L’art. 185 bis c.p.c.: il preavviso di decisione nella spesso cadmea ottica deflattiva.
di Angelo Gasparro (avvocato)
L’art. 185 bis c.p.c.: il preavviso di decisione nella spesso cadmea ottica deflattiva.
- Premessa.
Sempre più frequentemente si ha notizia di provvedimenti così strutturati:
«IL GIUDICE
letto l’art. 185 bis cpc invita le parti a raggiungere un accordo conciliativo o transattivo ed all’uopo propone il pagamento, da parte della convenuta, della somma complessiva, determinata equitativamente, di euro ___,__ in favore di parte attrice;
a tal fine il procuratore di parte convenuta è invitata a conferire tempestivamente con la propria cliente;
fissa per prendere atto della posizione delle parti su tale proposta, ovvero della loro mancata comparizione in caso di accordo amichevole, l’udienza del __/__/20__;
in caso di mancato accordo, in tale sede le parti potranno indicare a verbale quali siano a riguardo le rispettive posizioni o proposte alternative anche al fine di consentire al giudice la valutazione della loro condotta processuale ai sensi degli artt. 91 comma 1 e 96 comma 3 cpc.».
Trattasi di provvedimenti che, al fine di promuovere gli accordi conciliativi e/o transattivi tra le parti, anticipano, in qualche modo, il contenuto della decisione finale.