Diritto

Legislazione comunitaria sullo stress connesso all’attività lavorativa: il programma svedese e belga (PRA)

di Sonia Cecchini

La direttiva [1]89/391 CEE stabilisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi al lavoro, sulla base dei principi generali di prevenzione che sono: evitare i rischi, valutare i rischi che non possono essere evitati, combattere i rischi alla fonte, adeguare il lavoro all’uomo, non solo in riferimento alle attrezzature utilizzate ma anche ai metodi di produzione e programmazione.

Gli elementi chiave di prevenzione dello stress si ravvisano in alcuni programmi di provata validità, oggetto di attenta ricerca, come il programma svedese e il programma belga.

[2]In Svezia venne data la possibilità a un gruppo di operaie, che presentavano un elevato tasso di assenze per malattie e scarsa produttività, di migliorare la propria qualifica, mediante l’opportunità di mettere in pratica la propria competenza grazie alla rotazione, all’arricchimento delle mansioni con maggiori responsabilità, al controllo del prodotto, all’imballaggio e al coordinamento della produzione.

Gli elementi principali di questo intervento sono stati: il potenziamento delle competenze e l’estensione dell’autonomia decisionale.

Ciò ha portato a un calo dell’assenteismo e a un aumento della produttività e della motivazione sul lavoro.

[3]Il Ministero del Lavoro a seguito di un auditing esterno, rilevò che il settore delle pulizie del Ministero era stato giudicato inefficiente, con elevati tassi di assenteismo e scarso rendimento.

Anziché abolire il settore pulizie, composto da sessantuno dipendenti per lo più donne, per appaltare il lavoro a un ente privato, furonostati creati due gruppi di lavoro, con il compito di stabilire le cause delle difficoltà e di procedere all’eliminazione; i due gruppi individuarono sessanta problemi connessi al lavoro.

Tale sistema permise di comprendere a fondo i problemi, portando i partecipanti a formulare cinquanta proposte per risolverli, cooperando con la dirigenza.

Questo tipo di analisi è definita: “Partecipative Risk Analysis” e permette di valorizzare l’esperienza dei dipendenti, la dinamica di gruppo nella risoluzione dei problemi e l’impegno dei partecipanti.

L’ Accordo di Bruxelles del 8/10/2004

[4]L’accordo di Bruxelles del 8/10/2004 definisce lo stress come uno stato di malessere, che si manifesta con sintomi fisici, psichici o sociali, legati all’incapacità delle persone di colmare uno scarto tra i loro bisogni, le loro aspettative e la loro attività lavorativa.

Lo scopo dell’accordo è migliorare la consapevolezza dello stress da lavoro da parte del datore di lavoro e dei lavoratori, nonché offrire al datore di lavoro un modello che consenta di prevenite e gestire i problemi di stress.

Inoltre occorre considerare che lo stress è influenzato da fattori esterni all’ambiente di lavoro che può indurre a cambiamenti del comportamento, riducendo l’efficienza sul lavoro.

Questo accordo richiama la direttiva 89/391, sottolineando l’obbligo per legge del datore di lavoro di tutelare la sicurezza e la salute del lavoratore, inoltre tutti i lavoratori hanno il dovere generale di rispettare le misure di prevenzione decise dal datore di lavoro.

Le misure antistress adottate sono: misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi aziendali, migliorare il ruolo del lavoratore attraverso l’organizzazione, i processi e l’ambiente di lavoro, la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la consapevolezza e la comprensione nei confronti dello stress e delle sue cause, adattarsi ai cambiamenti e promuovere infine l’informazione e la consultazione dei lavoratori.

In Italia la novità introdotta con il D.lgs. 81/08[5] si ravvisa nell’art. 28 1°co che riguarda i rischi per la sicurezza e la salute del lavoratore, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari legati allo stress definito “ stress da lavoro-correlato”.

Nonostante in Italia non esistano norme specifiche che disciplinano e cercano di prevenire lo stress sul lavoro e i suoi effetti, il decreto segna una tappa storica in termine di diritti del lavoratore, ammettendo in modo esplicito che lo stress occupazionale, rappresenta un rischio lavorativo per la salute, al pari degli agenti tossici, del rumore o della movimentazione dei carichi, e quanto sia necessario promuovere misure preventive per preservare lo stato di benessere del lavoratore.

Per far fronte allo stress si sviluppò il concetto di coping, creato negli anni 60 dallo scienziato Lazarus che rappresenta la capacità di gestione attiva e di risoluzione dei  problemi.

Le strategie di coping sono dunque le modalità che definiscono il processo di adattamento a una situazione stressante.

Il coping è un processo dinamico in quanto costituito da risposte reciproche attraverso le quali ambiente e individuo si influenzano a vicenda.

Gli strumenti offerti da [6]Travers e Cooper sono: valutare i problemi in prospettiva, affrontare il problema, controllare le proprie emozioni, provvedere a una pianificazione.

[7]Friedman, Fogarty e Pithers hanno identificato tre livelli d’intervento per prevenire il burnout nel settore della formazione che risulta essere uno dei settori maggiormente colpito da tale sindrome :

  • Il livello professionale relativo all’apprendimento di nuove tecniche d’insegnamento e simulazione di situazioni
  • Il livello dei rapporti professionali come corsi sullo stile di docenza e workshop sulle tecniche di gestione dello stress
  • Livello organizzativo relativo alla pianificazione di corsi per l’apprendimento di tecniche di gestione, tecniche di comunicazione e decision making ossia coinvolgimento del docente.

In conclusione si può affermare che non esiste una strategia migliore delle altre ma che esistono vari metodi per far fronte a un medesimo problema.


[1] Commissione europea, Occupazione & affari sociali, pp. 49-51

[2] Commissione europea, Occupazione & affari sociali, p.62

[3] Commissione europea, Occupazione & affari sociali, p. 63

[4] Dipartimento di Medicina del Lavoro, D.lgs 81/2008: conferme e novità in merito allo stresso correlato al lavoro, Roma, pp. 155-156

[5]Dipartimento di Medicina del Lavoro, D.lgs 81/2008: conferme e novità in merito allo stresso correlato al lavoro, Roma, p. 154

[6] G FAVRETTO E C.M. RAPPAGLIOSI, Le strategie di coping, Milano 2009 pp. 69

[7] G FAVRETTO E C.M. RAPPAGLIOSI, Le strategie di coping, Milano 2009 pp. 70-71