Diritto

La figura del preposto: definizione ed inquadramento

(di Sonia Cecchini)

[1]Una chiara definizione della figura di preposto è fornita dalla Corte di Cassazione nella sentenza 7245/97 in cui si afferma: “il preposto è colui che sovrintende all’attività cui siano addetti altri lavoratori subordinati anche con il compito di pretendere dai lavoratori che si avvalgano delle misure di sicurezza in conformità con le norme vigenti, o, comunque, indispensabili a causa del tipo di lavorazione specifica e in relazione agli sviluppi delle nozioni tecniche”.

La normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro, d’altro canto, fa riferimento, relativamente ai soggetti che hanno l’obbligo della sicurezza nei confronti dei lavoratori, a tre soggetti istituzionali: datore di lavoro, dirigente e preposto.

Tali soggetti sono anche definiti destinatari delle norme.

L’individuazione dei soggetti penalmente responsabili viene condotta anche sulla base del criterio dell’”effettività o prevalenza”, il quale tiene conto della situazione reale, facendola prevalere su quella apparente. In base a tale criterio l’individuazione dei soggetti penalmente responsabili deve essere condotta, non attraverso la qualificazione astratta o giuridica dei rapporti tra i diversi soggetti dell’azienda, bensì essenzialmente in concreto, tenendo conto delle mansioni realmente espletate da ciascun soggetto, sia di propria iniziativa (come ad esempio può accadere per il preposto) sia per incarico ricevuto (come ad esempio il dirigente).

Anche un lavoratore inesperto potrebbe quindi assumere la responsabilità di preposto di fatto, a condizione che sia solito dare direttive o impartire ordini e che tale propensione di fatto risulti nota e riconosciuta mediante l’ottemperanza da parte dei lavoratori sui quali viene esercitata.

Secondo un’altra chiave di lettura si possono considerare preposti tutti coloro che nell’organizzazione aziendale si trovano gerarchicamente subordinati ai dirigenti o, in mancanza di essi, direttamente al datore di lavoro ma che, a differenza degl’altri lavoratori, hanno doveri di sorveglianza e di controllo dell’attività lavorativa.

In merito al suddetto campo il preposto ha il potere, sotto propria responsabilità, di impartire opportuni ordini ed istruzioni ma non solo; spetta a lui anche un compito di vigilanza affinché da parte dei lavoratori vi sia un attento e corretto rispetto delle norme sulla prevenzione degl’infortuni sul lavoro.

IL RUOLO DEL PREPOSTO NELLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

[1]Dopo aver provveduto a definire la figura del preposto e ad inquadrarla dal punto di vista della giurisprudenza oltre che della realtà aziendale, occorre chiarire il ruolo del preposto in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, fissando tutti i punti più importanti:

• Il preposto deve assumersi interamente la responsabilità della sicurezza dei propri dipendenti, perché se così non fosse egli perderebbe una parte dei suoi diritti e trascurerebbe il più importante dei suoi compiti.

• Dato che la sicurezza deve affermarsi su basi personali, il mezzo migliore per eliminare o prevenire atti lavorativi pericolosi è il coinvolgimento diretto dei lavoratori stessi; pertanto il capo/preposto occupa una migliore posizione rispetto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).

• Il capo/preposto è infatti la persona più indicata per controllare lavoratori, macchine e metodi di lavoro quotidianamente e per l’intera durata del lavoro, svolgendo conseguentemente un’azione diretta e consapevole in quanto trattasi di persona competente (conosce il ciclo produttivo non solo in modo teorico ma anche sotto il profilo operativo).

• I lavoratori non dovrebbero avere a che fare con capi/preposti che in prima persona non rispettano le norme per le quali loro stessi dovrebbero fungere da esempio.

• Il capo/preposto che voglia controllare il livello di qualità della propria azione antinfortunistica e correggere i propri atteggiamenti, che possono influire negativamente sulla stessa, deve saper:

a) accettare la sicurezza come una parte dei suoi compiti, al pari della produzione, della qualità, etc.;

b) riconoscere che c’è una relazione diretta tra la sicurezza, la produzione, la manutenzione e l’amministrazione;

c) fornire adeguate istruzioni sulla sicurezza a tutti i neoassunti ed a tutti i dipendenti che assumono nuove mansioni;

d) informare tutti i dipendenti che la violazione delle norme riguardanti la sicurezza è grave come la violazione di qualsiasi altra norma e prendere provvedimenti verso chi le ignora;

e) controllare che il personale sia provvisto dei necessari DPI in funzione dell’attività

f) mostrarsi sempre come esempio;

g) nei contatti personali e nelle discussioni di gruppo fare il possibile per far partecipare tutti i lavoratori al programma per la sicurezza;

[1]h) non permettere che, nella propria area di competenza, siano messi in funzione nuovi macchinari senza le necessarie protezioni e senza che siano state impartite le necessarie istruzioni per operare in sicurezza;

i) fare indagini per determinare le cause di qualsiasi tipo di infortunio compresi quelli lievi e quelli mancati;

j) vigilare sempre e correggere prontamente le condizioni di lavoro non sicuro e le operazioni pericolose.

Il buon senso convincerà molti dipendenti a seguire le norme, ma contro la piccola minoranza che le ignorerà devono essere prese misure disciplinari.

Se l’azione disciplinare non viene intrapresa la norma cessa di esistere, in quanto la piccola minoranza di coloro che non la osservano aumenterà

 

Note

[1] A cura del Dipartimento Igiene e Sicurezza negli ambienti di Lavoro UILposte del Veneto