Fisco Diritto tributario

Cnm 2014: le principali novità

(di Mauro Merola) 

Il modello “Cnm 2014”, approvato con provvedimento del 31 gennaio dell’Agenzia delle Entrate, va utilizzato dai soggetti che hanno optato per la tassazione di gruppo di imprese controllate residenti (i.e., consolidato nazionale) oppure per la determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti (i.e., consolidato mondiale); detto modello deve essere presentato dalla società o ente controllante, in forma autonoma, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, esclusivamente per via telematica, attraverso il servizio Entratel.

I versamenti delle imposte liquidate in dichiarazione devono avvenire entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, mentre, per i soggetti che approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il versamento del  saldo delle imposte dovrà avvenire entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto.

Nello specifico, il modello del 2014 presenta alcune novità importanti che hanno recepito i cambiamenti legislativi operati nel corso del 2013.

In attuazione dell’art 14 del Dl 63/2013 e dell’articolo 1, comma 319, della legge 147/2013 – con cui è stata prorogata la possibilità di detrarre le spese per il risparmio energetico ed è stata elevata al 65% la percentuale di detraibilità per quelle sostenute a partire dal 6 giugno 2013 – il contribuente sarà tenuto a riepilogare, nella sezione denominata “Oneri detraibili spese per risparmio energetico” del quadro CS, gli oneri detraibili, riferibili alle suddette spese per risparmio energetico sostenute dalle società partecipanti al consolidato e già evidenziate nei quadro NX o MX, nonché le quote detraibili relative a spese sostenute in precedenti periodi d’imposta.

Non meno rilevante – ma con un impatto certamente limitato – appare la detrazione del 65%, disposta dal DI 63/2013 e relativa alle spese per interventi su edifici destinati ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96mila euro per unità immobiliare. Le spese vanno indicate in uno specifico prospetto del quadro CS.

Nella sezione XIII del quadro NX dello stesso modello Cnm, ovvero nella sezione VI del quadro MX, vanno indicati gli importi degli investimenti in start-up innovative, trasferiti da ciascuna società aderente al consolidato, ai fini della determinazione del reddito complessivo del Gruppo. Infatti, l’articolo 29, commi da 4 a 8, del Dl 179/2012 ha previsto la possibilità di fruire di incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative ed a vocazione sociale e ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

La normativa, nello specifico, ha stabilito che, relativamente ai periodi d’imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, il 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi Ires; invece, per le start-up a vocazione sociale e che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, è stabilita una maggiorazione della deduzione pari al 27% della somma investita.

Lo stesso modello, in attuazione della Circolare dell’Agenzia delle Entrate 31/2013, ha previsto la possibilità, per i contribuenti, di correggere gli errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti positivi e/o negativi nel corretto esercizio di competenza, non più emendabile ai sensi del comma 8-bis dell’articolo 2 del Dpr 322/1998, mediante variazioni in aumento e in diminuzione dal reddito.

Le società consolidate, qualora abbiano operato correzioni di errori contabili, sono tenute ad alimentare il prospetto “Errori contabili” all’interno del quadro CS.

 Nello specifico si possono delineare due ipotesi:

  • il caso in cui la dichiarazione sia una integrativa a favore ed i periodi d’imposta, in cui gli errori sono stati commessi, siano precedenti a quello oggetto della dichiarazione integrativa;
  • il caso in cui la dichiarazione sia una integrativa a sfavore, nella quale confluiscano gli effetti di correzioni di errori contabili, considerati “a favore”, commessi in periodi d’imposta precedenti a quello oggetto della dichiarazione integrativa.

Il prospetto deve essere compilato in modo da evidenziare le risultanze derivanti dalle riliquidazioni dell’imposta operate dalla consolidante nei periodi d’imposta precedenti. Le riliquidazioni determinano effetti significativi sia in relazione alla determinazione dell’imposta finale di Gruppo sia in relazione ai singoli componenti reddituali che vengono assorbiti dalla stessa dichiarazione.

Inoltre, viene data attuazione alla circolare dell’Agenzia delle Entrate 39/2013 relativamente alla liquidazione dell’imposta relativa al reddito dei soggetti che beneficiano delle agevolazioni fiscali per le Zone franche urbane. Nello specifico, il prospetto deve essere compilato se una o più  delle società consolidate manifestano la volontà di usufruire della esenzione ai fini delle imposte sui redditi.

L’agevolazione produce effetti in capo al consolidato cui viene trasferito il reddito di impresa prodotto nella Zona franca urbana dalle società beneficiarie, determinando un risparmio di imposta fruibile dalla fiscal unit. La consolidante, di conseguenza, può utilizzare l’agevolazione attraverso la riduzione dei versamenti effettuati con il modello di pagamento F24.