Direttore Scientifico: Claudio Melillo - Direttore Responsabile: Serena Giglio - Coordinatore: Pierpaolo Grignani - Responsabile di Redazione: Marco Schiariti
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bilancio

Melillo & Partners Studio Legale Tributario di Legnano e Milano (www.melilloandpartners.it) e

Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D. (www.economiaediritto.it),

nella persona del Dott. Claudio Melillo, Dottore Commercialista Tributarista (www.claudiomelillo.it),

alla luce delle importanti novità in materia di bilancio, promuovono il seguente seminario di alta formazione organizzato dallo Studio AGFM di Parma e Milano sul seguente tema:

Bilancio d’esercizio: novità 2016

Codice Civile e nuovi principi O.I.C. alla luce del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139

(Evento destinato ai CFO e ai responsabili amministrativi delle Società e ai loro collaboratori interessati).

L’evento si terrà il giorno giovedì 27 ottobre 2016 a partire dalle ore 14:30, presso l’Hotel Palace Maria Luigia in Parma, viale Mentana n. 140.

Il programma dell’evento sarà il seguente:

  • ore 14:00–14:30      –              Registrazione dei partecipanti
  • ore 14:30–16:15       –              Prima sessione
  • ore 16:15-16:30        –              Coffee break
  • ore 16:30–18:00      –              Seconda sessione

Saranno affrontati, in particolare, i seguenti argomenti:

o    Modifiche al Bilancio d’Esercizio:

–       nuovi schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico

–       modifiche nel contenuto della Nota Integrativa

–       obbligatorietà del Rendiconto Finanziario

–       le novità del bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle micro-imprese

o   Variazione ai principi e criteri di valutazione (articolo 2426 C.C.)

–       novità in tema di costi di ricerca, sviluppo e pubblicità

–       ammortamento dell’avviamento

–       introduzione del criterio del costo ammortizzato

–       il trattamento contabile degli strumenti finanziari derivati

o   aggiornamento principi OIC 

o   Prime riflessioni in tema di fiscalità

con i seguenti relatori:

  • Stefano Mattioli, Partner AGFM
  • David John Ferrari, Partner Divisione Tax AGFM
  • Francesco Loconsolo, Associato AGFM
  • Federica Bernazzoli, Dottore Commercialista AGFM
  • Maria Elena Rega, Dottore Commercialista AGFM

L’evento è a numero chiuso (con posti limitati) e la partecipazione è GRATUITA, previo invito, ovvero, su prenotazione tramite la Segreteria di Melillo & Partners Studio Legale Tributario di Milano:

  • telefonicamente al numero 02/00681087;
  • tramite email all’indirizzo cmelillo@economiaediritto.it;
  • via fax al numero 02/00681400.

Referente:

Dott. Claudio Melillo

Of Counsel della Divisione TAX di AGFM

(cmelillo@economiaediritto.it).

(di Valerio Micheli)

Il bilancio, la sua redazione e la valutazione delle voci sono disposti dal codice civile negli articoli dal 2423 e seguenti. Le fattispecie e le disposizioni del codice sono – giocoforza – generali e non esaustive. Le stesse norme del codice civile obbligano i redattori di bilancio a derogare alcune disposizioni, qualora in contrasto con il fine ultimo del bilancio: la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si pone come standard setter in tema di redazione del bilancio, predispone i principi contabili, fornisce supporto per l’applicazione in Italia dei principi contabili internazionali (IAS) e delle direttive europee in materia di contabilità e bilancio. L’OIC promuove la cultura contabile e lo sviluppo di prassi aziendali e professionali.

Uno dei fini dell’OIC è anche quello di assistere il legislatore nazionale nell’attività di emanazione di norme che riguardino la materia contabile e quelle ad essa annesse, sempre in ottica di coordinamento e allineamento ai dettami europei.

Come si può leggere nel Principio Contabile Nazionale OIC 11:

I principi contabili, intesi come regole tecnico-ragionieristiche, sono la matrice del bilancio da cui il legislatore ricava alcuni criteri che ritiene fondamentali e che introduce nella legge. La legge può solamente statuire i principi basilari, per cui deve essere integrata e interpretata sulla base di quei principi da cui ha preso origine”.

Con la legge n. 116 dell’11 agosto 2014, di conversione del decreto legge 91/2014, viene integrato il d. lgs. 38/2005 ed è interessante leggere in particolare il disposto del nuovo art. 9-bis “Ruolo e funzioni dell’Organismo Italiano di Contabilità”.

Secondo tale articolo, l’OIC emana i principi contabili nazionali che rispondono e sono ispirati alla migliore prassi amministrativa e sono funzionali alla redazione dei bilanci, secondo le disposizioni del codice civile.

Viene riconosciuta inoltre la funzione di supporto dell’OIC all’attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia contabile; l’OIC – se previsto da disposizioni di legge o richiesto da istituzioni pubbliche – esprime pareri.

L’OIC è anche identificato come partecipante attivo nel processo di elaborazione degli IAS adottati in Europa (intrattenendo rapporti con altri organismi analoghi, quali IASB e European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG).

Annualmente, l’OIC riferisce al Ministero dell’economia e delle finanze sull’attività svolta e nell’esercizio delle sue attività si coordina con le autorità nazionali competenti in materia contabile.

L’articolo 9-ter tratta del finanziamento dell’OIC, fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria. Le modalità di finanziamento dell’OIC rimangono invariate rispetto a quelle già previste dalla legge 244/2007.

(di Valerio Micheli)

Il 27 gennaio 2014 l’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato la bozza dell’OIC 10, principio contabile dedicato alla redazione del rendiconto finanziario. In precedenza le disposizioni sul rendiconto finanziario erano incluse nell’OIC 12; il progetto è ora quello di dare vita a un principio a sé stante.

Appare quindi riconosciuta e accreditata la crescente importanza di un documento che, per quanto non espressamente richiesto dalle norme civilistiche[1], risulta fortemente consigliato dall’OIC[2] sia a fronte di quanto espresso nello IAS 7 (che al paragrafo 3 recita: il presente Principio richiede che tutte le imprese presentino un rendiconto finanziario), sia a fronte della necessità per le aziende di completare l’informativa di bilancio. Il rendiconto finanziario è infatti un utile strumento per valutare le disponibilità liquide prodotte/assorbite dalla gestione reddituale, le modalità di impiego e copertura, la capacità delle entità di affrontare gli impegni a breve termine e l’attitudine alla generazione di autofinanziamento.

Il rendiconto finanziario, in sintesi, fornisce informazioni per valutare la situazione finanziaria nell’esercizio di riferimento e la sua evoluzione in quelli successivi.

Risulta evidente, anche stante quanto espresso nell’OIC 12 (par. 5) e dalla bozza dell’OIC 10 nell’Appendice C (al punto C.5), che gli schemi di conto economico e stato patrimoniale da soli non riescono immediatamente a fornire informazioni che invece risultano più facilmente intellegibili nel rendiconto finanziario, il quale troverà collocazione nella nota integrativa.

Una delle prime novità che emerge, rispetto all’OIC 12, è che la risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide[3] (par. 1). Non si avrà più l’alternativa del capitale circolante netto quale risorsa finanziaria; le motivazioni vanno ricercate in uno scarso utilizzo di tale grandezza nella prassi e nel fatto che sia una grandezza considerata obsoleta e non prevista dai principi contabili internazionali[4].

In base all’OIC 10, il rendiconto finanziario, che include tutti i flussi in entrata e uscita delle disponibilità liquide avvenute nell’esercizio, è composto da tre categorie, da presentare secondo il seguente ordine in una forma di tipo scalare:

  1. Gestione reddituale;
  2. Attività di investimento;
  3. Attività di finanziamento.

Il par. 16 stabilisce che il flusso finanziario della gestione reddituale può essere determinato con il metodo indiretto o diretto; il primo parte dall’utile/perdita d’esercizio per poi apportarvi delle rettifiche, il secondo presenta i flussi finanziari positivi e negativi lordi.

Dalla lettura della bozza dell’OIC 10, il metodo indiretto sembra il preferito per rappresentare i flussi in parola e ciò si desume sia poiché è il primo ad essere presentato (par. 28: il flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale è determinato con il metodo indiretto) anche con dovizia di particolari in merito alle rettifiche da apportare, sia dal fatto che al paragrafo 31 il testo recita il flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale può essere determinato anche con il metodo indiretto.

Continuando nell’analisi delle altre principali novità introdotte dall’OIC 10, si noti che rispetto all’OIC 12 vengono eliminate alcune alternative:

–       Gli interessi pagati e ricevuti sono classificati nella gestione reddituale, in quanto partecipano alla determinazione del risultato d’esercizio. Nell’OIC 12 essi possono essere considerati flussi derivanti da operazioni di finanziamento, investimento o afferire alla gestione reddituale.

–       I dividendi ricevuti saranno presentati nella gestione reddituale, quelli pagati nell’attività di finanziamento. Nell’OIC 12 i dividendi possono essere considerati flussi derivanti da operazioni di finanziamento, investimento o afferire alla gestione reddituale.

L’OIC 10 prevede inoltre la classificazione delle imposte nella gestione reddituale, sia per motivi di semplificazione che di comparabilità; vengono ritenute particolarmente difficili ed arbitrarie l’identificazione dei flussi relativi alle imposte e la loro allocazione nelle tre categorie previste[5].

Nella bozza del principio vengono riformulate le definizioni delle tre categorie; fornite indicazioni circa l’aggiunta, il raggruppamento e la suddivisione dei flussi finanziari; inserito il generale divieto di compensazione tra flussi finanziari.

Vengono fornite indicazioni sul rendiconto finanziario consolidato (parr. 41-44); nel flusso dell’attività di finanziamento si introduce la distinzione tra flussi finanziari derivanti dal capitale proprio o di debito. Nell’attività di investimento si dedica una voce all’acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda (al netto delle disponibilità liquide). Per quanto riguarda i flussi finanziari connessi ai derivati di copertura (par. 52), essi saranno presentati nella stessa categoria dei flussi finanziari dell’elemento coperto.

La bozza dell’OIC 10 include l’appendice A che illustra i due schemi di riferimento per la redazione del rendiconto finanziario, i quali differiscono per la modalità di determinazione del flusso della gestione reddituale (schema n. 1 metodo indiretto, schema n. 2 metodo diretto), l’appendice B che riporta un esempio di redazione di rendiconto finanziario e la già citata appendice C che motiva le scelte operate nel principio contabile.

Sebbene quindi, come accennato, il rendiconto finanziario rimanga un documento non imposto dalle norme civilistiche, appare apprezzabile l’impegno dell’OIC nel dotarlo di maggiore dignità e importanza.

In tale iniziativa pare potersi leggere anche una volontà di sensibilizzare le aziende e i redattori di bilancio su una tematica che sempre più sta diventando rilevante nel contesto economico nazionale e internazionale.

 


[1] L’art. 2423 del codice civile, comma 2, prevede che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.

L’art. 2427 del codice civile stabilisce che:

–       Al punto 4 devono essere indicate nella nota integrativa le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo […];

–       Al punto 2 devono essere indicate nella nota integrativa, in particolare, le movimentazioni delle immobilizzazioni.

[2] La bozza dell’OIC 10 al paragrafo 9 recita: il presente principio raccomanda la redazione del rendiconto finanziario tenuto conto della sua rilevanza informativa.

[3] Le disponibilità liquide sono rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa e comprendono anche gli analoghi espressi in valuta estera (par. 11). Per approfondimenti sulle disponibilità liquide, si veda l’OIC 14. Tra le disponibilità liquide sono ricompresi anche gli strumenti regolati a vista (par. 12).

[4] Cfr. Appendice C: Motivazioni delle scelte operate nel principio contabile della bozza dell’OIC 10, par. C.7.

[5] La scelta dell’OIC risulta più tranchant rispetto a quanto previsto dallo IAS 7, secondo il quale i flussi finanziari delle imposte sono da indicare nella gestione operativa, a meno che essi possano essere specificatamente identificati o con l’attività di investimento o con quella di finanziamento.

di Giovanni Bortone

L’avviamento costituisce un cespite riconducile alle immobilizzazioni immateriali che sovente viene originato da operazioni di natura straordinaria. Il concetto di avviamento è strettamente correlato al postulato di redazione del bilancio della prudenza il quale a sua volta si fonda sul costo quale elemento determinante nelle valutazioni di bilancio.

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