Economia

Direttiva 2014/59/UE: Il Supporto Finanziario Intra-Gruppo

(di Alessio Rombolotti)

Il mese scorso abbiamo discusso le linee guida pubblicate dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) per sancire lo stato d’insolvenza delle istituzioni creditizie e d’investimento secondo la Direttiva 2014/59/EU[1]. L’Articolo 23 della medesima Direttiva tratta le condizioni che consentono ad un gruppo di dare un supporto finanziario alle proprie filiali in forza di un “accordo di supporto” che rispetti l’Articolo 19[2].

L’EBA ha ora pubblicato le linee guida[3] (Guidelines on Group Financial Support) gli standard tecnici[4] (Regulatory Technical Standards) e gli standard di pubblicazione[5] (Implementing Technical Standards), tutti documenti relativi a procedure e regolamenti per la determinazione delle condizioni in cui un gruppo bancario o finanziario può intervenire per supportare un’entità del gruppo in crisi di liquidità, per la regolamentazione degli interventi di supporto e per la definizione dei termini degli “accordi di supporto”. Queste linee guida seguono la Direttiva denominata “Bank Recovery and Resolution” che ha lo scopo di migliorare la gestione del rischio nei gruppi bancari e finanziari europei, eliminando le incertezze di procedure e regolamenti locali inerenti al supporto finanziario di filiali insolventi.

Gli organismi di controllo e vigilanza nazionali dovranno garantire l’autorizzazione al supporto intra-gruppo sulla base di alcune condizioni: l’interesse del gruppo nel suo insieme e le conseguenze in caso di aiuto negato; le probabilità di uscire dallo stato di crisi grazie agli interventi autorizzati; i termini degli aiuti forniti alla luce dei parametri di vigilanza e controllo ai quali deve sottostare l’entità che concede il supporto.

Gli attuali regolamenti europei sul supporto finanziario intra-gruppo variano notevolmente da nazione a nazione, in particolare nei casi in cui sono le filiali a fornire aiuto alla loro casa-madre. Queste diversità complicano la gestione della liquidità dei gruppi bancari e finanziari multinazionali quando alcune entità del gruppo si trovino in dissesto, creando il rischio di destabilizzare l’intero gruppo.

Il rispetto delle condizioni riportate nelle linee guida dovrà essere verificato in base alla liquidità e al capitale netto dell’entità in difficoltà. Le autorità di vigilanza e controllo locali dovranno produrre un’analisi dei rischi e delle cause che hanno portato il soggetto al dissesto, dovranno verificare i modelli di business adottati, le condizioni e le dinamiche di mercato attuali e future. Tali autorità saranno comunque dotate di autonomia di scelta di fattori ed elementi aggiuntivi da valutare di caso in caso.

Gli standard di pubblicazione specificano i termini degli “accordi di supporto” e le loro modalità di pubblicazione con lo scopo di renderli trasparenti a beneficio dei creditori, degli investitori e dei clienti del soggetto che fornisce il supporto.

Le linee guida, gli standard tecnici e di pubblicazione saranno resi operativi dopo l’approvazione della Commissione Europea.

Note

[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0059&qid=1440926369205&from=EN

[2] L’Articolo 19 è specifico agli “accordi di supporto”.

[3]http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1137032/EBA-GL 2015-17+Guidelines+on+group+financial+support.pdf

[4] http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1136980/EBA-RTS-2015-08+RTS+on+financial+support.pdf

[5] http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1136953/EBA-ITS-2015-07+ITS+on+Disclosure+of+Group+Financial+Support+Agreements.pdf