Fisco Diritto tributario

La c.d. “Rottamazione delle cartelle” inibisce la procedura fallimentare attivata dall’Ente Riscossore

La c.d. “Rottamazione delle cartelle” inibisce la procedura fallimentare attivata dall’Ente Riscossore

di Serena Giglio

Con l’art. 6 del D.L. 193/2016 (recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”), il legislatore ha inteso concedere al contribuente la possibilità di definire le proprie pendenze per debiti tributari iscritti a ruolo dal 2000 al 2016, beneficiando di una cospicua riduzione degli importi dovuti consistente in un vero e proprio “taglio” delle sanzioni e degli interessi di mora.

Tale adesione alla definizione agevolata, più comunemente nota con il nome di “rottamazione delle cartelle esattoriali”, è stata attivata mediante l’invio, entro il 21 aprile u.s., da parte del contribuente, di un’istanza inoltrata a mezzo pec ovvero presentata all’Agente della riscossione ed indicante il numero di rate, fino ad un massimo di cinque, con le quali si intendeva estinguere il debito tributario. In caso di opzione per il pagamento rateale, è stato previsto ex lege l’obbligo di versare almeno il 70 per cento dell’importo dovuto a titolo di debito tributario entro il 2017 (con tre rate aventi scadenza luglio, settembre e novembre) ed il restante trenta per cento nel 2018 (con due rate aventi scadenza nei mesi di aprile e settembre).

Una definizione dei carichi tribuari, quella voluta dal Governo, che è stata resa accessibile a tutti i soggetti giuridici, senza alcuna preclusione soggettiva, e, dunque, anche a quelli coinvolti in procedure concorsuali in quanto configurantesi, da un punto di vista giuridico, come un vero e proprio diritto potestativo del contribuente avente come contraltare l’onere dell’Ente riscossore di accattarne gli effetti disposti direttamente dal legislatore.

Unica condizione fondamentale imposta ex lege per aderire alla procedura di adesione alla definizione agevolata, quella di rinunciare ai contenziosi in essere relativi ai carichi tributari oggetto di definizione.

Ebbene, se tale condizione di rinuncia è stata pacificamente interpretata fin dall’introduzione dell’agevolazione come relativa ai contenziosi attivati dal contribuente – quelli in cui il soggetto impositore/riscossore è, per intenderci, parte passiva – ad oggi è addirittura possibile affermare che la stessa, simmetricamente, vale per i contenziosi attivati dall’Ente riscossore cui è affidato il recupero del credito erariale e, pertanto, anche per quelli inerenti istanze di fallimento da quest’’ultimo promosse nei confronti dei contribuenti “morosi”.

Trattandosi, come detto, di un diritto potestativo, infatti, l’Ente riscossore non può che prendere atto dell’adesione alla definizione agevolata e questo – in ipotesi di istanza di fallimento dallo stesso già presentata nei confronti del contribuente anteriormente alla presentazione dell’istanza di adesione agevolata e, logicamente, anche al perfezionamento dell’efficacia della stessa – comporta necessariamente: (i) una sospensione del procedimento giudiziario fino al pagamento, da parte dello stesso contribuente, della prima o unica rata che rende, appunto,  pienamente operante l’agevolazione in parola; (ii) la desistenza dell’Equitalia dall’azione fallimentare intrapresa subito dopo il perfezionamento della rottamazione a mezzo del suddetto pagamento.

Sono state, infatti, già registrate le prime casistiche presso i Tribunali fallimentari dei più grossi capoluoghi, tra cui Napoli, nelle quali, alla luce di quanto detto, i giudici delegati hanno dovuto accogliere la richiesta congiunta – effettuata dalla difesa del contribuente e dall’Ente riscossore – di rinvio delle udienze relative ai procedimenti fallimentari da quest’ultimo già attivati per recupero del credito erariale in attesa del perfezionamento della rottamazione dei carichi, a mezzo del pagamento della prima o unica rata.

Né avrebbero i magistrati delle sezioni fallimentari potuto agire altrimenti se consideriamo che la stessa Agenzia delle Entrate – condividendo la natura dell’attivazione della procedura di adesione alla definizione agevolata quale diritto potestativo spettante al contribuente – ha previsto, nella propria circolare n. 2 dell’8 marzo 2017, al paragrafo n. 6.2, la possibilità di un differimento della trattazione delle controversie aventi ad oggetto un credito erariale oggetto della agevolazione, giudicando non opportuna la opposizione ad una eventuale richiesta di rinvio delle stesse.

Dunque, in conclusione, uno “strumento” importantissimo quello della rottamazione dei carichi pendenti che per taluni contribuenti ha significato non solo un notevole abbattimento del debito tributario ma addirittura poter scongiurare la fine dell’impresa societaria.

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