{"id":1578,"date":"2013-06-01T00:27:33","date_gmt":"2013-05-31T22:27:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=1578"},"modified":"2014-03-10T22:02:24","modified_gmt":"2014-03-10T21:02:24","slug":"reclamo-mediazione-ed-accertamento-con-adesione-tra-piena-compatibilita-e-profili-di-incostituzionalita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/reclamo-mediazione-ed-accertamento-con-adesione-tra-piena-compatibilita-e-profili-di-incostituzionalita\/","title":{"rendered":"Reclamo, mediazione ed accertamento con adesione: tra piena compatibilit\u00e0 e profili di incostituzionalit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>di Francesco Zappia<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalla data del 1\u00b0 aprile 2012 la tutela del contribuente, per gli atti impositivi emessi dall\u2019Agenzia delle Entrate ed il cui valore non superi l\u2019importo di euro ventimila, \u00e8 in via esclusiva demandata all\u2019art. 17<i>-bis <\/i>del D.Lgs. 546\/92 (introdotto con l\u2019art. 39<i> <\/i>del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011) rubricato <i>\u201cIl reclamo e la mediazione\u201d<\/i>, \u00a0<!--more-->il quale al comma 1) recita: <i>\u201cPer le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall\u2019Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso \u00e8 tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed \u00e8 esclusa la conciliazione giudiziale di cui all\u2019art. 48\u201d.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Senza entrare nel merito delle indicazioni contenute nei commi successivi al primo, che sanciscono condizioni e termini dell\u2019attivazione del procedimento in commento, va certamente sottolineato che sin da subito il procedimento di reclamo, agli occhi della dottrina, ha assunto la sua forte connotazione di strumento risolutivo delle controversie in sede amministrativa, dando impulso al procedimento di mediazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria e, dunque, sancendo l\u2019obbligo delle parti di \u201ctentare\u201d la soluzione di controversie suscettibili di essere concordate in sede precontenziosa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al di l\u00e0 degli aspetti critici pi\u00f9 commentati dalla dottrina maggioritaria, la quale si \u00e8 espressa anche in ordine a possibili profili di incostituzionalit\u00e0 dell\u2019istituto di cui al citato art. 17 <i>bis<\/i> (tra cui la violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza e la violazione del diritto di difesa rispettivamente ordinati dagli artt. 3 e 24 della Costituzione), \u00e8 pi\u00f9 volte risaltato all\u2019attenzione il rapporto tra l\u2019istituto del reclamo e la fase di accertamento con adesione esperibile con istanza del contribuente, laddove l\u2019istaurazione della seconda risulti alternativa rispetto al <i>diritto\/dovere<\/i> \u00a0di dare impulso al reclamo stesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In ordine alla discussa armonizzazione dei due istituti, la possibilit\u00e0 che si \u00e8 presentata al contribuente, destinatario di un atto impositivo il cui valore della sola imposta accertata fosse limitato ad un importo inferiore ad euro ventimila, \u00e8 stata individuata in una fase eventuale consistente nel diritto del contribuente di presentare, subito dopo il ricevimento dell\u2019atto, l\u2019istanza di accertamento con adesione per poi, in caso di esito negativo del contraddittorio, procedere con la formulazione del reclamo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A tal proposito \u00e8 doveroso aprire uno spaccato sulle disposizioni contenute nel D.Lgs. 218\/1997 ed, in particolar modo, dall\u2019art. 6 rubricato <i>\u201cIstanza del contribuente\u201d <\/i>\u00a0che al comma <i>1) <\/i>dispone che <i>\u201cIl contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni\u00a0 o\u00a0 verifiche\u00a0 ai\u00a0 sensi\u00a0 degli articoli 33 del decreto del Presidente\u00a0 della Repubblica\u00a0 29\u00a0 settembre\u00a0 1973,\u00a0 n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, puo&#8217; chiedere\u00a0 all&#8217;ufficio,\u00a0 con\u00a0 apposita\u00a0 istanza\u00a0 in\u00a0 carta\u00a0 libera, la formulazione\u00a0 della\u00a0 proposta\u00a0 di accertamento ai fini dell&#8217;eventuale definizione\u201d<\/i>; ed al comma <i>2) <\/i>dispone che <i>\u201cIl contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento\u00a0 o\u00a0 di\u00a0 rettifica,\u00a0 non\u00a0 preceduto\u00a0 dall&#8217;invito\u00a0 di\u00a0 cui all&#8217;articolo\u00a0\u00a0 5,\u00a0\u00a0 puo&#8217;\u00a0\u00a0 formulare\u00a0 anteriormente\u00a0 all&#8217;impugnazione dell&#8217;atto\u00a0 innanzi\u00a0 la commissione tributaria provinciale, istanza in carta\u00a0 libera\u00a0 di\u00a0 accertamento\u00a0 con\u00a0 adesione\u201d.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il richiamato art. 5 dello stesso Decreto dispone che <i>\u201cL&#8217;ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati: a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; b) il\u00a0 giorno\u00a0 e\u00a0 il\u00a0 luogo\u00a0 della\u00a0 comparizione\u00a0 per\u00a0 definire l&#8217;accertamento con adesione\u2026\u201d<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dunque, tranne nei casi in cui il contribuente abbia gi\u00e0 ricevuto, prima della notifica dell\u2019atto impositivo, il c.d<i>. invito a comparire<\/i> emesso in ossequio all\u2019art. 5 del D.Lgs. 218\/1997, la presentazione dell\u2019istanza di accertamento con adesione \u00e8 comunque una possibilit\u00e0 concessa al contribuente il quale evidentemente si \u00e8 visto negare l\u2019attivazione del preventivo contraddittorio riconosciuto come un preciso obbligo dalla previsione degli anzidetti artt. 5 e 6 del D.Lgs. 218\/97.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non vi \u00e8 dubbio che il disposto di cui all\u2019art. 17 \u2013 <i>bis<\/i> del D.Lgs. 546\/92 non abbia mai fortemente sollevato aspetti di incompatibilit\u00e0 con l\u2019istituto dell\u2019accertamento con adesione, sventando la pi\u00f9 volte ipotizzata \u201csovrapposizione\u201d delle possibilit\u00e0 di contraddittorio possibili al contribuente ove si trovi nel diritto sia di dare impulso alla fase dell\u2019accertamento con adesione, sia di procedere con la presentazione del reclamo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto, risolte le perplessit\u00e0 integranti le ipotesi di sovrapposizione dei due istituti in commento e per tornare ai pi\u00f9 forti dubbi che, comunque, permangono sulla convivenza degli stessi dopo l\u2019entrata in vigore dell\u2019art. 17 \u2013 <i>bis <\/i>del D.Lgs. 546\/92, non si pu\u00f2 certo tralasciare che, da un punto di vista dei profili di incostituzionalit\u00e0 ravvisabili, vi \u00e8 la probabile violazione dell\u2019art. 111 della Costituzione che sancisce l\u2019esercizio della giurisdizione secondo le regole del giusto processo, messo a rischio dalla \u201cdilatazione\u201d dei termini che intercorrerebbero tra la notificazione dell\u2019atto impugnabile (entro 60 giorni dalla stessa notifica) ed il ricorso alla sede giurisdizionale competente per la soluzione della controversia qualora il contribuente abbia dato impulso sia alla fase di accertamento con adesione sia alla fase di mediazione (intervenendo eventualmente anche il beneficio della sospensione feriale dei termini processuali); con conseguente mancata conformit\u00e0 con l\u2019aspettativa di vedere definita in tempi ragionevoli la controversia in sede giurisdizionale. In particolare va citata la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, la quale, con ordinanza n.75\/2\/13 ha ritenuto manifestamente fondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019istituto di reclamo cos\u00ec rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale anche per il profilo di violazione dell\u2019art. 111 della Costituzione. Scrive in proposito: <i>\u201cInvero, premesso che, come si \u00e8 gi\u00e0 detto, l\u2019istituto di reclamo \u00e8 compatibile con l\u2019accertamento con adesione, e tenuto conto della eventuale sospensione dei termini feriali applicabile al predetto accertamento con adesione, pu\u00f2 verificarsi che, in caso di preventiva richiesta di accertamento con adesione, il termine di 90 giorni (previsto dall\u2019art. 6 D.Lgs. 218\/97), al quale pu\u00f2 sommarsi il termine di gg. 45 per la sospensione feriale, si potr\u00e0 ulteriormente sommare al termine di giorni 60 previsto per il reclamo, al quale potr\u00e0 aggiungersi \u2013 in caso di silenzio dell\u2019A.F. sul reclamo \u2013 l\u2019ulteriore termine di giorni 90, per un totale di giorni 285, ovvero oltre nove mesi (senza contare il termine di giorni trenta per la costituzione del ricorrente ex art. 22 richiamato dall\u2019art. 17 bis cit), si che il processo tributario potrebbe essere instaurato solo dopo il predetto termine, onde non \u00e8 in alcun modo possibile ritenere che con l\u2019introduzione dell\u2019istituto del reclamo il legislatore abbia rispettato il principio posto dall\u2019art. 111 della Costituzione\u201d.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Francesco Zappia Dalla data del 1\u00b0 aprile 2012 la tutela del contribuente, per gli atti impositivi emessi dall\u2019Agenzia delle Entrate ed il cui valore non superi l\u2019importo di euro <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[11,33,777],"tags":[66,203,225,426,531],"class_list":["post-1578","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-tributario","category-numero-di-giugno-2013","tag-accertamento","tag-contenzioso-tributario","tag-costituzionalita","tag-mediazione","tag-reclamo"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"en","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-ps","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1578","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1578"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1578\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4288,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1578\/revisions\/4288"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1578"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1578"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1578"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}