{"id":10953,"date":"2024-02-12T10:09:54","date_gmt":"2024-02-12T09:09:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=10953"},"modified":"2024-02-12T10:28:15","modified_gmt":"2024-02-12T09:28:15","slug":"il-salario-minimo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/il-salario-minimo\/","title":{"rendered":"Il salario minimo"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Il salario minimo \u00e8 il salario sufficiente secondo la Costituzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una <em>Repubblica democratica fondata sul lavoro<\/em> (articolo 1 della Cost.), \u00e8 fondata sul lavoro se d\u00e0 a chi lavora anche un\u2019adeguata retribuzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019attivit\u00e0 economica <em>Non pu\u00f2 svolgersi<\/em> (\u2026) <em>in modo da recare danno alla dignit\u00e0 umana<\/em> (articolo 41 della Cost.). La dignit\u00e0 \u00e8 il diritto al rispetto. Ancora il rispetto della persona richiede che il suo lavoro sia retribuito adeguatamente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019articolo 36 della Cost. stabilisce che la <em>retribuzione<\/em> deve essere <em>proporzionata alla quantit\u00e0<\/em> <em>e alla qualit\u00e0<\/em> del lavoro prestato<em> e in ogni caso sufficiente ad assicurare <\/em>al lavoratore<em> e alla sua famiglia un\u2019esistenza libera e dignitosa<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il contadino che con il lavoro manuale sa piantare e far crescere ogni specie di pianta, sa ricavare il formaggio dal latte o il vino dall\u2019uva, o il calzolaio che con la materia e il lavoro manuale sa fare un paio di scarpe, compiono lavori di notevole qualit\u00e0 e che richiedono molto tempo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lavoro di notevole qualit\u00e0 \u00e8 quello dell\u2019insegnante che ogni giorno studia per rendere agevole la comprensione della lezione ai propri allievi ed allieve.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lavoro di notevole qualit\u00e0 e che richiede tanto lavoro \u00e8 quello di chi essendo amministratore di un Comune o al governo del Paese svolge la propria funzione non per il bene proprio o di questa o quella parte della citt\u00e0 o del Paese ma per il bene comune.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lavoro di notevole qualit\u00e0 e che richiede fatica \u00e8 quello dell\u2019operatore ecologico che pulisce bene la strada a cui \u00e8 addetto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vorrei significare che la quantit\u00e0 e la qualit\u00e0 di un lavoro non dipende dal lavoro in s\u00e9, ma da come qualsiasi attivit\u00e0 viene svolta, poich\u00e9 se \u00e8 svolta bene e quindi con qualit\u00e0 \u00e8 faticosa ed \u00e8 utile, mentre se \u00e8 svolta senza dedicare ad essa il tempo dovuto \u00e8 in generale priva di qualit\u00e0 ed \u00e8 poco utile, se non risulti finanche dannosa a chi se ne dovrebbe avvalere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Libera e dignitosa significa innanzi tutto libera dal bisogno e decorosa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<em>Nel rapporto di lavoro subordinato privato \u2013 ove <strong>non esiste un diritto soggettivo del lavoratore alla parit\u00e0 di trattamento<\/strong> \u2013 il principio costituzionale della proporzionalit\u00e0 della retribuzione va parametrato alla quantit\u00e0 (in numero di ore) del lavoro prestato e alla qualit\u00e0 (come valutata dalle parti collettive) della prestazione. In particolare, la circostanza che, nella stessa azienda, vi possano essere soggetti che, esplicando le medesime mansioni, siano retribuiti in misura diversa secondo le retribuzioni del contratto nazionale ovvero di uno specifico contratto aziendale non viola il principio di proporzionalit\u00e0, non potendo essere affidata al giudice la valutazione della giustezza del corrispettivo, salva la violazione del diverso principio della sufficienza della retribuzione (06\/8310)<\/em>\u201d <em>\u00a0<\/em>[Commentario Breve al Codice Civile, Edizione per prove concorsuali ed esami, 2019, a cura di G. Cian, articolo 2099, V. Il principio di parit\u00e0 di trattamento retributivo, punto 1, p.2837].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<em>Il precetto dell\u2019<strong>art. 36 Cost.<\/strong>, il quale impone che la retribuzione sia proporzionata alla quantit\u00e0 e\u00a0\u00a0 qualit\u00e0 del lavoro prestato e sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un\u2019esistenza libera e dignitosa, <strong>non<\/strong> \u00e8 <strong>derogabile <\/strong>n\u00e9 dal contratto individuale n\u00e9 dal contratto collettivo nazionale o aziendale, e pertanto il giudice pu\u00f2 procedere all\u2019adeguamento anche della retribuzione corrisposta alla stregua della disciplina collettiva, semprech\u00e9 dia adeguata motivazione del suo convincimento (89\/513)<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<em>Ai fini del <strong>giudizio circa l\u2019adeguatezza della retribuzione <\/strong>ai sensi dell\u2019art. 36 Cost., il <strong>giudice di merito <\/strong>deve accertare la natura e l\u2019entit\u00e0 qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative del dipendente, nonch\u00e9 le effettive esigenze del medesimo e della sua famiglia per un\u2019esistenza libera e dignitosa: a tale scopo, <strong>pu\u00f2 fare riferimento, come espressione parametrica delle condizioni di mercato, al contratto collettivo di categoria, ove questo non sia direttamente applicabile, o ad altro contratto che concerna prestazioni lavorative affini o analoghe<\/strong> (16\/26953)<\/em>\u201d [Commentario cit., articolo 2099, VI. La determinazione della giusta retribuzione ex art.36 Cost., punti 1, 2, pp.2837-2838].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019articolo 4 della Cost. <em>riconosce<\/em> <em>a tutti cittadini il diritto al lavoro<\/em> e pone <em>il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilit\u00e0 e la propria scelta un\u2019attivit\u00e0 o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societ\u00e0<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non c\u2019\u00e8 chi non comprenda che un diritto o un dovere per essere tale deve essere tutelato nei confronti del titolare, e un aspetto di tale tutela \u00e8 una giusta retribuzione secondo la legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019articolo 3, secondo comma, Cost., stabilisce che \u00e8 <em>compito della Repubblica<\/em> <em>rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libert\u00e0 e l\u2019eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l\u2019effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all\u2019organizzazione politica, economica e sociale del Paese<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se le condizioni retributive del lavoratore o della lavoratrice non consentono di dare alla famiglia una casa decorosa e una vita decorosa e ai figli l\u2019opportunit\u00e0 di un\u2019istruzione adeguata chiediamoci che senso ha la cittadinanza. La quale dal punto di vista formale \u00e8 un complesso di norme che disciplina, ad es., l\u2019acquisto o l\u2019elezione della stessa, ma nella sostanza \u00e8 la condizione che permette o no di sentirci parte della societ\u00e0 civile e partecipi delle sue potenzialit\u00e0. In un tempo nel quale l\u2019economia ha un peso nella nostra vita, come mai era accaduto, per l\u2019affermarsi del principio settecentesco dell\u2019eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, occorre costruire il diritto alla cittadinanza pi\u00f9 complicato, quello alla cittadinanza economica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Diamo uno sguardo alla Direttiva (UE) 2022\/2041, relativa a salari minimi adeguati nell\u2019Unione, la cui attuazione da parte dei Paesi membri \u00e8 prevista entro il 15 novembre 2024 (art. 17 \u2013 <strong>Recepimento e attuazione<\/strong>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL\u2019UNIONE EUROPEA<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<em>Considerando quanto segue<\/em>\u201d:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<em>(5)\u201d<\/em>\u00a0La direttiva rimanda al pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato a Goteborg il 17 novembre 2017 dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell\u2019Unione europea e dalla Commissione. Del quale (\u2018pilastro\u2019), il principio <strong>6.<\/strong> <strong>Retribuzioni<\/strong>, del Capo II, dichiara: \u201c<em>a. I lavoratori hanno diritto a una retribuzione equa che offra un tenore di vita dignitoso. b. Sono garantite retribuzioni minime adeguate, che soddisfino i bisogni del lavoratore e della sua famiglia in funzione delle condizioni economiche e sociali nazionali, (\u2026) La povert\u00e0 lavorativa va prevenuta<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E il principio <strong>1. Istruzione, formazione e apprendimento permanente<\/strong>, del Capo I, recita: \u201c<em>Ogni persona ha diritto a un\u2019istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualit\u00e0 e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla societ\u00e0 e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sappiamo che <em>I capaci e meritevoli, anche se privi dei mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi pi\u00f9 alti degli studi<\/em> (art.34 Cost.), ma il principio <strong>1.<\/strong> del Capo I citato parla di ogni persona che se pure non capace meritevole se appartenente a una famiglia che abbia un reddito adeguato potr\u00e0 avvalersi di un\u2019istruzione e formazione di qualit\u00e0, mentre non potr\u00e0 avvalersene, nelle stesse condizioni, se il reddito della propria famiglia non \u00e8 adeguato. La possibilit\u00e0 dell\u2019accesso ad un\u2019istruzione di qualit\u00e0 per i figli del lavoratore o della lavoratrice \u00e8 ragionevolmente elemento decisivo per stabilire quale debba essere il salario sufficiente secondo la Costituzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<em>(7) Migliori condizioni di vita e di lavoro, anche attraverso salari minimi adeguati ed equi, apportano vantaggi ai lavoratori e alle imprese dell\u2019Unione, come pure alla societ\u00e0 e all\u2019economia in generale, e sono un presupposto fondamentale per conseguire una crescita equa, inclusiva e sostenibile. (\u2026)<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<em>(8) (\u2026) I salari minimi che garantiscono un tenore di vita dignitoso, (\u2026), possono contribuire (\u2026) a sostenere la domanda interna e il potere d\u2019acquisto, a rafforzare gli incentivi al lavoro, (\u2026)<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<em>(10) Donne, lavoratori giovani, migranti, lavoratori poco qualificati, lavoratori con disabilit\u00e0, hanno pi\u00f9 probabilit\u00e0 di percepire salari bassi. Considerato l\u2019elevato numero di \u201cdonne nei lavori a bassa retribuzione, il miglioramento dell\u2019adeguatezza dei salari minimi contribuisce alla parit\u00e0 di genere, (\u2026)<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<em>(19)<\/em>\u201d Le disposizioni dell\u2019art.153 del TFUE prevedono che l\u2019Unione per conseguire gli obiettivi della promozione dell\u2019occupazione e del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di cui all\u2019art.151 del TFUE sostenga e completi l\u2019azione dei Paesi membri, ma non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, a quello di sciopero n\u00e9 a quello di serrata (5\u00b0 paragrafo). Conformemente all\u2019art.153, paragrafo 5, del TFUE la direttiva non mira ad armonizzare il livello dei salari minimi in Europa n\u00e9 ad istituire un meccanismo uniforme per la determinazione del salario minimo. Ogni Paese \u00e8 libero di stabilire per legge un salario minimo o attraverso la contrattazione collettiva. La direttiva non stabilisce il livello delle retribuzioni che rientra nel diritto delle parti sociali per mezzo di accordi nazionali in tal senso e nella competenza dei Paesi membri. <strong>\u00a0<\/strong><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<em>(25) Gli Stati membri caratterizzati da un\u2019elevata copertura della contrattazione collettiva tendono ad avere una piccola percentuale di lavoratori a basso salario e salari minimi elevati. (\u2026)<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<em>(28)<\/em>\u201d I salari minimi sono reputati adeguati se sono equi rispetto alla distribuzione salariale del Paese considerato e in quanto consentano un tenore di vita dignitoso al lavoratore con un rapporto di lavoro a tempo pieno. \u201c<em>(&#8230;) un paniere di beni e servizi a prezzi reali stabilito a livello nazionale pu\u00f2 essere utile per determinare il costo della vita al fine di conseguire un tenore di vita dignitoso. Oltre alle necessit\u00e0 materiali quali cibo, vestiario e alloggio, si potrebbe tenere conto anche della necessit\u00e0 di partecipare ad attivit\u00e0 culturali, educative e sociali. \u00c8 opportuno considerare la fissazione e l\u2019aggiornamento dei salari minimi legali separatamente dai meccanismi di sostegno al reddito. (\u2026)<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<em>(34)<\/em>\u201d I lavoratori dovrebbero aver facile accesso con i mezzi informatici alle informazioni sui salari minimi e sulla tutela assicurata dal salario minimo prevista dai contratti collettivi al fine della trasparenza delle condizioni di lavoro, e in particolare i lavoratori con disabilit\u00e0, secondo la direttiva 2016\/2102, art.1.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<em>(37) (\u2026) Poich\u00e9 gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest\u2019ultima pu\u00f2 intervenire in base al principio di sussidiariet\u00e0 sancito dall\u2019art. 5 del TUE<\/em>\u201d. Secondo tale principio nei settori che non sono di esclusiva competenza dell\u2019Unione, questa interviene nella misura necessaria al conseguimento degli obiettivi, ossia nel rispetto del principio di proporzionalit\u00e0 (articolo 5, paragrafi 1, 3, 4, TUE).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell\u2019art.1 \u2013 <strong>Oggetto e ambito di applicazione<\/strong> \u2013 la direttiva dichiara:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c1<em>. Al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell\u2019Unione, in particolare l\u2019adeguatezza dei salari minimi per i lavoratori al fine di contribuire alla convergenza sociale verso l\u2019alto e alla riduzione delle disuguaglianze retributive, la presente direttiva istituisce un quadro per:<\/em><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li><em>a) l\u2019adeguatezza dei salari minimi legali al fine di conseguire condizioni di vita e di lavoro dignitose;<\/em><\/li>\n<li><em>b) la promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari;<\/em><\/li>\n<li><em>c) il miglioramento dell\u2019accesso effettivo dei lavoratori al diritto alla tutela garantita dal salario minimo ove previsto dal diritto nazionale e\/o da contratti collettivi<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Agli atti con cui i Paesi membri danno attuazione alle \u201cmisure relative ai salari minimi dei marittimi stabilite periodicamente dalla commissione paritaria marittima o da altro organismo autorizzato (\u2026)\u201d non si applicano le disposizioni del II Capo della presente direttiva. Tali atti \u201c<em>lasciano impregiudicato il diritto di contrattazione collettiva e la possibilit\u00e0 di adottare livelli salariali minimi pi\u00f9 elevati<\/em>\u201d (5\u00b0paragrafo).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 3 \u2013 <strong>Definizioni<\/strong> \u2013 recita: \u201c<em>Ai fini della presente direttiva<\/em>\u201d si intende per:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<em>1) \u2018salario minimo\u2019: la retribuzione minima stabilita per legge o da contratti collettivi che un datore di lavoro, anche nel settore pubblico, \u00e8 tenuto a pagare ai lavoratori per il lavoro svolto durante un dato periodo;<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>2) \u2018salario minimo legale\u2019: un salario minimo stabilito dalla legge o da altre disposizioni giuridiche vincolanti, ad esclusione dei salari minimi determinati da contratti collettivi che sono stati dichiarati universalmente applicabili senza alcun margine discrezionale quanto al contenuto delle disposizioni applicabili da parte dell\u2019autorit\u00e0 dichiarante.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>5) \u2018copertura della contrattazione collettiva\u2019: la percentuale di lavoratori a livello nazionale cui si applica un contratto collettivo, calcolata come rapporto tra il numero di lavoratori coperti da contratti collettivi e il numero di lavoratori le cui condizioni di lavoro possono essere disciplinate da contratti collettivi conformemente al diritto e alle prassi nazionali<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art.4 \u2013 <strong>Promozione della contrattazione collettiva nella determinazione dei salari<\/strong> \u2013 al 1\u00b0 paragrafo, recita: \u201c<em>(\u2026) gli Stati membri, con la partecipazione delle parti sociali e conformemente al diritto e alle prassi nazionali: d) al fine di promuovere la contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, adottano misure, se del caso, per proteggere i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro che partecipano o intendono partecipare alla contrattazione collettiva da qualsiasi atto di interferenza reciproca (\u2026)<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Paese membro, se il tasso di copertura della contrattazione collettiva \u00e8 inferiore alla soglia dell\u201980%, \u201c<em>prevede un quadro di condizioni favorevoli alla contrattazione collettiva, per legge a seguito della consultazione delle parti sociali<\/em>\u201d o attraverso un accordo con le medesime. Il Paese membro definisce un piano d\u2019azione che promuova la contrattazione collettiva, dopo avere consultato le parti sociali od un accordo con le medesime o, quando vi sia stata una richiesta congiunta delle parti sociali, come da queste concordato. Il piano \u00e8 reso pubblico e notificato alla Commissione europea (2\u00b0 paragrafo).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">CAPO II SALARI MINIMI LEGALI<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo l\u2019art.5 \u2013 <strong>Procedura per la determinazione di salari minimi legali adeguati<\/strong> \u2013 I Paesi membri in cui sono contemplati salari minimi legali istituiscono procedure per la loro determinazione ed aggiornamento; determinazione e aggiornamento che \u201c<em>sono basati su criteri stabiliti per contribuire alla loro adeguatezza, al fine di conseguire un tenore di vita dignitoso, ridurre la povert\u00e0 lavorativa, promuovere la coesione sociale e una convergenza sociale verso l\u2019alto e ridurre il divario retributivo di genere. (\u2026)<\/em>\u201d I Paesi membri \u201c<em>possono decidere il peso relativo di tali criteri, (\u2026), tenendo conto delle rispettive condizioni socioeconomiche nazionali<\/em>\u201d (paragrafo1). I criteri di cui al 1\u00b0 paragrafo comprendono almeno i seguenti elementi: \u201ca) il potere d\u2019acquisto dei salari minimi legali, tenuto conto del costo della vita; b) il livello generale dei salari e la loro distribuzione; c) il tasso di crescita dei salari; d) i livelli e l\u2019andamento nazionali a lungo termine della produttivit\u00e0\u201d (2\u00b0 paragrafo).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ogni Paese membro istituisce organi consultivi \u201cper fornire consulenza alle autorit\u00e0 competenti sulle questioni relative ai salari minimi legali\u201d (6\u00b0 paragrafo).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ai sensi dell\u2019art. 6 \u2013 <strong>Variazioni e trattenute<\/strong> \u2013 gli Stati membri che autorizzino salari minimi diversi per specifici gruppi di lavoratori o trattenute che riducono la retribuzione a un livello inferiore a quello del salario minimo legale previsto, provvedono a che tali variazioni e trattenute rispettino il principio di non discriminazione e quello di proporzionalit\u00e0, \u201c<em>il quale comprende il perseguimento di un obiettivo legittimo<\/em>\u201d (1\u00b0paragrafo).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">All\u2019art. 7 \u2013 <strong>Coinvolgimento delle parti sociali nella determinazione e nell\u2019aggiornamento dei salari minimi legali <\/strong>\u2013 la direttiva stabilisce che i Paesi membri \u201c<em>adottano le misure necessarie a coinvolgere la parti sociali nella determinazione e nell\u2019aggiornamento dei salari minimi legali (\u2026)<\/em>\u201d, anche mediante la loro partecipazione negli organi consultivi di cui al 6\u00b0 paragrafo dell\u2019articolo 5. Coinvolgimento che riguarda ad es. \u201c<em>la selezione e l\u2019applicazione dei criteri\u201d di cui all\u2019art.5 \u201cper la determinazione del livello del salario minimo legale (\u2026)<\/em>\u201d (paragrafo 1, lettera a).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 8 \u2013 <strong>Accesso effettivo dei lavoratori ai salari minimi legali<\/strong> \u2013 prevede che gli Stati membri, con la partecipazione delle parti sociali, effettuino, per mezzo degli ispettori del lavoro o degli organismi responsabili dell\u2019applicazione delle disposizioni sui salari minimi legali, controlli ed ispezioni (1\u00b0paragrafo, lettera a).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">CAPO III DISPOZIONI ORIZZONTALI<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ai sensi dell\u2019art. 9 \u2013 <strong>Appalti pubblici<\/strong> \u2013 gli Stati membri pongono in essere misure volte a garantire che le imprese e quelle che per esse operano in subappalto, \u201c<em>nell\u2019aggiudicazione e nell\u2019esecuzione di appalti pubblici o contratti di concession<\/em>e\u201d, si uniformino agli obblighi riguardanti i salari, posti dal diritto dell\u2019Unione, da quello nazionale, dai contratti collettivi e dalle norme internazionali in materia di lavoro. <strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">All\u2019art. 10 \u2013 <strong>Monitoraggio e raccolta dei dati<\/strong> \u2013 la direttiva prevede che i Paesi membri raccolgano dati al fine di \u201c<em>monitorare la tutela garantita dal salario minimo<\/em>\u201d (1\u00b0paragrafo). I Paesi membri comunicano alla Commissione europea ogni due anni i seguenti dati e informazioni: \u201ca<em>) il tasso e lo sviluppo della copertura della contrattazione collettiva; b) per i salari minimi legali: \u00ec) il livello del salario minimo legale e la percentuale di lavoratori coperti da tale salario minimo legale; \u00ec\u00ec) una descrizione delle variazioni e delle trattenute esistenti e dei motivi della loro introduzione, nonch\u00e9 la percentuale di lavoratori interessati da tali variazioni, (\u2026); c) per la tutela garantita dal salario minimo prevista esclusivamente dai contratti collettivi: \u00ec) le retribuzioni pi\u00f9 basse previste dai contratti collettivi che coprono i lavoratori a basso salario o una loro stima, se le autorit\u00e0 nazionali competenti non dispongono di dati accurati, e la percentuale di lavoratori da esse coperta, o una loro stima\u201d in mancanza di dati accurati; \u00ec\u00ec) il livello dei salari versati ai lavoratori non coperti dai contratti collettivi e il suo rapporto con il livello dei salari versati ai lavoratori coperti dai contratti collettivi.<\/em>\u201d (2\u00b0 paragrafo). La Commissione europea analizza i dati e le informazioni di cui al paragrafo 2 e il piano d\u2019azione di ciascun Paese di cui al 2\u00b0 paragrafo dell\u2019art. 4, riferisce al riguardo ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio dell\u2019Unione europea e pubblica i dati e le informazioni trasmessi dai Paesi membri (3\u00b0paragrafo).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art.11 \u2013 <strong>Informazioni sulla tutela garantita dal salario minimo<\/strong> \u2013 stabilisce che gli Stati membri provvedano a rendere le informazioni sui salari minimi legali e quelle attinenti alla tutela garantita dal salario minimo prevista dai contratti collettivi universalmente applicabili facilmente e completamente accessibili, anche ai lavoratori e alle lavoratrici con disabilit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo l\u2019art. 12 \u2013 <strong>Diritto di ricorso e protezione da trattamento e conseguenze sfavorevoli <\/strong>\u2013 gli Stati membri provvedono affinch\u00e9 ai lavoratori, inclusi quelli il cui rapporto di lavoro \u00e8 terminato, venga garantito il diritto di ricorso nel caso di violazione del diritto al salario minimo legale e alla tutela garantita dal salario minimo, ove tali diritti siano preveduti dal diritto nazionale o dai contratti collettivi (1\u00b0paragrafo). I Paesi membri pongono in essere le misure volte a proteggere i lavoratori e i loro rappresentanti \u201c<em>da qualsiasi trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro<\/em>\u201d o \u201c<em>da qualsiasi conseguenza sfavorevole<\/em>\u201d che derivi da un reclamo diretto al datore di lavoro o da una procedura finalizzata al rispetto della tutela garantita dal salario minimo ove tale tutela sia prevista dal diritto nazionale o dai contratti collettivi (2\u00b0 paragrafo).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ai sensi dell\u2019art.13 \u2013 <strong>Sanzioni<\/strong> \u2013 i Paesi membri prevedono sanzioni \u201c<em>effettive, proporzionate e dissuasive<\/em>\u201d, nelle ipotesi di \u201c<em>violazione dei diritti e degli obblighi<\/em>\u201d che derivano dall\u2019attuazione della direttiva, \u201c<em>nella misura in cui tali diritti ed obblighi siano previsti dal diritto nazionale o dai contratti collettivi<\/em>\u201d. Nei Paesi in cui non sono previsti salari minimi legali (come \u00e8 ad es. tuttora in Italia) le norme sanzionatorie \u201c<em>possono contenere o limitarsi a un riferimento alla compensazione e\/o alle penalit\u00e0 contrattuali<\/em>\u201d stabilite dalle disposizioni sull\u2019applicazione dei contratti collettivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 16 \u2013 <strong>Non regresso e disposizioni pi\u00f9 favorevoli<\/strong> \u2013 stabilisce che la direttiva non rappresenta un motivo \u201c<em>per ridurre il livello generale di protezione<\/em>\u201d che uno Stato membro gi\u00e0 offra ai lavoratori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La direttiva non pregiudica la prerogativa di ogni Stato membro di \u201c<em>promuovere o consentire<\/em>\u201d una contrattazione collettiva pi\u00f9 favorevole ai lavoratori, e \u201c<em>non deve essere interpretata in modo da impedire a uno Stato membro di aumentare i salari minimi legali<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<em>Fatto a Strasburgo, il 19 ottobre 2022<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<em>Al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell\u2019Unione, in particolare l\u2019adeguatezza dei salari minimi per i lavoratori al fine di contribuire alla convergenza sociale verso l\u2019alto ed alla riduzione delle disuguaglianze retributive<\/em>,\u201d (Direttiva 2041\/2022, art.1 paragrafo 1), servono risorse ovvero scelte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Repubblica <em>richiede l\u2019adempimento dei doveri inderogabili<\/em> (articolo 2, Cost.), tra cui il <em>dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacit\u00e0 contributiva <\/em>(art.53, Cost.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Consideriamo di quanto potrebbero aumentare le retribuzioni e le pensioni di ogni lavoratore e di ogni lavoratrice se la fedelt\u00e0 fiscale si realizzasse.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si ipotizzi di restituire ai consumatori il 70% del costo della pubblicit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il consumatore ottiene una detrazione sul prezzo pari al 70%, calcolato sulla parte del prezzo del prodotto riferibile al costo della pubblicit\u00e0 del prodotto acquistato. Calcolare quanto del prezzo del prodotto \u00e8 riferibile alla pubblicit\u00e0 del medesimo richiede di calcolare quanto un produttore spende in pubblicit\u00e0 per ogni unit\u00e0 di prodotto immesso sul mercato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si fa un esempio numerico, assumendosi che il costo della pubblicit\u00e0 sia uguale al 5% del prezzo di mercato del prodotto. Per cui si ha:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3,5 centesimi sono il 70% di 5 centesimi, assunti questi come spesa per la pubblicit\u00e0 di un prodotto che ha il prezzo di 1 euro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tizia spende in 12 mesi 3.000,00 euro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Moltiplicando euro 3.000,00 x 0,035 euro, si ottengono euro 105,00 (che sono il 70% del costo della pubblicit\u00e0 che Tizia risparmia perch\u00e9 tale costo le viene detratto dalla spesa di 3.000,00 euro).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">105,00 euro corrispondono pressoch\u00e9 al 70% della spesa pubblicitaria pro capite (questa \u00e8 la spesa che in un anno le marche sostengono per raggiungere ogni consumatore).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con l\u2019aumento dei redditi di tutte le famiglie aumenterebbe il volume degli scambi, diminuirebbe il numero delle famiglie disagiate e si amplierebbe l\u2019ambito del ceto medio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ne deriverebbe una maggiore partecipazione democratica, fortemente indebolita da un progressivo rifiuto del voto ad ogni livello di governo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma le risorse o complicate scelte indicate hanno una condizione complicata: il primato del diritto e dunque della politica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il salario minimo \u00e8 il salario sufficiente secondo la Costituzione. Una Repubblica democratica fondata sul lavoro (articolo 1 della Cost.), \u00e8 fondata sul lavoro se d\u00e0 a chi lavora anche <\/p>\n","protected":false},"author":3106,"featured_media":10955,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[1742,2,38,715,25,39,11,2595,1812,2429,2515,40,2614,1,2297,52,54,2619],"tags":[],"class_list":["post-10953","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-autori","category-centro-studi-economia-e-diritto-ce-s-e-d","category-rassegna-di-giurisprudenza-civile","category-commercialisti","category-consulenti-del-lavoro","category-rassegna-di-giurisprudenza-costituzionale","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-civile","category-diritto-costituzionale","category-diritto-ue","category-economia-quotidiana","category-rassegna-di-giurisprudenza-europea","category-n-127-02-2024","category-news","category-notizie","category-persona-e-citta","category-risorse-umane","category-salario-minimo"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"en","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/uomo-d-affari-piatto-laici-che-controlla-i-modi-finanziari-scaled.jpg?fit=2560%2C1440&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-2QF","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10953","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3106"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10953"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10953\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10962,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10953\/revisions\/10962"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10955"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10953"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10953"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10953"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}