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Classifica dei migliori studi tributari: "World Tax"

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Valente Associati Studio Legale Tributario GEB Partners di Milano: straordinari risultati ottenuti nel 2011 sul fronte dell'assistenza in verifica fiscale.

Il Dott. Claudio Melillo, in qualità di professionista di Valente Associati Studio Legale Tributario GEB Partners di Milano ha rappresentato e assistito, insieme ad altri professionisti della medesima boutique tributaria (Avv. Salvatore Mattia e Ing. Angelo Ghirimoldi), una importante società multinazionale in una verifica fiscale in materia di transfer pricing, al termine della quale, grazie all'applicazione della corretta metodologia e ad una adeguata analisi di benchmarking, è stato scongiurato il rischio di pesanti contestazioni sia sotto il profilo amministrativo che penal-tributario.

Il risultato innanzi evidenziato dimostra come una assidua e qualificata assistenza al contribuente durante una verifica fiscale consente di eliminare o quantomeno ridurre il rischio di eventuali contestazioni da parte degli organi verificatori. Si tratta in altri termini di instaurare un proficuo contraddittorio con i funzionari del Fisco e di supportare le proprie argomentazioni con una idonea documentazione esplicativa dei fatti gestionali.

L'efficacia dell'assistenza dipende, in ogni caso, non solo dalla preparazione del consulente ma anche dalla conoscenza che il consulente stesso ha della tecnica della verifica adottata dall'Amministrazione finanziaria. In questo senso, determinante può rivelarsi l'assistenza prestata da un consulente che abbia maturato una solida esperienza di verifica fiscale nei ranghi dell'Amministrazione finanziaria (si rammenta che il Dott. Claudio Melillo è stato per circa 15 anni Ufficiale di polizia tributaria e giudiziaria della Guardia di Finanza).

Fonte: World Tax (Guida alle principali Tax Firms mondiali).

Ultimo aggiornamento Venerdì 30 Dicembre 2011 00:07
 

Centro Studi - Ce.S.E.D.

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PROGETTO Ce.S.E.D.: Inizia la campagna di adesioni al Centro Studi Economia e Diritto.

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Per conoscere tutti i dettagli del "Progetto Ce.S.E.D." scrivici a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Ultimo aggiornamento Lunedì 26 Settembre 2011 17:53
 

Transfer Pricing: invio comunicazione anni pregressi

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La compilazione e l'invio della comunicazione relativa al possesso della documentazione dei prezzi di trasferimento per le società che realizzano transazioni infragruppo con società estere, con riferimento agli anni antecedenti il 2010, deve essere inviata entro il 28 dicembre 2010, fatta salva la possibilità di inviarla successivamente a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività istruttorie delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (notifica, avviso mediante raccomandata A/R, ecc.).

Le problematiche tecniche riscontrate dai contribuenti fin dai primi tentativi di invio della comunicazione sono state, principalmente, le seguenti:

1) dubbio sulla necessità di indicazione di tutti i periodi di imposta riportati nel file dimostrativo dell'Agenzia delle Entrate;

2) dubbio sulla necessità di indicazione dei dati relativi all'intermediario abilitato nel caso in cui sia lo stesso contribuente ad occuparsi della trasmissione telematica della comunicazione;

3) dubbio sulla denominazione da indicare nell'apposito campo qualora questa sia mutata nel tempo;

4) dubbio sulla possibilità di compilare ed inviare la comunicazione relativa ad un solo periodo d'imposta, riservandosi successivamente di inviarne un'altra con riferimento ad altre annualità.

Ecco le soluzioni interpretative disponibili al momento (in assenza di specifici chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate):

1) dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del 29.9.2010 si desume che debbano essere indicati tutti i periodi d'imposta di cui al file dimostrativo riportando il valore "2" laddove la documentazione non sia esistente;

2) nel caso in cui il contribuente trasmette direttamente la comunicazione non è necessario compilare l'intera sezione;

3) dall'interpretazione delle specifiche tecniche sembrerebbe che la denominazione da inserire nel file sia quella relativa al soggetto che effettua l'invio; pertanto, qualora tale denominazione fosse mutata rispetto all'annualità cui la documentazione si riferisce, si ritiene che debba essere indicata quella attuale;

4) secondo "logica" appare possibile compilare il record di dettaglio con riferimento ad un solo anno d'imposta (es., 2009); tuttavia, da un interpretazione letterale delle specifiche tecniche, ciò non sembrerebbe previsto. Appare, invece, assolutamente esclusa la possibilità di indicare due annualità non contigue; di conseguenza, se un contribuente deve comunicare il possesso della documentazione, ad esempio, per gli anni 2006 e 2008, dovrà riportare necessariamente anche la stringa relativa al 2007, indicando iil valore "2" (mancato possesso della documentazione) nell'apposito campo.

In queste ore verranno monitorati gli invii. Qualora vi fossero ulteriori problemi tecnici non esitate a segnalarlo inviando una e-mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .

Ultimo aggiornamento Martedì 28 Dicembre 2010 11:52
 

22 settembre 2011: nasce il CESED

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In data 22 settembre 2011 si è costituita l’Associazione Scientifico-Culturale “CESED” (Centro Studi Economia e Diritto), con sede legale a Milano (Legnano). Di seguito si riportano, in sintesi, gli obiettivi istituzionali:

 

L’Associazione culturale “Ce.S.E.D.” è un ente non commerciale che si dichiara indipendente da qualsiasi partito politico o credo religioso e contrario a qualsiasi forma di discriminazione.

L’Associazione non ha finalità di lucro e si propone di diffondere e promuovere la cultura economico-giuridica creando un centro di aggregazione di soggetti che intendano condividere e diffondere idee, conoscenze, esperienze e progetti, nonché contribuire allo sviluppo della cultura d’impresa, all’orientamento, alla formazione e alla crescita professionale di giovani già operanti o che aspirino ad operare nel mondo delle discipline economico-giuridiche, prestando attenzione anche ai problemi connessi all’etica dell’economia e alla deontologia professionale.

L’Associazione vuole rappresentare un incubatore di idee, che favorisca l’incontro e il confronto scientifico-culturale tra gli operatori fondamentali del sistema economico-giuridico di matrice professionale, accademica e imprenditoriale, in un ottica innovativa e coerente con i fini dell’Associazione stessa.

L’Associazione ha il compito di contribuire alla crescita culturale, professionale e sociale degli Associati, incentivando scambi di esperienze e rapporti di collaborazione, anche con enti ed istituzioni diversi.

Per la realizzazione degli scopi sociali, l’Associazione si prefigge di svolgere, a favore dei propri Associati e/o di terzi, analisi, studi, ricerche, corsi, seminari, convegni e altre iniziative scientifico-culturali di particolare interesse; è, altresì, prevista la produzione di pubblicazioni e/o materiali didattici tradizionali e/o innovativi (i.e., e-book) sui principali aspetti economico-giuridici, cui verrà dato ampio risalto sul sito Internet istituzionale. L’Associazione si propone, altresì, la promozione di iniziative di nuova imprenditorialità, volte ad agevolare l’occupazione, l’innovazione e l’internazionalizzazione delle imprese, la competitività dei sistemi produttivi locali, l’attrazione degli investimenti, la ricerca e lo sviluppo di idee innovative di impresa, nonché la creazione di occasioni di incontro tra i proponenti di queste, il mondo della ricerca scientifica e della finanza in ambito regionale, nazionale ed europeo.

L’Associazione intende, altresì, organizzare attività di orientamento e formazione, eventi culturali, dibattiti, incontri di tipo seminariale, ma anche a carattere conviviale e ricreativo, sollecitando scambi di opinione fra gli Associati, nonché tra questi ed i soggetti esterni, eventualmente anche mediante l’organizzazione di attività ludiche, mostre ed altre manifestazioni artistiche e culturali.

L’Associazione potrà ricorrere a strumenti di comunicazione tradizionali e/o innovativi, allo sviluppo di uno o più siti Internet, nonché alla diffusione di periodici e/o altre pubblicazioni che potranno assumere sia forma cartacea che elettronica.

L’Associazione, inoltre, si propone di favorire iniziative volte ad avvicinare il sistema della ricerca pubblica e privata a quello imprenditoriale, promuovendo, se necessario, attività finalizzate a rafforzare e incentivare l’attività di studiosi e ricercatori e a sviluppare reti tra i soggetti operanti in campo economico-giuridico.

Al fine di ridurre i costi di organizzazione delle suddette attività, l’Associazione può anche concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti terzi.

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, l’Associazione può stipulare accordi di collaborazione e/o contratti con altri soggetti che operano in settori affini e potrà avvalersi di esperti che animino le attività associative, arricchendo il patrimonio culturale dell’ente. L’Associazione può, in caso di necessità, avvalersi della collaborazione di professionalità esterne per prestazioni di carattere specialistico e può, inoltre, stabilire rapporti di collaborazione con giovani e meritevoli laureati tramite borse di studio e/o contratti.

L’Associazione può assistere i propri Associati nello svolgimento di tutte le pratiche inerenti alla gestione d’impresa, anche con l’ausilio di esperti e/o professionisti esterni.

L’Associazione può partecipare a bandi di gara pubblici, anche in relazione ai fondi comunitari, nazionali, regionali e locali per finalità collegate alle proprie funzioni ed attività.

L’Associazione può, inoltre, operare quale casa editrice, su qualsiasi supporto, di ogni pubblicazione diretta al raggiungimento dello scopo della Associazione medesima.

L’Associazione potrà esercitare attività di natura commerciale per ragioni di autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può avvalersi di lavoratori dipendenti, di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri Associati.

 

(Fonte: Statuto sociale del CESED)

 

Ultimo aggiornamento Lunedì 26 Settembre 2011 18:20
 

Transfer Pricing: Documentazione ed esclusione delle sanzioni amministrative (e penali?)

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Il tema del transfer pricing è divenuto di gran moda soprattutto di recente, poiché sono intervenute rilevanti modifiche in merito agli aspetti sanzionatori. A tal proposito, ritengo molto utile ed interessante riportare di seguito alcuni commenti riportati su Postilla (il Blog di Piergiorgio Valente) con particolare rifeirmento alle sanzioni penal-tributarie derivanti da rettifiche di transfer pricing.

Pertanto, buona lettura!

A margine del commento del Prof. Raffaello Lupi:

Non deve destare perplessità quanto descritto con riferimento agli aspetti sanzionatori e alla scelta di avviare la discussione su tale argomento poiché non appare così lapalissiano (o almeno non lo è finché non vengono forniti opportuni e specifici chiarimenti sul punto) che l’Amministrazione finanziaria non possa procedere ad applicare le sanzioni penal-tributarie, pur riconoscendo l’esonero per quelle amministrative in caso di rettifica da transfer pricing.
Si tenga presente, infatti, che i reati tributari di cui al Dlgs 74/2000 (nel caso di specie si fa riferimento alla “dichiarazione infedele” ex art. 4) si possono configurare anche con riferimento alle “valutazioni estimative”, nel cui ambito le operazioni di transfer pricing sicuramente rientrano, a meno che la divergenza relativa alle valutazioni stesse rimanga nell’ambito della “franchigia” del 10%, oppure, per scostamenti superiori, purché siano indicati in bilancio i criteri di valutazione concretamente seguiti.
E allora?

Veniamo al motivo della discussione…

Fermo restando che sussiste una evidente inconciliabilità (almeno sul piano formale) tra la comunicazione resa all’Erario sulla documentazione del transfer pricing e la presenza del dolo specifico di evasione (requisito indispensabile affinché si possa configurare la fattispecie penal-tributaria di dichiarazione infedele), resta da capire se – al di là della mancanza nell’art. 26 del D.L. 78/2010 di un esplicito riferimento alle sanzioni penal-tributarie – l’Amministrazione intenda o meno applicare le sanzioni penal-tributarie previste in caso di rettifica da transfer pricing.
In altri termini, il senso della discussione va individuato nell’esigenza di analizzare le criticità derivanti dal nuovo scenario normativo delineatosi in materia di sanzioni penal-tributarie da transfer pricing.

Chi volesse seguire o partecipare alla discussione su Postilla può cliccare sul link:
http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/10/12/transfer-pricing-documentazione-slalom-tra-sanzioni-amministrative-e-illecito-penale-scritto-con-il-prof-ivo-caraccioli/#comment-373



© Piergiorgio Valente
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© Claudio Melillo
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 27 Ottobre 2010 16:10
 
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