{"id":11666,"date":"2025-03-14T10:49:11","date_gmt":"2025-03-14T09:49:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=11666"},"modified":"2025-03-14T10:55:43","modified_gmt":"2025-03-14T09:55:43","slug":"il-rapporto-tra-diritto-societario-e-sostenibilita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/il-rapporto-tra-diritto-societario-e-sostenibilita\/","title":{"rendered":"Il rapporto tra diritto societario e sostenibilit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Per descrivere il rapporto che si instaura tra il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalla Commissione Europea (i quali si concretizzano nelle oramai ben note dimensioni E.S.G) e il soddisfacimento dei differenti interessi degli <em>stakeholders<\/em> delle societ\u00e0 &#8211; in particolare di quelle che ricorrono al mercato dei capitali &#8211; si potrebbe utilizzare la locuzione latina &#8216;<em>in media fluit ius<\/em>&#8216; ovverosia &#8216;<em>il diritto scorre nel mezzo&#8217;<\/em>: la funzione desiderata della regolamentazione, almeno nell&#8217;ambito del diritto societario, \u00e8 quella di garantire un equilibrio tra posizioni apparentemente opposte, al fine di individuare un &#8216;<em>punto medio<\/em>&#8216; tra il conseguimento di utili e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Questi ultimi non si limitano solo a quelli ambientali (<em>Environmental<\/em>), ma si estendono anche a quelli sociali (<em>Social<\/em>) e di <em>G<\/em><em>overnance<\/em> (G). Tuttavia, in questa sede \u00e8 fondamentale sollevare due quesiti preliminari: il primo riguarda la possibilit\u00e0 di attribuire al termine &#8216;sostenibilit\u00e0&#8217; diverse interpretazioni; il secondo, se tali interpretazioni possano essere poste sul medesimo piano. Riguardo al primo quesito, la risposta pare essere affermativa. Il termine \u2018sostenibilit\u00e0\u2019 assume nel diritto societario contemporaneo una doppia connotazione: la prima, di natura\u00a0 pi\u00f9 tradizionale, riguarda la creazione di valore nel lungo periodo, al fine di garantire la \u2018<em>continuit\u00e0 aziendale\u2019<\/em> enunciata dall\u2019art. 2086, comma 2, del codice civile. Ci\u00f2 implica che l\u2019organo di gestione debba garantire alla societ\u00e0 una \u2018sostenibilit\u00e0 temporale\u2019 che si concretizza in un equilibrio economico &#8211; e auspicabilmente anche finanziario &#8211; da consentire alla societ\u00e0 di perdurare nel lungo termine. La seconda connotazione di questo termine \u00e8 pi\u00f9 recente e si riferisce all\u2019adozione dei fattori ESG da parte delle societ\u00e0. Per quanto riguarda il secondo quesito, ovverosia se queste due declinazioni possano essere messe sullo stesso piano, la risposta appare negativa. Se si delimita il perimetro d\u2019analisi al solo ordinamento italiano, risulta che lo scopo della societ\u00e0 altro non \u00e8 che quello di lucro: in merito, l\u2019art. 2247 del codice civile non ammette deroghe nello stabilire che \u00ab<em>con il <\/em><em>contratto <\/em><em>di societ\u00e0 due o pi\u00f9 persone <\/em><em>conferiscono<\/em><em> beni o servizi per l&#8217;esercizio in comune di un&#8217;attivit\u00e0 economica allo <\/em><em>scopo<\/em><em> di dividerne gli <\/em><em>utili<\/em>\u00bb. Se non c\u2019\u00e8 lo scopo di lucro, non c\u2019\u00e8 la societ\u00e0. \u00c8 fondamentale chiarire questo punto al fine di confutare l&#8217;interpretazione di una recente parte della dottrina la quale, sfruttando una crescente attenzione sul tema della sostenibilit\u00e0 ESG, considera quest\u2019ultima un nuovo obiettivo per le societ\u00e0, ritenendolo equiparabile (o addirittura sostituibile) allo scopo di lucro. \u00c8 indubbio che la sostenibilit\u00e0 ESG rappresenti un tema di primaria importanza e che il suo raggiungimento richieda l&#8217;imposizione di inediti obblighi agli enti. Tuttavia, la sostenibilit\u00e0 ESG si configura come un mezzo, non uno scopo. Ne consegue che le due accezioni del termine non possono essere poste nello stesso piano: la prima rappresenta lo scopo, la seconda altro non \u00e8 che un mezzo per realizzarlo. [1]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Grazie alla pubblicazione nel 2019 della Comunicazione sull&#8217;<em>European Green Deal<\/em>, i fattori ESG hanno ottenuto una crescente attenzione nel diritto dell\u2019Unione, mutando profondamente i diversi diritti societari degli Stati membri. Due &#8211; recenti &#8211; esempi significativi sono la <em>Corporate Sustainability Due Diligence Directiv<\/em>e (Direttiva 2024\/1760), che mira a migliorare le pratiche di governance, rendendo gli organi di gestione maggiormente responsabili verso l&#8217;ambiente e i diritti umani lungo tutta la catena di valore e la <em>Corporate Sustainability Reporting Directive <\/em>(Direttiva 2022\/2464), che richiede alle aziende di fornire informazioni dettagliate su come il loro modello di <em>business<\/em> influisce sulla sostenibilit\u00e0 ESG. [2] Non vi \u00e8 dubbio che il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilit\u00e0 dipenda da un organo di gestione efficiente, sia nella fase di definizione delle strategie, sia in quella di esecuzione.\u00a0 Tuttavia, vi sono alcune zone d&#8217;ombra che meritano di essere almeno menzionate: sebbene l&#8217;articolo 2387 del codice civile preveda solamente una possibilit\u00e0 di stabilire nello statuto requisiti per l&#8217;assunzione alla carica di amministratore nelle societ\u00e0 di diritto comune, non esiste alcuna regolamentazione specifica riguardo ai sempre pi\u00f9 diffusi \u2018<em>comitati di sostenibilit\u00e0<\/em>\u2019 (noti anche come \u2018<em>comitati ESG<\/em>\u2019), in particolare per le societ\u00e0 quotate. Tali comitati endoconsiliari non sono soggetti a una disciplina specifica, a differenza del \u2018<em>comitato remunerazioni<\/em>\u2019 e del \u2018<em>comitato nomin<\/em>e\u2019, che sono regolati dal \u2018<em>Codice di Corporate Governance<\/em>\u2019 di Borsa Italiana. Analogamente, il \u2018<em>comitato parti correlate<\/em>\u2019 \u00e8 disciplinato sia dal codice civile sia dal relativo Regolamento Consob. Ci\u00f2 rappresenta un paradosso: i \u2018<em>comitati di sostenibilit\u00e0<\/em>\u2019, che dovrebbero garantire un&#8217;azione societaria focalizzata su un tema cos\u00ec rilevante ed attuale come la sostenibilit\u00e0 ESG, non hanno una disciplina specifica. Una regolamentazione &#8211; apparentemente &#8211; insufficiente in tema di sostenibilit\u00e0 ESG la si riscontra anche nell\u2019ambito di societ\u00e0 di diritto speciale quali gli enti creditizi: come noto, l\u2019art. 26 del Testo Unico Bancario (T.U.B, Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) prevede l\u2019obbligo per gli esponenti bancari di possedere requisiti di professionalit\u00e0, onorabilit\u00e0 e indipendenza oltre che soddisfare criteri di competenza e correttezza: gli amministratori delle banche sono tenuti, quindi, ad essere dotati di requisiti individuali di idoneit\u00e0 soggettiva pi\u00f9 stringenti rispetto a quelli richiesti per la medesima carica nelle societ\u00e0 di diritto comune. [4]\u00a0 Tuttavia, n\u00e9 il T.U.B, n\u00e9 la \u2018<em>Circolare n. 285 del 2013 della Banca d\u2019Italia<\/em>\u2019 e tantomeno il \u2018<em>Decreto del M.E.F. 169\/2020 sui requisiti degli esponenti aziendali di banche e intermediari finanziari<\/em>\u2019 stabiliscono requisiti e criteri specifici che i gestori delle banche devono possedere in materia di sostenibilit\u00e0 ESG. Ci\u00f2 rappresenta una grave lacuna normativa, considerando il ruolo chiave assunto dalle banche nel processo di transizione, soprattutto grazie alla loro capacit\u00e0 di convogliare fondi verso specifici settori e di diventare i principali emittenti di strumenti finanziari sostenibili. Infine, occorre sottolineare che questo vuoto normativo, il quale riguarda sia le societ\u00e0 di diritto comune sia le banche, non solo ostacola una gestione societaria efficiente in ambito di sostenibilit\u00e0, ma si contrappone anche ai <em>Principles of Corporate Governance<\/em> dell&#8217;OCSE, i quali enfatizzano l&#8217;importanza di una regolamentazione chiara e precisa riguardo alle responsabilit\u00e0 e alle modalit\u00e0 di azione degli amministratori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Bibliografia<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[1] COSTI R., Sostenibilit\u00e0 e scopo della societ\u00e0 (2023),\u00a0 <em>Banca Impresa Societ\u00e0<\/em>, <em>Rivista quadrimestrale,<\/em> n.3, pp. 503-507.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[2] CAPELLI M., PENNAZIO R. (2023), Dalla Corporate sustainability reporting directive alla Corporate Responsibility Due Diligence: comunicazione di sostenibilit\u00e0 e impatto ambientale,\u00a0 <em>Il nuovo diritto delle societ\u00e0<\/em>, n. 7, pp. 1161-1194.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[3] LENER R<strong>.<\/strong>, LUCANTONI P<strong>.<\/strong>, <em>Sostenibilit\u00e0 ESG e attivit\u00e0 bancaria <\/em>(2023), <em>Banca Borsa Titoli di Credito<\/em>, n. 1, pp. 1-16.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per descrivere il rapporto che si instaura tra il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalla Commissione Europea (i quali si concretizzano nelle oramai ben note dimensioni E.S.G) e <\/p>\n","protected":false},"author":2769,"featured_media":11670,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[11,2679,2627,5,2678,1,2616],"tags":[],"class_list":["post-11666","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-societario","category-imprese","category-fascicoli","category-n-140-03-2025","category-news","category-sostenibilita"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"en","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/businesspeople-working-graph-with-various-natural-resources-icon-desk-1-scaled.jpg?fit=2560%2C1706&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-32a","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11666","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2769"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11666"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11666\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11671,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11666\/revisions\/11671"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11670"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11666"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11666"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11666"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}