Diritto Criminologia e criminalistica

L’opinione dell’esperto della scrittura nel processo penale alla luce della revisione del procedimento penale polacco

L’opinione dell’esperto della scrittura nel processo penale alla luce della revisione del procedimento penale polacco

(di Katarzyna Lizynska[i])

Traduzione dalla lingua polacca Jolanta Grebowiec-Baffoni

Il 1° luglio 2015 è entrata in vigore la sostanziale novellizzazione del codice di procedura penale polacco, che è stato un punto di svolta nel procedimento contraddittorio. I lavori sulla modifica sono durati dal 2009. La Commissione di Codificazione ha concluso che il processo polacco era un processo basato sull’inquisitorio predisposto a chiarire i fatti del caso, e non sul contradditorio mirante a chiarire il caso, il che significa che il peso della responsabilità per l’esito del processo è stato distribuito in modo improprio.

Di conseguenza è stato creato il progetto che mirava a rimodellamento del procedimento penale – verso una maggiore contraddittorietà. Ciò ha avuto riflesso soprattutto nel procedimento probatorio e ha mostrato alcuni cambiamenti, non nella materia di perizia grafologica, ma nella possibilità della produzione di una opinione privata e quindi nella scelta di un esperto dalla parte del procedimento, che fino ad ora era di competenza del tribunale o dell’ufficio del procuratore.

Non è cambiato l’oggetto della opinione grafologica. Tuttora il compito principale della analisi della scrittura nel processo penale polacco è l’identificazione della persona sulla base della sua scrittura manuale, limitandosi, di conseguenza, all’espressione dell’opinione se una persona è l’autore del manoscritto o meno – se il documento presentato è autentico o forgiato.

Non è cambiato neanche il metodo largamente utilizzato in Polonia nella perizia grafologica, ovvero metodo grafo-comparativo che consiste in confronto della scrittura contestata con il materiale comparativo.

In questo metodo all’analisi vengono sottoposti:

– il contenuto del documento che deve portare le informazioni sull’esecutore del testo;

– il testo del documento con la considerazione della traccia linguistica, sulla base della quale si possono stabilire per esempio: istruzione, età, professione, appartenenza territoriale;

– la topografia della scrittura;

– il mezzo coprente e la superficie;

– le proprietà generali della scrittura;

– le proprietà particolari della scrittura.

Il materiale comparativo possiamo distinguerlo in due categorie:

  • acquisito direttamente dalla persona che esegue i campioni della scrittura sulla richiesta (campioni diretti),
  • acquisito indirettamente ovvero dai diversi manoscritti realizzati dall’autore della scrittura contestata, di certa provenienza, nell’arco della sua vita (campioni indiretti).

Il materiale comparativo compie una funzione molto importante, perciò deve essere adeguatamente raccolto.

Questo materiale è composto dalle scritture eseguite nella quotidianità della persona, durante lo svolgimento delle pratiche ufficiali (per esempio curriculum vitae, domande) o di natura privata (lettere, annotazioni)

Si tratta di qualsiasi tipo di manoscritti che sono stati realizzati nel passato e sono stati eseguiti dalla persona dalla quale proviene il materiale contestato.

Le regole di acquisizione di questo materiale si possono racchiudere in alcune norme principali:

– il materiale dovrebbe essere stato eseguito nel periodo vicino alla data ipotetica della realizzazione del materiale contestato, per il motivo dei possibili cambiamenti della scrittura che potrebbero verificarsi nel tempo;

– dovrebbe essere tanto più ampio, quanto più “povero” è il materiale contestato, in modo da poter trovare più caratteristiche della scrittura personale. Nel caso dell’analisi di un testo lungo il materiale comparativo dovrebbe essere almeno due volte più lungo dalla scrittura contestata.

– è opportuno essere in possesso del materiale comparativo simile nella forma al documento probatorio

Il materiale comparativo diretto invece sono tutti i campioni delle scritture e delle firme prelevate dalla persona in relazione all’identificazione del materiale grafico contestato. Tali campioni che entrano nell’ambito del materiale comparativo vengono raccolti secondo le seguenti norme principali:

– la raccolta del materiale dovrebbe essere anticipata con l’analisi del documento probatorio (bisogna considerare il carattere e il contenuto del documento, la forma della scrittura, il tipo del mezzo coprente, le proprietà della superficie, le condizioni della realizzazione della scrittura e il suo contenuto);

È importante che i saggi grafici siano eseguiti con lo stesso mezzo scrivente, con lo stesso materiale coprente e con le lettere dello stesso tipo con le quali è stato eseguito il documento contestato. Se possibile sarebbe utile essere in possesso della superficie scrittoria dello stesso tipo del materiale contestato.

Un elemento importante di questo metodo è la forma di presentazione dei risultati dell’esame. Oltre la descrizione verbale i risultati vengono presentati in forma di tavole informative che riassumono le caratteristiche più importanti comuni (o diverse) fra il materiale comparativo e quello contestato. Tale modo facilita ai destinatari la comprensione del contenuto del verbale dell’esame peritale e agevola l’esperto nella giustificazione convincente delle sue conclusioni.

Come è stato detto in precedenza, il concetto scientifico dell’indagine sulla scrittura non è cambiato, la modifica è avvenuta con lo spostamento dell’onere di provare la tesi presentata dal perito d’ufficio ai periti delle parti, ciò potrebbe pesare sulla integrità del processo. Nel procedimento contraddittorio le parti dovevano mettere in evidenza le prove, svolgere le prove in udienza.

La Corte dovrebbe essere unicamente l’arbitro valutante le prove. Tale manovra spostava totalmente il peso della prova alle parti e la soluzione della controversia dipendeva dall’impegno delle parti. È sorto il concetto dell’opinione privata, considerata pari al parere espresso dal perito nominato dal giudice o dal pubblico ministero.

Tale formula, però, è durata per poco tempo. Il legislatore ha osservato che il modello da lui creato, soprattutto nei casi in cui sono richieste le conoscenze speciali, e tali conoscenza senza dubbio sono necessarie nei casi di falsificazioni del documenti, favorirebbe la parte più benestante della società, in grado di pagarsi il perito di cui il pagamento non può essere sostenuto dal Tesoro dello Stato, che copre i costi del processo da parte del pubblico ministero o il tribunale.

Come è stato sottolineato tale fattore potrebbe spingere il perito all’assoluta mancanza di equità nella preparazione della perizia, e quindi alla mancanza di veridicità delle prove. Indipendentemente dall’onestà o non onestà dei periti privati esisteva il rischio di far nascere i nuovi periti “inesperti”, ovvero  senza conoscenze speciali poiché il loro sapere, tranne che la firma e il timbro, che in teoria dovrebbero confermare la formazione dell’esperto, non potrebbero essere verificate in nessun modo.

La mancanza di correttezza nell’opinione, la deduzione errata del perito potrebbe facilmente portare in errore l’organo giudicante, in quanto è colui che non possiede conoscenze speciali. D’altra parte bisogna porsi la domanda se possiamo escludere tali eventualità nel processo inquisitorio ?

Tuttavia non per molto tempo abbiamo potuto utilizzare questa novellizzazione e capire se le tesi del legislatore erano giuste, poiché con la legge dell’11 marzo 2016 nuovamente è stato modificato il modello del procedimento nelle cause penali, tornando al sistema inquisitorio. Nella formula modificata nel 2016 è di nuovo la Corte a svolgere il procedimento probatorio, spesso iniziandolo con il comportamento passivo delle parti.

In riferimento agli esperti, ambedue novelizzazioni qui indicate non hanno subito le modifiche importanti. È stata mantenuta la dicitura dell’art.  193 § 1 del c.p.p. che stabilisce: “se  la dichiarazione delle circostanze rilevanti per la legge esige le conoscenze speciali, si consulta un esperto o gli esperti”.

Con questa formulazione si sottolinea il ruolo dell’esecutore diretto della opinione, perciò anche quando l’opinione viene realizzata da un istituto, non è necessario che la firmi il suo coordinatore. Prima della novellizzazione, per attribuire il valore legale al parere peritale emanato da un istituto, era necessaria la firma del coordinatore dell’istituzione.

Nonostante le priorità del controllo delle competenze, non sono avvenute neanche le modifiche nella legge riguardante la verifica delle qualifiche dei periti. Il perito può essere la persona che ha compiuto 25 anni, possiede le conoscenze speciali pratiche e teoriche, ma non ci sono indicazioni in che modo tali conoscenze dovrebbero essere acquisite.

Gli accertamenti delle esperienze dei periti prima della loro iscrizione all’albo del tribunale sono poco convincenti poiché il presidente del tribunale che accoglie le domande di solito non possiede le conoscenze speciali, e la correttezza della opinione viene da lui accertata solo dopo i riscontri con la maggior parte delle prove che hanno avuto influenza sulla sentenza.

L’istituzione di perito ad hoc (art. 195 c.p.p.) permette anche di nominare in carattere di perito ogni persona della quale sono conosciute le competenze speciali nella disciplina richiesta. In questo caso la possibilità di verificare le qualifiche del perito è molto bassa.

In relazione alla breve durata di validità della legge del 27 settembre 2013 che è entrata in vigore il 1 luglio 2015, è difficile valutare la sua legittimità ed è difficile anche constatare se dal punto di vista della sua utilità nel processo penale era del tutto priva di pregi. L’obiezione sollevata da parte del legislatore sulla legge per i ricchi, può sembrare errata.

Può darsi che le possibilità più ampie di scelta del perito da parte dell’accusato nel processo penale e delle quali il Pubblico Ministero, limitato dal budget dell’unità, non si avvale, comporterebbero non l’abbassamento della correttezza, ma piuttosto l’aumento del livello delle perizie giudiziarie, dell’analisi peritale più corretta del materiale raccolto nella causa, dell’utilizzo della conoscenza dei periti fuori dai confini della Polonia, dell’utilizzo dei metodi di ricerca diversi da quelli utilizzati in Polonia, della strumentazione di ricerca, ossia di tutti quei fattori che potrebbero giocare un importantissimo ruolo nel raggiungimento dell’obiettivo, ovvero spiegare le dinamiche del caso.

Invece il ritorno al processo inquisitorio limita queste possibilità soprattutto per motivi di moltiplicazione dei costi del processo, ciò potrebbe comportare non sufficiente utilizzo delle possibilità di espressione dei pareri, eppure anche fra i periti giudiziari si possono incontrare le persone che non sempre svolgono il correttamente le opinioni affidateli.

Bibliografia:

Bartosiewicz J., Problematyka błędu w badaniach porównawczych pisma ręcznego i podpisów, „Problemy Kryminalistyki” 1994, nr 206.

Chyc B.., Pismo ręczne demaskuje sprawcę, „Problemy Kryminalistyki” 1983, nr 160.

Feluś A., Poziom integracji pisma oraz jego znaczenie dla kryminalistyki i psychologii, Wydawnictwo B.S. Training, Pińczów 2009.

Goc M., Współczesny model ekspertyzy pismoznawczej – wykorzystanie nowych metod i technik badawczych, Volumina, Warszawa 2015.

Grzeszyk C., Kryminalistyczne badania pismoznawcze, WSM, Warszawa 2008.

[i] Katarzyna Lizynska – Università di Wrocław (Breslavia-Polonia) Facoltà di Legge, Amministrazione ed Economia.

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