Diritto Criminologia e criminalistica

Brevi note in materia di responsabilità penale dell’intermediario finanziario – per concorso nella condotta di riciclaggio di denaro perpetrata dal proprio cliente/investitore (di A. Orabona e G. Piva)

Brevi note in materia di responsabilità penale dell’intermediario finanziario – per concorso nella condotta di riciclaggio di denaro perpetrata dal proprio cliente/investitore

(di A. Orabona e G. Piva)

La recente riforma di cui alla L. 15 dicembre 2014 n. 186 ha nuovamente modificato la normativa in materia di riciclaggio ex artt. 648 bis e ss. C.p., introducendo, da un lato, sanzioni più severe per i reati de quo e, dall’altro, la nuova fattispecie criminosa di autoriciclaggio p. e p. ex art. 648 ter1 C.p. – così da rendere ancor più efficace ed incisiva la repressione di condotte volte a riciclare denaro di provenienza illecita, a tutela dell’amministrazione della giustizia, nonché dell’ordine pubblico e/o economico -.

L’attuale reato di riciclaggio ex art. 648 bis C.p. (frutto di numerose modifiche legislative fra cui, ex plurimis, L. n. 55/1990 e L. n. 328/1993) sanziona severamente “chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa” -.

In particolare, la fattispecie in esame incrimina qualsivoglia condotta di sostituzione e/o trasferimento di denaro e/o altre utilità, nonché ogni altra operazione, commessa da soggetto/terzo rispetto all’autore del reato presupposto (indipendentemente dall’effettivo accertamento giudiziale di quest’ultimo), tale da ostacolare l’identificazione dei relativi beni o valori di provenienza illecita – prevedendo, peraltro, un’estensione indiscriminata delle condotte idonee ad integrare il reato di riciclaggio -.

Appare, pertanto, evidente ictu oculi come sussista un elevato rischio di perpetrazione del reato di riciclaggio da parte di alcuni soggetti qualificati (fra cui emerge indubbiamente la figura dell’operatore/intermediario finanziario) per il mero svolgimento della propria attività professionale – con la conseguente applicazione, in tali casi, della circostanza aggravante dell’ “esercizio di un’attività professionale” ai sensi dell’art. 648 bis, comma secondo, C.p. -.

Per far fonte a tale rischio, il D.Lgs n. 231/2007 ha pertanto previsto una serie di specifici obblighi (ad oggi, sanzionati unicamente a livello amministrativo) per gli operatori finanziari – volti a prevenire la commissione da parte degli stessi del reato di riciclaggio durante lo svolgimento di attività tipicamente riconducibili alla propria qualifica professionale, ovvero, di gestione e valutazione della provenienza dei fondi patrimoniali affidati dal cliente -.

In particolare il legislatore nazionale ha provveduto a disciplinare la raccolta, la conservazione e la gestione dei fondi patrimoniali affidati all’operatore finanziario dalla clientela – imponendo specifici obblighi in capo al singolo professionista, al fine di tutelare il medesimo da un coinvolgimento diretto in condotte volte alla re-immissione nel circuito economico di denaro e/o altre utilità di provenienza illecita -.

In particolare, la vigente disciplina in materia antiriciclaggio di cui al D.Lgs n. 231/2007 ha previsto una complessa “rete” di oneri ed adempimenti informativi in capo all’intermediario finanziario – fra cui emergono, ex plurimis, obblighi di adeguata verifica (art. 15), di astensione (art. 23), di registrazione (art. 36), nonché di segnalazione di operazioni sospette (art. 41) -.

Ai sensi del D.Lgs n. 231/2007, l’operatore finanziario è attualmente tenuto a verificare l’identità dell’effettivo titolare delle transazioni, raccogliendo informazioni sullo scopo e natura della prestazione (ricorrendo a pubblici registri e/o ad altre fonti), nonché monitorando costantemente il rapporto professionale attraverso l’analisi delle diverse transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto – vuoi dei nuovi clienti vuoi di quelli già acquisiti -.

Il singolo professionista è inoltre obbligato a compiere un’attenta e concreta valutazione sul grado di rischio di riciclaggio di beni di provenienza illecita, consistente nella valutazione (sulla base di una serie di criteri generali previsti per i soggetti/destinatari degli obblighi antiriciclaggio dal D.Lgs. n. 231/2007) del pericolo che una determinata circostanza possa sottendere una condotta di riciclaggio (e/o finanziamento del terrorismo) – indipendentemente dalla concreta verificazione delle condotte stesse -.

Secondo l’art. 23 del D.Lgs n. 231/2007, gli intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti attività finanziaria sono altresì tenuti ad astenersi dall’eseguire prestazioni professionali e/o instaurare nuovi rapporti continuativi (nonché cessare quelli esistenti), laddove i medesimi soggetti, ovvero, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, non siano in grado di garantire un’adeguata verifica ai sensi degli artt. 15 e ss. del presente decreto – valutando, peraltro, di inviare una segnalazione di operazione sospetta all’Autorità competente (Unità di Informazione Finanziaria) -.

Il legislatore, all’art. 36 del D.Lgs n. 231/2007, impone inoltre in capo agli operatori finanziari un obbligo di conservazione (per 10 anni) di documenti, nonchè registrazione di tutte le informazioni acquisite per assolvere l’onere di adeguata identificazione e verifica della clientela, ovvero, delle operazioni effettuate e di tutti i rapporti continuativi instaurati – “affinchè possano essere utilizzate per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio” -.

Tra i numerosi adempimenti previsti dal D.Lgs n. 231/2007 per gli intermediari finanziari, l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all’art. 41 del suddetto decreto rappresenta il fulcro della disciplina volta alla repressione di condotte di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Tale segnalazione è, infatti, diretta a far emergere, nel momento stesso in cui devono essere effettuate, operazioni per il cui compimento vengono utilizzati denaro e/o altre utilità di dubbia, ovvero, illecita provenienza – da reimmettere nel circuito economico al fine di renderne più difficile l’identificazione e il successivo eventuale recupero -.

L’art. 41 del D.Lgs n. 231/2007 impone agli intermediari e altri soggetti esercenti attività finanziaria l’obbligo di segnalazione della singola operazione all’Unità di Informazione Finanziaria – qualora il singolo professionista “sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio” -.

Si tratta, dunque, di un obbligo a carattere valutativo – che impone all’intermediario finanziario la segnalazione delle operazioni che, sulla base di una valutazione complessiva di tutti gli elementi a disposizione sul cliente (raccolti nel rispetto degli adempimenti antiriciclaggio ex D.Lgs n. 231/2007), nonché della natura e rilevanza delle operazioni stesse, fanno sorgere dubbi sulla provenienza illecita dei beni e/o altri valori oggetto dell’attività richiesta -.

Pertanto, il singolo intermediario è tenuto a raffrontare le caratteristiche oggettive delle operazioni con quelle soggettive del singolo cliente, segnalando le operazioni che oggettivamente e/o soggettivamente risultano essere sospette ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs n. 231/2007 – in quanto la violazione di tale obbligo può rientrare tra le “altre operazioni” di cui all’art. 648 bis C.p. volte ad ostacolare la provenienza delittuosa del denaro e/o altre utilità -.

Ne consegue che, l’intermediario finanziario è sempre tenuto a segnalare (nei limiti di quanto previsto e richiesto dall’art. 41 del D.Lgs n. 231/2007) le operazioni sospette di “money laundering”, ovvero, di riciclaggio di denaro, indipendentemente dall’effettivo accertamento giudiziale e/o natura del reato/presupposto – per evitare di essere chiamato a rispondere per il reato di riciclaggio qualora lo stesso professionista sia consapevole (o dubbioso) della provenienza illecita dei beni e non abbia effettuato la segnalazione della singola operazione all’Autorità competente -.

Sotto questo profilo, la Suprema Corte di cassazione è recentemente intervenuta, con sentenza n. 9472 del 14 gennaio 2016, affermando come integri il concorso nel reato di riciclaggio ex art. 648 bis C.p. la condotta del direttore di banca che ometta di effettuare la segnalazione di cui all’art. 41 D.Lgs n. 231/2007 – in caso di operazioni sospette richieste dal cliente -.

In particolare, la Corte di legittimità ha nuovamente precisato come sussista l’elemento soggettivo del dolo (anche nella forma eventuale) ogni volta in cui il singolo intermediario compia consapevolmente una scelta, ovvero, agire segnalando l’operazione sospetta o, al contrario, omettere di effettuare la comunicazione di cui all’art. 41 D. Lgs n. 231/2007, così da consentire la perpetrazione della condotta criminosa ex art. 648 bis C.p. soggettivamente rappresentata dal concorrente/intermediario -.

Occorre, tuttavia, precisare come la vigente disciplina in materia di antiriciclaggio di cui al D. Lgs n. 231/2007 subirà un’importante modifica in virtù del recepimento della IV Direttiva 2015/849/CE (in abrogazione delle precedenti direttive 2005/60/CE del Parlamento europeo e 2006/70/CE della Commissione UE) sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – con effetto dal 26 giugno 2017 -.

La IV Direttiva comunitaria ha effettuato un sostanziale rafforzamento del sistema antiriciclaggio, potenziando i singoli adempimenti volti all’identificazione e verifica della clientela – al fine di mitigare maggiormente il rischio di perpetrazione di condotte di riciclaggio, nel tentativo di rendere più efficace il contrasto alla criminalità economica -.

La recente Direttiva 2015/849/CE è intervenuta non solo in materia di adeguata verifica della clientela (ampliando i soggetti e le operazioni da valutare sulla base di specifici parametri previsti dalla medesima direttiva fra cui, ex plurimis, i) scopo del conto o del rapporto, ii) livello dei beni depositati dal cliente e/o volume dell’operazione richiesta, nonché iii) regolarità o durata del rapporto continuativo – bensì anche su altri obblighi c.d. “antiriciclaggio”, quali la conservazione dei documenti (il cui termine per il nostro Paese resta decennale) e la segnalazione di operazioni sospette -.

Infine, sempre con riferimento alla modalità di controllo della clientela ad opera del singolo professionista/intermediario, la IV Direttiva ha altresì previsto l’introduzione di un Registro Centrale (che potrebbe essere un registro delle imprese o, comunque, un registro pubblico), ove far confluire dagli Stati Membri tutte le dovute informazioni sul singolo cliente – al fine di garantire una maggiore trasparenza ed accessibilità dei dati relativi all’effettivo titolare dell’operazione e/o rapporto -.

Senza, infine, sottacere l’estrema rilevanza dell’attuale art. 63, comma terzo, D.Lgs 231/2007 che ha introdotto un’importante novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs n. 231/2001 con la previsione dell’art. 25-octies D.Lgs n. 231/2001, ovvero, con l’inserimento dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter C.p., tra il novero dei delitti/presupposto idonei a configurare la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs n. 231/2001 – per condotte delittuose poste in essere dai propri soggetti preposti/dipendenti -.

Ne consegue dunque che, ad oggi, gli intermediari finanziari sono altresì suscettibili di essere amministrativamente responsabili ex D. Lgs n. 231/2001 per il reato/presupposto di cui all’art. 648 bis C.p., ovvero, per la commissione del delitto di riciclaggio perpetrato dagli organi apicali in concorso con il proprio cliente/investitore -.

Appare pertanto lapalissiana la notevole ripercussione della recente Direttiva antiriciclaggio – 2015/849/CE – sulla disciplina di cui al D.Lgs n. 231/2001, stante l’eventuale responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per condotte di riciclaggio poste in essere in violazione degli obblighi di prevenzione di cui al D.Lgs n. 231/2007 nell’interesse o a vantaggio dell’ente o intermediario – con conseguente applicazione in capo allo stesso ente di sanzioni pecuniarie e/o interdittive ai sensi del D.Lgs 231/2001 -.

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