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gara di appalto

(di Debora Mirarchi)

Una interpretazione letterale dell’art. 38, lett. g) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 condurrebbe ad una risposta positiva alla domanda, ovvero l’aver commesso una violazione, definitivamente accertata, consistente nell’omesso versamento di tributi dovrebbe comportare l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi.

Ma, in realtà, non è così e forse è il caso di dire, fortunatamente.

La disciplina generale in tema di appalti pubblici è contenuta nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 c.d. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE.

All’art. 38 il citato decreto prevede i “Requisiti di ordine generale” ovvero una serie di cause ostative la cui sussistenza preclude la partecipazione a gare di appalto.

Fra le cause di esclusione vi è, senza stupore, anche quella avente natura fiscale.

Ai sensi dell’art. 38 lett. g) del Codice de quo, sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, i soggetti “che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”.

In primis occorre chiarire che dal tenore delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici per violazione “grave” deve intendersi un omesso versamento di tributi per un importo superiore a € 10.000,00.

Non può sottacersi che l’applicazione della norma citata, in origine, abbia destato qualche perplessità.

La rigidità dell’ampio divieto, non soggetto neppure a limitazioni temporali, ha preoccupato gli operatori del settore. Basti pensare a società di medie – grandi dimensioni per le quali una contestazione circa l’omesso versamento di una imposta per un importo superiore a € 10.000,00 non può considerarsi una “macchia” indelebile tale da precludere la partecipazione alle future procedure per l’aggiudicazione di appalti.

Sull’interpretazione della citata circostanza preclusiva si è espressa l’Agenzia delle Entrate che con due circolari, emesse rispettivamente nel 2007 e nel 2010, ha chiarito l’ambito di applicazione della norma de qua.

Con la circolare del 25 settembre n. 2007, n. 34/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sussiste il requisito della “regolarità fiscale richiesta dal Codice dei contratti pubblici […] quando risulti […] che l’Amministrazione finanziaria non abbia contestato al contribuente una qualsiasi violazione di obblighi in materia di tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, mediante atto che sia reso definitivo per effetto del decorso del termine di impugnazione ovvero qualora sia stata proposta impugnazione, del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale. Si ritiene, inoltre, che l’irregolarità fiscale viene meno qualora, alla data rispetto alla quale viene richiesta la certificazione, la pretesa dell’Amministrazione finanziaria sia stata soddisfatta, anche mediante definizione agevolata.”.

Con la circolare testé citata l’Agenzia delle Entrate ha, quindi, stabilito che la violazione di un obbligo di versamento di tributi è, in linea generale, causa di irregolarità fiscale ai fini della partecipazione alle gare di appalto, salvo il soddisfacimento della pretesa impositiva mediante pagamento di quanto in precedenza omesso.

In buona sostanza, quindi, il pagamento degli importi un tempo omessi, soddisfacendo la pretesa erariale, sana l’irregolarità fiscale e consente l’ammissione del soggetto alle procedure per l’aggiudicazione di appalti di lavori, forniture e servizi.

L’interpretazione de qua è stata confermata, a distanza di pochi anni, con la circolare del 3 agosto 2010, n. 41/E con cui la Direzione Centrale Normativa ha ribadito che il requisito della regolarità fiscale, ai fini della partecipazione a gare di appalto, sussiste ogniqualvolta “il contribuente abbia soddisfatto la pretesa dell’amministrazione finanziaria”.

Una lettura garantista porta a ritenere che il pagamento delle imposte o delle tasse comporti il venir meno dell’originaria irregolarità fiscale anche nelle ipotesi in cui la violazione di obblighi di versamento sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.

Infatti, ciò che rileva è che alla data di presentazione della richiesta di certificazione il soggetto abbia provveduto al pagamento degli importi richiesti indipendentemente dal fatto che la pretesa del Fisco sia diventata definitiva per effetto della omessa impugnazione dell’atto impositivo o della sentenza divenuta irrevocabile.

Non si può non manifestare l’apprezzamento per una simile interpretazione che, di fatto, riesce a contemperare opposte esigenze: da un lato garantire il rispetto di obblighi tributari posti a garanzia del gettito erariale e, dall’altro, evitare che l’omesso versamento di tributi e tasse per un importo, peraltro, non particolarmente importante, sia sufficiente a giustificare l’esclusione, per un tempo indefinito, dalle procedure di aggiudicazione di appalti.

 

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