Diritto Criminologia e criminalistica

Il documento nella legge penale polacca e nella criminalistica

di Adrian Szumski*
(Traduzione dalla lingua polacca di Jolanta Grębowiec Baffoni)

E’ difficile non accorgersi del ruolo che ricopre il documento nella vita delle società contemporanee. Esso diventa elemento insostituibile sia nelle relazioni private che ufficiali, ed anche in quelle connesse con l’applicazione delle leggi.

Il concetto di documento è inoltre uno dei più ambigui nella legge polacca e ciò riguarda non soltanto le discipline giuridiche più distanti ma anche quelle tra loro maggiormente affini. Per esempio, il concetto del documento è declinato diversamente nella legge penale (sia materiale che processuale) e nella criminalistica.

L’obiettivo del presente elaborato è proprio quello di illustrare i modi in cui è declinato questo termine nella legge polacca, alla luce degli atti normativi e delle opinioni dei rappresentanti della dottrina, sia penale che criminalistica.

In seno alla legge penale mancano posizioni equivoche sull’essenza del documento. Storicamente parlando, la definizione di documento nella legge penale polacca è stata plasmata in modi diversi:

• Il codice penale del 1932 (art.91 §3) comprendeva una definizione di documento molto ampia, ovvero: “Il documento è ogni cosa rappresentante una prova giuridica, un rapporto giuridico o circostanze che potrebbero avere un rilievo legale”;

• Il codice penale del 1969 nell’art.120 §13 riportava invece che “Il documento è ogni cosa con la quale è connessa una determinata legge, oppure che per il suo contenuto rappresenta una prova giuridica, un rapporto giuridico o circostanze che potrebbero avere un rilievo legale”. Quindi, il codice penale del 1969 da una parte ha sintetizzato il concetto di documento rispetto al codice penale precedentemente in vigore; alla luce delle sue determinazioni il documento è diventato solo quell’oggetto con il quale si connette una determinata legge oppure quello che (per i suoi contenuti) rappresenta una prova. D’altra parte però le definizioni incluse nei codici penali del 1932 e del 1969 hanno una caratteristica comune in quanto considerano come prove anche quegli oggetti che includono contenuti che ancora non hanno rilevanza giuridica ma potrebbero averla ;

• Il Codice penale del 1997 (nell’art.115 §14), per come attualmente in vigore, prevede che: “Il documento si definisce ogni cosa o ogni altro supporto portatore di una informazione con il quale è connessa una determinata legge oppure che per il suo contenuto rappresenta una prova giuridica, un rapporto giuridico o circostanze aventi rilevanza giuridica”. Resta inteso che in un documento definito in questo modo dovrebbe essere incluso un determinato contenuto concettuale , che rappresenti la verbalizzazione del pensiero umano. Il Codice penale attualmente in vigore amplia significativamente il concetto del documento, permettendo di includere ad esso anche alcune informazioni elettroniche, ma non tutte; e così, alla luce della legge penale, non può essere considerato come documento, per esempio, il billing telefonico, poiché è un tipo di informazione generata automaticamente, e quindi priva di un contenuto concettuale.

Diversamente ancora si presenta la questione del documento sul terreno della disciplina polacca del procedimento penale. Sia il Codice di procedura penale del 1997, attualmente in vigore, sia i precedenti codici del 1969 e del 1928 non contengono la definizione di documento. In dottrina si ritiene invece che, nel contesto procedurale, i documenti sono soltanto quegli oggetti (cose) che fissano un contenuto intellettuale con l’ausilio della scrittura . Tuttavia in seno alla scienza giuridica non esiste concordia sulla questione circa la categoria di prove in cui si potrebbe includere il documento. Una parte della dottrina qualifica il documento come una prova personale, un’altra – in relazione alla situazione come una prova personale o oggettiva, un’altra ancora come una prova oggettiva. E così i sostenitori dell’inclusione del documento fra le prove personali, argomentano che i documenti vengono rilasciati dalle persone . Invece i sostenitori della seconda opinione riportata, argomentano che il documento è prova a carattere oggettivo quando il suo significato determinante la prova oggettiva non è il pensiero umano fissato sul supporto, ma quando questo significato è rappresentato da altre caratteristiche (per esempio i danni della superficie o le macchie del documento). Quando sono presenti tali caratteristiche diviene necessaria l’osservazione dei documenti. Invece il documento si avvicinerebbe alla prova personale se fosse sottoposto soltanto alla sua lettura per rivelare il pensiero contenuto al suo interno . Il terzo punto di vista riportato, infine, qualifica il documento come prova oggettuale. Sembra che questa opinione possa dirsi condivisibile. Il documento è appunto un oggetto, invece le prove personali sono prove la cui fonte di prova è rappresentata esclusivamente e direttamente dalla persona, e il mezzo della prova sono le dichiarazioni relativi a circostanze conosciute da questa persona. A questo punto bisogna concordare con la posizione di Z. Kegel, che ritiene che il documento è prova oggettiva, non contestando però il significativo ruolo della psiche del soggetto durante la sua formazione ; poiché il documento, come prova oggettiva, è caratterizzato (a differenza da altre cose) dal contenuto del pensiero, fissato con l’ausilio della scrittura .

Nella scienza giuridica i documenti vengono classificati in modi diversi. Concordando con la più esauriente classificazione condotta di Z. Kegel, si possono distinguere le seguenti categorie dei documenti :

1. Dal punto di vista del motivo della predisposizione:

A. Documenti predisposti come prova:

• procedurale;

• extra procedurale;

B. Documenti che casualmente svolgono il ruolo di fonti di prova;

2. Con riferimento all’emittente e all’autore:

A. Documenti formati da:

• organi pubblici;

• persone private;

B. Firmati, la cui paternità non suscita i dubbi;

C. Non firmati, la cua paternità tuttavia non suscita i dubbi;

D. Le lettere anonime, la cui paternità è sconosciuta o dubbia;

E. Gli scritti pseudonimati, affini a quelli anonimi;

3. Quanto alla veridicità del contenuto:

A. I documenti che certificano la verità;

B. I documenti che certificano non verità (per intero o in parte);

4. Considerando la tecnica di formazione:

A. Formati con tecnica visuale:

• con alfabeti usati comunemente o cifrati;

• con la scrittura visibile o nascosta (simpatica);

• redatti dall’uomo direttamente: con scrittura manuale, eseguita con altri organi umani o con macchine, incluse quelle funzionanti autonomamente;

B. Formati con tecnica di registrazione vocale;

5. In ragione dell’autenticità:

A. Autentici;

B. Falsi (falsati lub manipolati);

6. Tenuto conto della successione dell’esecuzione:

A. Originali;

B. Rappresentanti copie;

C. Rappresentanti copie fotostatiche;

D. Rappresentanti trascrizioni;

7. In riferimento allo stato (collegato con la divisione fisica dei documenti su superficie e scritto):

A. Conservato per intero;

B. Danneggiato, con i danni che possono riguardare la superficie del documento o lo scritto fissato sul documento;

8. Con riferimento all’utilizzo nel processo:

A. Ammissibili nel processo;

B. Coperti da divieti probatori;

9. Quanto all’esecuzione della prova del documento:

A. Esigenti la perizia (quindi quelli che costituiscono prove non autonome);

B. Non esigenti la perizia (quindi quelli che costituiscono prove autonome).

Inoltre l’autore divide i documenti in:

• documenti redatti con scrittura ottica;

• documenti redatti con scrittura magnetica .

Diversamente si presenta la questione della definizione del documento nella criminalistica, dove si possono incontrare posizioni piuttosto uniformi. E così per esempio nell’opera “La criminalistica. Argomenti scelti dalla teoria e dalla pratica dell’investigazione giudiziaria” (“Kryminalistka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej”) a cura di M. Kulicki, il documento è definito come “Ogni cosa includente il contenuto verbale che può avere il significato legale. L’essenza dei documenti è rappresentata dalla parole che esprimono un determinato contenuto, registrate con una tecnica libera che permette la consecutiva e conforme riproduzione” .

Invece Z. Czeczot e T. Tomaszewski definiscono il documento come “Ogni cosa che include un contenuto avente la forma di scrittura, disegno oppure di immagine eseguita manualmente o con un apparecchio adeguato (macchina per scrivere o tipografica) .

Alla fine Kegel constata che il documento nella scienza criminalistica è considerato “ogni cosa sulla quale è stato fissato il contenuto grafico, in altre parole ogni oggettuale mezzo probatorio che si distingue dagli altri per il contenuto grafico come elemento costitutivo” .

La sistemazione dei documenti in criminalistica comprende con ciò le classificazioni operate secondo le diverse basi delle divisioni. Utilizzando la classificazione secondo la menzionata opera a cura di M. Kulicki, si possono per esempio distinguere le seguenti suddivisioni dei documenti :

I. Secondo la tecnica della scrittura:

1. Scrittura:

A. Manuale;

B. Dattilografica;

C. Timbri;

D. Tipografica;

E. Combinata (per esempio composta dalla scrittura meccanica, manuale, timbri);

F. Riproduzione dei documenti scritti;

2. Fonici (audiodocumenti) – di registrazione, fonoottici, fonoottici-digitali, fonomeccanici);

3. Informatici (supporti magnetici, ottici, semiconduttori, nastri perforati);

II. Secondo le tecniche di riproduzione:

1. Grafici leggibili;

2. Grafici nascosti (sympatyci, cifrati);

3. Decodificati elettronicamente o meccanicamente;

III. Secondo l’utilizzo probatorio:

1. Non necessitanti la perizia (quindi adeguati per un diretto utilizzo da parte dell’organo procedurale);

2. Necessitanti la perizia per rivelare il contenuto (per esempio la scrittura nascosta, il documento bruciato o la scrittura cancellata);

3. Necessitanti la mediazione dell’interprete;

IV. Secondo la credibilità:

1. Documenti non contestati (che non suscitano i dubbi sull’autenticità);

2. Documenti non contestati (necessitanti la prova di autenticità tramite la perizia, la deposizione dei testimoni, altri documenti);

V. Secondo l’autore:

1. Documenti ufficiali (pubblici);

2. Documenti privati;

VI. Secondo l’esecutore:

1. Documenti originali (primari);

2. Documenti secondari (riproduzioni):

A. Riproduzioni fotografiche;

B. Riproduzioni fono- e videografiche;

C. Riproduzioni fotostatiche;

D. Riproduzioni tipografiche;

E. Riproduzioni eseguiti con altre tecniche reprografiche;

F. Trascrizioni;

VII. Secondo l’autenticità:

1. Documenti autentici;

2. Documenti falsi:

A. Trasformati;

B. Riprodotti;

VIII. Secondo la manifestazione dell’autore:

1. Segnati dall’autore;

2. Segnati con il pseudonimo (segnati con la chiave);

3. Anonimi (senza segno);

4. Falsificati (firmati con il nome di un’altra persona);

IX. Secondo il contenuto:

1. Documenti di rapporto (per esempio i protocolli);

2. Documenti creati a norma di legge (per esempio testamento, contratto);

X. Secondo la manifestazione del contenuto:

1. Top sicret;

2. Riservati;

3. Accessibili (generalmente disponibili);

4. Personali (privati);

XI. Secondo il tipo di forma:

1. Documenti standardizzati (per esempio banconote, obbligazioni, biglietti);

2. Documenti strutturati (elaborati per una specifica azione, per esempio testamenti, protocolli);

XII. Secondo l’estensione di forma:

1. Documenti che dopo essere stati realizzati non necessitano nessun tipo di compilazione (per esempio banconote, francobolli);

2. Documenti, che prima di essere introdotti al mercato necessitano compilazione manuale o dattilografica, firma, timbro, data, termine di validità, ecc. (per esempio cambiali, assegni, passaporti);

XIII. Secondo il grado di complessità tecnica:

1. Documenti semplici (tipica superficie, tipico mezzo coprente);

2. Documenti complessi, quindi protetti dalla falsificazione. Per la protezione servono per esempio i fattori:

A. Specifiche proprietà della superficie;

B. Specifiche proprietà dei mezzi coprenti;

C. Utilizzo delle rabescature e dei segni d’acqua;

D. Dupliche (eseguite con la copia per comparare con l’originale);

E. Conduzione della precisa registrazione dei documenti pronti e la protezione delle stampe (ovvero il rigoroso inserimento) e dei timbri ufficiali;

XIV. Secondo la funzione probatoria:

1. Documenti il cui utilizzo nel processo è ammissibile (per esempio il documento di assegnazione);

2. Documenti il cui utilizzo nel processo è limitato;

3. Documenti coperte da divieti probatori.

Concludendo, bisogna constatare che esistono diversi approcci nella definizione dell’essenza del documento nella legge penale e nella criminalistica. Non è una situazione agevole. L’imperfetta intesa circa la definizione del concetto di documento può causare incomprensioni che non dovrebbero accadere, considerati gli stretti legami fra la legge penale e la criminalistica. Sarebbe dunque giusto elaborare “una posizione comune” nella definizione del documento fra la legge penale e la criminalistica. A riguardo sarebbe appropriato accogliere un definizione affine a quella adottata nella criminalistica, dal momento che la scienza della criminalistica evita la denunziata ambiguità nella definizione del concetto di documento (che caratterizza invece la legge penale), e ciò indubbiamente rappresenta un vantaggio, che consente di evitare incomprensioni. Inoltre la definizione adottata nella criminalistica ha un ambito un po’ ampio: se alla luce della legge penale il documento è soltanto il contenuto concettuale di uno scritto, nel caso della criminalistica il concetto di documento comprende anche altri elementi (come disegno o immagine eseguiti manualmente o con l’ausilio di un altro strumento). La definizione criminalistica di documento permette quindi di ricomprendere in questo concetto anche alcune informazioni elettroniche che giocano il ruolo sempre più importante nel contemporaneo processo penale (come esempio possiamo ricordare il già menzionato prima billing telefonico). Tale approccio sembra un’appropriata risposta al continuo progresso tecnico, rispetto al quale nè la legge penale nè la criminalistica possono rimanere indietro.

*L’Autore è dottore di ricerca presso l’ Istituto di Scienze Internazionali dell’Università di Wroclaw