Fisco Fiscalità internazionale

L’Action plan dell’OCSE e gli intangibles nel transfer pricing

(di Mauro Merola)

Il 19 luglio 2013, in linea con quanto suggerito dal Rapporto Beps (i.e., Base erosion and profit shifting) redatto il 12 febbraio 2013, l’OCSE ha pubblicato l’Action Plan; il suddetto documento si è posto l’obbiettivo di contrastare l’erosione della base imponibile mediante lo spostamento dei profitti.

Gli ordinamenti nazionali, infatti, non riescono a tenere il passo con la globalizzazione delle aziende e l’economia digitale, lasciando spazi che possono essere utilizzati per ridurre l’imposizione gravante sulle stesse. L’erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti distorcono la concorrenza, perché i business che implementano strategie fiscali all’estero guadagnano un vantaggio competitivo rispetto a quelli che operano solamente nel mercato interno.

I grandi gruppi multinazionali possono avvantaggiarsi di sistemi di pianificazione fiscale internazionale che consentono di abbattere la base imponibile attraverso metodi talvolta apertamente elusivi, talvolta formalmente coerenti con le normative fiscali locali ma elusivi nella sostanza dei fatti; in questo modo, l’anomalia, che si genera, è quella di rendere la tassazione a carico delle PMI (i.e., Piccole medie imprese) più gravosa rispetto a quella subita dai grandi Gruppi multinazionali. Dette considerazioni sono supportate dai dati riportati nella tabella seguente:

tabella 1

Appare indispensabile un coordinamento sovranazionale per fissare regole comuni contro la c.d. “competitività internazionale” che, come descritto sopra, consiste, in sostanza, nello spostamento di base imponibile verso Paesi a bassa fiscalità da parte delle aziende multinazionali.

Nello specifico, l’Action Plan ha individuato 15 interventi da sviluppare per modificare le regole alla base della tassazione internazionale e per dettare gli standard che permetteranno ai Governi di prevenire il fenomeno chiamato “Base erosion and profit shifting”[i].

Il metodo utilizzato consiste nel ridurre le differenze tra i diversi sistemi fiscali, rivisitando i trattati internazionali esistenti ed introducendo delle nuove regole sulla trasparenza ed il reporting alle amministrazioni finanziarie da parte dei contribuenti.

L’intervento numero 8 dell’Action Plan, in particolare, prevede di potenziare il rispetto del principio di libera concorrenza denominato “arm’s length principle”, assicurando che le politiche di prezzo intragruppo corrispondano ai valori economici creati e prevenendo lo spostamento arbitrario degli asset intangibili.

Per raggiungere tale obbiettivo è necessario procedere come segue:

  • adottare una definizione condivisa di asset intangibili;
  • monitorare i profitti derivanti dal trasferimento e dall’utilizzo degli stessi;
  • adottare norme che consentano la valutazione di beni immateriali altrimenti difficilmente valutabili;
  • aggiornare le linee guida sui “cost contribution arrangements”.

In linea con quanto riportato nell’Action Plan, nell’approvare le nuove Transfer Pricing Guidelines (i.e., TPG), l’OCSE ha avviato una procedura di revisione del Capitolo 6 e del Capitolo 8 aventi ad oggetto rispettivamente le transazioni relative ai beni immateriali (od il loro utilizzo) ed i costi che regolano lo sviluppo di beni immateriali in comune tra imprese associate.

La procedura di revisione si è articolata in più fasi e, nell’ambito di tale progetto, il 30 luglio 2013, l’OCSE ha pubblicato il “Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Aspects of Intangibles”, in cui sono state poste le basi per una riforma copernicana dei contenuti relativi alla valutazione dei beni immateriali. Il Draft può essere considerato un work in progress rispetto allo stesso Action Plan, di cui rappresenta uno sviluppo diretto.

Nel “Revised Draft” dell’OCSE il bene immateriale è stato definito genericamente[ii]:

  • qualcosa che non è un cespite materiale o finanziario;
  • qualcosa che può essere posseduto o controllato per essere utilizzato in attività commerciali;
  • qualcosa il cui uso o trasferimento sarebbe stato remunerato tra parti indipendenti.

Lo stesso documento rileva che il bene immateriale, così come definito sopra, non necessariamente deve essere iscritto nella contabilità e che, ai fini della sua identificazione, non incidono il trattamento fiscale ordinario del bene – costo spesato o ammortizzato – né la sua eventuale protezione legale/contrattuale né, infine, la sua separata trasferibilità (per esempio, il goodwill).

Tra gli innumerevoli commenti riportati nel Draft appare rilevante quello contenuto nel paragrafo 47; la discussione si sviluppa sulla constatazione che il versamento di una somma per l’utilizzo di un determinato diritto o asset (come nel caso di un pagamento riconosciuto come goodwill) – qualificato come bene immateriale ai sensi dell’art. 9 del Modello OCSE – non debba essere necessariamente qualificato come royalty ai sensi dell’art. 12 dello stesso Modello.

Nel paragrafo 65, invece, la discussione pone maggiormente l’accento sulle funzioni effettivamente svolte e sulle attività di controllo su programmi di ricerca e di marketing e su decisioni strategiche; cioè su quelle attività che possono aggiungere valore al bene immateriale in applicazione del principio dell’ arm’s length value.

Quanto descritto manifesta la differenza di approccio rispetto al passato nella determinazione delle regole che disciplinano il TPG.

L’OCSE sembra indirizzato a valorizzare il valore reddituale delle transazioni aventi ad oggetto i beni immateriali piuttosto che continuare ad utilizzare i metodi tradizionali fondati sulla determinazione del mark-up in proporzione ai costi subiti.

Nella slide, riportata di seguito, è possibile riassumere quanto citato nel presente articolo relativamente all’interazione tra il Beps e l’Action plan sui beni immateriali.

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Note

[i] Cfr. Valente P. (2013), Il Fisco, Base Erosion e Profit Shifthing L’Action Plan dell’OCSE, n. 37, p. 5748.

[ii] Cfr. Mayr S. e Fort G. (2014), Corriere Tributario, Il progetto BEPS ed i beni immateriali, n. 7, p. 550.