Fisco Diritto tributario

Corte di Giustizia UE: ammessi i limiti alla compensazione IVA

Corte di Giustizia UE: ammessi i limiti alla compensazione IVA

di Claudio Melillo

Dubbi sulla compensazione dell’IVA hanno richiesto l’intervento della Corte di Giustizie UE che il 16 marzo 2017 si è pronunciata in merito ad un rinvio pregiudiziale effettuato dalla CTP di Torino (sentenza C-211/16).

La controversia attiene ad una questione pregiudiziale sollevata dinanzi alla Corte di Giustizia UE dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino in relazione all’applicazione dell’art. 34, legge n. 388/2000, che fissa un tetto massimo ai crediti d’imposta e ai contributi compensabili, nella misura di 700.000 euro per ciascun anno solare.

Nello specifico, una società vantava, per il 2013, un credito IVA per il quale ha provveduto alla compensazione delle imposte dovute, facendolo valere a concorrenza ed eccedendo l’importo dei 700.000 euro. In questo modo, si sono venute a creare le condizioni per contestare, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’inadempimento degli obblighi tributari.

L’Ufficio competente ha proceduto, dunque, al recupero della somma spettante eccedente il limite massimo dei 700.000 euro. La società, di contro, ha fatto opposizione al provvedimento dell’Agenzia tanto che la questione è stata sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 183, primo comma[1], della direttiva IVA 2006/112/CE, al fine di stabilire se la disposizione comunitaria “osta ad una normativa nazionale che preveda […] la proroga dei termini per il rimborso delle eccedenze dell’imposta sul valore aggiunto, nella misura in cui tale normativa privi il soggetto passivo del diritto […] di pretendere la corresponsione di interessi di mora sul proprio credito di imposta”. Il problema era da intendersi riferito alle modalità di rimborso di un’eccedenza di IVA, senza mettere in discussione il diritto alla detrazione nel cui ambito è esercitato. La questione è stata sollevata, dunque, per comprendere se l’imposizione di un limite massimo annuo per la compensazione o per il rimborso dei crediti IVA determinasse la circostanza per la quale i crediti non compensabili o recuperabili, nella misura eccedente, potessero costituire costi o oneri finanziari, per il soggetto passivo, andando a ledere il principio di neutralità fiscale. A tal proposito, la Corte ha espresso il suo giudizio ritenendo tali modalità non in grado di ledere il principio in questione facendo gravare, in tutto o in parte, l’onere dell’IVA in capo al soggetto passivo. Anzi, il recupero del credito risultante da un’eccedenza dell’IVA deve essere pienamente garantito e ciò può farsi in tempi ragionevoli, mediante il pagamento in denaro o tramite modalità simili. Ne deriva che la compensazione tra crediti e debiti di diversa natura è certamente ammessa alla luce dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Ad essere limitato è l’importo di compensazione dei debiti ai sensi dell’art. 34 della Legge n. 388/2000.

Pertanto, la Corte di Giustizia ha concluso interpretando l’art. 183 nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella italiana, che limita la compensazione di alcuni debiti tributari con crediti IVA fino a un importo massimo determinato per ogni annualità, a condizione che l’ordinamento giuridico nazionale preveda comunque la possibilità, per il soggetto passivo, di recuperare tutto il credito IVA entro un termine ragionevole.

Il limite massimo imposto dall’ordinamento italiano non appare inadeguato ma finalizzato a contrastare fenomeni elusivi, dal momento che la compensazione può effettuarsi per importi molto elevati, senza una verifica preventiva.

[1] Articolo 183: “Qualora, per un periodo d’imposta, l’importo delle detrazioni superi quello dell’IVA dovuta, gli Stati membri possono far riportare l’eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite. Tuttavia, gli Stati membri possono rifiutare il rimborso o il riporto se l’eccedenza è insignificante”.

- Dottore Commercialista ed Esperto Contabile iscritto all’ODCEC di Milano. - Membro delle Commissioni “Fiscalità Internazionale” e “Contenzioso” dell’ODCEC di Milano. - Membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Nazionale di Ragioneria (INR). - Owner presso “Studio Tributario Melillo” in Milano e Legnano. - Founder & Managing Partner presso Melillo & Partners Studio Legale Tributario. - Of Counsel (Tax Advisor) presso Studio AGFM – Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (www.studioagfm.it) di Parma e Milano. - Of Counsel (Tax Advisor) presso Eurocons S.r.l. (www.eurocons.it) di Torino. - Dottore di Ricerca in Diritto Tributario presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. - Direttore Scientifico del Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D.. - Direttore Editoriale del periodico digitale free ECONOMIAeDIRITTO.it, iscritto al Tribunale di Milano. - Co-responsabile scientifico (insieme al Prof. Ing. Antonio Nesticò) del progetto di ricerca in materia di valutazione dei beni intangibili a fini tributari, condotto dal Ce.S.E.D. di Milano in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Fisciano (SA). - Docente e membro del Comitato Scientifico del Corso di Laurea in Scienze Criminologiche, dell’Investigazione e della Sicurezza presso l’Università L.U.de.S. di Lugano e Malta. - Collaboratore delle principali riviste specializzate in materia tributaria e societaria. - Cultore di Diritto Tributario. - Docente in materia tributaria in master, corsi, seminari e convegni in Italia e all’estero (es. Master in Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione Fiscale presso LUISS Guido Carli). - In attesa di iscrizione all’Albo dei CTU del Tribunale di Milano (Sezione Civile e Penale). - In procinto di conseguire la Laurea in Ingegneria Gestionale. - Idoneo all’insegnamento di Diritto Tributario, Scienza delle Finanze, Finanza Aziendale e Politica Economica presso l’Università LUISS di Roma. - Correlatore di tesi di laurea specialistica presso la cattedra del Prof. Alberto Nobolo dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

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