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sorveglianza sanitaria

(di Sonia Cecchini)

La sorveglianza sanitaria[1] è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, come definito all’art. 2, lettera m del D.Lgs.81/08.

Obiettivo primario della sorveglianza sanitaria e la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso:

– Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi.

– Individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi.

– Verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda.

La sorveglianza sanitaria in azienda si attua attraverso la cartella sanitaria e di rischio (art. 25, comma 1 lettera b, lettera m D.Lgs. 81/08).

Per ogni lavoratore viene istituita e periodicamente aggiornata una cartella sanitaria dove sono riportate le sue condizioni psicofisiche, i risultati degli accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici eseguiti, eventuali livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione (come suggerito all’allegato n 3A), nonché il giudizio di idoneità alla mansione specifica. vedi pagina dedicata

Accertamenti sanitari specialistici (art. 25, comma 1 lettera b, lettera m D.Lgs. 81/08).

Gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori sono riportati all’interno del protocollo sanitario definito dal medico competente in funzione dei rischi specifici presenti in azienda e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art. 25, comma 1 lettera b D.Lgs. 81/08). Il protocollo sanitario va considerato parte integrante dello stesso documento di valutazione dei rischi: gli accertamenti sanitari devono essere sempre e comunque mirati al rischio specifico e il meno invasivi possibile, secondo i già citati principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

Inoltre, ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria, il medico competente partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori (indagini ambientali e di monitoraggio biologico).

Gli accertamenti sanitari effettuati dal medico competente sono finalizzati ad esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Si ricorda che per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria in materia di lavoro notturno, gravidanza, disabili e minori si continua a far riferimento alle normative specifiche.

Le visite mediche o qualunque altro accertamento sanitario non possono essere effettuate:

   – per accertare stati di gravidanza;

   – in altri casi vietati dalla normativa vigente: accertamento dello stato di sieropositività per HIV (Legge 135 del 05.06.1990, art. 6), esami che espongano essi stessi a fattori di rischio (radiografie o esami invasivi) se non esiste precisa indicazione clinica o esami finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto.

Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico (attualmente soltanto per la piombemia come riportato all’allegato XXXIX del D.Lgs.81/08). Il monitoraggio biologico risulta inoltre utile per la valutazione dello stato di salute dei lavoratori nel caso di esposizione a sostanze chimiche laddove sono consolidati i valori limite di esposizione fissati dalle maggiori agenzie internazionali (es: nickel, cromo, ac ippurico, metilippurico urinari…).

Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. Come riportato all’art. 229 comma 3 del D.Lgs.81/08, i risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

Gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria vengono demandati al datore di lavoro (art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs.81/08) che viene identificato come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa, come individuato del documento di valutazione dei rischi.

Pertanto in tutte quelle situazioni che potremmo definire di “lavoro atipico” in quanto il titolare del rapporto di lavoro non coincide con il datore di lavoro dell’azienda in cui il lavoratore presterà la sua opera, gli obblighi previsti dal D.Lgs.81/08 sono generalmente ripartiti fra il “fornitore” (obblighi generici) e l’utilizzatore (obblighi specifici). La sorveglianza sanitaria in quanto atto medico inscindibile dai rischi specifici presenti nell’azienda in cui il lavoratore opera, è un obbligo demandato all’utilizzatore.

Al contrario, per i soci lavoratori di cooperative e per i lavoratori volontari tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs 81/08 sono a carico del datore di lavoro delle stesse cooperative o associazione di volontariato anche se i lavoratori prestano la loro opera presso una ditta utilizzatrice.

All’art. 3, comma 2, si precisa che nei riguardi delle organizzazioni di volontariato (di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 266), le disposizioni del presente decreto sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi ell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle riforme.

Vanno considerati come lavoratori autonomi per esempio: padroncini, coltivatori diretti, libero professionisti.

In tal caso è facoltà del lavoratore, anche se occorrerebbe promuovere questa facoltà soprattutto nei settori a maggior rischio come agricoltura ed edilizia, sottoporsi o meno a sorveglianza sanitaria a proprie spese, ma l’utilizzatore del servizio può, e in alcuni casi deve (per le mansioni per le quali è previsto l’obbligo di accertamento di assenza di condizioni di alcol dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti), richiedere il certificato di idoneità alla mansione specifica rilasciato da un medico competente.

Accertamenti medici preventivi

   – Eseguito prima o dopo l’assunzione e prima di adibire il lavoratore alla mansione

   – Scopo degli accertamenti medici preventivi è:

           – Constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di

             valutare la sua idoneità alla mansione specifica.

           – Verificare la compatibilità della mansione affidata, con specifiche condizioni di salute del

             soggetto in indagine.

Accertamenti medici periodici

   – Eseguiti con periodicità stabilita per legge in funzione della mansione specifica (di norma

     annualmente).

   – Scopo degli accertamenti medici periodici è:

                 – Controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori.

                 – Controllare l’insorgenza di eventuali modificazioni precoci dello stato di salute causati

             dall’esposizione a fattori specifici di rischio professionale.

                 – Esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

                 – Verificare l’efficienza delle misure di prevenzione e protezione dei rischi.

Accertamenti medici eseguiti su richiesta del lavoratore:

       – Eseguiti su richiesta dal lavoratore, qualora il Medico Competente li ritenga correlati ai rischi professionali o alle condizioni di salute del lavoratore suscettibili di peggioramento a causa dell’attivià lavorativa svolta.

– Scopo degli accertamenti richiesti:

           – Rivalutare l’idoneità alla mansione specifica svolta dal lavoratore.

Accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro

– Eseguiti in caso di esposizione a rischio chimico, rischio biologico (Gr. III e IV), rischio da

esposizione a cancerogeni e mutageni.

– Scopo degli accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro è:

     – Valutare lo stato di salute dei lavoratore.

           – Fornire eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

           – Fornire eventuali indicazioni sull’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti anche dopo

       la cessazione dell’esposizione.

Accertamenti medici in occasione del cambio della mansione

– Eseguiti prima di adibire il lavoratore a nuovo profilo di rischio.

– Scopo degli accertamenti medici in occasione del cambio della mansione è:

– Valutare l’idoneità alla nuova mansione svolta dal lavoratore.

Inoltre, anche se non previsto all’art 41 del D.Lgs81/08, l’effettuazione di accertamenti medici al rientro dal lavoro dopo prolungato periodo di assenza dovuto a malattia comune, malattia professionale, infortunio sul lavoro o grave incidente, al fine di verificare il mantenimento dell’idoneità alla mansione specifica o per ricollocare il lavoratore in una eventuale nuova mansione. Tali accertamenti potranno comunque essere svolti su richiesta del lavoratore.

Accertamenti medici su richiesta del datore di lavoro per controllare l’idoneità fisica o le assenze per infermità del lavoratore possono essere effettuati soltanto attraverso le Commissioni medicolegali attivate ai sensi dell’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, presso ogni ULSS ed i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti per territorio.

Per quanto riguarda gli accertamenti medici periodici, l’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente, come stabilito all’art. 41, comma 2, lettera b).

La relazione sanitaria annuale sui risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria deve essere prodotta in forma scritta e presentata nell’ambito della riunione periodica (art. 25, comma 1, lettera i).

Inoltre l’art. 40, comma 1, del D.Lgs. 81/08 introduce un nuovo obbligo: “entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B”.

Note

[1] http://www.safety81.it/medicina_lavoro/sorveglianza_sanitaria_medicina_lavoro.html#.U9C6yleP1yI

 

 (di Sonia Cecchini)

La valutazione del rischio prevede l’applicazione delle misure di protezione per la sicurezza dei lavoratori e l’art. 41, comma 1, lettera a del D.Lgs 81/08, modificato dal D.Lgs 106/09, stabilisce quando debba essere attivata la sorveglianza sanitaria, quali sono i rischi e quelli da indicare nella cartelle sanitarie al fine di stabilire l’idoneità alla mansione specifica. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente.

[1]La Commissione Consultiva non ha ancora emanato alcuna indicazione sulla necessità della sorveglianza sanitaria in casi non previsti dalla normativa. pertanto, allo stato attuale, l’obbligo di attivarla sussiste solo in alcuni casi.

Quali sono questi casi?

–  movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo)

–  attività a unità videoterminale (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un’attività complessiva settimanale di 20 ore)

–  esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche: in tutti i caso in cui sia rilevata un’esposizione tale da supporre possibili conseguenze sulla salute)

–  sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti (attenzione alla classificazione di queste sostanze come rischio irrilevante per la salute)

–  agenti biologici

–  lavoro in ambiente confinato (Decreto Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177)

–  lavori su impianti elettrici ad alta tensione (Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2011)

–  verifica dei requisiti psico-fisici a cura del medico competente del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico (Decreto 15 giugno 2012 “Modifica al decreto 6 ottobre 2009”)

–  esclusione dell’assunzione di sostanze stupefacenti nelle categorie previste dall’Intesa Stato Regione del 30 ottobre 2007

–  addetti settore sanità esposti a rischio infortunistico ferite da taglio e da punta (Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 19 Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSEP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario).

Sono a parte i controlli alcolimetrici, nelle categorie previste dall’Intesa Stato Regione 16 marzo 2006, a cura del medico competente, per escludere l’assunzione di alcol durante l’orario di lavoro (ma ciò non implica la sorveglianza sanitaria).

Inoltre occorre far riferimento anche alle norme regionali particolari, come ad esempio per i criteri psico-fisici per l’utilizzo di scale portatili in cantieri temporanei e mobili (Decreto Direzione Generale Salute n. 1819 del 05/03/2014).

In tutti gli altri casi non è possibile effettuare la sorveglianza sanitaria, istituire la cartella sanitaria e di rischio, rilasciare il giudizio di idoneità alla mansione. Mi riferisco ai rischi quali: posture incongrue, lavoro in altezza (eccetto in Lombardia limitatamente all’utilizzo di scale portatili in cantieri temporanei e mobili), condizioni climatiche esterne (che è diverso da microclima), stress lavorativo, ecc.

Non solo non è prevista in questi casi ma, allo stato attuale, sarebbe un abuso e una violazione dello statuto dei lavoratori.

E’ vero che l’art. 28, comma 1 prevede che il datore di lavoro valuti tutti i rischi per la sicurezza e per la salute tuttavia ciò non significa che la sorveglianza sanitaria possa poi essere estesa a tutti i rischi in quanto il citato art. 41 specifica poi i casi previsti.

E’ possibile invece impostare un protocollo sanitario mirato a questi rischi “non normati” sulla base di quanto previsto dall’art. 25, comma 1, lettera a: “il medico competente…..collabora alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale”. L’adesione a questi programmi non può che essere su base volontaria e non può comportare il rilascio del giudizio di idoneità.

Pertanto ad es. il “lavoro in altezza” non può giustificare una sorveglianza sanitaria obbligatoria, può giustificare i controlli alcolimetri ma non comporta un giudizio di idoneità alla mansione. E’ un rischio di tipo infortunistico per il quale il legislatore non ha previsto l’obbligo dell’idoneità alla mansione specifica da parte del medico competente. Così pure le “posture incongrue” non possono essere oggetto di sorveglianza sanitaria obbligatoria in quanto si tratta di un fattore di rischio per il quale la nostra normativa non prevede tale obbligo.

Il problema sorge quando il medico competente riscontra problematiche di salute che in qualche modo possano controindicare in parte o in assoluto la mansione svolta.

In questo caso, non potendo rilasciare il giudizio di idoneità alla mansione specifica, l’unica strada percorribile è quella di seguire quanto previsto dall’art. 5 della Legge 300/70 in cui si prevede che il datore di lavoro può richiedere una visita di idoneità presso un istituto pubblico e quindi il lavoratore sarà avviato all’apposita commissione valutativa. Per far ciò tuttavia il medico competente deve ricevere il consenso del lavoratore di informare, in modo generico, il datore di lavoro su possibili controindicazioni alla mansioni derivate dallo stato di salute. Se il lavoratore non fosse d’accordo tuttavia, il medico competente non potrebbe avviare questa pratica in quanto violerebbe il segreto professionale.

Attenzione quindi: sottoporre un lavoratore a sorveglianza sanitaria potrebbe configurare un reato di violazione dell’art. 5 della Legge 300/70 e dell’art. 32 della Costituzione Italiana che prevede che “Nessun trattamento sanitario obbligatorio può essere stabilito se non per legge”.

Quindi, il medico competente o il datore di lavoro, non possono, arbitrariamente sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria se non nei casi strettamente previsti dalla normativa.

 

[1] Cristiano Ravalli, Medico Competente ai sensi del D.Lgs 81/08

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