e 38D.L. n. 201 del 6.12.201, conv. dallaL. n. 214 del 22/12/2011   Art. 73 e 74 D. Lgs n. 507 del 15/11/1993

SANZIONI

Art. 14 co. 39, 40, 41,42, 43 e 44 D.L. n. 201del 06/12/2011, conv. Dalla L. n. 214

del 22/12/2011

  Art. 76 D. Lgs n. 507del 15/11/1993

TARIFFA DI NATURA CORRISPETTIVA

Art. 14 co. 29, 30 e 31D.L. n. 201 del 06/12/2011  conv. dallaL. n. 214 del 22/12/2011Articolo 1429. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.30. Il costo del servizio è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12.

31. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

 

MAGGIORAZIONE DELLA TARIFFE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 14 co. 13, 21 e 32D.L. n. 201 del 06/12/2011, conv. Dalla L. n. 214 del 22/12/2011Articolo 1413. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono,con deliberazione del consiglio cominale,modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato.21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13.

32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni determinato ai sensi del comma 13.

 

Implicazione del passaggio dalla TARSU al regime tariffario[7]

  TARSU TARIFFA
Natura del corrispettivo Tributario, con caratteristiche di obbligatorietà e svincolo dell’effettivo godimento. Sanzioni amministrative e/o penali in caso di mancato pagamento. Tariffario, con caratteristiche di corrispettivo per il servizio ricevuto. La sanzione per chi non paga è la sospensione del servizio.
Definizione di costo Basata sul principio della contabilità pubblica e dunque ispirato a una logica di “cassa”. Basata su principi di contabilità industriale, dunque corrispondenti intermente al valore delle risorse economiche impiegate nella produzione del servizio
Modalità di allocazione dei costi Superfici immobiliari  eventualmente con correttivi Volume di rifiuti prodotti e/o “ quantità” e “qualità” di servizio “consumata”
Criteri di remunerazione del gestore A piè di lista (gestione pubblica) Principio di equilibrio economico finanziario fra costi e ricavi
Tassazione ambientale Sostanzialmente assente (il cittadino paga a prescindere dai suoi sforzi per minimizzare i rifiuti o partecipare alla raccolta differenziata) La tariffa agisce come stimolo per la riduzione dei rifiuti e la partecipazione alle raccolte differenziate.

 


[1] Prevede infatti il comma 29 dell’art. 14 d.l. 201/2011 che “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa ..”

[2]  Comma così modificato dall’art. 1, comma 27, L. 9 dicembre 1998, n. 426

[3] L’introduzione del nuovo tributo comporterà l’abrogazione della:
– TARSU ( D. Lgs. 507/1993)
– TIA1 (D. Lgs. N. 22/1997 art. 49  “ i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l’istituzione di una tariffa”.
– TIA2 (d. Lgs. 152/2006 …… Art. 238 “ chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall’art. 15 del decreto legislativo  13 gennaio 2003 n. 36. La tariffa di cui all’art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.”

[4] Pica F., Le ragioni dei tributi, Giappichelli Ed., 2002. Antonio De Viti De Marco, studioso di scienza delle finanze del 1800, rileva uno specifico costo che è proprio quello del corrispettivo. Il meccanismo in oggetto è di per sé costoso in due sensi. L’applicazione di esso richiede che sia specificatamente gestito e questa gestione di per sé ha un costo ( costo del meccanismo di esclusione). In secondo luogo, l’applicazione di un meccanismo di esclusione comporta che siano esclusi dalla fruizione alcuni soggetti e ciò può essere inappropriato se il costo marginale delle prestazioni è basso, se le prestazioni medesime comportano esternalità positive e se il guadagno di equità e di efficienza prodotto dal razionamento attraverso i prezzi è modesto. Questi fenomeni producono, nel tempo, secondo De Viti De Marco, la tendenza a sostituire meccanismi di finanziamento basati sul prezzo (tariffa) con uno strumento più efficiente, e/o più equo, quale può essere l’imposta. La progressività presa d’atto di questi elementi comporta un processo ove “ la tariffa è la culla dell’imposta”. Ciò significa che i fruitori del servizio di smaltimento o che, comunque producono rifiuti non hanno interesse all’asportazione del singolo rifiuto, ma di tutti i rifiuti prodotti, in quanto ciò è necessaria alla produzione di beni pubblici, in senso samuelsoniano, che consistono nell’igiene e nel decoro urbano.
Secondo De Viti De Marco, un servizio pubblico nasce per l’iniziativa innovativa di un ente pubblico e viene generalmente finanziato con prezzi; allorchè il servizio medesimo si afferma, esso viene reso a gruppi via via più cospicui di fruitori; si diviene consapevoli, ad un certo punto del processo, del fatto che questa fruizione è così diffusa che non mette differenzia tra chi fruisca in maggiore o minore misura. Se il costo del servizio è basso, se esso produce esternalità positive, se è difficile o inappropriato escludere dalla fruizione chi non sia disposto a pagarne il prezzo, se i meccanismi necessari all’applicazione del prezzo sono costosi ed inaffidabili, può essere appropriato eliminare la tariffa finanziando il servizio attraverso imposte, che sono in via di principio strumenti sul pianto dell’efficienza e dell’equità più appropriati.
[5] Art. 65 del D.Lgs. n. 507 del 1993.
[6] Il Consiglio comunale ha la competenza per l’approvazione delle tariffe. Tale tariffa deve essere determinata “ in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatti dal soggetto che svolge il servizio  stesso e approvato dall’autorità competente”. ”. Va osservato che il concetto di “autorità competente2 tenuta ad approvare il pianto finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio, non è riferibile ad una nuova specifica. La generalità del richiamo è suscettibile di divenire fonte di contenzioso in quanto tutte le deliberazioni di tariffa potrebbero essere impugnate in mancanza di approvazione del piano finanziario da parte di un’ autorità competente chiaramente individuata, con conseguente rischio di annullamento della deliberazione e delle tariffe approvate. Appare auspicabile che la competenza venga esplicitamente riportata in capo al Consiglio comunale, almeno finché non siamo chiaramente individuati altri organismi preposti.

[7] Regni A., Public utilities locali e sistemi tariffari: il caso dell’igiene urbana a Roma, in Economia Pubblica n. 3 del 2004. Si precisa che per tariffa si intende la Tia 1. Obiettivo è sottolineare  l’obiettivo che il legislatore ha avuto nel volere effettuare il passaggio dalla Tassa (ossia Tarsu) alla Tariffa (all’epoca Tia).