{"id":10446,"date":"2023-06-30T10:23:45","date_gmt":"2023-06-30T08:23:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=10446"},"modified":"2023-06-30T10:23:45","modified_gmt":"2023-06-30T08:23:45","slug":"la-prospettiva-di-lettura-della-riforma-costituzionale-degli-artt-9-e-41-cost","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/la-prospettiva-di-lettura-della-riforma-costituzionale-degli-artt-9-e-41-cost\/","title":{"rendered":"La prospettiva di lettura della riforma costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost."},"content":{"rendered":"<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Abstract<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">L\u2019ambiente \u00e8 espressamente menzionato nella Costituzione solamemte nel 2001, e unicamente con riferimento al reparti di competenze Stato Regioni. Alla dottrina e alla giurisprudenza \u00e8 toccato combattere una dele nuove sfide del costituzionalismo, ossia trovare fondamento alla tutela ambientale nella Costituzione.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>La menzione espressa dell\u2019ambiente in Costituzione (art. 117)<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Una menzione espressa dell\u2019ambiente viene introdotta\u00a0 nel testo della Costituzione, solo nel 2001, (l. cost. 18.10.2001, n. 3).\u00a0 Essa \u00e8 collocata nel titolo V della parte II, ALL\u2019ART. 117 Cost., il quale disciplina il riparto di competenze tra Stato e Regioni: al secondo comma affida alla esclusiva legislazione statale la tutela dell\u2019ambiente dell\u2019ecosistema e dei beni culturali (lett.s), mentre il terzo comma attribuisce alla competenza concorrente Stato-Regioni la \u00abvalorizzazione dei beni culturali e ambientali\u00bb. L\u2019art. 116, inoltre, rende possibile l\u2019attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni di autonomia nell\u2019ambito di alcune materie indicate dall\u2019art. 117, secondo comma, (tra le quali la lettera <em>s<\/em>), e di tutte le materie di cui al terzo comma del 117.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>La dichiarazione di Stoccolma del 1972<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Solo negli anni Sessanta \u00e8 fatto riferimento a livello internazionale e si \u00e8 manifestata l\u2019esigenza di una tutela condivisa, la quale si \u00e8 poi concretizzata in un riconoscimento formale, nel 1972, con la dichiarazione di Stoccolma, e con il successivo e conseguente moltiplicarsi delle affermazioni di principio, nonch\u00e9 degli strumenti giuridici per garantirne l\u2019effettivit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Le altre Costituzioni<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Non a caso, le Costituzioni che espressamente vi fanno riferimento sono state redatte o riformate successivamente agli anni Settanta: in Europa la Costituzione greca, che configura come un dovere pubblico la protezione dell\u2019ambiente naturale e culturale (1975, art. 24), la Costituzione spagnola (1978, art. 45), portoghese (art. 9), sino a quelle delle repubbliche sovietiche (sui profili comparati, tra i lavori pi\u00f9 recenti si v. Cordini, G., <em>Diritto ambientale comparato<\/em>, in <em>Trattato di diritto dell\u2019ambiente<\/em>, a cura di P. Dell\u2019Anno e E. Picozza, Padova, I, 2012, 101); a livello mondiale sono pi\u00f9 o meno 150 le Carte che hanno inserito la protezione dell\u2019ambiente nel proprio articolato (non quella statunitense, ad esempio).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Quanto alle formulazioni, in Europa, una delle prime e pi\u00f9 esaustive \u00e8 contenuta nella Costituzione spagnola, la quale da un lato fa riferimento a diritti dei singoli e doveri pubblici nello stabilire il diritto di ciascuno a godere dell\u2019ambiente, nonch\u00e9 al dovere di conservarlo, collegando l\u2019ambiente allo sviluppo della persona; dall\u2019altro attribuisce ai poteri pubblici la vigilanza sulla razionale utilizzazione di tutte le risorse naturali, nella prospettiva della protezione e il miglioramento della qualit\u00e0 della vita, della difesa e del ripristino dell\u2019ambiente, della solidariet\u00e0 collettiva.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La Legge Fondamentale tedesca dal 1994 invece, all\u2019art. 20A, concentra l\u2019attenzione solo sul ruolo dei poteri pubblici, limitandosi a prescrivere che lo Stato assuma la tutela delle naturali condizioni di vita anche nei confronti delle generazioni future.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Al contrario, sebbene nella Costituzione francese solo nel 2004 sia stata introdotta la tutela dell\u2019ambiente, ora risulta proclamata la fedelt\u00e0 non solo alla Dichiarazione del 1789 e alla Costituzione stessa, ma anche ai diritti e doveri indicati dalla Carta dell\u2019ambiente: in questo modo tutta la carta \u00e8 stata costituzionalizzata, a partire dal diritto di ogni individuo a vivere in un ambiente equilibrato e rispettoso della sua salute, indicato dall\u2019art. 1, e al dovere di contribuire alla conservazione e miglioramento dell\u2019ambiente: l\u2019accento \u00e8 posto sul cittadino, e l\u2019ambiente \u00e8 visto in sua funzione.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Sebbene non sia possibile approfondire il tema, \u00e8 evidente che le Costituzioni europee rinvengono una comune forza trainante nella Unione europea, fin dal 1987: gi\u00e0 allora nel Trattato si richiedeva un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualit\u00e0 dell\u2019ambiente (art. 3.3) e che le esigenze connesse con la tutela dell\u2019ambiente venissero integrate nella definizione e nell\u2019attuazione delle politiche e azioni dell\u2019Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile (art. 11).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Un primo confronto gi\u00e0 evidenzia come nella Costituzione italiana non sia esplicitamente enunciato alcun principio relativo all\u2019ambiente, n\u00e9 vi sia un riferimento a diritti e doveri dei soggetti privati; in via indiretta sono ricavabili gli obblighi rivolti alle istituzioni pubbliche, in quanto, se la disciplina della tutela dell\u2019ambiente \u00e8 di competenza statale, vi sar\u00e0 un obbligo dello Stato di tutelare l\u2019ambiente, cos\u00ec come la valorizzazione sar\u00e0 un dovere in capo allo Stato e alle Regioni. L\u2019assenza di qualunque formulazione di principio sull\u2019ambiente si accompagna peraltro anche all\u2019evidente mancanza di riferimenti al principio dello sviluppo sostenibile o ai diritti delle generazioni future, che si ritrovano nella Costituzione francese e ancor pi\u00f9 nelle Costituzioni asiatiche, africane e sudamericane (queste ultime in particolare hanno dato grande rilievo all\u2019ambiente, si pensi alla brasiliana, la quale vi dedica un intero capitolo, trattando dell\u2019educazione ambientale, o alla ecuadoriana, che riconosce diritti inalienabili alla natura stessa).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>La riforma costituzionale degli art 9 e 41 Cost. <\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Il testo dell\u2019art. 9 della Costituzione, a seguito della riforma costituzionale che vi introduce un nuovo comma, \u00e8 il seguente:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00ab<em>La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. <\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong><em>Tutela l\u2019ambiente, la biodiversit\u00e0 e gli ecosistemi, anche nell\u2019interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali<\/em><\/strong>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Il testo dell\u2019articolo 41, a seguito delle modifiche apportate dalla riforma costituzionale approvata, cos\u00ec recita:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00ab<em>L\u2019iniziativa economica privata \u00e8 libera. <\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>Non pu\u00f2 svolgersi in contrasto con l\u2019utilit\u00e0 sociale o in modo da recare danno <strong>alla salute, all\u2019ambiente<\/strong>, alla sicurezza, alla libert\u00e0, alla dignit\u00e0 umana.<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>La legge determina i programmi e i controlli opportuni perch\u00e9 l\u2019attivit\u00e0 economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali <strong>e ambientali<\/strong><\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Proteggere l\u2019ambiente per le generazioni future<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione, ha riconosciuto un espresso rilievo alla tutela dell\u2019ambiente, sia nella parte dedicata ai Principi fondamentali, sia tra le previsioni della cosiddetta Costituzione economica.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Cos\u00ec, il nuovo comma 3 dell\u2019art. 9 Cost., nel prevedere che la Repubblica (dunque, tutti gli enti della Repubblica) \u201cTutela l\u2019ambiente, la biodiversit\u00e0 e gli ecosistemi, anche nell\u2019interesse delle future generazioni\u201d, detta un criterio generale di azione dei pubblici poteri improntato alla protezione dell\u2019ambiente.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Il criterio vincola oggi direttamente le istituzioni nazionali, anche a prescindere da ulteriori specificazioni normative: cos\u00ec, la previsione ribadisce sul piano interno il principio di integrazione delle esigenze ambientali nelle scelte pubbliche, gi\u00e0 espresso dall\u2019art. 11 del Trattato sul Funzionamento dell\u2019Unione europea (a norma del quale \u201cLe esigenze connesse alla tutela dell\u2019ambiente devono essere integrate nella definizione e nell\u2019attuazione delle politiche e azioni dell\u2019Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile\u201d).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Sempre nell\u2019art. 9, comma 3, essenziale \u00e8 il richiamo alle generazioni future: il riferimento colora l\u2019azione dei pubblici poteri a tutela dell\u2019ambiente di una profondit\u00e0 intergenerazionale, in linea con quanto previsto da altre costituzioni europee (per esempio, quella francese, tedesca, polacca, portoghese, svedese) e, prima ancora, dal principio dello sviluppo sostenibile, riconosciuto a livello internazionale, europeo e nazionale (all\u2019art. 3-<em>quater<\/em> del Codice dell\u2019ambiente): quel principio impone infatti di perseguire uno sviluppo che assicuri il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilit\u00e0 delle generazioni future di realizzare i propri (cos\u00ec, la definizione del Rapporto Bruntland pubblicato dalla Commissione mondiale per l\u2019ambiente e lo sviluppo nel 1987).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Il ruolo dei privati<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Se l\u2019art. 9 \u00e8 incentrato sul ruolo dei pubblici poteri nella tutela dell\u2019ambiente, l\u2019art. 41 allarga la prospettiva al ruolo dei privati. In particolare, il secondo comma prevede oggi che l\u2019iniziativa economica privata non possa svolgersi in contrasto con l\u2019utilit\u00e0 sociale o in modo da recare danno, oltre che alla sicurezza, alla libert\u00e0 e alla dignit\u00e0 umana, altres\u00ec \u201calla salute\u201d e \u201call\u2019ambiente\u201d. E il terzo comma amplia \u2013 con l\u2019espresso riferimento ai \u201cfini ambientali\u201d \u2013 il novero delle finalit\u00e0 a cui l\u2019attivit\u00e0 economica pu\u00f2 essere indirizzata e coordinata dalla legge (\u201cLa legge determina i programmi e i controlli opportuni perch\u00e9 l\u2019attivit\u00e0 economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali\u201d).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La modifica apre la strada a una nuova relazione tra potere pubblico e mercato, con possibile, conseguente ri-espansione del ruolo dello stato nell\u2019economia, in linea con le recenti politiche europee: si pensi al <em>Green Deal<\/em>, il piano ideato dalla Commissione europea nel 2019 per promuovere massicci investimenti pubblici, tra l\u2019altro, nei settori dell\u2019energia, della politica industriale e della mobilit\u00e0, in un\u2019ottica di transizione energetica. Non a caso, anche nel nome, il piano chiaramente rievoca l\u2019esperienza del <em>New Deal<\/em>, il programma di politica economica promosso dal presidente statunitense Roosevelt negli anni Trenta del Novecento.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Si pensi altres\u00ec al Next Generation Eu, ossia al piano da oltre 700 milioni di euro per ricostruire l\u2019Europa post Covid-19 promuovendo una economia pi\u00f9 verde, pi\u00f9 digitale e pi\u00f9 resiliente, nel cui ambito si inseriscono i vari Recovery Plan approvati a livello nazionale, tra i quali il nostro Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Verso la responsabilit\u00e0 ambientale d\u2019impresa<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Non si tratta per\u00f2 solo di questo.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Si discute se la modifica dell\u2019art. 41 Cost. (in particolare, del secondo comma) abbia la capacit\u00e0 di legittimare, pure in assenza di norme specifiche, addirittura una modifica dello scopo dell\u2019impresa: quest\u2019ultimo non sarebbe pi\u00f9 (o non sarebbe solo) la massimizzazione del profitto, ma verrebbe a includere la sostenibilit\u00e0 o la responsabilit\u00e0 sociale di impresa.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Questa impostazione parrebbe smentita dal fatto che, gi\u00e0 prima della riforma costituzionale, l\u2019art. 41, comma 2, conteneva un riferimento alla \u201cutilit\u00e0 sociale\u201d, senza che ci\u00f2 abbia indotto a letture estensive dello scopo di impresa. Non vi \u00e8 dubbio, per\u00f2, che la nuova previsione quantomeno consente al legislatore di imporre ai privati una internalizzazione delle esigenze ambientali nel contesto della loro finalit\u00e0 di impresa.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Insomma, il nuovo articolo 41 Cost. va ben al di l\u00e0 della individuazione della tutela dell\u2019ambiente come un interesse pubblico prevalente che si impone ai soggetti privati dall\u2019esterno, conformandone l\u2019attivit\u00e0 e limitandone la libert\u00e0 di iniziativa economica. Consente di mutare in via legislativa lo scopo dell\u2019impresa, trasformando l\u2019interesse ambientale in un autentico interesse del soggetto regolato, con conseguente modifica della stessa idea di attivit\u00e0 economica privata.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">In questa direzione va del resto la recente proposta di direttiva sulla due dligence delle imprese in materia di sostenibilit\u00e0, pubblicata dalla Commissione europea il 23 febbraio scorso: alle imprese (per ora, solo quelle di grandi dimensioni) che intendono accedere al mercato europeo, comprese quelle con sede al di fuori dell\u2019Unione europea, viene chiesto di implementare sistemi e processi idonei a prevenire (e, laddove ci\u00f2 non sia pi\u00f9 possibile, a rimediare a) l\u2019impatto negativo sui diritti umani e sull\u2019ambiente causato dalla loro attivit\u00e0 e lungo tutta la loro filiera produttiva. Anche se l\u2019esito del processo legislativo europeo \u00e8 tutt\u2019ora incerto, la direzione pare segnata. Ed \u00e8 significativo che leggi simili siano state gi\u00e0 approvate in Francia e in Germania. La recente modifica costituzionale mette le basi per un intervento anche del legislatore italiano<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Il concetto di ambiente in una prospettiva evolutiva<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">L\u2019art. 9 tratta l\u2019ambiente in una prospettiva evolutiva e sistemica: ambiente, biodiversit\u00e0, ecosistemi. La sua formulazione da sviluppo ad orientamenti di tutela affermati dalla Corte Costituzionale in via interpretativa, tipo quello in cui il paesaggio, in una prospettiva statica, diventa ambiente, e assume una connotazione dinamica. La tutela \u201cpaesaggistica\u201d diventa tutela \u201cpaesaggistico-ambientale.\u201d In una prospettiva giurisprudenziale costituzionale, l\u2019ambiente si configura non come mero bene o materia competenziale ma come \u201cvalore primario e sistemico\u201d. In questa direzione vanno alcune sentenze della Corte Costituzionale: la sentenza n. 179 del 2019 da impulso ad un processo evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunit\u00e0 territoriale e l\u2019ambiente che la circonda. In questa prospettiva la cura del paesaggio riguarda l\u2019intero territorio, anche quando degradato o apparentemente privo di pregio, aggiunge la sentenza n. 71 del 2020. Ma non bastava l\u2019articolo 117 Cost, che classificava l\u2019ambiente come materia statale, \u00a0ci voleva proprio la costituzionalizzazione dell\u2019inciso \u201cTutela l\u2019ambiente\u201d nell\u2019art. 9 cost, cos\u00ec come riformato dalla legge costituzionale n. 1\/2022, per dar vita ad una vincolativit\u00e0 maggiore della tutela dell\u2019ambiente, inteso quest\u2019ultimo non pi\u00f9 come materia ma come \u201cprincipio fondamentale della Costituzione.\u201d\u00a0 L\u2019effetto della riforma costituzionale \u00e8 il recepimento di alcuni orientamenti gi\u00e0 affermati dalla Corte Costituzionale. Inoltre,\u00a0 l\u2019effetto pratico della legge costituzionale n. 1\/2022 \u00e8 che non ci potranno essere leggi in contrasto con la Costituzione sul tema dell\u2019ambiente, e se ci saranno dovranno essere annullate dalla Corte Costituzionale. Immagino che questa riforma sia di portata storica, dal punto di vista evolutivo credo che anche la nuova formulazione dell\u2019articolo 41 Cost., nel dettare che l\u2019iniziativa economica dei privati non debba arrecare danno all\u2019ambiente, alimenter\u00e0 le cd. Climate litigations (controversie giudiziarie in materia ambientale) da parte delle associazioni ambientali. Gli Stati debbono adottare misure adeguate alla salvaguardia dell\u2019ambiente, ciascuno Stato \u00e8 responsabilizzato nei confronti dell\u2019altro a livello internazionale affinch\u00e8 si sviluppi un ecosistema salubre. Altro concetto che si sviluppa \u00e8 quello della \u201csostenibilit\u00e0 ambientale\u201d, esplicitato dal riferimento della riforma costituzionale \u201calle future generazioni\u201d. Lo sviluppo attuale dell\u2019ambiente non deve pregiudicare lo sviluppo dell\u2019ambiente e la sua fruibilit\u00e0 da parte delle generazioni che verranno. Una responsabilit\u00e0 politica nuova, per il legiastore, viene introdotta in materia ambientale, e tende verso il futuro, non solo verso il presente.<\/p>\n<p><em>(A cura di Valerio Carlesimo)<\/em><\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani &#8211; Responsabile di Redazione: Marco Schiariti<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. Via Padova, 5 \u2013 20025 Legnano (MI) \u2013 C.F. 92044830153 \u2013 ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013<br \/>\nContattaci: redazione@economiaediritto.it<br \/>\nLe foto presenti sul sito sono state prese in parte dal web, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori fossero contrari alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo. 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