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sicurezza sul lavoro

(di Sonia Cecchini)

Negli ultimi anni sono aumentati gli incidenti durante la preparazione e installazione di opere temporanee per spettacoli; un momento di gioia e divertimento può trasformarsi in attimi di terrore e morte.

Gli infortuni e le morti sul lavoro hanno origine per la scarsa formazione, necessaria per mantenere livelli di sicurezza adeguati ed mantenere la percezione del rischio alta.

Quando si considerano le opere temporanee, occorre ricordare che il TU 81/2008 nell’art. 105 e segg. definisce i lavori in quota, quelli che espongono i lavoratori al rischio di caduta da una quota posta ad un’altezza superiore a 2 metri, rispetto a un piano stabile.

L’art 4 del decreto del 22 luglio 2014 n.183 prevede che ai fini degli artt. 111 e 112 del TU 81/2008, la costruzione di opere temporanee può essere effettuata senza l’impiego di opere provvisionali distinte, quando le opere temporanee costituiscono idoneo sostegno per i lavoratori.

Inoltre i lavoratori incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee hanno l’obbligo di ricevere la stessa formazione riservata agli addetti al montaggio Re smontaggio di ponteggi.

Il decreto n. 183 si applica alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, allestimento e disallestimento con impianti audio e luci per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali.

Inoltre è richiesto:

– la compresenza di più imprese esecutrice nelle aeree di lavoro;

– compresenza di un elevato numero di lavoratori autonomi o dipendenti nelle aeree di lavoro;

– frequente presenza di imprese e lavoratori di diversa nazionalità;

– necessità di completamento lavori in tempi brevi;

– necessità di realizzazione di lavori in spazi ristretti;

– possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici;

– rischi derivanti da condizioni meteorologiche.

È necessario che gli enti predispongano preventivamente delle linee guida per l’allestimento di palcoscenici per gli spettacoli che stabiliscono le norme dirette a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dello spettacolo.

Occorrerebbe:

– identificare il committente;

– valutazione dell’ente sulla correttezza del progetto con l’ausilio di tecnici;

– deve essere presente un coordinatore della sicurezza con specifica formazione;

– durante il montaggio deve essere presente un direttore dei lavori per opere strutturali che deve essere interpellato per ogni modifica, con autorizzazione formale e in modo da essere sempre a disposizione degli organi di vigilanza;

– i lavoratori devono essere formati prima dell’inizio dei lavori, identificando i lavoratori che hanno una specifica idoneità tecnica, ad esempio i lavori di impianti elettrici sotto tensione;

– gli organi di vigilanza devono effettuare i controlli anche nelle ore notturne e festive;

– per strutture più complesse devono essere installati dispositivi che verifichino in corso d’opera la tenuta della struttura, oltre a un sistema di allarme che permetta l’evacuazione.

Tutto questo deve servire per impedire tragedie come quella accaduta il 5 marzo 2012 a un operaio di 31 anni, morto a seguito del crollo di un palco a Reggio Calabria, durante un concerto.

 

di Sonia Cecchini

Il primo call center è nato trentacinque anni fa negli Stati Uniti. Nel 1968 un’associazione di consumatori fece ricorso per denunziare alcuni vizi che riguardavano un modello di auto Ford immesso sul mercato; un giudice federale ordinò alla casa automobilistica di istituire una linea telefonica gratuita per i reclami: venne attivato il primo numero verde contrassegnato dal prefisso che poi è divenuto il prefisso mondiale di tutti i numeri verdi.

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