{"id":11762,"date":"2025-06-06T10:45:16","date_gmt":"2025-06-06T08:45:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=11762"},"modified":"2025-06-06T10:45:16","modified_gmt":"2025-06-06T08:45:16","slug":"le-relazioni-affettive-dei-detenuti-la-sentenza-n-10-del-2024-della-corte-costituzionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/le-relazioni-affettive-dei-detenuti-la-sentenza-n-10-del-2024-della-corte-costituzionale\/","title":{"rendered":"Le Relazioni affettive dei detenuti: la sentenza n. 10 del 2024 della Corte Costituzionale"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Il carcere \u00e8 spesso percepito come un luogo distante, quasi astratto, relegato ai margini della societ\u00e0. Tuttavia, dietro quelle sbarre non ci sono solo numeri o fascicoli giudiziari, ma <strong>persone<\/strong>. Uomini e donne con storie, legami, speranze e, soprattutto, <strong>diritti<\/strong>. Tra questi, il <strong>diritto alle relazioni affettive<\/strong>. La recente sentenza n. 10\/2024 della Corte Costituzionale ha acceso un faro su un aspetto che per troppo tempo \u00e8 stato ignorato: <strong>il diritto dei detenuti a conservare una dimensione affettiva e sessuale<\/strong>. Per anni, il sistema penitenziario italiano ha negato questa possibilit\u00e0, imponendo un controllo visivo costante durante i colloqui e privando di fatto i detenuti di ogni forma di intimit\u00e0 con il proprio partner. Questa decisione <strong>non \u00e8 solo un atto giuridico, ma una svolta culturale e sociale, <\/strong>che ridefinisce il senso stesso della detenzione e della dignit\u00e0 umana<strong>.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel suo libro <em>Le pene e il carcere<\/em>, il professore <strong>Stefano Anastasia <\/strong>-giurista italiano, esperto in diritto penale e giustizia penitenziaria, noto per il suo impegno nella promozione dei diritti dei detenuti e per la riforma del sistema penale e penitenziario in Italia- analizza la realt\u00e0 della detenzione e il suo impatto sulla dignit\u00e0 umana. Egli evidenzia come il carcere, anzich\u00e9 limitarsi all\u2019esecuzione di una pena, finisca spesso per amplificare l\u2019emarginazione e annullare l\u2019identit\u00e0 del detenuto. Secondo Anastasia, <strong>privare un individuo della libert\u00e0 non dovrebbe significare privarlo della sua umanit\u00e0<\/strong>. Il carcere dovrebbe essere uno strumento di reintegrazione, <strong>non un meccanismo di alienazione<\/strong>. Eppure, il sistema penitenziario italiano ha spesso adottato un\u2019impostazione punitiva, pi\u00f9 orientata ad escludere che a rieducare. In questo contesto, la riflessione sul <strong>diritto all\u2019affettivit\u00e0 assume un significato profondo<\/strong>: negare ai detenuti ogni forma di relazione intima equivale ad aggiungere una sofferenza ulteriore, una punizione aggiuntiva, che incide sulla loro identit\u00e0 e sul loro percorso di reintegrazione, n\u00e9 prevista n\u00e9 giustificata dalla legge.\u00a0L\u2019importanza di questa tematica trova solide radici nella nostra <strong>Costituzione<\/strong>. L\u2019<strong>articolo 2 <\/strong>riconosce i <strong>diritti inviolabili dell\u2019uomo<\/strong>, e tra questi rientra certamente la sfera affettiva. L\u2019<strong>articolo 3 <\/strong>sancisce il <strong>principio di uguaglianza<\/strong>, impedendo discriminazioni ingiustificate. L\u2019<strong>articolo 13 <\/strong>protegge la <strong>libert\u00e0 personale<\/strong>, mentre l\u2019<strong>articolo 27 <\/strong>stabilisce un principio chiave: <strong>la pena deve tendere alla rieducazione\u00a0<\/strong><strong>del condannato, senza mai ridurlo a una mera esistenza biologica priva di dignit\u00e0<\/strong>.\u00a0<strong>Se il carcere non offre una prospettiva di reinserimento, ma si limita ad infliggere sofferenza, allora non sta adempiendo alla sua funzione costituzionale.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cesare <strong>Beccaria <\/strong>-giurista, filosofo e politico italiano del XVIII secolo, noto per il suo fondamentale contributo alla riforma del diritto penale- nel suo <em>Dei delitti e delle pene<\/em>, ci insegna che una pena deve essere proporzionata e avere una funzione <strong>preventiva e rieducativa<\/strong>, <strong>non afflittiva o vendicativa<\/strong>. Punizioni eccessivamente afflittive, come la privazione della dimensione affettiva, <strong>non rendono migliore il detenuto, ma lo spingono verso un\u2019ulteriore alienazione sociale<\/strong>. Lo stesso Beccaria ci invita a riflettere su un principio che dovrebbe essere lapalissiano: una punizione eccessivamente afflittiva non solo \u00e8 inutile, ma rischia di trasformarsi in un abuso dello Stato nei confronti dell\u2019individuo. Se il carcere diventa un luogo di mera sofferenza, senza una prospettiva di reinserimento, allora non sta pi\u00f9 adempiendo al suo scopo. Lo stesso concetto \u00e8 stato ripreso da Michel <strong>Foucault <\/strong>-filosofo e storico francese, noto per il suo approccio innovativo alla comprensione del potere, della societ\u00e0 e delle istituzioni- che in <em>Sorvegliare e punire <\/em>descrive il carcere non solo come un luogo di detenzione, ma come uno <strong>strumento di controllo sociale<\/strong>, in cui il potere disciplina i corpi e le menti. Egli mostra come la privazione della libert\u00e0 non sia l\u2019unica forma di punizione inflitta ai detenuti: attraverso la sorveglianza costante e la regolamentazione delle loro vite, lo Stato impone un <strong>dominio totale<\/strong>, privandoli progressivamente della loro identit\u00e0. In questa prospettiva, il divieto di coltivare relazioni affettive si carica di un senso pi\u00f9 profondo: non si tratta solo di una restrizione materiale, ma di un <strong>ulteriore meccanismo di annientamento dell\u2019individualit\u00e0 del recluso<\/strong>. Se applichiamo questo principio alla questione dell\u2019affettivit\u00e0 in carcere, emerge chiaramente come la negazione delle relazioni intime <strong>non abbia alcuna utilit\u00e0 pratica per il reinserimento sociale del detenuto, e sia invece una forma aggiuntiva di sofferenza non giustificata dal diritto<\/strong>.\u00a0Perci\u00f2, la negazione delle relazioni affettive rientra in questa logica di dominio: non\u00a0si tratta solo di una restrizione pratica, ma di un ulteriore strumento per <strong>sopprimere l&#8217;identit\u00e0 del detenuto.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In un\u2019ottica comparata, <strong>l\u2019Italia \u00e8 rimasta indietro rispetto ad altri Paesi, <\/strong>dove esistono da tempo strutture che permettono ai detenuti di vivere momenti di intimit\u00e0 con il proprio partner. In <strong>Francia<\/strong>, ad esempio, esistono strutture che consentono incontri privati tra detenuti e i loro partner, regolamentati per garantire sicurezza e rispetto della dignit\u00e0 umana. <strong>In Spagna<\/strong>, i detenuti possono usufruire di visite coniugali prolungate, proprio per mantenere i legami affettivi. <strong>In Germania<\/strong>, si\u00a0riconosce che l\u2019affettivit\u00e0 \u00e8 un elemento fondamentale per la rieducazione del detenuto: i colloqui avvengono in ambienti pi\u00f9 riservati, senza la costante sorveglianza visiva. Nei <strong>Paesi scandinavi<\/strong>, l\u2019approccio \u00e8 ancora pi\u00f9 avanzato: il carcere non \u00e8 concepito come una punizione, ma come un <strong>percorso di reinserimento<\/strong>, in cui la vita affettiva non viene soppressa, ma regolata in modo equilibrato. Al di fuori dell\u2019Europa, anche in <strong>Canada e in alcuni stati degli Stati Uniti<\/strong>, esistono programmi di <em>family visits<\/em>, che permettono ai detenuti di trascorrere del tempo con i propri familiari in ambienti pi\u00f9 umani. L\u2019Italia, invece, fino alla sentenza n. 10\/2024, \u00e8 rimasta ancorata a un modello punitivo che ha trascurato la componente affettiva della detenzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In un\u2019ottica filosofica, \u00e8 anche vero che <strong>Thomas Hobbes <\/strong>-filosofo e teorico politico inglese del XVII secolo, noto per la sua teoria del contratto sociale e per la sua visione della natura umana come intrinsecamente egoista e conflittuale- nel suo celebre <em>Leviatano<\/em>, sostiene la necessit\u00e0 di uno Stato autoritario in grado di garantire ordine e sicurezza, poich\u00e9 l&#8217;uomo \u00e8 naturalmente incline alla violenza e all&#8217;inganno nei confronti dei propri simili, come un lupo lo \u00e8 verso un altro lupo. Tuttavia, Hobbes mette in guardia dal rischio che il potere sovrano, pur essendo fondamentale per la stabilit\u00e0, <strong>non debba mai arrivare a soffocare completamente l&#8217;umanit\u00e0 e la libert\u00e0 individuale dei cittadini<\/strong>. La sua visione di <em>homo homini lupus <\/em>descrive una condizione di conflitto e ostilit\u00e0 perpetui, dove l&#8217;individuo, privato di regole e controlli esterni, sarebbe spinto a perseguire i propri interessi a discapito degli altri, creando un ambiente sociale insostenibile. Ma proprio per questo, Hobbes riconosce che, pur essendo necessario il potere assoluto per garantire la pace, la sua esistenza non pu\u00f2 escludere il riconoscimento della dignit\u00e0 e dei diritti umani fondamentali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Allo stesso modo, <strong>Jean-Jacques Rousseau <\/strong>-filosofo e scrittore francese del XVIII secolo, noto per le sue teorie sul contratto sociale e sulla libert\u00e0 individuale- con la sua celebre frase <em>\u00abL\u2019uomo nasce libero, ma ovunque \u00e8 in catene\u00bb<\/em>, ci ricorda che <strong>le restrizioni alla libert\u00e0 sono legittime solo se giustificate dal bene comune<\/strong>. <strong>Se la pena si trasforma in una privazione assoluta della dignit\u00e0, allora lo Stato sta abusando del suo potere<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Malgrado ci\u00f2, Hans <strong>Kelsen <\/strong>-giurista e filosofo del diritto austriaco del XX secolo- con la sua <em>Teoria pura del diritto<\/em>, separa nettamente il diritto dalla morale: una norma giuridica \u00e8 valida perch\u00e9 appartiene a un sistema normativo coerente, non perch\u00e9 \u00e8 giusta. Ma, ad ogni modo, la sentenza della Corte Costituzionale dimostra come, in certi casi, i<strong>l diritto positivo debba essere reinterpretato alla luce di principi superiori, come la dignit\u00e0 umana. <\/strong>In questo senso, \u00e8 utile il pensiero di Gustav <strong>Radbruch <\/strong>-giurista e filosofo del diritto tedesco del XX secolo, noto per le sue teorie\u00a0sulla relazione tra diritto e giustizia, sostenendo che esistono limiti morali al diritto positivo, affermando che leggi ingiuste, come quelle naziste, non possono essere considerate valide, anche se formalmente emesse dallo Stato- il quale distingue tra diritto positivo e diritto giusto: secondo la sua famosa <em>formula di Radbruch<\/em>, <strong>una norma giuridica che viola gravemente la giustizia non pu\u00f2 essere considerata vera legge<\/strong>, <em>lex iniusta non est lex<\/em>. Applicando questa teoria al caso della negazione dell\u2019affettivit\u00e0 ai detenuti, possiamo affermare che una legge che impedisce completamente le relazioni affettive in carcere \u00e8 ingiusta, e perci\u00f2 va modificata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Facendo un <em>excursus<\/em> storico-filosofico, il parallelismo con la meravigliosa e sublime tragedia <strong><em>Antigone <\/em>di Sofocle <\/strong>\u00e8 inevitabile, perch\u00e9 pone al centro il conflitto tra <strong>legge morale <\/strong>e <strong>legge dello Stato<\/strong>. Creonte, re di Tebe, incarna il potere politico e giuridico che impone regole rigide per garantire l\u2019ordine e la stabilit\u00e0 della citt\u00e0. Egli vieta la sepoltura di Polinice, considerandolo un traditore, e stabilisce che chiunque trasgredisca il divieto sar\u00e0 punito con la morte. Antigone, invece, rappresenta il richiamo alla <strong>giustizia superiore<\/strong>, alla legge divina e morale che impone di dare una degna sepoltura ai morti, indipendentemente dalle leggi stabilite dagli uomini.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Antigone decide di <strong>disobbedire <\/strong>a Creonte, affermando che esistono <strong>diritti inalienabili<\/strong>, superiori a quelli scritti nelle leggi dello Stato. Per lei, <strong>il rispetto della dignit\u00e0 umana \u00e8 un principio che nessuna autorit\u00e0 politica pu\u00f2 calpestare, anche a costo della propria vita<\/strong>. In questo senso, la tragedia di Sofocle non \u00e8 solo una riflessione sulla tirannia e il conflitto tra dovere e giustizia, ma anche un monito sul rischio di un <strong>potere cieco <\/strong>che impone regole in modo assoluto, senza considerare la dimensione etica e umana delle sue decisioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La <strong>sentenza n. 10\/2024 della Corte Costituzionale <\/strong>ha compiuto un atto simile a quello di Antigone: ha riconosciuto che la <strong>dignit\u00e0 del detenuto \u00e8 un principio inviolabile che non pu\u00f2 essere sacrificato in nome di una logica punitiva cieca. <\/strong>Per anni, il sistema carcerario italiano ha trattato i detenuti <strong>come semplici corpi da punire<\/strong>, privandoli della possibilit\u00e0 di mantenere relazioni affettive e sessuali, come se la pena dovesse tradursi in un <strong>annientamento totale della persona<\/strong>. Proprio come Creonte aveva imposto il suo decreto senza alcuna piet\u00e0, cos\u00ec il sistema penitenziario ha applicato una normativa che negava ai detenuti un diritto fondamentale senza alcuna valutazione sulla sua effettiva necessit\u00e0.\u00a0La Corte ha ribaltato questa impostazione, riconoscendo che <strong>la giustizia non si misura nella severit\u00e0 della pena<\/strong>, ma nella capacit\u00e0 di <strong>tutelare i diritti fondamentali<\/strong>, anche di chi ha sbagliato. Il rispetto della <strong>dignit\u00e0 umana <\/strong>non pu\u00f2 essere considerato un privilegio, ma una condizione essenziale per un <strong>sistema\u00a0<\/strong><strong>giuridico realmente giusto e democratico<\/strong>. In questo senso, l\u2019affettivit\u00e0 non \u00e8 un lusso per il detenuto, ma un <strong>elemento fondamentale per il suo percorso di reinserimento<\/strong>.\u00a0In ultima analisi, la vicenda di Antigone ci ricorda che un sistema giuridico <strong>non pu\u00f2 limitarsi ad applicare le leggi in modo rigido<\/strong>, senza interrogarsi sulla loro <strong>giustizia e umanit\u00e0<\/strong>. La Corte Costituzionale ha svolto proprio questo ruolo: <strong>ha evitato che il diritto si trasformasse in una fredda esecuzione di norme prive di empatia, ristabilendo un principio essenziale per la tradizione giuridica.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sentenza n. 10\/2024 non \u00e8 solo un passo avanti per i detenuti, ma per l\u2019intero sistema giuridico e democratico. <strong>Un ordinamento giuridico giusto \u00e8 quello capace di bilanciare sicurezza e umanit\u00e0, dimostrando che il rispetto della persona non \u00e8 un privilegio, ma il fondamento stesso della civilt\u00e0 giuridica.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In ultima battuta, un caso emblematico che mette in discussione il sistema penitenziario italiano \u00e8 quello di <strong>Carmelo Musumeci<\/strong>, il primo condannato all\u2019ergastolo ostativo, definito dallo stesso <em>\u00abpena di morte viva\u00bb<\/em>, una pena che esclude ogni possibilit\u00e0 di benefici penitenziari, rendendo impossibile qualunque prospettiva di reintegrazione. L\u2019ergastolo ostativo \u00e8 una forma estrema di detenzione che <strong>priva il condannato non solo della libert\u00e0, ma anche della speranza di un futuro diverso<\/strong>.\u00a0La <strong>Corte Costituzionale <\/strong>ha stabilito che l\u2019ergastolo ostativo \u00e8 <strong>incompatibile con la Costituzione italiana<\/strong>, perch\u00e9 <strong>viola i principi di uguaglianza e di funzione rieducativa della pena <\/strong>sanciti dagli <strong>articoli 3 e 27 della Costituzione<\/strong>, oltre che il divieto di pene degradanti previsto dalla <strong>Convenzione europea dei diritti umani<\/strong>.\u00a0Questo particolare regime carcerario, destinato ai condannati per reati di mafia e terrorismo, impedisce l\u2019accesso a misure come il lavoro esterno, i permessi premio, le misure alternative alla detenzione e la liberazione condizionale, a meno che il detenuto non collabori con la giustizia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Uno dei casi pi\u00f9 noti di ergastolo ostativo \u00e8 proprio quello di <strong>Carmelo Musumeci<\/strong>, criminale siciliano condannato all\u2019ergastolo per reati di mafia, tra cui omicidio. La sua pena, formalmente, sarebbe dovuta terminare il <strong>31 dicembre 9999<\/strong>, tra quasi\u00a08.000 anni. Entrato in carcere con solo la licenza elementare, durante la detenzione ha studiato, si \u00e8 laureato tre volte e ha scritto diversi libri, diventando un punto di riferimento nel dibattito sui diritti dei detenuti.\u00a0Oltre alla sua battaglia per l\u2019abolizione dell\u2019ergastolo ostativo, Musumeci si \u00e8 fatto portavoce anche della lotta per il <strong>diritto all&#8217;affettivit\u00e0 dei detenuti<\/strong>. Ha sottolineato\u00a0come <strong>la reclusione non debba privare una persona della possibilit\u00e0 di esprimere amore e mantenere legami affettivi con i propri cari<\/strong>. In una lettera-appello, Musumeci ha raccontato la sua esperienza personale, evidenziando la sofferenza derivante dall&#8217;impossibilit\u00e0 di condividere momenti di intimit\u00e0 con la sua compagna, nonostante il loro legame durasse da oltre ventitr\u00e9 anni. Lo stesso Musumeci ha lanciato una <strong>petizione su Change.org<\/strong>, con la quale sottolinea come la possibilit\u00e0 di coltivare i propri affetti sia fondamentale per la <strong>dignit\u00e0 umana <\/strong>e per il <strong>percorso rieducativo del detenuto<\/strong>.\u00a0La privazione dell&#8217;affettivit\u00e0 e della sessualit\u00e0 in carcere rappresenta una <strong>punizione invisibile ma potentissima<\/strong>. Molti detenuti soffrono per la mancanza di contatto umano, che pu\u00f2 portare a frustrazione, nervosismo e dolore sia fisico che psicologico. Garantire momenti di intimit\u00e0 ai detenuti potrebbe contribuire al loro benessere e favorire un reinserimento sociale pi\u00f9 efficace.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel 2019, il giornalista <strong>Antonino Monteleone <\/strong>lo ha intervistato per <strong><em>Le Iene<\/em><\/strong>, raccontando la sua incredibile storia di trasformazione. Dopo <strong>27 anni di reclusione<\/strong>, Musumeci ha ottenuto la <strong>libert\u00e0 condizionale <\/strong>con una sentenza storica del <strong>Tribunale di Perugia<\/strong>. Oggi vive in un convento e si dedica al volontariato. Il suo percorso dimostra che il cambiamento \u00e8 possibile e che la giustizia non pu\u00f2 essere cieca di fronte al <strong>riscatto e alla dignit\u00e0 dell\u2019essere umano<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La battaglia di <strong>Carmelo Musumeci <\/strong>mette in luce l&#8217;importanza di rivedere le <strong>politiche penitenziarie italiane<\/strong>, affinch\u00e9 vengano riconosciuti e <strong>tutelati i diritti affettivi dei detenuti<\/strong>, in linea con le pratiche adottate in altri Paesi europei. Il diritto all\u2019affettivit\u00e0 non \u00e8 un privilegio, ma una componente essenziale della <strong>dignit\u00e0 umana<\/strong>, che non pu\u00f2 essere annullata dalla privazione della libert\u00e0. Negare ai detenuti la possibilit\u00e0 di coltivare legami affettivi significa condannarli a un\u2019ulteriore pena, non prevista dalla legge, che rischia di compromettere il loro percorso di reinserimento sociale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019<strong>abolizione dell\u2019ergastolo ostativo <\/strong>e il <strong>riconoscimento del diritto all\u2019affettivit\u00e0 <\/strong>rappresentano passi fondamentali per un sistema penale pi\u00f9 <strong>giusto e umano<\/strong>, in cui la pena non sia solo un <strong>castigo<\/strong>, ma anche un\u2019opportunit\u00e0 per <strong>recuperare il legame con la societ\u00e0<\/strong>.\u00a0La <strong>funzione rieducativa della pena<\/strong>, sancita dall\u2019<strong>articolo 27 della Costituzione<\/strong>, non pu\u00f2 realizzarsi se il detenuto viene privato della possibilit\u00e0 di mantenere rapporti con i propri cari. In quest\u2019ottica, la <strong>sentenza n. 10\/2024 della Corte Costituzionale <\/strong>segna una svolta fondamentale: ribadisce che la giustizia non si misura nella <strong>severit\u00e0 delle restrizioni<\/strong>, ma nella <strong>capacit\u00e0 di coniugare sicurezza e umanit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un sistema penitenziario che <strong>nega l&#8217;affettivit\u00e0 <\/strong>non \u00e8 solo pi\u00f9 crudele, ma anche\u00a0meno efficace nel suo scopo di <strong>prevenzione e reinserimento<\/strong>. L\u2019Italia ha ora l\u2019opportunit\u00e0 di allinearsi alle migliori pratiche europee, superando una concezione della <strong>pena punitiva e afflittiva, <\/strong>adottando una visione che metta al centro <strong>l\u2019individuo e la sua possibilit\u00e0 di cambiamento<\/strong>.\u00a0<strong>La societ\u00e0 chiede giustizia, ma vuole vendetta. <\/strong>Ma la giustizia non \u00e8 vendetta. La giustizia \u00e8 equilibrio. <strong>Non pu\u00f2 esistere vera giustizia senza rispetto per la dignit\u00e0 umana, anche dietro le sbarre<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il carcere \u00e8 spesso percepito come un luogo distante, quasi astratto, relegato ai margini della societ\u00e0. 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