{"id":10754,"date":"2023-11-30T09:45:11","date_gmt":"2023-11-30T08:45:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=10754"},"modified":"2024-01-08T09:52:50","modified_gmt":"2024-01-08T08:52:50","slug":"sindacabilita-giurisdizionale-della-valutazione-tecnica-unanalisi-sul-confine-tra-poteri-amministrativi-e-controllo-giudiziario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/sindacabilita-giurisdizionale-della-valutazione-tecnica-unanalisi-sul-confine-tra-poteri-amministrativi-e-controllo-giudiziario\/","title":{"rendered":"Sindacabilit\u00e0 giurisdizionale della valutazione tecnica: un&#8217;analisi sul confine tra poteri amministrativi e controllo giudiziario"},"content":{"rendered":"<ol>\n<li><strong>Premessa<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>In un ambito in cui il merito amministrativo \u00e8 da considerare l\u2019insindacabile baluardo del potere della pubblica amministrazione, si pone la necessit\u00e0 di comprendere quale sia il ruolo del giudice amministrativo dinnanzi alle valutazioni tecniche che, in luogo del primo, ammettono la sindacabilit\u00e0 dell\u2019operato dell\u2019amministrazione attiva (in termini di \u201c<em>opinabilit\u00e0<\/em>\u201d e non di \u201c<em>opportunit\u00e0<\/em>\u201d).<\/p>\n<p>Vedremo che siffatta valutazione, prima che dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 507 del 2000, trova il proprio fondamento nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 601 del 1999.<\/p>\n<p>Il riferimento al Giudice di legittimit\u00e0, oltrech\u00e9 al Supremo organo di consulenza giuridico-amministrativa, lascia intendere che la questione attinente al limite tra merito amministrativo e valutazione tecnica &#8211; o ancora tra opportunit\u00e0 e opinabilit\u00e0 \u2013 sia riconducibile alla giurisdizione. Non sarebbe altrimenti consentita la ricorribilit\u00e0 dinnanzi alla Corte di Cassazione in ordine all\u2019art. 111, 8\u00b0 comma, Cost.[1].<\/p>\n<p>Vedremo come la sentenza n. 601 del 1999 del supremo organo di giustizia amministrativa ricolleghi alla valutazione tecnica, consistente nell\u2019apprezzamento opinabile di concetti indeterminati, la possibile verifica dell\u2019attendibilit\u00e0 delle operazioni tecniche effettuate dall\u2019amministrazione attiva.<\/p>\n<p>La tesi del Supremo giudice amministrativo \u00e8 corroborata dalla sentenza del Giudice di legittimit\u00e0 n. 507 del 2000 che &#8211; nell\u2019affermare che le vertenze aventi ad oggetto le valutazioni tecniche non ripetibili non determinano una pronuncia di difetto di giurisdizione &#8211; approva la sindacabilit\u00e0 giurisdizionale delle stesse attraverso il giudice generalmente competente.<\/p>\n<p>Vedremo inoltre che la considerazione della sindacabilit\u00e0 delle valutazioni tecniche ha condotto alla diatriba sul controllo, forte o debole, riconosciuto dalla legge al giudice amministrativo, risoltasi successivamente con un sindacato limitato alla verifica di logicit\u00e0 e ragionevolezza delle stesse.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>Il confine tra poteri amministrativi e controllo giurisdizionale <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Posta la necessit\u00e0 di padroneggiare la distinzione tra merito amministrativo e la discrezionalit\u00e0 amministrativa [2], si propone l\u2019indagine delle questioni che ricomprendono le valutazioni tecniche [3] per le quali nel corso dei decenni sono stati sollevati seri dubbi di sindacabilit\u00e0 in considerazione della possibilit\u00e0 che queste potessero essere sottoposte ad apprezzamento ed eventuale riforma ad opera del giudice amministrativo.<\/p>\n<p>Con sentenza n. 507 del 2000 la Suprema Corte ha distinto l\u2019opinabilit\u00e0 dall\u2019opportunit\u00e0 ampliando in tal senso il novero delle materie censurabili dal giudice amministrativo di legittimit\u00e0 e considerando pertanto sindacabili le valutazioni tecniche delle autorit\u00e0 amministrative. La riconducibilit\u00e0 di siffatte valutazioni in sede di giurisdizione generale di legittimit\u00e0 preclude la configurabilit\u00e0 del difetto di giurisdizione e pertanto della dichiarazione di improponibilit\u00e0 della domanda.<\/p>\n<p>Evidenziamo pero\u0300 le tappe percorse dalla giurisprudenza prima che questa giungesse all\u2019innovativa sentenza della Corte di Cassazione n. 507 del 2000.<\/p>\n<p>Posteriormente ad una fase di assoluta insindacabilit\u00e0 del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche della pubblica amministrazione, si sono manifestati i primi segni di insofferenza provocata da una carenza di effettivit\u00e0 della giustizia, non ancora in grado di sindacare le valutazioni tecniche in termini di opinabilit\u00e0. Tali spinte hanno condotto la giurisprudenza verso un maggiore riconoscimento dei poteri di accertamento della realt\u00e0 fattuale<em>. <\/em><\/p>\n<p>L\u2019apertura giurisprudenziale del tempo si limit\u00f2 al riconoscimento di un mero c.d. sindacato estrinseco [4] e ci\u00f2 in considerazione della circostanza che le valutazioni complesse o opinabili della pubblica amministrazione potessero essere ammesse nelle ipotesi \u201c<em>di illogicit\u00e0 o ingiustizia manifesta della valutazione tecnica dell\u2019autorit\u00e0 amministrativa, di errore nei presupposti di fatto, di incoerenza ed inadeguatezza della motivazione, di carenza di istruttoria\u201d<\/em>[5]<em>; <\/em>ossia in tutte le circostanze in cui il controllo dell\u2019organo giurisdizionale fosse effettuato attraverso \u201c<em>massime di esperienza appartenenti al sapere comune\u201d<\/em>[6] e che per\u00f2 non si spingessero verso una verifica tecnico-specialistica della decisione amministrativa.<\/p>\n<p>Apri fila del nuovo orientamento fu la sentenza n. 601 del 9 aprile 1999, del Consiglio di Stato, la quale dichiarava che \u201c<em>ricorre discrezionalit\u00e0 tecnica quando la norma tecnica da applicare da parte dell&#8217;amministrazione contenga concetti indeterminati che comportano apprezzamenti opinabili. Il sindacato giurisdizionale su tali apprezzamenti pu\u00f2 svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell&#8217;iter logico seguito dall&#8217;autorit\u00e0 amministrativa, bens\u00ec, invece, alla verifica diretta dell&#8217;attendibilit\u00e0 delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto al criterio tecnico e procedimento applicativo\u201d<\/em> [7]<em>. <\/em><\/p>\n<p>La sentenza sopraccitata rileva nella misura in cui distingue l\u2019opportunit\u00e0 del merito amministrativo &#8211; chiaramente non sindacabile dall\u2019organo giurisdizionale al di fuori dei particolari casi espressamente previsti dalla legge &#8211; dall\u2019opinabilit\u00e0 della discrezionalit\u00e0 tecnica. Quest\u2019ultima ricorre ogni qualvolta il legislatore riconosca all\u2019amministrazione l\u2019applicazione di una norma tecnica cui una norma giuridica conferisce rilevanza diretta o indiretta. Rammentiamo che le valutazioni sono tali in quanto contenenti concetti indeterminati o apprezzamenti opinabili [8]. L\u2019opinabilit\u00e0 di una valutazione tecnica e\u0300 presupposto di fatto di una eventuale e solo successiva valutazione in termini di opportunit\u00e0.<\/p>\n<p>Cercando di fare chiarezza, si pu\u00f2 asserire che esiste una \u201c<em>riserva di amministrazione<\/em>\u201d per tutte quelle questioni che richiedano una valutazione dell\u2019interesse pubblico in termini di opportunit\u00e0 e convenienza (ossia in ordine al merito) [9] e si pu\u00f2 avanzare la tesi per la quale l\u2019apprezzamento dei presupposti di fatto (di un provvedimento amministrativo) sia correlato al giudizio di legittimit\u00e0 (e pertanto ad un sindacato del giudice amministrativo).<\/p>\n<p>La valutazione tecnica va intesa, dalla sentenza teste\u0301 richiamata, come presupposto di fatto sussumibile nella sfera delle questioni apprezzabili dal giudice di legittimit\u00e0 e al quale pu\u00f2 dunque applicarsi un sindacato pieno c.d. intrinseco, per tale intendendosi quello con il quale il giudice faccia \u201c<em>utilizzo&#8230; di regole e conoscenze tecniche che appartengono alla medesima scienza specialistica ed ai modelli professionali applicati dall\u2019amministrazione\u201d<\/em> [10]. Ci\u00f2 \u00e8 oggi possibile anche tramite l&#8217;impiego dello strumento della consulenza tecnica d\u2019ufficio [11] che originariamente non era presente in sede di giurisdizione amministrativa e che adesso svolge una funzione pregnante in ordine all\u2019apprezzamento dei caratteri tecnico-specialistici dei concetti indeterminati.<\/p>\n<p>A sostegno di tale tesi la Suprema Corte con sentenza n. 507 del 19 luglio 2000 evidenzia come l\u2019espressa sindacabilit\u00e0 ad opera del giudice amministrativo delle valutazioni tecniche poste in essere dall\u2019amministrazione pubblica non ammetterebbe la pronuncia di improponibilit\u00e0 della domanda conseguente sovente ad una dichiarazione di difetto di giurisdizione.<\/p>\n<p>La decisione della Corte pone pertanto un discrimine tra i poteri di esclusivo dominio della pubblica amministrazione, insindacabili dinanzi al giudice amministrativo, e i poteri che involgono un compatibile apprezzamento del giudice amministrativo.<\/p>\n<p>L\u2019insindacabile merito amministrativo comporta una scelta di valori che la valutazione tecnica non postula in quanto gi\u00e0 \u201c<em>dal legislatore cristallizzati nella norma, venendo (nella previsione di questa) unicamente demandata all&#8217;amministrazione la verifica della sussistenza in concreto dell&#8217;interesse da attuare e dei presupposti (prestabiliti) della correlativa tutela, sulla base di determinate regole tecniche.\u201d<\/em> [12]<\/p>\n<p>Gli elementi valutativi della valutazione tecnica sono sussumibili nella sfera dell&#8217;attivit\u00e0 vincolata e non in quella della discrezionalit\u00e0 vera e propria. L\u2019amministrazione e\u0300 dotata di un comprensibile margine di opinabilit\u00e0 o valutazione che pero\u0300 non va considerato in par misura all\u2019opportunit\u00e0; \u201c<em>una cosa e\u0300 l&#8217;opinabilit\u00e0 ed altra l&#8217;opportunit\u00e0 (cfr. Cons. Stato, IV, b. n. 601\/1999)\u201d.<\/em> [13]<\/p>\n<p>Il Giudice di legittimit\u00e0 ribadisce quanto prima vagliato dal Consiglio di Stato.<\/p>\n<p>Il riconoscimento all\u2019organo amministrativo giurisdizionale <em>\u201csia <\/em>[del]<em>l&#8217;accertamento autonomo dei fatti e <\/em>[del]<em>la loro diretta sussunzione entro lo schema normativo sia dell&#8217;interpretazione di quei concetti\u201d<\/em> [14] entro lo schema di generale legittimit\u00e0 [15], non consente (alla Corte) di ritenere la questione come attinente alla giurisdizione.<\/p>\n<p>Il giudice amministrativo, nell\u2019evenienza in cui dovesse errare nell\u2019accertamento o nell\u2019interpretazione, incorrer\u00e0 in un errore che non potr\u00e0 essere oggetto di ricorso in Cassazione. Rammentiamo, difatti, che il ricorso <em>ex <\/em>art. 111, 8\u00b0 comma, Cost. e\u0300 ammesso per motivi attinenti alla giurisdizione, \u201c<em>con esclusione, <\/em>[dunque]<em>, di ogni controllo di pretesi vizi in procedendo o in iudicando\u201d<\/em> [16]<em>. <\/em><\/p>\n<p>L\u2019estensione della sindacabilit\u00e0 del provvedimento porge pero\u0300 il fianco ad un ulteriore diatriba relativa ai poteri riconosciuti al giudice amministrativo.<\/p>\n<p>Si pose il quesito in ordine alla possibilit\u00e0 che il giudice potesse sostituirsi all\u2019amministrazione financo riformando il provvedimento (c.d. controllo forte) ovvero se siffatto controllo dovesse essere effettuato in termini di ragionevolezza e coerenza tecnica (c.d. controllo debole). [17]<\/p>\n<p>Con sentenza 6 ottobre 2001, n. 5287, la IV sezione del Consiglio di Stato, una volta evidenziato il quadro generale dei principi [18], esclude un controllo in senso forte sulle valutazioni complesse dell\u2019amministrazione. La stessa afferma che: \u201c<em>la stretta connessione tra apprezzamento tecnico opinabile e scelta di merito e\u0300 un indice dell&#8217;esistenza di un potere di valutazione tendenzialmente riservata all&#8217;amministrazione, non gi\u00e0 nel senso della preclusione del controllo giurisdizionale, ma nel senso che, in tal caso, e\u0300 concesso al giudice amministrativo un sindacato senza poteri sostitutivi, limitato alla verifica di logicit\u00e0 e ragionevolezza\u201d<\/em> [19]<em>. <\/em><\/p>\n<p>Tuttavia, la tesi <em>de qua <\/em>non e\u0300 incontrovertibilmente accettata in determinate materie, quali i concorsi pubblici, in cui alla tesi tradizionale del Consiglio di Stato del 2001 &#8211; per la quale oltre al controllo debole non e\u0300 ammesso un sindacato che non invada il campo della discrezionalit\u00e0 attribuita alla commissione &#8211; si affianca una tesi pi\u00f9 innovativa che ammette un sindacato intrinseco [20] e un controllo forte sulle decisioni delle commissioni. [21]<\/p>\n<p>Per ultimo e\u0300 il caso di accennare il limite di sindacabilit\u00e0 della discrezionalit\u00e0 tecnica da parte del giudice ordinario. Nonostante in un primo periodo la Suprema Corte avesse negato l\u2019evenienza di una tutela di posizioni giuridiche lese da valutazioni tecniche dell\u2019amministrazione, questa si e\u0300 ricreduta affermando che le posizioni giuridiche soggettive sono tutelabili in seno al giudice civile anche se lese da valutazioni tecniche della pubblica amministrazione. [22]<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>Conclusione <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019analisi della trattazione lascia intendere il motivo per il quale si sia mostrata l\u2019esigenza di ampliare l\u2019indagine del provvedimento ad opera del giudice amministrativo. L\u2019impossibilit\u00e0 di sindacare un concetto indeterminato riconducibile a criteri tecnico-specialistici non rispondeva alle esigenze di effettivit\u00e0 giustiziale e di certezza insite nel ruolo del giudice.<\/p>\n<p>La circostanza che la Suprema Corte potesse, altres\u00ec, dichiarare l\u2019improponibilit\u00e0 della domanda in sede di difetto di giurisdizione lasciava all\u2019amministrazione pubblica un margine di operativit\u00e0 cos\u00ec ampio da essere a limite con arbitrio.<\/p>\n<p>Si mostra, pertanto, la necessit\u00e0 di ampliare l\u2019ambito di operativit\u00e0 del sindacato giurisdizionale che distinguendo tra opinabilit\u00e0 e opportunit\u00e0 pone un <em>discrimen <\/em>con confine marcato tra merito amministrativo e valutazione tecnica.<\/p>\n<p>Pu\u00f2 ritenersi che la lettura originaria dei poteri del giudice amministrativo, se non ampliata tramite apposite interpretazioni giurisprudenziali estensive, sarebbe stata in contrasto con l\u2019art. 113 Cost. che nell\u2019ammettere \u201c<em>sempre<\/em>\u201d la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione si pone in condizione di manifestare la volont\u00e0 che tutti gli elementi che non appartengano alla valutazione amministrativa in termini di convenienza e di opportunit\u00e0 della debbano sempre essere sindacate dal giudice amministrativo.<\/p>\n<p>NOTE<\/p>\n<p>[1] \u201c<em>Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione \u00e8 ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione<\/em>\u201d: cos\u00ec l\u2019art. 111, 8\u00b0 comma, Cost.<\/p>\n<p>[2] A riguardo vedi MASTROIANNI F., <em>Tra opportunit\u00e0 e convenienza: gli effetti processuali del merito amministrativo,<\/em> in economiaediritto.it, 2023.<\/p>\n<p>[3] La dottrina si riferisce alle stesse anche con l\u2019espressione \u201cdiscrezionalit\u00e0 tecnica\u201d. Tuttavia, contro siffatta\u00a0 denominazione si veda, CLARICH M., <em>Manuale di diritto amministrativo<\/em>, Il Mulino, Bologna, 2022, pp. 130-131 che afferma: \u201c<em>A proposito delle valutazioni tecniche \u00e8 ancora oggi frequente l\u2019uso dell\u2019espressione \u00abdiscrezionalit\u00e0 tecnica\u00bb, che non \u00e8 in realt\u00e0 corretta proprio perch\u00e9 nella discrezionalit\u00e0 tecnica manca l\u2019elemento volitivo che caratterizza invece, come si \u00e8 visto, la discrezionalit\u00e0 in senso proprio, cio\u00e8 quella amministrativa<\/em>\u201d e giustifica l\u2019utilizzo del sostantivo dicendo che \u201c<em>soprattutto in passato, il problema dei limiti del sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche era posto in termini analogici a quello dei limiti del sindacato sulla discrezionalit\u00e0 amministrativa&#8230; [ritenendosi in entrambi i casi] precluso un sindacato pieno che comporti una valutazione autonoma del giudice che si sovrapponga (e sostituisca) a quella dell\u2019amministrazione<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>[4] Al quale si contrapponeva il c.d. sindacato intrinseco. CINTIOLI F., <em>Consulenza tecnica d\u2019ufficio e sindacato giurisdizionale della discrezionalit\u00e0 tecnica, <\/em>in <em>Il nuovo processo amministrativo dopo la legge 21 luglio 2000 n. 205, <\/em>a cura di Caringella F. e Protto M., Milano, 2001, pp. 920 e ss., afferma che il sindacato estrinseco \u201c<em>si concretizza in un controllo sulle valutazioni tecniche effettuato attraverso massime di esperienza appartenenti al sapere comune e non si spinge fino alla verifica dei caratteri tecnico-specialistici della decisione amministrativa, il sindacato intrinseco, invece, si caratterizza per l\u2019utilizzo, da parte del giudice, di regole e conoscenze tecniche che appartengono alla medesima scienza specialistica ed ai modelli professionali applicati dell\u2019amministrazione\u201d. <\/em><\/p>\n<p>[5] ZINGALES I., <em>Pubblica amministrazione e limiti della giurisdizione tra principi costituzionali e strumenti processuali, <\/em>Milano, 2007, p. 215.<\/p>\n<p>[6] Vedi CINTIOLI F., <em>Consulenza tecnica, <\/em>cit., pp. 920 e ss.<\/p>\n<p>[7] Sentenza Cons. Stato., Sez. IV, n. 601, 9 aprile 1999, in <em>Foro Amm.<\/em>, 1999.<\/p>\n<p>[8] Diversamente si ricondurrebbe alla figura dell\u2019accertamento tecnico; privo di valutazioni, concetti indeterminati o apprezzamenti da effettuare.<\/p>\n<p>[9] Per una migliore comprensione degli effetti processuali del merito amministrativo vedi MASTROIANNI F., <em>Tra opportunita\u0300 e convenienza: gli effetti processuali del merito amministrativo, <\/em>cit.<\/p>\n<p>[10] CINTIOLI F., <em>Consulenza tecnica, <\/em>cit., pp. 920 e ss.<\/p>\n<p>[11] Il giudice amministrativo pu\u00f2 accertare l\u2019attendibilit\u00e0 delle operazioni tecniche attraverso l\u2019impiego del consulente tecnico d\u2019ufficio disciplinato dall\u2019art 67 del codice di procedura amministrativa; v. anche ZINGALES I., <em>Pubblica amministrazione, <\/em>cit., p. 216.<\/p>\n<p>[12] Corte cass., sez. un., 19 luglio 2000, n. 507.<\/p>\n<p>[13] La Cass. civ., Sez. Unite, 19 luglio 2000, n. 507, cit., mostra che: \u201c<em>l\u2019&#8217;applicazione di tali regole e\u0300, a sua volta, non priva di elementi valutativi (che valgono appunto a connotare l&#8217;accertamento in termini di discrezionalit\u00e0 tecnica), quando essa comporti la rilevazione di dati fattuali suscettibili di vario apprezzamento; soprattutto ove quelle regole contengano (come la norma di riferimento del caso concreto) concetti indeterminati (ad es., la &#8220;prossimit\u00e0&#8221;, che non e\u0300 predefinita distanza, rispetto a curve, incroci ecc.), o comunque richiedano apprezzamenti opinabili. Ma, una cosa e\u0300 l&#8217;opinabilit\u00e0 ed altra l&#8217;opportunit\u00e0 (cfr. Cons. Stato, IV, b. n. 601\/1999). La questione di fatto, attinente ad un presupposto di legittimit\u00e0 del provvedimento amministrativo, non si trasforma &#8211; sol perch\u00e9 opinabile &#8211; in una questione di opportunit\u00e0, anche se e\u0300 antecedente ad una scelta di merito. Ed invero, quando la valutazione tecnica e\u0300 presupposta dalla norma giuridica (che assume cosi\u0300 una struttura, in certo qual modo analoga a quella della norma penale in bianco), il giudizio fondato su operazioni non corrette o insufficienti ha una inevitabile ricaduta sulla stessa norma (di cui il profilo tecnico e\u0300 un segmento), comportando, con ci\u00f2, appunto, l&#8217;illegittimit\u00e0 dell&#8217;atto per violazione di legge.\u201d; <\/em>v. anche ZINGALES I., <em>Pubblica amministrazione, <\/em>cit., pp. 212 e ss.<\/p>\n<p>[14] Corte Cass., sez. un., 19 luglio 2000, n. 507, cit.<\/p>\n<p>[15] A riguardo vedi Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2001 n. 1247, in <em>Cons Stato<\/em>, 2001, I, p. 586, secondo cui: \u201c<em>L\u2019esercizio della discrezionalit\u00e0\u0300 tecnica&#8230; sostanzia un rilevante profilo di ricostruzione del fatto e, come tale, va conosciuto dal giudice, nell&#8217;esercizio dei suoi ordinari poteri istruttori&#8230; L&#8217;apprezzamento degli elementi di fatto del provvedimento, siano essi semplici o complessi (da rilevare attraverso valutazioni tecniche) attiene sempre alla legittimit\u00e0\u0300 del provvedimento e, pertanto, non puo\u0300 essere sottratto al giudizio, pena la violazione del principio di effettivit\u00e0\u0300 della tutela giurisdizionale e del nuovo canone costituzionale della parit\u00e0\u0300 processuale delle parti, come emerge dalla puntuale regola del giusto processo sancita dal novellato art. 111 della Costituzione&#8230;\u201d.<\/em><\/p>\n<p>[16] Corte cass., sez. un., 27 luglio 1998, n. 7348 , cit.<\/p>\n<p>[17] Cfr. CINTIOLI F., <em>Consulenza tecnica, <\/em>cit., pp. 924 e ss., secondo cui: \u201c<em>Il primo modello si traduce in un potere sostitutivo del giudice, che sovrappone la propria valutazione tecnica opinabile a quella dell&#8217;amministrazione o, pi\u00f9 precisamente, sovrappone il proprio modello logico di attuazione del concetto indeterminato a quello prescelto dall&#8217;amministrazione&#8230; Il secondo modello utilizza le cognizioni tecniche solo per un controllo di ragionevolezza e coerenza tecnica della decisione amministrativa. Il giudice penetra nel procedimento conoscitivo dell&#8217;autorit\u00e0 e ne vaglia l&#8217;esito, ma solo allo scopo di accertarne l&#8217;attendibilit\u00e0 scientifica, arrestandosi di fronte alla sfera di opinabilit\u00e0 che sostanzia il nucleo forte del concetto giuridico indeterminato.<\/em>\u201d; ZINGALES I., <em>Pubblica amministrazione, <\/em>cit., p. 217, afferma che: \u201c<em>Il primo <\/em>(ossia il controllo forte) <em>si tradurrebbe, ad avviso del collegio, in un potere sostitutivo del giudice, che potrebbe spingersi fino a sovrapporre la propria valutazione tecnica opinabile a quella dell&#8217;autorit\u00e0 amministrativa; il controllo &#8220;debole&#8221;, invece, consisterebbe nella utilizzazione delle cognizioni acquisite tramite la consulenza tecnica al solo scopo di effettuare un controllo di ragionevolezza e coerenza tecnica della decisione amministrativa<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>[18] \u201c<em>Questi principi appaiono in certa qual misura confortati dalle innovazioni processuali, che, concedendo al giudice di avvalersi di un consulente terzo, esperto di una certa disciplina tecnica, inducono ad alcune affermazioni di massima: a) la presenza di una valutazione tecnica non implica, di per se\u0301, l&#8217;instaurazione di un regime speciale di insindacabilit\u00e0; b) il giudice amministrativo ha il potere di accertare tutti i presupposti di fatto del rapporto controverso, ivi compresi i processi conoscitivi seguiti dall&#8217;amministrazione che coinvolgano apprezzamenti di natura tecnica; c) il sindacato del giudice non deve attuarsi solo sulla base di massime d&#8217;esperienza appartenenti al sapere comune e di dominio dell&#8217;intera collettivit\u00e0, ma, quando effettivamente tali massime siano insufficienti, pu\u00f2 disporre grazie al c.t.u. di tutte le conoscenze tecnico-specialistiche che appaiono, secondo i casi, necessarie alla pi\u00f9 completa conoscenza dei fatti\u201d<\/em>: cosi\u0300 statuisce la sentenza della IV sez., Cons. Stato, 6 ottobre 2001, n. 5287, in <em>Riv. Giur. Edil<\/em>., 2002.<\/p>\n<p>[19] Sentenza IV sez., Cons. Stato, 6 ottobre 2001, n. 5287, cit.<\/p>\n<p>[20] Per una definizione di sindacato intrinseco v. nota 4.<\/p>\n<p>[21] Cfr. ZINGALES I., <em>Pubblica amministrazione, <\/em>cit., p. 219, che sottolinea: \u201c<em>Ed invero, con riferimento alla possibilit\u00e0, per il giudice amministrativo, di sindacare il merito (inteso, ovviamente, non come &#8220;merito amministrativo&#8221;) dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici, sono riscontrabili due antitetiche linee di pensiero. Secondo l&#8217;impostazione tradizionale, salvo restando il sindacato in caso di manifesta illogicit\u00e0 o di irragionevolezza, di arbitrio o di palese disparita\u0300 di trattamento, sarebbe inammissibile sindacare il merito di tali giudizi, in quanto, cosi\u0300 facendo, il giudice invaderebbe il campo della discrezionalit\u00e0 attribuita alla commissione, sconfinando, pertanto, in un ambito riservato alla pubblica amministrazione. Per la giurisprudenza pi\u00f9 innovativa, invece, il giudice amministrativo potrebbe sottoporre a sindacato &#8220;intrinseco&#8221; e &#8220;sostitutivo&#8221; i giudizi espressi dalle commissioni in esami di abilitazione ed in concorsi a pubblici impieghi<\/em>\u201d; T.A.R. Sicilia-Catania, sez. III, 11 giugno 2001, n. 1219, e 5 ottobre 2000, n. 1802; T.A.R. Abruzzo, 29 gennaio 2003, n. 13, in <em>Foro amm.-T.A.R., <\/em>2003, p. 2311.<\/p>\n<p>[22] Corte Cass., sez. un., 23 aprile 1997, n. 3567, in <em>Giur. It., <\/em>1998, p. 572, secondo cui: \u201c<em>E\u0300 principio costantemente affermato da questa Corte che la discrezionalit\u00e0 e conseguente insindacabilit\u00e0, da parte del giudice ordinario, dei criteri, dei tempi con i quali la pubblica amministrazione provvede alla costruzione, all&#8217;esercizio e alla manutenzione delle opere pubbliche trovano un limite di carattere esterno posto a tale discrezionalit\u00e0 dal principio generale ed assoluto del neminem laedere, che comporta per la stessa amministrazione l&#8217;osservanza di specifiche norme tecniche e delle comuni regole di prudenza e diligenza a garanzia dei terzi (v. sent. 722\/1988; 6635\/1988; 8836\/94; 3939\/96)&#8230; In forza del ricordato principio, per il quale l&#8217;attivit\u00e0 della pubblica amministrazione deve sempre svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche dalla norma primaria del neminem laedere, e\u0300 consentito al giudice ordinario accertare se vi e\u0300 stato, da parte della pubblica amministrazione, un comportamento colposo tale da determinare, in violazione di detta norma, la lesione di un diritto soggettivo&#8230;<\/em>\u201d. Per un\u2019approfondita analisi dottrinaria cfr. OTTAVIANO V., <em>Giudice ordinario e giudice amministrativo di fronte agli apprezzamenti tecnici dell\u2019amministrazione, <\/em>in <em>Riv. trim. dir. proc. civ., <\/em>1986, pp. 18-19, il quale osserva che: \u201c<em>&#8230;mentre prima l&#8217;amministrazione nel suo complesso veniva sottratta al controllo del giudice ordinario, successivamente ci\u00f2 e\u0300 apparso giustificato solo in quanto essa eserciti potest\u00e0 pubbliche. L&#8217;amministrazione, pertanto, poich\u00e9 quando arreca danno ad una persona ai suoi beni, non esercita alcun potere, non sussistendo certamente un potere siffatto, deve sottostare al sindacato del giudice ordinario anche con riferimento all&#8217;applicazione di criteri tecnici. Lo stesso deve dirsi per ogni altro caso in cui la giurisdizione spetti a giudici dei diritti, atteso che la loro competenza e\u0300 legata appunto alla mancanza di un potere da parte dell&#8217;amministrazione. Ne\u0301 l&#8217;accertamento, per quanto complesso possa essere, pu\u00f2 degradare il diritto soggettivo. Esso per se\u0301 stesso attiene al conoscere e non al provvedere, che caso mai si riferisce ad un momento successivo, e quindi ove all&#8217;accertamento non si accompagni un potere, non viene meno ne\u0301 la competenza del giudice ordinario, ne\u0301 i suoi poteri debbono incontrare limitazioni. La natura della controversia portata avanti al giudice ordinario importa la determinazione dei diritti o degli obblighi spettanti al cittadino o all&#8217;amministrazione, e se per risolvere una siffatta controversia occorre procedere ad accertamenti complessi, il giudice deve poterli eseguire, giacche\u0301 altrimenti non sarebbe possibile decidere se siano fondate le pretese della p.a., ovvero quelle del privato. A ci\u00f2 conduce lo stesso art. 2 della legge sull&#8217;abolizione del contenzioso amministrativo che, attribuendo al giudice ordinario \u00abtutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico\u00bb, implicitamente gli attribuisce i poteri a tal uopo necessari, con le sole limitazioni di cui ai successivi artt. da 4 a 6<\/em>&#8221; (pag. 18); &#8220;<em>La tesi secondo cui la ricerca della colpa dell&#8217;amministrazione dovrebbe venire limitata ai soli comportamenti compiuti in esecuzione delle scelte adottate, mentre sarebbe vietata con riferimento all&#8217;adozione stessa delle scelte, tesi particolarmente cara all&#8217;Avvocatura dello Stato (v. Relazione dell&#8217;Avvocatura gen. dello Stato negli anni 1966-70, II, Roma, 1971, p. 248 ss.), suscita perplessit\u00e0\u0300. Essa appare invero frutto di un equivoco qual e\u0300 quello di ritenere che lo stabilire se una scelta violi il principio di neminem laedere, significa rifare le valutazioni riservate all&#8217;amministrazione su come curare un interesse pubblico. Il divieto di arrecare danno costituisce un limite alle valutazioni della p.a., che potr\u00e0 scegliere la soluzione che ritiene pi\u00f9 consona ai fini pubblici, nel rispetto pero\u0300 di tale principio. Il sindacato diretto ad accertare l&#8217;osservanza di esso non concerne le scelte in se\u0301 stesse, ma il limite in cui esse debbono venire contenute. Il danno per il terzo pu\u00f2 derivare sia dalla scelta che dall&#8217;attuazione di essa, da ci\u00f2 l&#8217;esigenza di garantire l&#8217;osservanza del principio anche con riferimento al primo momento.&#8221; <\/em>(pag. 19, nota n. 19).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premessa In un ambito in cui il merito amministrativo \u00e8 da considerare l\u2019insindacabile baluardo del potere della pubblica amministrazione, si pone la necessit\u00e0 di comprendere quale sia il ruolo del <\/p>\n","protected":false},"author":3103,"featured_media":10755,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[793,11,2521,1812,788,37,5,2604,1],"tags":[],"class_list":["post-10754","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-alta-formazione-2","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-amministrativo","category-diritto-costituzionale","category-enti-pubblici","category-rassegna-di-giurisprudenza","category-fascicoli","category-n-124-11-2023","category-news"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"en","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/colpo-del-primo-piano-di-una-persona-che-tiene-un-martelletto-sul-tabl-scaled.jpg?fit=2560%2C1707&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-2Ns","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10754","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3103"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10754"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10754\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10757,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10754\/revisions\/10757"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10755"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10754"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10754"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10754"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}