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(di Sonia Cecchini)

Il ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che è venuto rafforzandosi con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, non è semplice[1]. Come per tutti i “mestieri” si ha la necessità non solo di acquisire competenze specifiche, ma anche di acquisire un adeguato metodo di lavoro.

In tutte le aziende, o unità produttive, deve essere eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nelle aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori l’RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48 del D.Lgs. 81/2008.

É necessario informarsi presso l’Organismo Paritetico territoriale di riferimento se è già presente il rappresentante territoriale individuato per più aziende dello stesso comparto di appartenenza. E in caso di non presenza del RLST, che esercita le funzioni attribuite con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza, l’organismo paritetico territoriale dovrà provvedere alla sua elezione.

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. E qualora non vi siano particolari accordi in sede di contrattazione collettiva il Ministero del Lavoro destinerà un’unica giornata Nazionale utile alla elezione di tutti i Rappresentanti dei lavoratori.

Si ricorda che la funzione di RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali.

Nei contesti produttivi aventi presenza di più imprese potrà essere eletto, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il Rappresentante dei lavoratori di sito produttivo, relativo a:

– porti sedi di Autorità portuale;

– centri intermodali di Trasporto;

– impianti siderurgici;

– cantieri con rapporto 30.000 uomini giorno;

– contesti produttivi con problematiche connesse ai rischi interferenti con numero di addetti superiori a 500 unità.

Si ricorda che salvo diverse determinazioni stabiliti in sede di contrattazione collettiva e/o integrativa, il numero minimo dei rappresentanti da eleggere sono di:

– un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;

– tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;

– sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.

Si segnala inoltre che:

– il datore di lavoro dovrà provvedere a comunicare il nominativo all’INAIL ed all’OPT (organismo paritetico territoriale);

– l’esercizio di funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con le nomine di responsabile o addetto ai servizi di prevenzione protezione aziendale.

Veniamo ora ai compiti del RLS.

Il RLS ha la facoltà di accedere in tutti i luoghi di lavoro al fine di conoscere la realtà lavorativa e poter comunicare con i lavoratori dai quali potrà percepire il livello di sicurezza esistente ed i limiti presenti.

Inoltre deve:

– poter ricevere dai responsabili di azienda “le informazioni e la documentazione aziendale inerente le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro;

– “essere in grado di partecipare alla riunione periodica.

Si ricorda che alla riunione periodica – prevista all’art. 35 del Decreto legislativo 81/2008 – partecipano altri soggetti aziendali:

– il datore di lavoro o suo delegato;

– il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

– il medico competente.

Durante la riunione periodica:

– viene data “informazione sugli infortuni e le malattie professionali rappresentate sotto forma statistica;

– si esamina “dettagliatamente la Valutazione dei Rischi e il RLS fa proposte in merito all’attività di prevenzione.

In particolare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (con riferimento al “materiale didattico e formativo” contenuto nel manuale e a cura di Pietro Oliva):

– accede ai luoghi di lavoro[2] in cui si svolgono le lavorazioni: nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi collettivi nazionali. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave, in tale ipotesi l’accesso avviene previa segnalazione all’organo paritetico di riferimento. Se l’azienda impedisce l’accesso al RLST, questi lo comunica all’organismo paritetico o in sua mancanza, all’organo di vigilanza territorialmente competente;

– è consultato[3]: preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione; sulla designazione delle varie figure aziendali (addetti al servizio di prevenzione, addetti alla prevenzione incendi, pronto soccorso, medico competente e RSPP); in merito all’organizzazione della formazione organizzazione del personale (di cui all all’art 37 D.L.vo 81/08);

– riceve tempestivamente dal Datore di lavoro, su richiesta: DVR e DUVRI e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione del lavoro, gli infortuni e alle malattie professionali; le informazioni provenienti dai Servizi di vigilanza;

– promuove: “elaborazione, individuazione ed attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori e fa proposte in merito;

– formula: osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

– avverte il responsabile dei rischi da lui individuati;

– può far ricorso “alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione dai rischi adottati non siano sufficienti a garantire sicurezza;

– è tenuto al segreto industriale[4].

 

Note

[1] http://www.puntosicuro.it.

[2] http://www.puntosicuro.it

[3] http://www.puntosicuro.it

[4] http://www.puntosicuro.it

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