Diritto Criminologia e criminalistica

La libertà dell’uomo nello stato multiculturale

(di Elżbieta Żywucka – Kozłowska e Jolanta Grębowiec Baffoni[i])

La libertà è un concetto adoperato nell’ambito di diverse discipline. Comunemente l’idea della libertà è intesa come “il diritto della persona a comportarsi secondo la propria volontà e coscienza”.[ii] In psicologia invece troviamo la seguente definizione: “l’indipendenza dalla diretta e inequivocabile determinazione dell’attività della persona [modellata] mediante i fattori esterni e interni”[iii].

Nella legge, quale disciplina del sapere umano, la libertà è accolta in una accezione molto ampia, come diritto alla sicurezza personale, al rispetto della vita privata, alla possibilità di spostamenti, a unirsi in matrimonio, all’intoccabilità personale, ecc. (come per esempio il diritto al lavoro o allo studio). La libertà così definita viene garantita non solo dalla legge nazionale, ma anche da una serie di fonti di diritto internazionale [iv].

Nelle riflessioni sulla libertà è necessario richiamare l’essenza della cittadinanza dell’uomo. Secondo R. Bierzanek e J. Simonides, la cittadinanza “è un vincolo legale durevole che unisce la persona fisica con uno Stato, soggetto alla legge internazionale”[v] e che è il fondamento di tutti i diritti e i doveri che uniscono il membro della comunità dello Stato (il cittadino) con lo Stato. In questo sistema sia il cittadino che lo Stato sono soggetti a determinati diritti e doveri.

La libertà del cittadino rimane quindi strettamente connessa alle previsioni della legge nazionale. La libertà dell’uomo, invece, trae origine non solo dalle fonti della legge nazionale (statale), ma anche da quelle del diritto internazionale.

La libertà del cittadino è un concetto molto più ristretto di quello relativo alla libertà dell’uomo. Nel secondo caso i diritti dell’uomo sono previsti dal diritto internazionale. Nel caso degli apolidi le fonti internazionali sono molto limitate, poichè come persone senza uno Stato non traggono vantaggi dell’assistenza e della tutela di nessuno Stato. É un problema complicato di natura giuridica. La società internazionale ha intrapreso una serie di inziative volte a prevenire lo stato di apolidia.[vi]

La libertà del cittadino e la libertà dell’uomo, come già detto, sono due campi che si compenetrano reciprocamente. Il cittadino è tenuto di rispettare la legge stabilita dallo Stato della sua cittadinanza ed è soggetto ai rigori di comando e di divieto. Lo stesso vincolo incombe sul Sovrano, il cui dovere è quello di prendersi cura non solo dei propri cittadini, ma anche di altre persone che vivono nel territorio dello stesso Stato.

La società multiculturale nel mondo moderno non è presente solo nei Paesi sviluppati, ma anche dove c’è povertà, fame e una generale mancanza di istruzione. In questi ultimi casi raramente si possono distinguere i diritti del cittadino dai diritti in senso lato. I vari gruppi etnici, formando la società nazionale, creano i loro propri costumi, le tradizioni e coltivano il proprio uso e le regole di condotta, sviluppate dalle generazioni precedenti.

Un esempio valido è la società dei Paesi dell’Africa Centrale, ma anche dell’Asia, soprattutto dell’India. M. Skakuj – Puri indica una società multietnica dell’India moderna, i costumi di vari gruppi e il mosaico religioso, che sostanzialmente influiscono sulla forma delle relazioni in questo paese. La Costituzione dell’India garantisce a tutti i cittadini la libertà e l’uguaglianza ma, secondo l’autore, tali idee sono lontane dalla realtà. Quasi l’82% della popolazione indiana sono indù, che costituiscono la stragrande maggioranza dei cittadini di questo paese.

Sono i rappresentanti di questo gruppo a trovarsi in prima linea al governo e a decidere il destino del paese. Alla sua volta, i musulmani (il 12,12% della popolazione dell’India) possono (a prescindere dalla legge statale) farsi guidare dai principi derivanti dal Corano. Questa soluzione ha due facce: da una parte il cittadino (a prescindere dalla religione) è sottoposto all’autorità dello Stato, d’altra parte può beneficiare delle soluzioni adottate nell’Islam, purché non violino i principi del diritto secolare[vii].

Nei paesi islamici il diritto si distingue per le caratteristiche della legge naturale. Come sottolineato da J. Kasprzak e J. Bury “Szari’at […], mediante interpretazioni di sunna e opinioni degli studiosi, ma anche attraverso la sua applicazione pratica (…) si sta gradualmente adeguando alle realtà moderne. Questa regolazione, tuttavia, non può discostarsi dai principi contenuti nel Corano”[viii].

La libertà e l’autonomia dei cittadini sono quindi notevolmente ridotte, non solo per i musulmani, ma anche per le altre entità coesistenti in tali paesi. Secondo la legge approvata dalle soluzioni, le sanzioni per il mancato rispetto delle regole del Corano, sono applicate a tutti (un ottimo esempio sono frustate inflitte agli stranieri durante il Ramadan).

Forse l’esempio più noto e lampante delle restrizioni alla libertà dell’uomo e allo stesso tempo alla libertà del cittadino è il divieto di indossare il niqab o il burqa in Francia. La comunità musulmana è stata limitata nella sua libertà personale (la tradizione di vestire, la condizione delle donne) e nella libertà dei cittadini in modo più pesante, perchè nessun altro gruppo sociale ha sofferto simili restrizioni.

Questa circostanza solleva la questione se il divieto di vestire delle donne secondo le tradizioni musulmane, viola la libertà dei cittadini, anche sotto l’aspetto di parità del trattamento(?). Nel contesto del divieto citato senza dubbio la risposta è affermativa, perché [la restrizione] colpisce solo le donne dal cerchio dell’Islam. Essa non vale per gli uomini. In un tale sistema, gli uomini non vengono limitati né nella libertà dei cittadini né della persona (nel senso ampio dei diritti umani), tuttavia la questione è molto più profonda e lascia aperta la riflessione “se” e “in che modo” l’introduzione di tale divieto influisce (ferisce) sui sentimenti religiosi dei musulmani, ovvero non solo le donne ma anche gli uomini.

L’autonomia ha il significato un po’ diverso dalla libertà. Secondo L. Wiśniakowska il termine “autonomia” significa autarchia, indipendenza, non costrizione[ix].

Considerando l’autonomia così definita prestiamo attenzione alla somiglianza della definizione e della libertà. Entrambi questi concetti sono simili e intersecati nel loro significato e la loro portata. Sembra una tesi ragionevole che la libertà abbia un ambito maggiore dell’autonomia, tuttavia dall’altra parte non si devono ignorare i documenti dell’UE in materia di libera circolazione delle persone dell’Unione Europea e la libera circolazione delle merci nell’UE. L’autonomia compresa in questo modo corrisponde a una reale autarchia, non costrizione. L’autonomia del cittadino in tali condizioni è la possibilità del comportamento libero dalla costrizione, ma in rispetto della legge, non contro di essa. La libertà dell’uomo come la caratteristica primordiale della nostra specie, ha un significato più ampio.

Il multiculturalismo del mondo moderno stabilisce i confini dell’autonomia. Nei paesi in cui i cittadini sono rappresentanti di molti gruppi etnici, molte religioni, ecc., l’autonomia è a volte limitata, come esemplificato dai divieti già descritti (il divieto di indossare il burqa in Francia o in Belgio). Le soluzioni citate hanno un carattere legale (per luoghi pubblici). Ai cittadini è stato lasciato un margine di autonomia che si esprime con la possibilità di un comportamento non costretto (in questo caso la possibilità di utilizzare il velo dalle donne musulmane), fuori dei luoghi pubblici. Le stesse interessate, a loro volta, sono del parere che l’ordine dello Stato è la limitazione della loro autonomia non solo religioso, ma anche di altro tipo (l’autonomia nella scelta dei vestiti, nel sostare in certi luoghi, ecc).

Le minoranze etniche e religiose (tra cui la Polonia) chiedono la parità del trattamento per la generazione dei giovani, che viene privata della possibilità di apprendere la propria religione a scuola. Ciò vale in particolare per i greco-cattolici e gli ortodossi. Va ricordato che la parità del trattamento in questo caso, sembra essere compromesso in favore di un gruppo unico, ovvero dei cattolici romani.

L’autonomia del cittadino ha un ambito specifico ed è strettamente legata al suo status, domicilio e appartenenza ad un particolare soggetto di diritto internazionale, qual è lo Stato. Sicuramente il concetto più ampio di autonomia si realizza non soltanto nelle relazioni soggetto – Stato, ma anche nelle relazioni soggetto – soggetto, oppure soggetto – gruppo sociale.

L’uomo come l’essere libero può essere privato della libertà come cittadino e come apolide, ma anche come straniero (se il suo comportamento implica le caratteristiche dei reati nel paese di soggiorno), solo in casi specifici e nelle situazioni legittimamente giustificate. La tradizione di autonomia sembra essere molto più antica e più ricca dalla tradizione della libertà. La storia ci insegna che la schiavitù come uno stato di soggezione di un uomo alla dominanza di un’altro, risale a tempi antichi. La cittadinanza come condizione di appartenenza dell’individuo allo Stato si è evoluta nell’antica Roma, dove la cittadinanza era importante nel campo del diritto pubblico[x].

Lo stesso era valido per la libertà, dato che a quel tempo le persone venivano divise in libere e schiave. Queste ultime (anche se non c’era nessun accordo e unanimità di vedute), non avevano alcun diritto e venivano considerate pari agli oggetti appartenenti al proprietario[xi]. In questo senso non esisteva l’autonomia dell’uomo, poiché non vi era nessun uomo come entità. Non esisteva nemmeno la libertà nel senso più ampio del termine, perché veniva attribuita ad una categoria selezionata di persone.

Le società multiculturali del mondo moderno limitano reciprocamente la libertà dell’uomo. Raramente sono in grado di limitare le libertà civili, poiché quest’ultime sono garantite dallo Stato. Tuttavia, S.P. Huntington sottolinea chiaramente che lo scontro delle civiltà sta originando il fenomeno di forma e dimensione senza precedenti[xii].

Le civiltà „di contatto” nel ventunesimo secolo, sono un fatto e la conseguenza dei cambiamenti sociali, politici ed economici. L’isolamento dell’Oriente e dell’Occidente del mondo moderno ha originano non solo i cambiamenti nelle strutture sociali dei paesi più sviluppati economicamente, ma anche ha contribuito ad aumentare l’importanza dell’individualità di ogni gruppo nazionale, etnico o religioso. B. Wojcieszek ha giustamente sottolineato che “i determinanti culturali dei contenuti dell’io sono indicatori di una regolarità più generale consistente nel fatto che una fonte importante del contenuto dell’io sono altre persone[xiii].” Se, dunque “io”, ovvero la coscienza dell’individuo, le sue opinioni, sentimenti, pensieri, obiettivi, desideri provengono in qualche misura da altre persone, di conseguenza “io” in qualche è da loro dipendente. Questa relazione, tuttavia, non ha le caratteristiche di subordinazione, riduzione in schiavitù. È soltanto un fattore determinante di ciò che altri aspirano.

La volontà del soggetto, qui intesa come autonomia, è un elemento di esistenza in un gruppo, del quale il soggetto, libero dalle coercizioni, accetta obiettivi, principi e standard. Questa è l’opinione B. R. Barber, il quale sottolinea che il mondo moderno si impegna per qualcosa che non conosce. Dichiara la guerra a ciò che considera il male, anche se non vi è alcuna certezza se il male effettivamente sia il male, e la cittadinanza globale è soltanto un termine vuoto. Le aspirazioni nazionaliste che riducono la società alla propria nazione, sono soltanto una parte del gioco politico che non ha nulla a che fare con la libertà, il rispetto e l’autonomia dell’azione umana.[xiv]

La società moderna dei paesi multiculturali non solo ricorda la torre di Babele, ma anche l’istituzione formale dal concetto di E. Goffman, in cui il sovrano è soggetto alla legge, indipendentemente dal fatto che essa sia buona o meno buona, giusta o ingiusta, degna o indegna[xv].

Basta guardare i sistemi politici contemporanei che si nominano democratici, per vedere quanto siano gravi le sanzioni per il dissenso delle idee, delle ragioni o delle parole. L’autonomia di ogni essere umano è determinata non tanto dalla sua libertà nel significato giuridico, ma nel significato mentale.

L’autonomia e la libertà sono probabilmente i termini più universali, noti a tutte le persone del mondo moderno, indipendentemente dalla loro razza, religione, luogo di educazione, origine sociale o altre caratteristiche distintive. La libertà è definita nella legge significa non coercizione, autonomia – la libera volontà del soggetto. Tale interpretazione è una semplificazione di una complessa comprensione di questi due concetti.

Gli Stati multiculturali hanno elaborato in una certa misura un compromesso sul piano di distinzione della libertà dall’autonomia dei loro cittadini. Offrono una garanzia di parità di trattamento a tutte le persone (soprattutto sulla base di strumenti giuridici internazionali sottoscritti dallo Stato), a prescindere dalle loro caratteristiche individuali.

Le persone che creano lo Stato sono soggette a varie influenze. È stato così in passato, è ora e sarà in futuro. La cultura come sistema di tutti i comportamenti di un carattere formato, comprende non solo la lingua, gli atteggiamenti e gli standard morali, ma anche credenze, atteggiamenti e immagine del mondo[xvi]. In questo senso sia la libertà, sia l’autonomia, hanno lo stesso significato.

Sarebbe un truismo l’affermazione che la libertà e i diritti umani siano diritti non vincolanti nulla nella vita. Probabilmente sarebbe stato così se le persone non avessero organizzato le comunità tribali, etnici e gli Stati. Ogni società in via di un contratto sociale, stabilisce i propri standard e le regole che accetta come validi.

Il rispetto delle disposizioni della legge, intesa nel senso di erga omnens, è una limitazione significativa della libertà dell’individuo che è tenuto a conformarsi a tali disposizioni. Ma se le persone non fossero subordinate a certi rigori della legge, a certi regolamenti, ordini o doveri, nel mondo regnerebbe il caos. I gruppi più numerosi, ovviamente, avrebbero sottomesso al proprio potere i gruppi meno numerosi. La libertà in quanto tale non esisterebbe in accezione moderna. Forse l’autonomia come modo di comportamento umano, esisterebbe soltando come un modo di vita, di sopravvivenza.

M. Zawadzki indica che le realtà dei paesi riscontrate al giorno di oggi, producono certi atteggiamenti nei confronti delle persone. Un perfetto esempio sono i controlli negli aeroporti americani, introdotti come obbligatori. Ognuno ha l’obbligo di sottoporsi a tale controllo, a prescindere dalle immunità che lo proteggono. Il diritto di rifiuto comporta i risultati contrari, ovvero negando alla persona il diritto a viaggiare e non salire a bordo[xvii].

Multiculturalismo o monoculturalismo (quest’ultimo in senso più teorico) sono strettamente legati al funzionamento delle società. Già Montesquieu ha sottolineato che il vantaggio del genere umano è la sua moralità e che alle persone vengono concessi diritti come libertà, autonomia e sicurezza[xviii].

Queste tesi non perdono la loro attualità, così come le osservazioni fatte da P. Zimbardo, che crede che l’assegnazione di un ruolo all’uomo, può portare ai risultati del tutto inattesi, agli effetti collaterali in particolare. La mancanza di controllo sociale sui diritti individuali è il motivo per il quale l’individuo può usurpare i poteri molto più ampi di quelli che gli vengono concessi alla pari con gli altri[xix].

Sembra anche ragionevole l’osservazione che la libertà dell’uomo, considerata come comportamento disinibito, è un suo diritto intrinseco. La convinzione della giustezza di questa visione è comune, tuttavia bisogna mantenere una certa distanza da questa affermazione. Se ci fosse concesso tutto, niente ci sarebbe comandato o proibito, allora non avrebbe il motivo la sussistenza di una società multiculturale, perché al suo interno esisterebbe costantemente la lotta per la leadership, potere e privilegi.

Quindi, l’autonomia deve essere trattata non come un privilegio, ma come una possibilità di scelta tra qualcosa e qualcosa. Anche L. Nowak, nel saggio dedicato all’esistenza e al pensiero, richiama l’attenzione su questo argomento[xx]. mentre Kant specifica: “L’umanità è, da un lato, la diffusa sensazione di condivisione e, dall’altro, la capacità di profonda e diffusa partecipazione; mentre entrambe le proprietà insieme, originano un adeguato senso umano del sociale”[xxi].

Il diritto alla libertà, il diritto alla vita, il diritto di esprimere liberamente la propria volontà è un principio fondamentale del mondo moderno. La più importante è la loro comprensione e il rispetto. Queste sono le garanzie di coesistenza di persone in società multiculturali. L’intolleranza, l’incomprensione e l’usurpazione non servono a nulla di buono, al contrario, generano conflitti, odio e disprezzo per coloro che guidati da una tradizione, una religione diversa, altri punti di vista, vengono trattati peggio degli altri.

Note

[i] Elżbieta Żywucka-Kozłowska è docente e ricercatriche presso l’Università di Warmia e Mazury a Olsztyn in Polonia. E’ perito di criminalistica presso la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja.

Jolanta Grębowiec Baffoni è docente presso la Cattedra di Criminalistica della Facoltà di Legge, Amministrazione ed Economia dell’Università di Wrocław in Polonia.

[ii] J. Marcinek (a cura di) , Nowa encyklopedia powszechna, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2004, p.966

[iii] J. Siuta (a cura di) Słownik psychologii, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2006, p. 310

[iv] La Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, firmata il 4 novembre 1950 (Dz.U. 1993, n° 61, articolo 284, come ulteriori modifiche); Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (Dz.U. 1977 n ° 38, articolo 167.); La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000 (Dz. Urz. UE 2007, c 030/1); Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 19 dicembre 1966 (Dz. U. 1977, n ° 38, articolo. 169)

[v] R. Bierzanek, J. Syminides, Prawo międzynarodowe publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, p. 248

[vi] Tra queste: la Convenzione sulla cittadinanza delle donne sposate nel 1957, la Convenzione dell’Aia del 1930 (tra l’altro impegna le parti di applicare il principio dello ius soli, quando il bambino non acquisisce la cittadinanza in un altro modo).

[vii] Cfr. M. Skakuj – Puri, Życie codzienne w Indiach, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2011

[viii] J. Bury, J. Kasprzak, Prawo karne islamu, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, p. 83

[ix] L. Wiśniakowska, Słownik wyrazów bliskoznacznych PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa2007, p. 542

[x] K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001, p.195

[xi] Idem, p. 185

[xii] Cfr. P.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza P.A., Warszawa 2007

[xiii] B. Wojcieszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, p. 139

[xiv] Cfr. B.R. Barber, Dżihad kontra Mc Świat, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza P.A., Warszawa 2004

[xv] Cfr. E. Goffman, Instytucje totalne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011

[xvi] W.P. Stephan, C.W. Stephan, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, p. 124

[xvii] M. Zawadzki, Już nie ma demokracji na lotniskach w USA [w:] Gazeta Wyborcza z dnia 17 li[ca 2012 roku

[xviii] Montesquieu, O duchu praw, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2003, p. 604

[xix] Cfr. P. Zimbardo, Efekt Lucyfera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

[xx] Cfr. L. Nowak, Byt i myśl, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004

[xxi] M. Szyszkowska, Filozofia prawa i filozofia człowieka, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1989, p. 239

Bibliografia

B.R. Barber, Dżihad kontra Mc Świat, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A., Warszawa 2004

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J. Siuta ( a cura di ) Słownik psychologii, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2006

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M. Zawadzki, Już nie ma demokracji na lotniskach w USA [w:] Gazeta Wyborcza z dnia 17 lipca 2012 roku

P. Zimbardo, Efekt Lucyfera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Elenco delle fonti

La Costituzione della Repubblica Polacca del 2 aprile 1997 (Dz.U. del 16 luglio 1997, n° 78, articolo 483; rettifica Dz.U. del 2001 n° 28, articolo 319, Dz,U del 2006 n° 200, pos. 1471)

Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, firmata il 4 novembre 1950 (Dz.U. 1993, n° 61, articolo. 284, con ulteriori modifiche)

Il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (Dz.U. 1977 n ° 38, articolo. 167)

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000 (Dz.Urz. UE 2007, c 030/1)

Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 19 dicembre 1966 anni (Dz.U. 1977, n° 38, articolo. 169)