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scuola

(di Sonia Cecchini)

In uno dei precedenti articoli è stato trattato lo stress degli insegnanti.

Un argomento che credo sia opportuno trattare, è il rapporto insegnanti genitori, molto spesso controverso per il fatto che gli insegnanti si trovano a sopperire alle mancanze dei genitori e ciò si pone come deterrente per l’attività del docente, alimentando lo stress psicofisico.

Gli incontri che vengono fatti per allineare i docenti sul discorso sicurezza e d. lgs. 81/2008 dovrebbero essere estesi anche ai genitori specie quando si parla del tema sicurezza sui minore e responsabilità dei docenti.

È bene ricordare che la prima scuola di educazione sono i genitori e sarebbe opportuno promuovere dei workshop sul tema della responsabilità dei genitori e degli insegnanti ossia la culpa in educando e la culpa in vigilando.

Risulta opportuno ricordare che benché gli insegnanti siano dei preposti di fatto e che quindi rispondono per colpa grave per l’illecito del minore ex art 2048 c.c., è necessario che ci siano le condizioni perché si ravvisi una culpa in vigilando.

Se ad esempio in un aula di musica un bambino sta suonando un flauto e un compagno gli da una gomitata, non ci puoi essere una responsabilità dell’insegnante perché è un fatto che non poteva prevedere.

I genitori invece  rispondono per la colpa in educando,  da circoscriversi solo in ambito familiare.

In conclusione  una comunicazione chiara e tempestiva tra genitori e docenti eviterebbe molti incidenti  e disattenzioni ma soprattutto la necessità di promuovere incontri formativi e informativi sui diritti e doveri del docente e del genitore.

Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative alla natura giuridica, all’organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico – D. Lgs. 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL Quadriennio Giuridico 2002-05); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048 – Legge n.312 dell’11/07/80).

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale Ata ed al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l’affermazione che l’obbligo si estende dal momento dell’ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l’obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

Gli obblighi di vigilanza del personale insegnante “una regolamentazione non del tutto esaustiva è rinvenibile nel regolamento generale sull’istruzione elementare, R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350) l’obbligo di sorvegliare gli alunni durante il tempo destinato agli insegnamenti, alla ricreazione e alla refezione e deve rimanere nella scuola finché gli alunni ne siano usciti. Il regolamento di ciascuna scuola, secondo il regolamento tipo (art. 17, CM n.105 del 16.4.1975, di cui infra) prevede che durante l’intervallo il personale di turno vigila sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o alle cose” (cfr. sent.404/2005, Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Puglia)

Responsabilità dirette sono inoltre previste per il docente dall’art. 27, punto 5 del CCNL 2003: …“Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.

Il personale ATA coadiuva i docenti nella sorveglianza degli alunni all’interno del reparto assegnato. La Tabella A – profili di area del personale ATA – allegata al CCNL prevede che: “….E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, ….. di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti….”

CM n.105 del 16.4.1975

Art. 17.- Vigilanza sugli alunni

Per la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima valgono le norme seguenti:

a) gli alunni entrano nella scuola nei dieci minuti che precedono l’inizio delle lezioni; pertanto, il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell’orario incui è possibile l’accesso agli alunni;

b) gli alunni in ritardo giustificato rispetto all’orario di cui sopra, sono ammessi in classe con decisione del preside o del docente delegato;

c) qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, il preside ne valuterà i motivi informandone i genitori, ove possibile, preventivamente, salvo che l’uscita prima del termine delle lezioni non avvenga a richiesta dei medesimi;

d) la presenza degli alunni è obbligatoria oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici);

e) per le assenze causate da malattia è necessario esigere il certificato medico quando esse si protraggono per oltre cinque giorni;

f) durante l’intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;

g) al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni avviene per piani (a cominciare dal primo) e con la vigilanza del personale docente di turno

(di Sonia Cecchini)

La sicurezza nelle scuole tocca aspetti delicati come la culpa in vigilando degli insegnanti, a causa della violazione dell’obbligo di vigilanza nei confronti dei bambini, come si evince dall’art 2048 del codice civile.

Si consideri l’evento infortunio: come occorre procedere a fronte di un infortunio di un alunno? Occorre in primis far intervenire gli addetti al primo soccorso che dovranno, a seguito di formazione specifica, adottare tutte le misure di intervento idonee per tutelare il bambino.

Tali soggetti devono partecipare a un corso di dodici ore e il numero previsto di addetti risulta di due per piano, ma la legge risulta essere un riferimento del tutto grossolano e generale perche’ il dirigente scolastico, datore di lavoro deve valutare le dimensioni del plesso per ogni piano e la specificità’ del rischio.

Nel caso in cui l’alunno e’ grave, occorre avvisare la segreteria e il dirigente scolastico nonche’ i genitori e portarlo al più vicino pronto soccorso o presidio medico.

Inoltre si deve obbligatoriamente segnalare anche gli infortuni di lieve entità compilando un apposito modulo presso la segreteria con eventuali dichiarazioni di testimoni e azioni intraprese dagli addetti al primo soccorso.

Un altro aspetto da considerare è quello burocratico ossia entro 24 ore occorre dare notizia dell’infortunio e riportarlo nel registro degli infortuni, obbligatorio per gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso il giorno dell’evento.

Il dirigente scolastico deve dare notizia dell’infortunio all’INAIL se l’infortunio prevede l’assenza sal lavoro superiore a tre giorni compreso il giorno dell’evento.

Infine l’infortunio durante una visita guidata e i viaggi di istruzione preve l’obbligo del personale accompagnatore di prestare assistenza all’infortunato, far intervenire l’ambulanza,e farsi rilasciare il certificato medico con prognosi e anticiparlo via fax alla segretaria dell’istituto.

Concludendo, l’infortunio in itinere non viene applicato agli alunni durante il tragitto casa-scuola e quindi non prevede denuncia presso l’INAIL.

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