{"id":1723,"date":"2013-07-01T00:08:38","date_gmt":"2013-06-30T22:08:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=1723"},"modified":"2014-03-10T22:10:58","modified_gmt":"2014-03-10T21:10:58","slug":"come-e-cambiata-liva-a-partire-dal-1-gennaio-2013","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/come-e-cambiata-liva-a-partire-dal-1-gennaio-2013\/","title":{"rendered":"Come \u00e8 cambiata l\u2019IVA a partire dal 1 gennaio 2013"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>di Mauro Merola<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b><span style=\"text-decoration: underline;\">1.<\/span><\/b><b><span style=\"text-decoration: underline;\">Introduzione<\/span><\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A partire dal 1 gennaio 2013 sono state introdotte importanti novit\u00e0 in materia di Iva<a title=\"\" href=\"#_edn1\">[1]<\/a> riguardanti i contenuti, le modalit\u00e0, i termini\u00a0 e l\u2019area delle operazioni assoggettate all\u2019obbligo di emissione della fattura.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Detti cambiamenti hanno comportato, da parte delle aziende, la necessit\u00e0 di adattare i propri flussi di fatturazione alla nuova nozione di \u201cfatturazione elettronica\u201d ed all\u2019estensione dell\u2019obbligo di fatturazione anche per le operazioni extraUe. Detta riforma ha introdotto, inoltre, \u00a0l\u2019applicazione del <i>reverse charge<\/i> come regola generale per la fatturazione di tutte le operazioni intraUe (<i>i.e.<\/i>, cessione di beni e di servizi).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Uno degli obbiettivi perseguiti dalla disciplina suindicata \u00e8 quello di armonizzare, a livello comunitario, la normativa Iva, riducendo i costi e favorendo la competitivit\u00e0 internazionale. Sar\u00e0 necessario, tuttavia, attendere un congruo periodo di transizione per verificare, operativamente, come le novit\u00e0 introdotte saranno assorbite, in particolare, dalle piccole e medie aziende che rappresentano il nucleo del tessuto industriale italiano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>2.\u00a0 <span style=\"text-decoration: underline;\">La nuova fatturazione<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">2.1. <\/span><span style=\"text-decoration: underline;\">Il restyling della fattura<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La direttiva 2010\/45\/Ue si \u00e8 posta quale obbiettivo quello di ridurre gli ostacoli alla procedura di fatturazione elettronica, equiparando i documenti cartacei a quelli elettronici e favorendo il processo di dematerializzazione delle fatture.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al riguardo l\u2019art. 1 del dl 216\/2012 &#8211; nel riformulare i primi sei commi dell\u2019art. 21 del D.P.R. 633\/1972 &#8211; ha definito \u201celettronica\u201d quella fattura che viene emessa o ricevuta in qualunque formato elettronico, subordinando la validit\u00e0 del documento all\u2019accettazione del destinatario.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La stessa norma ha stabilito che l\u2019autenticit\u00e0 e l\u2019integrit\u00e0 del contenuto della fattura elettronica possono essere garantite, non solo attraverso strumenti idonei alla trasmissione elettronica (EDI) oppure mediante l\u2019uso della firma elettronica qualificata o digitale dell\u2019emittente, ma anche mediante meccanismi di controllo di gestione che garantiscano la genuinit\u00e0 del collegamento tra il documento e la sottostante operazione (<i>i.e.<\/i>, cessione o prestazione).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto detto precedentemente, il legislatore sembra voler fornire alle imprese ampi margini di discrezionalit\u00e0 nella scelta delle modalit\u00e0 da adottare per garantire l\u2019autenticit\u00e0 della fattura elettronica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In definitiva, soprattutto in ragione dei differenti obblighi di conservazione vigenti per l&#8217;una o l&#8217;altra categoria di documento, \u00e8 possibile identificare due diverse tipologie di fatture:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00fc\u00a0 la fattura elettronica<a title=\"\" href=\"#_edn2\">[2]<\/a>, intesa come la fattura che possiede tutti i requisiti di legge (autenticit\u00e0, integrit\u00e0, leggibilit\u00e0 e consenso del destinatario) e<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00fc\u00a0 la fattura creata in formato elettronico, intesa come la fattura creata tramite mezzi elettronici, ma carente anche di uno solo dei requisiti normativi richiesti (autenticit\u00e0, integrit\u00e0, leggibilit\u00e0 e consenso del destinatario).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche le modalit\u00e0 di conservazione devono essere uniformate alla nuova nozione di fattura elettronica; infatti,\u00a0 la distinzione, rispetto al concetto condiviso di fattura antecedentemente alla riforma, non appare basata pi\u00f9 sulle modalit\u00e0 di trasmissione\/ricezione del documento. La conservazione elettronica si \u00e8 trasformata in una scelta facoltativa sia per le fatture create in formato elettronico sia per quelle cartacee<a title=\"\" href=\"#_edn3\">[3]<\/a>, mentre rappresenta un obbligo per le fatture elettroniche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il processo di conservazione si caratterizza in una serie disposizioni<a title=\"\" href=\"#_edn4\">[4]<\/a> che disciplinano le modalit\u00e0 e gli adempimenti mediante i quali \u00e8 possibile conservare in formato digitale i documenti aventi rilevanza ai fini tributari (quali, ad esempio, le fatture, i registri Iva, le dichiarazioni fiscali, i libri contabili, ecc\u2026), in modo che l&#8217;archivio digitale cos\u00ec creato risulti valido a tutti gli effetti di legge (e del tutto equivalente ad un archivio cartaceo).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per i contribuenti che se ne avvalgono, questo procedimento comporta, nella pratica, l&#8217;effettuazione di tutta una serie di peculiari adempimenti quali, ad esempio:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00fc\u00a0 la dotazione di supporti hardware e software adeguati al processo di memorizzazione e tali da garantire fin dall&#8217;origine le funzioni (di ricerca, di staticit\u00e0 e non modificabilit\u00e0 dell&#8217;archivio, ecc\u2026) richieste dalla normativa;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00fc\u00a0 l&#8217;individuazione di un soggetto responsabile del procedimento;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00fc\u00a0 la predisposizione del manuale della conservazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00fc\u00a0 l&#8217;invio dell&#8217;impronta dell&#8217;archivio informatico all&#8217;Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Invece, limitatamente al contenuto della fattura, le principali innovazioni introdotte dal nuovo comma 2 dell\u2019art. 21 del D.P.R. 633\/1972 possono essere cosi riassunte:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>non \u00e8 pi\u00f9 prevista la numerazione progressiva per anno solare ma una numerazione che identifichi in modo univoco la singola fattura.\u00a0 Tuttavia, con la risoluzione n. 1\/E del 10 gennaio 2013, l\u2019Agenzia delle entrate ha chiarito che il requisito dell\u2019identificazione univoca \u00e8 comunque garantito dalla presenza sul documento della data, per cui i contribuenti possono anche continuare ad adottare la numerazione per anno solare, fermo restando che questa non \u00e8 pi\u00f9 obbligatoria, sicch\u00e9 \u00e8 lecito anche proseguire la numerazione per tutta la vita dell\u2019impresa;<\/li>\n<li>se il cessionario\/committente \u00e8 un soggetto passivo stabilito in Italia o in un altro Paese della Ue diviene obbligatorio indicare sulla fattura il relativo numero di partita Iva (<i>i.e.<\/i>, <i>Vat number<\/i>);<\/li>\n<li>obbligo di indicare l\u2019annotazione <i>\u201c<\/i>inversione contabile<i>\u201d<\/i> sulle fatture relative ad operazioni interne che sono soggette al meccanismo del <i>\u201creverse charge\u201d,<\/i> come, ad esempio, prestazioni dei subappaltatori edili, cessioni di oro, cessioni di rottami ecc.;<\/li>\n<li>le fatture emesse dal cessionario\/committente in virt\u00f9 di un obbligo proprio devono essere qualificate come autofattura ai sensi dell\u2019art. 21, co. 6-ter del D.P.R. 633\/1972.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>2.2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/b><b><span style=\"text-decoration: underline;\">La fattura semplificata<\/span><\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una interessante novit\u00e0, inserita nel nuovo articolo 21-bis del D.P.R. 633\/1972, \u00e8 rappresentata dalla fattura semplificata. Infatti, detta normativa introduce la possibilit\u00e0 di emettere la fattura in modalit\u00e0 semplificata qualora il suo ammontare non superi 100 euro, nonch\u00e9, indipendentemente dall\u2019ammontare, per le fatture rettificative, cio\u00e8 le note di variazione dell&#8217;imponibile o dell&#8217;imposta ai sensi dell&#8217;art. 26 del D.P.R. 633\/1972).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, il comma 3 della Legge n. 228\/2012 (cosiddetta \u00abLegge di Stabilit\u00e0 2013\u00bb) conferisce al Ministro dell\u2019economia e delle finanze la facolt\u00e0 di innalzare, con proprio decreto di natura non regolamentare, il limite fino a 400 euro, nonch\u00e9 di consentire l\u2019emissione della fattura semplificata anche senza limiti di importo per operazioni o soggetti particolari per i quali l\u2019osservanza dell\u2019adempimento ordinario \u00e8 particolarmente difficoltosa<a title=\"\" href=\"#_edn5\">[5]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le semplificazioni che caratterizzano la fattura \u201c<i>light<\/i>\u201d, dunque, sono essenzialmente tre:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>la possibilit\u00e0 di identificare il cessionario\/committente con l\u2019indicazione del solo numero di partita IVA o del codice fiscale, se si tratta di un soggetto stabilito in Italia, oppure del numero identificativo IVA del paese di stabilimento, se si tratta di un soggetto passivo di altro Stato UE omettendo i dati personali;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di indicare in modo pi\u00f9 generico l\u2019oggetto dell\u2019operazione, non essendo specificatamente richiesto &#8211; come nella fattura ordinaria &#8211; di riportare natura, qualit\u00e0 e quantit\u00e0 dei beni e dei servizi formanti oggetto dell\u2019operazione ma soltanto la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di indicare l\u2019importo complessivo lordo, specificando l\u2019importo dell\u2019Iva incorporata oppure soltanto l\u2019aliquota (ad esempio: &#8220;pasto completo, totale 50 euro, inclusa IVA 10%).<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019utilizzo della fattura semplificata non \u00e8 ammesso per le cessioni intracomunitarie di cui all\u2019art. 41 del dl 331\/1993 e per le cessioni e prestazioni di cui all\u2019art. 21, co.6-bis, lett. a), D.P.R. 633\/1972, ossia operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito della territorialit\u00e0 effettuate nei confronti di soggetti passivi tenuti al versamento dell\u2019imposta in altro Stato membro.<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li><b>3.\u00a0 <\/b><b><span style=\"text-decoration: underline;\">Rapporti intracomunitari ed extracomunitari<\/span><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">A partire dal 1 gennaio 2013, il soggetto passivo nazionale che acquista beni e servizi da soggetti passivi comunitari, per i quali \u00e8 tenuto ad adempiere gli obblighi tributari, \u00e8 tenuto ad integrare e registrare la fattura del fornitore ai sensi dell\u2019artt. 46 e 47 del dl n. 331\/1993, indipendentemente dalla natura dell\u2019operazione (<i>i.e.<\/i>, cessione di beni, prestazione di servizi generica o specifica).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di fatto, la nuova normativa introduce due regole fondamentali:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>\u00a0l\u2019applicazione del <i>reverse charge<\/i> sulle fatture prodotte dal fornitore comunitario a carico del cliente nazionale su tutti gli acquisti\u00a0 di beni e servizi intracomunitari;<\/li>\n<li>l\u2019obbligo di emettere fattura, relativamente alle cessioni di beni e di servizi intracomunitari, nei confronti di un altro soggetto passivo che sia debitore d\u2019imposta in un altro Stato comunitario, con l\u2019apposizione dell\u2019annotazione \u201cinversione contabile\u201d sul documento stesso. Il suddetto obbligo \u00e8 escluso per le fattispecie indicate nell\u2019art. 10, nn da 1) a 4) e 9) del D.P.R. 633\/1972 (<i>i.e.<\/i>, operazioni esenti dei settori creditizi, finanziari e assicurativi, nonch\u00e9 prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione ad esse inerenti).<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di fatto, come riportato alla lettera a. di cui sopra , \u00e8 stato modificato il secondo comma dell\u2019art. 17 del D.P.R. 633\/1972, che prima prevedeva il meccanismo del <i>reverse charge <\/i>solo per le prestazioni generiche di cui all\u2019art. 7-ter del D.P.R. 633\/1972, mentre negli altri casi occorreva emettere autofattura. Detta modifica ha stabilito che, quando il fornitore \u00e8 un soggetto comunitario, il cliente nazionale non deve mai emettere autofattura ma procedere all\u2019integrazione della fattura inviata dal fornitore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un\u2019altra novit\u00e0 importante, introdotta dalla Legge di stabilit\u00e0, \u00e8 stata quella di individuare lo stesso momento di effettuazione dell\u2019operazione sia per gli acquisti che per le cessioni intracomunitarie al fine di rendere la \u00a0normativa italiana coerente con le indicazioni di quella comunitaria. Nello specifico, al comma 1 dell\u2019art. 39 del D.P.R. 633\/1972, \u00e8 stato disposto che le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati nel momento dell\u2019inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, a partire rispettivamente dal territorio dello Stato (cessioni) o dal territorio dello Stato di provenienza (acquisti).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Ugualmente in caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l\u2019operazione si considera effettuata all\u2019atto della loro rivendita a terzi o con il loro prelievo da parte del ricevente, fermo restando comunque il limite massimo temporale di differimento di un anno dalla consegna o spedizione dei beni e l\u2019osservanza dell\u2019obbligo di annotazione dei beni trasferiti nell\u2019apposito registro di carico e scarico di cui all\u2019art. 50 del DL. n. 331\/93.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se anteriormente al verificarsi dell\u2019evento (trasporto o spedizione) \u00e8 stata emessa la fattura relativa ad un\u2019operazione intracomunitaria, la medesima si considera effettuata, limitatamente all\u2019importo fatturato, alla data della fattura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non \u00e8 pi\u00f9 previsto l\u2019effetto anticipatorio del pagamento eseguito anteriormente al momento di effettuazione dell\u2019operazione: il pagamento di un acconto anteriormente al momento di effettuazione dell\u2019operazione \u00e8 irrilevante ai fini IVA.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>3.1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/b><b><span style=\"text-decoration: underline;\">La tempistica degli adempimenti relativi alle operazioni INTRAUE<\/span><\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Relativamente agli scambi intracomunitari di beni, \u00e8 stato introdotto un termine dilatorio di matrice comunitaria che prevede l\u2019obbligo di emettere fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell\u2019operazione, ai sensi del comma 2 dell\u2019art. 46 del dl 331\/1993.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di conseguenza, la registrazione delle fatture delle cessioni comunitarie dovr\u00e0 avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell\u2019operazione, ma con riferimento a quest\u2019ultimo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Invece, le fatture relative agli acquisti intraUe dovranno essere integrate con l\u2019applicazione dell\u2019imposta ed essere registrate, per la parte a debito, entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento (<i>i.e.<\/i>, art. 47, co. 1 del dl 331\/1993).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In caso di mancato ricevimento della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell\u2019operazione, la normativa ha disposto che occorre emettere autofattura entro il 15 del terzo mese; nel caso, invece, in cui sia stato ricevuto un documento incompleto od errato, \u00e8 possibile emettere una fattura integrativa entro il 15 del mese successivo alla registrazione della fattura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b><span style=\"text-decoration: underline;\">\u00a0<\/span><\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>3.2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/b><b><span style=\"text-decoration: underline;\">Operazioni EXTRAUE<\/span><\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Relativamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dall\u2019Ue, \u00e8 disposto l\u2019obbligo di emissione della fattura con la dicitura \u201coperazione non soggette\u201d ai sensi dell\u2019art. 21, co. 6-bis del D.P.R.\u00a0 633\/1972.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rispetto agli scambi intracomunitari, la normativa appare abbastanza semplice e viene applicata indipendentemente dalla tipologia del destinatario dell\u2019operazione.<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li><b>4.\u00a0\u00a0\u00a0 <span style=\"text-decoration: underline;\">Regime sanzionatorio<\/span><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">La legge di stabilit\u00e0 2013, al comma 327, modifica l\u2019articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 471\/1998, estendendo la punizione con sanzione amministrativa compresa tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati anche al caso di violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non soggette ad Iva, applicandosi conseguentemente, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del redditi, la sanzione amministrativa da 258,23\u00a0 euro a 2.065,83 euro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>5.\u00a0\u00a0\u00a0 <span style=\"text-decoration: underline;\">Effetti della riforma a carico della aziende<\/span><\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019ampliamento degli obblighi di fatturazione, come di sopra riportato, produrr\u00e0 un aumento del volume d\u2019affari dei soggetti che effettuano le operazioni extraterriotriali (UE ed extraUE), con possibili conseguenze sulla fruizione dei vari regimi agevolativi o istituti ai fini IVA (<i>i.e.<\/i>, liquidazioni trimestrali, il regime IVA per cassa, la periodicit\u00e0 trimestrale anzich\u00e9 mensile degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie e delle comunicazioni <i>black list<\/i>, ecc).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti, la riforma render\u00e0 pi\u00f9 selettiva la fruizione di questi regimi agevolativi. Le aziende saranno tenute a modificare i propri processi di fatturazione attiva e passiva e di conservazione dei propri documenti fiscali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Probabilmente, per molte imprese, si incrementer\u00e0 il numero degli adempimenti fiscali periodici da eseguire, rendendo pi\u00f9 gravosi e complessi i conseguenti carichi di lavoro; per esempio, nulla esclude che il contribuente sar\u00e0 costretto ad effettuare una liquidazione non pi\u00f9 trimestrale ma mensile perch\u00e9 l\u2019estensione dell\u2019obbligo di fatturazione abbia determinato un aumento del proprio volume di affari (<i>i.e.<\/i>, se il volume degli affari &gt;\u00a0 \u20ac 400K\/\u20ac 700K, a seconda della tipologia di operazioni, scatta l\u2019obbligo della liquidazione mensile).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La stessa implementazione dei software applicativi gestionali determiner\u00e0, almeno nel primo anno di transizione della riforma, un costo aggiuntivo a carico del contribuente, semprech\u00e9 possa essere sostenuto in un momento di grave crisi economica come quello attuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sono, invece, sterilizzati gli effetti sulla determinazione dello \u201cstatus di esportatore abituale\u201d, ai cui fini \u00e8 stabilito che non si tiene conto, nel volume di affari, delle operazioni di cui all\u2019articolo 21, comma 6-bis [D.L. n. 746\/1983, articolo 1, comma 1, lett. a), primo periodo, come modificato dalla legge di stabilit\u00e0 2013, articolo 1, comma 329].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con la modifica intervenuta rientrano nella determinazione del volume d\u2019affari le prestazioni di servizi cosiddetti \u201cgenerici\u201d rese a soggetti in un altro Stato membro non soggette all\u2019imposta per mancanza del presupposto territoriale. Tali operazioni erano gi\u00e0 soggette all\u2019obbligo di fatturazione ma espressamente escluse dalla determinazione del volume di affari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In conclusione, sarebbe utile che i contribuenti, nel corso del 2013, effettuino una valutazione dell\u2019impatto fiscale che la riforma potrebbe determinare a loro carico in un lasso di medio termine (<i>i.e.<\/i>, 3-5 anni). A riguardo, sarebbe opportuno disporre di proiezioni sul fatturato futuro della propria azienda e di un quadro completo dello sviluppo del business economico con particolare interesse nell\u2019area extraterritoriale.<\/p>\n<div><\/div>\n<hr align=\"left\" size=\"1\" width=\"33%\" \/>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ednref1\">[1]<\/a> Cfr. D.L. n. 216 del 11 dicembre 2012 convertito nella Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (cosiddetta \u00abLegge di Stabilit\u00e0 2013\u00bb).<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ednref2\">[2]<\/a> Cfr. Cirillo A.; Atzeni C. (2013), Bilancio e reddito d&#8217;impresa, <i>LA DEMATERIALIZZAZIONE DELLE FATTURE NELLA LEGGE DI STABILITA&#8217; 2013,<\/i> n. 4, p. 23.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ednref3\">[3]<\/a> Cfr. Art. 39\u00a0 D.P.R. 633\/1972.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ednref4\">[4]<\/a> Cfr. D.M. 23 gennaio 2004.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a title=\"\" href=\"#_ednref5\">[5]<\/a> Cfr. Ribacchi E. (2013), Pratica Fiscale e Professionale, <i>Fattura elettronica e semplificata: le precisazioni dell&#8217;Agenzia<\/i>, n. 21, p. 31.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Mauro Merola 1.Introduzione A partire dal 1 gennaio 2013 sono state introdotte importanti novit\u00e0 in materia di Iva[1] riguardanti i contenuti, le modalit\u00e0, i termini\u00a0 e l\u2019area delle operazioni <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[11,33,776],"tags":[310,311,391,458],"class_list":["post-1723","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-tributario","category-numero-di-luglio-2013","tag-fattura-semplificata","tag-fatturazione-elettronica","tag-iva","tag-operazioni-intracomunitarie"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"en","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-rN","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1723","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1723"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1723\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4304,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1723\/revisions\/4304"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1723"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1723"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1723"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}