Diritto

I contratti di solidarietà

di Rossella De Lucia

La crisi economica, e di conseguenza occupazionale, negli ultimi anni ha mietuto moltissime vittime tra le piccole e medie imprese italiane, quest’ultime molto spesso si sono viste costrette a dichiarare fallimento o ad aggrapparsi a prestazioni a sostegno dei lavoratori. Uno strumento , in particolare, volto a sostenere le aziende e i lavoratori in difficoltà, in attesa di una ripresa produttiva, è sicuramente costituito dal contratto di solidarietà.  L’idea di base di questo tipo di contratto è quella di provare a  superare i periodi di crisi, affrontando la riduzione del volume d’affari senza ricorrere al licenziamento del personale ma abbassando il numero di ore di lavoro.

Ebbene,  la disciplina normativa di tali contratti è contenuta  nella legge n. 863/1984 , successivamente modificata in particolare dalla legge n. 236/1993 e dalla legge n.608/1996; si tratta di veri e propri accordi aziendali stipulati con i sindacati, che possono avere ad oggetto una diminuzione dell’orario di lavoro e della relativa retribuzione, finalizzata ad affrontare le situazioni di riduzione di personale in caso di crisi (difensivi)[1], oppure una riduzione dell’orario di lavoro, con perdita di retribuzione, per permettere la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuova manodopera (espansivi)[2].

Ciò che si realizza è in pratica una solidarietà tra i dipendenti dell’impresa, i quali accettano una riduzione dell’orario di lavoro, e della corrispondente retribuzione, al fine di riassorbire eccedenze di personale, con la corresponsione ai medesimi del trattamento di integrazione salariale nella misura di un determinato ammontare del trattamento retributivo perso a seguito della predetta riduzione di orario.

Pregio di tale istituto è la possibilità di un suo utilizzo  non solo da parte delle  aziende che hanno accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria,  ma anche da parte di quelle  che  non hanno  possibilità di utilizzare tale ammortizzatore sociale; con la legge numero 236 del 1993 (modificata dalla legge numero 3 del 2009), è stato, infatti,  esteso l’istituto del contratto di solidarietà anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della legge numero 863 del 1984 . Sebbene, si tratti, quest’ultima, di una scelta effettuata dal legislatore dopo ben 10 anni dall’entrata in vigore della 863/84 e a condizioni visibilmente differenti, va comunque dato  merito al legislatore di “essersi ricordato”  anche di quelle piccole imprese che, a volerla dire tutta, sono il fulcro della nostra economia (soprattutto nel meridione).

Alla luce di tali interventi legislativi si rileva dunque l’esistenza di due tipologie di contratti di solidarietà, uno applicabile alle aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS (tipo A) e l’altro, applicabile alle aziende minori, artigiane ed in quelle dove, in genere, non trova l’applicazione della CIGS (tipo B).

In dettaglio, i contratti di solidarietà rientranti nel campo di applicazione della CIGS  si attivano in seguito alla stipula di un accordo tra le parti, finalizzato alla riduzione concordata dell’orario di lavoro per evitare il licenziamento dei lavoratori ritenuti in esubero.

L’ammontare del trattamento di integrazione salariale, è determinato,da tale legge, nella misura del 50% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.
Attualmente ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge 608 del 1996, la misura è pari al 60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

Il contratto di solidarietà può essere stipulato per un periodo non superiore a 24 mesi e può essere prorogato, ai sensi della legge numero 48 del 1988, per un massimo di 36 mesi nelle aree del Mezzogiorno e per un massimo di 24 mesi nelle altre aree.

Per le aziende rientranti nel tipo B, invece, il contributo, corrisposto per un periodo massimo di 2 anni, è pari al 50% del monte retributivo perso a seguito della riduzione di orario,contributo  erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l’impresa ed i lavoratori interessati.

Il livello decisamente basso dei trattamenti di integrazione salariale ,la difficile solidarietà tra lavoratori, le difficoltà organizzative e la chiara preferenza dei datori di lavoro, nonostante gli incentivi loro attribuiti, al ricorso agli strumenti tradizionali sono elementi che hanno tutti insieme contribuito alla basso utilizzo di tale istituto in particolare dei contratti espansivi. Il rilancio dei contratti di solidarietà richiede ad oggi oltre che una maggiore certezza dei finanziamenti,  degli incentivi per le imprese che non siano solo economici ma anche normativi.

In realtà, però, mentre la solidarietà difensiva è stata spesso utilizzata anche in questi anni di crisi economica, gli esempi del secondo tipo sono rarissimi. Talvolta si cita l’accordo dell’Alitalia del 2009, anche se in quella vicenda l’intervento pubblico aveva assunto caratteristiche più generali. Negli anni precedenti, alcuni accordi aziendali di questo tipo erano stati stipulati nel settore bancario e in quello della grande distribuzione. Ma prima le ristrutturazioni industriali e poi, dal 2008, la crisi hanno contribuito ad archiviare un istituto che vorrebbe promuovere rimodulazioni di orario per favorire nuova occupazione.



[1] Art. 1, l.n. 863/1984

[2] Art. 2, l.n. 863/1984