Fisco Fiscalità internazionale

Transfer pricing: comunicazione possesso documentazione

La compilazione e l’invio della comunicazione relativa al possesso della documentazione dei prezzi di trasferimento per le società che realizzano transazioni infragruppo con società estere, con riferimento agli anni antecedenti il 2010, doveva essere inviata entro il 28 dicembre 2010, fatta salva la possibilità di inviarla successivamente a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività istruttorie delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (notifica, avviso mediante raccomandata A/R, ecc.).

Le problematiche tecniche riscontrate dai contribuenti fin dai primi tentativi di invio della comunicazione sono state, principalmente, le seguenti:

1) dubbio sulla necessità di indicazione di tutti i periodi di imposta riportati nel file dimostrativo dell’Agenzia delle Entrate;

2) dubbio sulla necessità di indicazione dei dati relativi all’intermediario abilitato nel caso in cui sia lo stesso contribuente ad occuparsi della trasmissione telematica della comunicazione;

3) dubbio sulla denominazione da indicare nell’apposito campo qualora questa sia mutata nel tempo;

4) dubbio sulla possibilità di compilare ed inviare la comunicazione relativa ad un solo periodo d’imposta, riservandosi successivamente di inviarne un’altra con riferimento ad altre annualità.

Ecco le soluzioni interpretative disponibili al momento (in assenza di specifici chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate):

1) dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del 29.9.2010 si desume che debbano essere indicati tutti i periodi d’imposta di cui al file dimostrativo riportando il valore “2” laddove la documentazione non sia esistente;

2) nel caso in cui il contribuente trasmette direttamente la comunicazione non è necessario compilare l’intera sezione;

3) dall’interpretazione delle specifiche tecniche sembrerebbe che la denominazione da inserire nel file sia quella relativa al soggetto che effettua l’invio; pertanto, qualora tale denominazione fosse mutata rispetto all’annualità cui la documentazione si riferisce, si ritiene che debba essere indicata quella attuale;

4) secondo “logica” appare possibile compilare il record di dettaglio con riferimento ad un solo anno d’imposta (es., 2009); tuttavia, da un interpretazione letterale delle specifiche tecniche, ciò non sembrerebbe previsto. Appare, invece, assolutamente esclusa la possibilità di indicare due annualità non contigue; di conseguenza, se un contribuente deve comunicare il possesso della documentazione, ad esempio, per gli anni 2006 e 2008, dovrà riportare necessariamente anche la stringa relativa al 2007, indicando iil valore “2” (mancato possesso della documentazione) nell’apposito campo.

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