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(di Marco Cardillo)

L’Amministrazione Finanziaria, al fine di contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale, ai sensi dell’art. 32 del DPR 600/1973 ha la facoltà di:

  • invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie e esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento;
  • inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini del controllo nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
  • procedere all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma dell’art. 33 del D.P.R. 600/1973.

L’accesso è un’attività istruttoria invasiva, perciò è espletabile solamente sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo.

Per quanto appena detto, il contribuente non può rifiutarsi di far accedere e permanere presso i propri locali (che siano destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali) i funzionari dell’Agenzia delle Entrate o gli ufficiali della Guardia di Finanza incaricati di accedere con l’obiettivo di reperire elementi, dati e documenti utili al controllo della posizione fiscale.

Una volta terminata l’esigenza effettiva di indagine e controllo presso il contribuente, quest’ultimo può richiedere che l’esame documentale proceda nei locali dell’ufficio di appartenenza dei verificatori oppure presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

Il comma 5 dell’art. 12 dello Statuto del Contribuente prevede che la permanenza dei verificatori fiscali non ecceda i trenta giorni effettivi di permanenza presso la sede del contribuente; detto termine è prorogabile per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio.

Questo termine è ordinatorio, quindi se la verifica eccede i termini fissati dallo Statuto, sia il Processo Verbale di Constatazione che il conseguente avviso di accertamento si possono considerare validi.

Infatti la Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 24690 del 20/11/2014, ha ribadito: “ln tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla “ratio” delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell’Amministrazione” (negli stessi termini Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17002 del 05/10/2012, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14020 del 2011 e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19338 del 2011).

Lo Statuto del Contribuente, con riferimento ad eventuali irregolarità commesse dai verificatori durante l’ispezione, tra cui deve ricomprendersi anche l’ingiustificato perdurare delle operazioni di verifica ed il mancato rispetto dei termini, riconosce al contribuente il diritto:

  • ai sensi del comma 4 dell’art. 12, di formulare a verbale osservazioni e rilievi;
  • ai sensi del comma 6 dell’art. 12 di rivolgersi al Garante del Contribuente, il quale a seguito della segnalazione ricevuta può esercita i poteri istruttori richiesti dal caso.

Il legislatore, con il Decreto Legge 70/2011, confermando quanto già chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare 64/E del 2001, e dalla Guardia di Finanza, con la circolare 1/2008, ha confermato che il termine ordinatorio di durata della verifica si riferisce ai giorni di effettiva presenza dei verificatori presso il contribuente.

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