Giurisprudenza Civile

Cassazione civile, sez. trib., sentenza 20 luglio 2012 n. 12679

Con riferimento ai tributi propri degli enti comunali, l’art. 13, comma 1, della l. 289/02 consente la definizione in via amministrativa, mediante la riduzione dell’ammontare delle imposte e tasse dovute agli enti medesimi, nonché dei relativi interessi e sanzioni, di quelle situazioni pendenti con i contribuenti che non abbiano dato luogo all’emissione di atti impositivi o a controversie in sede giuridsdizionale.

La facoltà per il comune di stabilire forme di definizione amministrativa dell’obbligazione tributaria anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento, con sospensione dei procedimenti giurisdizionali in corso, può dirsi legittimamente esercitata, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 della l. 289/02, in presenza di due specifici presupposti: a) che si tratti di obblighi tributari precedenti l’entrata in vigore della legge in questione; b) che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, la procedura di accertamento o i procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale fossero già instaurati.

Cassazione civile, sez. trib., sentenza 20 luglio 2012, n. 12679