{"id":12063,"date":"2026-07-02T12:36:03","date_gmt":"2026-07-02T10:36:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=12063"},"modified":"2026-07-02T12:37:03","modified_gmt":"2026-07-02T10:37:03","slug":"il-principio-di-sussidiarieta-per-la-governance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/il-principio-di-sussidiarieta-per-la-governance\/","title":{"rendered":"Il principio di sussidiariet\u00e0 per la governance"},"content":{"rendered":"<p><strong>Sommario<\/strong><\/p>\n<p>Il principio della sussidiariet\u00e0 si ispira al tema della coesione regionale, dando particolare rilevanza, ai temi della rappresentanza e della <em>governance<\/em>. Essi rappresentano i pilastri su cui si basa la politica di coesione regionale finalizzata allo sviluppo di modelli di <em>governance<\/em> integrata. Si sottolinea che una politica di coesione e di elaborazione di modelli di governance non pu\u00f2 esistere senza l\u2019attuazione del principio di sussidiariet\u00e0, richiamato nel Trattato di Lisbona quali principi fondamentali. Grazie ad esso le regioni <em>Obiettivo Convergenza<\/em> possono elaborare strategie di sviluppo e l\u2019unico canale attraverso il quale possono operare \u00e8 il contesto europeo.<\/p>\n<p><strong>Il principio di sussidiariet\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>Il principio di sussidiariet\u00e0 viene richiamato nel Trattato di Lisbona quale principio fondamentale. E\u2019 soltanto attraverso il suo recepimento che possono essere elaborati modelli di governance multilivello e si pu\u00f2 sviluppare una politica di coesione e sviluppo in ambito regionale.<\/p>\n<p>Il principio di sussidiariet\u00e0 nasce come principio antropologico per esprimere una concezione globale dell\u2019uomo e della societ\u00e0, attraverso la quale perno dell\u2019ordinamento giuridico \u00e8 la persona umana. Tale principio viene espressamente enunciato solo nel corso del XIX secolo ad opera della dottrina sociale della chiesa, e culmina nell\u2019enciclica \u201c<em>Quadragesimo anno\u201d<\/em> di Pio XI (1931) laddove si esprime come sia \u201c<em>necessario che l\u2019autorit\u00e0 suprema dello Stato rimetta ad assemblee minori ed inferiori il disbrigo degli affari e delle cure di minore importanza in modo che esso possa eseguire con pi\u00f9 libert\u00e0, con pi\u00f9 forza ed efficacia le parti che a lei sola spettano, di direzione, di vigilanza, di incitamento, di repressione, a seconda dei casi e delle necessit\u00e0\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Il principio di sussidiariet\u00e0 si afferma progressivamente all\u2019interno della scienza giuridica come principio sociale e giuridico, secondo il quale l\u2019intervento degli enti pubblici, sia nei confronti dei cittadini che degli enti sottostanti debba essere attuato esclusivamente come sussidio, nei casi in cui il cittadino o l\u2019entit\u00e0 sottostante sia impossibilitata ad agire in proprio. A partire dagli anni Sessanta l\u2019ordinamento europeo ha sperimentato una molteplicit\u00e0 di forme di organizzazioni e di attivit\u00e0, sfociati in diversi ambiti settoriali ad assetti alternativi all\u2019amministrazione diretta ed a quella indiretta e caratterizzati dalla coesistenza e dalla interdipendenza del livello sopranazionale con quelli nazionali. Il principio di sussidiariet\u00e0 viene enunciato per la prima volta nell\u2019Atto unico europeo, con il quale, nel 1986, vennero modificati i Trattati di Roma del 1957 istitutivi della CEE; esso rappresenta la precisazione della nuova competenza conferita alla Comunit\u00e0 in materia di ambiente: vi si stabilisce che \u201c<em>la Comunit\u00e0 agisce in materia ambientale nella misura in cui gli obiettivi\u2026possano essere meglio realizzati a livello comunitario piuttosto che a livello degli Stati membri\u201d.<\/em><\/p>\n<p>La sussidiariet\u00e0 entra a far parte dell\u2019ordinamento giuridico italiano attraverso il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1\u00b0 novembre 1993, che lo qualifica come principio cardine dell\u2019Unione Europea. A tale principio si fa espresso richiamo nel preambolo del Trattato che esprime la volont\u00e0 di creare un\u2019unione sempre pi\u00f9 stretta fra i popoli dell\u2019Europa nella quale <em>\u201cle decisioni siano prese il pi\u00f9 vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio di sussidiariet\u00e0\u201d. <\/em><\/p>\n<p>Il principio di sussidiariet\u00e0 trova una sua compiuta formulazione nell\u2019articolo 3b del Trattato di Maastricht (oggi art. 5 Trattato CE) come principio regolatore dei rapporti tra Unione e Stati membri: <em>\u201cLa Comunit\u00e0 agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato. Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunit\u00e0 interviene, secondo il principio della sussidiariet\u00e0, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell\u2019azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell\u2019azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. L\u2019azione della Comunit\u00e0 non va al di l\u00e0 di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato.\u201d<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em>L\u2019individuazione della portata del principio di sussidiariet\u00e0 implica pertanto una problematica operazione preliminare, ovvero l\u2019individuazione delle materie che non rientrano nel campo di esclusiva competenza della Comunit\u00e0 Europea posto che solo in tale ambito trova applicazione tale principio. Tale operazione non risulta particolarmente agevole in quanto, a differenza di quanto avviene nelle costituzioni degli stati federali, nel Trattato CE non esiste una definizione chiara e univoca delle ripartizioni di competenza tra Comunit\u00e0 e Stati membri. I padri fondatori della CE hanno scelto il metodo funzionalista, in base alla quale la Comunit\u00e0 \u00e8 legittimata ad intervenire in tutti i settori, o aspetti che possono ricollegarsi al conseguimento delle finalit\u00e0 assegnate dal Trattato evitando una analitica e rigida ripartizione di competenze tra CE e Stati membri. Nel dibattito che si \u00e8 sviluppato tra gli Organismi politici comunitari si \u00e8 cercato di tradurre il principio di sussidiariet\u00e0 in una serie di regole procedurali, attraverso le quali tentare di obbligare le istituzioni comunitarie a compiere un\u2019attenta valutazione preventiva dell\u2019opportunit\u00e0 dell\u2019intervento normativo progettato: iniziando dall\u2019<em>Impostazione generale sul principio di sussidiariet\u00e0 <\/em>approvata dal Consiglio europeo di Edimburgo nel dicembre 1992, che ha stabilito un approccio globale per l\u2019applicazione del principio di sussidiariet\u00e0, passando per l\u2019<em>Accordo interistituzionale <\/em>dell\u2019ottobre 1993, si arriva al <em>Protocollo sull\u2019applicazione dei principi di sussidiariet\u00e0 e di proporzionalit\u00e0<\/em>, allegato al Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 (entrato in vigore l\u20191 maggio 1999). Quest\u2019ultimo stabilisce i criteri dettagliati per l\u2019applicazione del principio di sussidiariet\u00e0 da parte delle istituzioni comunitarie partecipanti alle procedure legislative. Il Protocollo prevedendo l\u2019obbligo, per tutte le istituzioni dell\u2019Unione Europea, di conformarsi al principio di sussidiariet\u00e0 ribadisce che \u201c<em>la sussidiariet\u00e0 \u00e8 un concetto dinamico e dovrebbe essere applicata alla luce degli obiettivi stabiliti nel trattato. Essa consente che l&#8217;azione della Comunit\u00e0, entro i limiti delle sue competenze, sia ampliata laddove le circostanze lo richiedano e, inversamente, ristretta e sospesa laddove essa non sia pi\u00f9 giustificata.<\/em><\/p>\n<p>In particolare, si tratter\u00e0 di attenersi ai seguenti principi guida per verificare la sussistenza delle condizioni che giustificano l\u2019intervento della CE:<\/p>\n<ul>\n<li><em>il problema in esame presenta aspetti transnazionali che non possono essere disciplinati in maniera soddisfacente mediante l&#8217;azione degli Stati membri;<\/em><\/li>\n<li><em>le azioni dei soli Stati membri o la mancanza di un&#8217;azione comunitaria sarebbero in conflitto con le prescrizioni del trattato (come la necessit\u00e0 di correggere distorsioni di concorrenza o evitare restrizioni commerciali dissimulate o rafforzare la coesione economica e sociale) o comunque pregiudicherebbero in modo rilevante gli interessi degli Stati membri;<\/em><\/li>\n<li><em>l&#8217;azione a livello comunitario produrrebbe evidenti vantaggi per la sua dimensione o i suoi effetti rispetto all&#8217;azione a livello di Stati membri.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Bibliografia<\/strong><\/p>\n<p>BIN R., CARETTI P., \u201c<em>Profili costituzionali dell\u2019 Unione europea<\/em>\u201d, II ed., Il Mulino.<\/p>\n<p>BOLGHERINI S., <em>Come le regioni diventano europee Stile di governo e sfide comunitarie nell&#8217;Europa mediterranea<\/em>, Collana &#8220;Fonti e studi sul federalismo e integrazione europea &#8211; Crie&#8221;, 2006.<\/p>\n<p>BORGONOVI, E.<em><strong>,<\/strong><\/em> <em>2002, Principi e sistemi aziendali per le amministrazioni pubbliche, <\/em><em>Egea, Milano, 2002.<\/em><\/p>\n<p>BORGONOVI, E.<em><strong>, <\/strong><\/em><em>FATTORE G., LONGO F.<\/em> <em>2002, Management delle Istituzioni Pubbliche, <\/em><em>Egea, Milano, 2009.<\/em><\/p>\n<p>CASSERSE S., in \u201cQuad. cost.\u201d, 2002, \u201c<em>La Costituzione europea, elogio della precariet\u00e0<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>COM.CE (2003) COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione della Commissione, Il ruolo dell\u2019e-Government per il futuro dell&#8217;Europa.<\/p>\n<p>COMMISSIONE EUROPEA, Primo rapporto sulla coesione economica e sociale, 1996.<\/p>\n<p>FARGION V.,\u00a0 MORLINO L., PROFETI S., Europeizzazione e rappresentanza territoriale Il caso italiano, Collana &#8220;<em>Il Mulino\/Ricerca<\/em>&#8221; 2006.<\/p>\n<p>MASSA PINTO I., in \u201c<em>Il principio di sussidiariet\u00e0, profili storici e costituzionali<\/em>\u201d, ed. Jovene, 2003.<\/p>\n<p>SARTORI G., <em>Elementi di Teoria Politica<\/em>, Il Mulino 1987.<\/p>\n<p>SCHARPF F., <em>The Problem-solving Capacity of Multi-level Governance<\/em>, Journal of European Public Policy, 1997.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sommario Il principio della sussidiariet\u00e0 si ispira al tema della coesione regionale, dando particolare rilevanza, ai temi della rappresentanza e della governance. 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