Fisco Diritto tributario

Il Fisco ci riprova con il nuovo spesometro polivalente

di Debora Mirarchi

1. Premessa

Controllare gli acquisti dei cittadini contribuenti è sempre stato considerato dal Fisco un valido sistema per “scovare” azioni fraudolente e finalità elusive. In tale ottica, già da tempo, il Fisco ha imposto al contribuente di giustificare determinati acquisti, in alcuni casi con eccessivo rigore, tanto da colpire anche minime incongruenze assolutamente fisiologiche.

Un primo obbligo di comunicazione risale, infatti, al 1973, quando la dichiarazione dei redditi veniva compilata a mano e l’evoluzione dei sistemi telematici non era neppure immaginabile.

Il contribuente era gravato dall’obbligo di allegare alla propria dichiarazione un elenco di clienti e fornitori con cui aveva effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA. Le evidenti difficoltà di raccolta e gestione dei dati sia per il contribuente che per il Fisco hanno portato alla ovvia soppressione di tale obbligo nel 1994.

A distanza di anni il D.L. n. 223/06 ci riprova!

Nell’epoca di internet viene reintrodotto l’obbligo di comunicare al Fisco, esclusivamente in via telematica, determinate operazioni, ma, dopo soltanto due anni, il D.L. n. 112/08, con l’obbiettivo di semplificare gli adempimenti fiscali imposti al contribuente, ha eliminato tale obbligo informativo.

Ed eccoci ai giorni nostri. Il Decreto Sviluppo ha rispristinato l’obbligo in parola limitandolo alle sole operazioni c.d. di lusso i cui corrispettivi superino il valore di € 3.000 in caso di transazioni fatturabili, ed € 3.600 nel caso di operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emettere fattura. Le più recenti novità sono state introdotte con il D.L. n. 16/12 e con i successivi provvedimenti emanati dalla stessa Agenzia delle Entrate, con cui è stato profondamente innovato il modello di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, comunemente noto come spesometro, soprattutto in considerazione della funzione assolta.

Nato come strumento di monitoraggio finalizzato a contrastare fenomeni di evasione e frode fiscale, il nuovo spesometro diventa oggi polivalente, perché accorpa tutta una serie di obblighi comunicativi imposti al contribuente e assolti, in passato, attraverso separate comunicazioni al Fisco.

È probabilmente questo eccessivo numero di dati da trasmettere con un unico modello il motivo delle continue proroghe all’utilizzo del nuovo spesometro.

Con il comunicato dello scorso 5 novembre l’Agenzia delle Entrate ha rinviato, ancora una volta, al 31 gennaio 2014 il termine per comunicare le operazioni relative al periodo di imposta 2012.

2. Le operazioni soggette all’obbligo di comunicazione

La più rilevante novità introdotta dalla riforma riguarda il novero delle operazioni soggette all’obbligo di comunicazione, oggi molto più ampio. Infatti, oltre a tutte le operazioni attive e passive soggette a fatturazione per le quali non è previsto alcun limite di importo e alle operazioni non fatturabili, purché di importo pari o superiore a € 3.600 a lordo dell’IVA, già previste dalla normativa previgente, seppur con diversi limiti di importo, con il “nuovo” spesometro possono essere comunicate anche:

– operazioni in contanti di importo superiore a € 1.000 effettuate da operatori nel settore turistico nei confronti di persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato. Tali transazioni devono essere indicate nel Quadro TU se di importo superiore a € 1.000. Nei quadri ordinari del modello se gli acquisti superano la soglia di € 15.000;

– operazioni di acquisto con soggetti sanmarinesi effettuate a partire dal 1° ottobre 2013. Tali transazioni devono essere indicate nel Quadro SE del nuovo modello polivante;

– operazioni effettuate con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata individuati dal D.M. del 4 maggio 1999 e dal D.M. 21 novembre 2001. Per tali categorie di operazioni sono state inserite nuove semplificazioni: non è più prevista l’identificazione del soggetto tramite il codice fiscale e l’indicazione della partita IVA che, con il nuovo modello, diviene facoltativa. Le controparti residenti in paesi a fiscalità privilegiata sono, ora, con il nuovo spesometro, identificate tramite la denominazione sociale e l’indirizzo della sede;

– operazioni relative a contratti di leasing e noleggio.

Altrettanto innovativa è la modalità di trasmissione dei dati. In una ottica di semplificazione il Provvedimento del 2 agosto 2013 ha previsto, oltre all’invio analitico, l’alternativa comunicazione in forma aggregata delle operazioni, distinte fra transazioni attive e passive, effettuate con la stessa controparte. Tale modalità semplificata di comunicazione è preclusa per l’invio di dati relativi a transazioni con operatori sanmarinesi, con persone fisiche extra-UE nell’ambito del settore turistico e, infine, con produttori agricoli, per i quali permane l’obbligo di comunicazione in forma analitica.

3. I soggetti obbligati alla comunicazione

Il novero delle operazioni soggette all’obbligo dichiarativo definisce, indirettamente, l’ambito soggettivo di applicabilità della normativa. Sono, infatti, tenuti alla comunicazione:

– soggetti passivi che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA;

– commercianti al dettaglio, spacci aziendali che ricevono denaro contante per acquisti di beni o per prestazioni di servizi nel settore turistico nei confronti di soggetti extra-UE, purché di importo pari o superiore a € 1.000;

– operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo;

– soggetti che pongono in essere operazioni di acquisto con operatori sanmarinesi a partire dal 31 ottobre 2013;

– soggetti passivi di imposta che effettuano la comunicazione dati con paesi black list.

Ovvia ed espressa esclusione è prevista per i c.d. contribuenti minimi, ovvero coloro che si avvalgono del regime fiscale agevolato riservato all’imprenditoria giovanile e ai lavoratori in mobilità. Per tali categorie di soggetti, infatti, l’obbligo comunicativo non opera. Va da sé che in caso di superamento, in corso d’anno, del limite massimo di compensi o di ricavi oltre il 50% rispetto ai limiti di legge, il contribuente, non più minimo per effetto del venir meno del regime fiscale agevolato, deve presentare la comunicazione per tutte le operazioni che superano le soglie stabilite. Ma, qualora i ricavi o i compensi non superino del 50% i limiti di legge, l’obbligo di compilazione del nuovo spesometro slitta all’anno successivo.

4. Lo spesometro non convince ancora del tutto

Non può negarsi, soprattutto nella situazione attuale, l’importanza di monitorare le transazioni dei cittadini contribuenti. Ma altrettanto innegabile è che potrebbe divenire eccessivamente oneroso per il contribuente dover giustificare ogni movimento sospetto ingenerato, ad esempio, a seguito di atti di liberalità di prossimi congiunti, perché non sempre è facile riuscire a “difendere” la genuinità dei propri atti.

Non è peregrino ipotizzare, come molti hanno in verità sottollineato, che un utilizzo eccessivamente rigoroso di questo strumento di monitoraggio possa addirittura avere l’effetto di reprimere la propensione al consumo. Ciò per timore non tanto di essere controllati dal Fisco, quanto per la difficoltà di riuscire a giustificare determinati movimenti non necessariamente frutto di manovre elusive. Numerosi sono coloro che hanno  manifestato perplessità nei confronti, in generale, degli strumenti anti-evasione adottati a partire dal 2010 perché poco efficaci. In particolare aspre critiche sono state espresse proprio nei confronti dello spesometro le cui innovazioni introdotte, come rilevato dalla stessa Corte dei Conti nel proprio rapporto sulla finanza pubblica, non hanno prodotto «gli effetti sperati, e al contrario, hanno probabilmente generato ricadute negative» incentivando, ad esempio, acquisti in nero.

Infatti, per assurdo, verso determinate categorie di soggetti lo spesometro potrebbe addirittura non “funzionare”. Ci si riferisce ai contribuenti più facoltosi per i quali un acquisto in nero non costituisce certo un problema. Non sussistendo alcuna comunicazione al Fisco degli acquisti effettuati, nei loro confronti lo spesometro non ha effetto, perché, pur ipotizzando una segnalazione di presunte irregolarità a loro carico, questa potrebbe non destare alcun sospetto, stante l’elevato reddito.

In ciò può risiedere il paradosso: può uno strumento di monitoraggio fiscale introdotto per combattere fenomeni di evasione fiscale non funzionare proprio nei confronti di quei soggetti per i quali è stato introdotto?