{"id":1767,"date":"2013-06-30T21:51:01","date_gmt":"2013-06-30T19:51:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=1767"},"modified":"2014-03-10T22:05:55","modified_gmt":"2014-03-10T21:05:55","slug":"labuso-del-diritto-tributario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/labuso-del-diritto-tributario\/","title":{"rendered":"L&#039;abuso del diritto tributario"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>di Mariella Orlando<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019obiettivo della minimizzazione del carico di imposta \u00e8 sicuramente una problematica comune a molti ordinamenti tributari, intendendo per tale\u00a0 quel comportamento del contribuente finalizzato al mero risparmio di imposta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il contribuente, infatti, sicuramente ha diritto di regolare i propri rapporti economici stabilendo le strategie per limitare e comunque contenere il peso impositivo, in virt\u00f9 del principio di autonomia negoziale o contrattuale.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il tema dell\u2019 abuso del diritto<a title=\"\" href=\"#_ftn1\">[1]<\/a> -da sempre stato oggetto di studi\u00a0 ed approfondimenti<a title=\"\" href=\"#_ftn2\">[2]<\/a> \u2013 sia dai cultori del diritto civile che si sono occupati delle questioni legate alla frode alla legge ex art. 1344 c.c., \u00a0sia i cultori del diritto tributario, che si sono occupati dello sfuggente fenomeno dell\u2019elusione fiscale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per abuso di diritto, secondo la migliore dottrina, si intende un comportamento apparentemente conforme al contenuto di una posizione giudica soggetta attribuita dall\u2019ordinamento, ma, in realt\u00e0, in contrasto con la ragione sostanziale posta a fondamento di tale attribuzioni: per cui mentre in apparenza si esercita legittimamente un diritto, in realt\u00e0 si entra in contrasto con le ragioni della lettera della norma e tradimento del suo spirito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fino a pochi anni fa l\u2019elusione era guardata come un\u2019attivit\u00e0 (giuridicamente) lecita ed insuscettibile di censura. Si leggeva infatti comunemente nei manuali che \u201cl\u2019elusione pu\u00f2 essere definita come una forma di risparmio fiscale che \u00e8 conforme alla lettera, ma non alla ratio delle norme tributari; essa \u00e8 giuridicamente irrilevante se l\u2019ordinamento non la prende in considerazione e non appresta alcun rimedio. Infatti l\u2019elusione assume rilievo solo se l\u2019ordinamento consente all\u2019Amministrazione finanziaria di reagire\u201d. Ed ancora che \u201c \u00e8 rimesso al legislatore il compito di individuare, in via generale ed astratta, le fattispecie sintomatiche di elusione\u201d e che\u201d il contrasto dell\u2019elusione \u00e8 stato affidato a discipline puntuali, aventi ad oggetto ipotesi ben individuate e riferite a fattispecie delimitate\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel nostro ordinamento, infatti, a differenza di alcuni Paesi, non esiste una disposizione di carattere generale che permetta all\u2019Amministrazione finanziaria di prevenire e perseguire l\u2019elusione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il concetto di abuso del diritto nasce nell\u2019ambito dell\u2019Unione europea, da sentenza della Corte di Giustizia dell\u2019Unione europea limitata al comporto dei tributi armonizzati: imposta sul valore aggiunto e dazi doganali. Le esperienze maturate nei Paesi <a title=\"\" href=\"#_ftn3\">[3]<\/a>\u2013come Francia e Germania \u2013 mostrano che la codificazione della nozione di abuso \u00e8 la via maestra per dare alla imprese un quadro di certezza e stabilit\u00e0 normative e amministrative. In questi Paesi si \u00e8 intervenuti legislativamente: \u00e8 stata ampliata la portata delle norme antielusione esistenti e sono state al contempo rafforzate le garanzie procedurali per i contribuenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La\u00a0 Corte di Giustizia ha chiarito che \u201c l\u2019esistenza di una pratica abusiva pu\u00f2 essere riconosciuta qualora il perseguimento di un vantaggio fiscale costituisce lo scopo essenziale dell\u2019operazione o delle operazioni controverse\u201d, specificando che \u201cl\u2019unico scopo di procurare un vantaggio fiscale non \u00e8 una condizione per l\u2019esistenza di una pratica abusiva\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il sopraggiungere di tale sentenza ha segnato l\u2019avvio di un nuovo filone giurisprudenziale, che si \u00e8 caratterizzato per soluzioni interpretative ulteriormente improntate alla tutela del principio antiabuso senza per\u00f2 garantire adeguate forme di tutela e di contraddittorio al contribuente ed in proposito le critiche sollevate dalla dottrina meritano un\u2019attenta considerazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La nozione di abuso del diritto, nella recente evoluzione giurisprudenziale, sembra che abbia assunto una connotazione strettamente comunitaria posto che:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Si abbandona il sistema della nullit\u00e0 di diritto interno ed in questo senso probabilmente hanno giocato un ruolo decisivo le conclusioni dell\u2019Avvocato Generale con riferimento alle cause riunite C 439\/04 e C 440\/04, in merito all\u2019ordinamento belga, che hanno portato alla sentenza della Corte di Giustizia del 2006;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Conseguentemente, sotto il profilo degli effetti della violazione del principio di abuso di diritto, si abbandona il modello della nullit\u00e0 e si inizia a far strada quello dell\u2019inefficacia nei confronti dell\u2019Amministrazione Finanziaria o dell\u2019inopponibilit\u00e0;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Infine, \u00e8 apertamente sollevato il problema del rapporto tra la nozione di abuso e quella di elusione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questa nuova prospettiva permangono questioni molto controverse che attengono soprattutto all\u2019ambito oggetto di applicazione ed alla difficolt\u00e0 di recepire i principio elaborati dalla Corte di Giustizia in considerazione dei vincoli imposti dall\u2019ordinamento nazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>L\u2019abuso del diritto nella giurisprudenza comunitaria.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso <i>Halifax<\/i><a title=\"\" href=\"#_ftn4\">[4]<\/a> la Corte di Giustizia ha stabilito come la constatazione dell\u2019esistenza di un comportamento abusivo non deve condurre ad una sanzione per la quale sarebbe necessario un fondamento normativo chiaro e univoco, bens\u00ec solo ad un obbligo di rimborso di parte o di tutte le indebite detrazioni dell\u2019Iva assolta a monte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale\u00a0 sentenza ha il pregio di aver definito il concetto di abuso del diritto ove tutte \u201cle operazioni controverse devono procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all\u2019obiettivo perseguito da quelle stesse disponibili. Non solo. Deve altres\u00ec risultare, da un insieme di elementi obiettivi, che le dette operazioni hanno essenzialmente lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da queste premesse concettuali la Corte trae una conseguenza pratica fortemente incisa sul regime tributario; infatti \u201cove si constati un comportamento abusivo, le operazioni implicate devono essere ridefinite in maniera da ristabilire la situazione quale sarebbe esistita senza le operazioni che quel comportamento hanno fondato\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questo orientamento \u00e8 stato confermato successivamente, infatti la sentenza <i>Auer<\/i>, riprendendo un approccio pi\u00f9 ristretto, considera abusivi solo i \u201ccomportamenti caratterizzati dalla realizzazione di situazioni celate artificiosamente con l\u2019unico scopo di ottenere un vantaggio fiscale\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con riferimento al settore delle imposte sui redditi, a partire dalla sentenza <i>Schweppes<a title=\"\" href=\"#_ftn5\"><b>[5]<\/b><\/a> <\/i>la Corte di Giustizia ha prospettato un ragionamento secondo cui il mancato recepimento nell\u2019ordinamento interno della clausola antielusiva prevista da una direttiva comunitaria consente la perseguibilit\u00e0 della condotta in termini di antielusione a condizione che sussistano norme nazionali in tema di abuso di diritto, il che, riguardo all\u2019ordinamento nazionale, prospetta un delicato problema di conformit\u00e0 all\u2019art. 23 della Costituzione. Pertanto, la distinzione tra i diversi settore impositivi \u00e8 agevolmente riscontrabile sul piano del diritto positivo comunitario in quanto \u00e8 noto che per le imposte sui redditi una sorta di clausola antiabuso \u00e8 codificata dalla Direttiva n. 434 del 1990 in tema di operazioni straordinarie di modo che la sua applicazione concreta dovrebbe essere strettamente limitata alla fattispecie previste dalla Direttiva medesima.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il quadro sistematico che si desume dall\u2019ordinamento comunitario sembra sufficientemente chiaro e porta a conclusione che il principio anti abuso \u00e8 pacificamente applicabile per i tributi armonizzati e con riferimento alle violazioni riguardanti la relativa disciplina, mentre per i tributi non armonizzati il parametro normativo di riferimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il contrasto dell\u2019elusione -che \u00e8 posto ovviamente a fondamento dell\u2019abuso del diritto in materia fiscale \u2013\u00e8 \u00a0uno strumento molto efficace di recupero del gettito pur senza aumentare la pressione fiscale, e, inoltre, colpisce tendenzialmente soggetti societari o comunque economici \u201cforti\u201d, che difficilmente possono sperare di evadere, date le loro dimensioni e rilevanza economica, ma che sono particolarmente capaci di sfruttare le inevitabili \u201csmagliature\u201d presenti in ogni sistema fiscale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per alcuni aspetti pu\u00f2 ritenersi che questa interpretazione contrasti con i principi fondamentali, non solo con l\u2019art. 23 della Costituzione, ma anche con i principio della certezza normativa, della tutela dell\u2019affidamento e dell\u2019imparzialit\u00e0; principi, tra l\u2019altro, di rango costituzionale, richiamati anche dallo Statuto dei diritti del contribuente, che non poco contrastano con definizioni troppe \u00a0generiche date dalla Cassazione, in occasione di pronunce in materia di elusione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo studio dell\u2019abuso e dello dell\u2019affidamento, infatti, hanno matrice comunitaria e ricevono impulso dalle pronunce della Corte di Giustizia europea che, tuttavia, agisce necessariamente nel solco di una giurisprudenza creativa lontano dalla nostra esperienza ordina mentale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>Il ragionamento della Suprema Corte.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ricostruiti i presupposti dell\u2019abuso del diritto fiscale delineati dalla giurisprudenza comunitaria, occorre verificare come tali presupposti siano riflessi nella nozione di abuso del diritto fiscale teorizzata dalla Cassazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il rapporto tra l\u2019abuso del diritto e la norma antielusiva generale \u00e8 stato da sempre un rapporto controverso che ha per molti aspetti favorito l\u2019applicabilit\u00e0 del principio comunitario che ha di fatto assorbito quella che era considerata la norma antielusiva generale. Il fatto che l\u2019art. 37 bis fosse applicabile solo a determinate fattispecie ha di fatto spinto la giurisprudenza troppe volte, a creare vere e proprie previsioni normative, frutto di vera e propria ingegneria giuridica e sicuramente poco rispettose dei criteri di interpretazione normativa; pertanto, in una realt\u00e0 fenomenica molto veloce \u00e8 necessario per l\u2019interprete come per il contribuente avere un quadro normativo certo, nel rispetto delle pur previste garanzie costituzionali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sentenza della Corte di Cassazione\u00a0 n. 21221 del 2006 \u2013 cd. sentenza\u00a0 <i>Chiappella<\/i> \u2013 introduce nel nostro\u00a0 ordinamento tributario il principio dell\u2019abuso del diritto elaborato dalla\u00a0 giurisprudenza comunitaria, nella versione finale espressa dalla sentenza\u00a0 <i>Halifax<\/i>,\u00a0 secondo cui non possono trarsi benefici da operazioni che, seppure realmente volute\u00a0 ed immuni\u00a0 da invalidit\u00e0, risultino, da un insieme di elementi obiettivi, compiute\u00a0 essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sotto tale profilo la pronuncia della Corte di Giustizia \u00e8 da considerare un vero\u00a0 e proprio\u00a0 <i>leading case<\/i>\u00a0 in tema di abuso del diritto nel campo fiscale. La nozione di abuso delineata non richiede la natura fittizia o fraudolenta di\u00a0 un\u2019operazione, nel senso che occorra un comportamento diretto a trarre in errore o a\u00a0 rendere difficile all\u2019ufficio di cogliere la vera natura dell\u2019operazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come si legge\u00a0 nella sentenza del 2006, \u201cil <i>proprium<\/i> del comportamento abusivo consiste proprio nel fatto che, a differenza dalle ipotesi di frode, il soggetto ha posto in essere operazioni reali, assolutamente conformi ai modelli legali, senza rappresentazioni incomplete della realt\u00e0\u201d. Detto concetto prescinde dal concetto di frode e presuppone proprio la validit\u00e0\u00a0 degli atti compiuti. Nella suindicata\u00a0 sentenza si richiama l\u2019attenzione sulla precisazione contenuta nella decisione della Corte di Giustizia (<i>Halifax<\/i>) in cui le operazioni, per essere valide. \u201cdevono avere come scopo essenzialmente l\u2019ottenimento di un vantaggio fiscale\u201d, espressione, quest\u2019ultima, che appare diversa da quella comunemente ricorrente nella precedente giurisprudenza o in altri testi\u00a0 normativi comunitari. In sentenze anteriori si faceva riferimento al vantaggio fiscale\u00a0 come \u201cscopo esclusivo\u201d o ad operazioni compiute \u201cal solo scopo di ottenere un\u00a0 vantaggio fiscale\u201d. L\u2019art 11 della dir. 23 luglio 1990 n. 90\/434\/CEE, in materia di\u00a0 regime fiscale sulle fusioni, scissioni societarie e conferimenti di attivo, autorizza gli\u00a0 Stati membri a considerare tali operazioni fonti di presunzione di frode e di evasione,\u00a0 ove non effettuate \u201cper valide ragioni economiche\u201d (espressione ripresa nella formulazione dell\u2019art. 37 bis).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da tale diversit\u00e0 di espressione, rispetto a quelle adottate in passato, il Giudice\u00a0 di legittimit\u00e0 argomenta la possibilit\u00e0 che la\u00a0 presenza di altri scopi economici(oltre\u00a0 il risparmio fiscale) consenta ugualmente di ritenere poste in essere pratiche abusive,\u00a0 con conseguente applicazione del principio dell\u2019abuso del diritto. Una volta ritenuta la possibilit\u00e0 della concorrenza di giustificazioni economiche alternative, si giunge per\u00f2, come conseguenza, ad attribuire al Giudice nazionale un\u2019ampia discrezionalit\u00e0 nella valutazione del carattere abusivo del comportamento tenuto dal contribuente, anche se, in conformit\u00e0 della statuizione della Corte di\u00a0 Giustizia, l\u2019abuso deve risultare da un insieme di elementi obiettivi. La necessit\u00e0 che il giudicante osservi un atteggiamento di particolare\u00a0 cautela nell\u2019utilizzare tale strumento interpretativo.\u00a0 Altra importante affermazione della sentenza cd. <i>Chiappella<\/i> \u00e8 l\u2019estensione del\u00a0 principio dell\u2019abuso del diritto\u00a0 alla imposizione fiscale diretta. La pronuncia della Corte di Giustizia aveva riguardato il campo dei tributi c.d.\u00a0 armonizzati (l\u2019IVA), di competenza comunitaria, mentre la sentenza della Corte di Cassazione ha statuito in materia di imposizione fiscale diretta (imposte sul reddito d\u2019impresa), attribuita alla competenza degli Stati membri.\u00a0 La estensione viene giustificata con la considerazione che il principio\u00a0 dell\u2019abuso del diritto rientrerebbe nell\u2019ambito dei \u201c principi e delle libert\u00e0 fondamentali contenuti nel Trattato CE \u201d, di generale applicazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A partire dal 2008 con le sentenze della Corte di Cassazione nn. 30055, 30056 e 30057, il legislatore italiano prende atto della necessit\u00e0 di tracciare un pi\u00f9 preciso confine tra la condotta elusiva e l\u2019abuso del diritto<a title=\"\" href=\"#_ftn6\">[6]<\/a> in materia tributaria. Con tali sentenze la Corte afferma il principio\u00a0 che,\u00a0 in tema di tributi non armonizzati, il riconoscimento di un generale principio antielusivo vada rinvenuto non nelle sentenze della Corte di Giustizia quanto piuttosto negli stessi principi costituzionali che informano l\u2019ordinamento tributario\u00a0 italiano e, specificamente,\u00a0 nei principi di capacit\u00e0 contributiva e di progressivit\u00e0 dell\u2019imposizione (primo e secondo comma dell\u2019art. 53 Cost.).\u00a0 In tali principi trovano fondamento sia le norme impositive in senso stretto, sia\u00a0 quelle che attribuiscono al contribuente vantaggio e benefici di qualsiasi genere,\u00a0 essendo anche quest\u2019ultime finalizzate alla piena attuazione di quei principi. Con la\u00a0 conseguenza che pu\u00f2 ritenersi insito nell\u2019ordinamento, come diretta derivazione\u00a0 delle norme costituzionali, il principio secondo cui il contribuente non pu\u00f2 trarre vantaggi fiscali dall\u2019uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica\u00a0 disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto\u00a0 di ragioni economicamente apprezzabili che giustificano l\u2019operazione, diverse dalla\u00a0 mera aspettativa di quel risparmio fiscale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019esistenza nell\u2019ordinamento di un principio generale antielusione non \u00e8 contraddetta dall\u2019intervenuta sopravvenienza di specifiche norme antielusive, che appaiono anzi confermare la presenza di una regola generale (Cass. 2008\/8772). N\u00e9 un siffatto principio pu\u00f2 ritenersi in contrasto con la\u00a0 riserva di legge in\u00a0 materia tributaria di cui all\u2019art. 23 Cost., in quanto il riconoscimento di un generale\u00a0 divieto di abuso del diritto nell\u2019ordinamento tributario non si traduce nella imposizione di ulteriori obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bens\u00ec nel\u00a0 disconoscimento degli effetti abusivi posti in essere al solo scopo di eludere\u00a0 l\u2019applicazione di norme fiscali. Peraltro si \u00e8 anche osservato che, data la natura programmatica e non precettiva\u00a0 delle disposizioni contenute nei primi due commi dell\u2019art. 53 Cost., non \u00e8 possibile\u00a0 farne discendere un generale divieto di abuso del diritto, la cui violazione prevede oltre tutto l\u2019applicazione di sanzioni. All\u2019osservazione si \u00e8 risposto con la contestazione del presupposto, vale a dire della natura puramente programmatica delle disposizioni richiamate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale tesi \u00e8 stata poi confermata nella sentenza n. 1465 del 21 gennaio 2009, ove si stabilisce che <i>\u201cl\u2019abuso costituisce una modalit\u00e0 di aggiramento della legge tributaria utilizzata per scopi non propri come forme e modelli ammessi dall\u2019ordinamento giuridico\u201d e che \u201c il divieto di comportamenti abusivi non vale pi\u00f9 ove quelle operazioni possono spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta\u201d. <\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019ampliamento della casistica della configurabilit\u00e0 o meno dell\u2019abuso del diritto, \u00e8 fonte di un livello pi\u00f9 elevato di garanzia per il soggetto colpito dalla misura repressiva: si apre cos\u00ec\u00a0 il dibattito su chi grava l\u2019onere\u00a0 della prova per dimostrare\u00a0 \u201cl\u2019esistenza di ragioni economiche, alternative o concorrenti, di carattere non meramente marginale o teorico\u201d\u00a0 che configurano l\u2019abuso del diritto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In tale contesto assume un rilievo pi\u00f9 significativo il tema dell\u2019inapplicabilit\u00e0 delle sanzioni, sottolineato gi\u00e0 dalla Corte di Giustizia\u00a0 con la sentenza <i>Halifax<\/i>, e che, allo stato attuale dell\u2019esperienza giuridica, non \u00e8 stato ancora preso in esame dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0 a fronte di qualche pronuncia favorevole della giurisprudenza di merito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le ultime sentenze della Cassazione la n. 3342 del 2013 e la n. 4901\/2013 hanno confermato l\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019istituto dell\u2019abuso del diritto in materia tributaria. Nello\u00a0 specifico, la Corte ha stabilito che qualora un contribuente, esercitando un diritto espressamente o riconosciutogli, non persegua, in realt\u00e0, un fine meritevole di tutela da parte dell\u2019ordinamento, realizzando anzi un obiettivo contrario, non pu\u00f2 essergli riconosciuta alcuna tutela giurisdizionale. Infatti, il soggetto abusa della libert\u00e0 di adottare un certo trattamento per i proprio vantaggi, sfruttando la variet\u00e0 di forme giuridiche che l\u2019ordinamento gli mette a disposizione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quindi, al contrario dell\u2019evasione, che si realizza quando vi \u00e8 un occultamento di ricchezza imponibile ovvero l\u2019alterazione di un fatto economico (come la simulazione, l\u2019interposizione fittizia), l\u2019abuso\u00a0 e l\u2019elusione, al contrario, si verificano quanto il vantaggio fiscale del contribuente \u00e8 indebito , poich\u00e9 ottenuto attraverso il superamento (o abuso) del vantaggio riconosciutogli espressamente da una norma, andando a perseguire un vantaggio disapprovato dal sistema<a title=\"\" href=\"#_ftn7\">[7]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>Le sentenze della Corte di Cassazione: le imposte non armonizzate ed armonizzate.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per le imposte non armonizzate \u2013 quali le imposte dirette l\u2019imposta di registro \u2013 ha statuito che \u201c\u00e8 sufficiente un uso improprio o ingiustificato (sorretto da idonee valutazioni di carattere economico che prescindono da profilo fiscale) di uno strumento giuridico legittimo, utilizzato alla luce del sole, che consenta per\u00f2 di eludere l\u2019applicazione di un regime fiscale proprio dell\u2019operazione presupposto di imposta\u201d ci\u00f2 perch\u00e9 \u201cl\u2019ordinamento fiscale non intende premiare scelte imprenditoriali che non siano determinate da valutazioni di economia sostanziale essendo evidente che una operazione economica realizzata al solo fine di ottenere un risparmio fiscale \u00e8 un\u2019operazione che contrasta con l\u2019utilit\u00e0 sociale, sia nel senso che lede il principio di solidariet\u00e0, sia nel senso che determina una indebita riduzione del gettito fiscale\u201d. Inoltre, le S.U. hanno statuito che in materia tributaria \u201cil divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l\u2019uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un\u2019agevolazione o un risparmio d\u2019imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l\u2019operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici\u201d<a title=\"\" href=\"#_ftn8\">[8]<\/a>. Un\u2019ulteriore sentenza della Cassazione ha statuito che le cd. Operazioni di <i>divided washing<\/i> danno luogo ad un abuso del diritto fiscale per il solo fatto che \u201csi risolvono in una valuta alterazione dei dati fiscali del contribuente nazionale,\u00a0 quindi, in una rappresentazione della sua capacit\u00e0 contributiva considerata dall\u2019art. 53 Cost., diversa da quella effettiva, essendo stata modificata <i>in peius<\/i> attraverso un\u2019operazione tesa esclusivamente a conseguire un risparmio fiscale ovverosia alla creazione di una minusvalenza oltre che ad un credito d\u2019imposta per il cessionario, quindi mediante una operazione avente la sola finalit\u00e0 di ridurre il carico fiscale del cessionario medesimo<a title=\"\" href=\"#_ftn9\">[9]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel 2011 la Corte con la sentenza n.10383 ha sancito il principio secondo cui la mera costituzione di iniziative produttive incentivate non pu\u00f2 mai ritenersi integrare \u201cabuso del diritto\u201d (anche nei confronti dei soggetti che intrattengono rapporti economici con l\u2019impresa \u201cbeneficiata\u201d) perch\u00e9 l\u2019esenzione fiscale costituisce la contropartita incentivante di detta costituzione e non una finalit\u00e0 <i>contra ius<\/i>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto attiene alle imposte, quali le dogane e l\u2019IVA, la Cassazione ha per contro seguito con una certa costanza la tesi secondo cui l\u2019abuso postula uno scopo di risparmio d\u2019imposta indebito. In particolare, l\u2019abuso del diritto \u00e8 riscontrabile laddove il contribuente ponga in essere un\u2019operazione che ha il fine di ottenere indebiti vantaggi fiscali attraverso l\u2019utilizzo distorto, se pur non contrastante con alcuna\u00a0 specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei a tal fine, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l\u2019operazione medesima ed in contrasto con l\u2019obiettivo perseguito dalla legislazione in materia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>I recenti sviluppi legislativi<a title=\"\" href=\"#_ftn10\"><b>[10]<\/b><\/a>.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il 18 giugno 2013 la Commissione Finanze<a title=\"\" href=\"#_ftn11\">[11]<\/a> ha avviato l&#8217;esame di alcune proposte di legge n. 29 in materia fiscale .Tale proposta racchiude le proposte di legge n. 282 (Causi e altri) ,n.\u00a0 1122 (Capezzone e altri), sostanzialmente identiche, recanti\u00a0 norme in materia di revisione del sistema fiscale mediante delega al Governo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La proposta si compone di 4 articoli (nei quali erano stati accorpati, durante l&#8217;esame in Commissione alla Camera, i 17 articoli dell&#8217;originario disegno di legge n. 5291), concernenti alcuni principi generali e le procedure di delega (<strong>articolo 1<\/strong>); la revisione del catasto dei fabbricati nonch\u00e9 norme in materia di evasione ed erosione fiscale (<strong>articolo 2<\/strong>); la disciplina dell&#8217;abuso del diritto e dell&#8217;elusione fiscale, norme in materia di tutoraggio, semplificazione fiscale e revisione del sistema sanzionatorio, nonch\u00e9 la revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali (<strong>articolo 3<\/strong>); la delega per la revisione dell&#8217;imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonch\u00e9 per la razionalizzazione della determinazione del reddito d&#8217;impresa e di imposte indirette e in materia di giochi pubblici (<strong>articolo 4<\/strong>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art.3 comma 1 ha come obiettivo la definizione dell\u2019abuso del diritto, inteso come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d&#8217;imposta, ancorch\u00e9 la condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione; deve essere garantita la scelta tra regimi alternativi quando l\u2019operazione \u00e8 giustificata da ragioni extrafiscali &#8220;non marginali&#8221;. In particolare si prevede che l\u2019abuso del diritto si configuri nel caso in cui lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali risulti come causa prevalente dell\u2019operazione abusiva. Al contrario, se l\u2019operazione \u00e8 giustificata da ragioni extrafiscali non marginali, l\u2019abuso non si configura. Si precisa \u2013nella proposta &#8211; che costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditivit\u00e0 immediata dell&#8217;operazione ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell&#8217;azienda del contribuente (lettera <i>b)<\/i>). La fattispecie abusiva \u00e8 inopponibile all\u2019amministrazione finanziaria, la quale pu\u00f2 disconoscere immediatamente l\u2019indebito risparmio d\u2019imposta (lettera <i>c)<\/i>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell\u2019ambito dei principi e criteri direttivi \u00e8 prevista una implementazione della disciplina procedurale sotto i seguenti profili:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><b><span style=\"text-decoration: underline;\">il regime della prova<\/span><\/b>: <i>a carico dell\u2019amministrazione<\/i> \u00e8 posto l\u2019onere di dimostrare il disegno abusivo e le modalit\u00e0 di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati nonch\u00e9 la loro non conformit\u00e0 ad una normale logica di mercato; <i>a carico del contribuente<\/i> grava l\u2019onere di allegare l\u2019esistenza di valide ragioni extrafiscali che giustificano il ricorso degli strumenti giuridici utilizzati (lettera <i>d)<\/i>);<\/li>\n<li><b><span style=\"text-decoration: underline;\">la motivazione dell\u2019accertamento<\/span><\/b>: nell\u2019atto di accertamento deve essere formalmente e puntualmente individuata la condotta abusiva, a pena di nullit\u00e0 dell\u2019accertamento stesso (lettera <i>e)<\/i>);<\/li>\n<li><b><span style=\"text-decoration: underline;\">il contradditorio e il diritto di difesa<\/span><\/b>: devono essere garantiti in ogni fase del procedimento di accertamento tributario (lettera <i>f)<\/i>).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">La norma di delega \u00e8 volta a riequilibrare il rapporto tra lo strumento anti-elusione e la certezza del diritto, messa in discussione dalla prassi amministrativa di sindacare <i>ex post <\/i>le scelte dei contribuenti sulla base di orientamenti non noti al momento in cui le operazioni sottoposte a controllo sono gi\u00e0 decise ed effettuate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto, da un lato \u00e8 stabilito il generale divieto di utilizzare in modo distorto gli strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d\u2019imposta, ancorch\u00e9 tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione (lettera <i>a)<\/i>). Dall\u2019altro lato \u00e8 riconosciuto al contribuente il diritto di scelta tra diverse operazioni comportanti un diverso carico fiscale, purch\u00e9 essa non sia volta unicamente ad ottenere indebiti vantaggi fiscali; viene riconosciuta l\u2019ammissibilit\u00e0 dell\u2019operazione qualora essa sia giustificata da ragioni extrafiscali \u201cnon marginali\u201d; come detto, costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditivit\u00e0 immediata dell\u2019operazione ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e consistono in un miglioramento strutturale e funzionale dell\u2019azienda del contribuente (lettera <i>b)<\/i>).<\/p>\n<div><\/div>\n<hr align=\"left\" size=\"1\" width=\"33%\" \/>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref1\">[1]<\/a> Il 6 dicembre 2012 la Commissione europea ha pubblicato un <a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/LexUriServ\/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0722:FIN:IT:PDF\">Piano di azione<\/a> per il contrasto alle frodi e all\u2019evasione fiscale nell\u2019ambito dell\u2019Unione europea e nei rapporti con i Paesi terzi, facendo seguito all\u2019invito del Consiglio europeo del 2 marzo 2012 a lavorare in tal senso. Come parte di questa iniziativa, la Commissione ha rivolto una <a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/LexUriServ\/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:338:0041:0043:IT:PDF\">Raccomandazione<\/a> agli Stati Membri affinch\u00e9 adottino specifiche misure volte al contrasto delle forme di pianificazione fiscale aggressiva. A tal fine, gli Stati Membri sono stati invitati a introdurre nei propri ordinamenti una norma generale antiabuso nel settore delle imposte dirette, applicabile sia ai rapporti nazionali, sia a quelli transnazionali. Peraltro, tra le <a href=\"http:\/\/www.consilium.europa.eu\/uedocs\/cms_Data\/docs\/pressdata\/it\/ec\/137219.pdf\" target=\"_blank\">conclusioni<\/a> del Consiglio europeo del 22 maggio, in gran parte dedicato a questioni di natura fiscale, tra le altre cose si attribuisce carattere prioritario a l&#8217;attuazione delle misure previste nel citato piano d&#8217;azione contro la frode e l&#8217;evasione fiscale presentato dalla Commissione europea il 6 dicembre 2012. In particolare nella Raccomandazione del 6 dicembre 2012 la Commissione, per contrastare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva che non rientrano nell\u2019ambito di applicazione delle norme nazionali specifiche intese a combattere l\u2019elusione fiscale, invita gli Stati membri ad adottare una norma generale antiabuso adattata alle situazioni nazionali, alle situazioni transfrontaliere limitate all\u2019Unione e alle situazioni che coinvolgono paesi terzi. Gli Stati membri sono incoraggiati a inserire la seguente clausola nella legislazione nazionale: Una costruzione di puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni che sia stata posta in essere essenzialmente allo scopo di eludere l\u2019imposizione e che comporti un vantaggio fiscale deve essere ignorata. Le autorit\u00e0 nazionali devono trattare tali costruzioni a fini fiscali facendo riferimento alla loro \u00absostanza economica\u00bb. Nel corso dell\u2019audizione presso la Commissione finanze della Camera dei deputati del 6 giugno 2013, il Direttore dell\u2019Agenzia delle entrate, Attilio Befera, al riguardo ha evidenziato che la <i>ratio<\/i> dello schema di norma proposto dalla Commissione europea \u00e8 quella tipica delle norme anti-abuso di carattere generale. L\u2019impostazione \u00e8 volta ad evitare formulazioni che possono rivelarsi a posteriori inadeguate al manifestarsi di sempre nuove forme di pianificazione fiscale e a garantire che, attraverso un\u2019adozione uniforme, si scongiuri il rischio di arbitraggi connessi all\u2019assenza di norme antiabuso negli Stati Membri tanto con riferimento alle operazioni domestiche quanto a quelle transfrontaliere. Si segnala che in ambito internazionale (Ocse, Ue, G20) si registra una sempre maggiore attenzione al contrasto all&#8217;evasione fiscale internazionale e all&#8217;utilizzo dei &#8220;paradisi fiscali&#8221;. In ambito Ocse, in particolare, si sta adottando un piano d&#8217;azione in materia (<i>Base Erosion and Profit Shifting<\/i>) per contrastare pratiche fiscali aggressive nell&#8217;ambito della tassazione societaria volte a eludere il pagamento delle imposte.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref2\">[2]<\/a> Gentili, Spunti di metodo in tema di \u201cabuso del diritto\u201d, \u039d\u0395\u03a9\u03a4\u0395\u03a1\u0391, 2009, Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Parte generale, Torino 2006, Russo, Manuale di diritto tributario. Parte generale, Milano 2002; Basilavecchia, Elusione e abuso del diritto: una integrazione possibile, GT- Rivista giuridica tributaria, 2008<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref3\"><b>[3]<\/b><\/a>Il tema dell\u2019abuso del diritto \u00e8 stato affrontato anche in altri paesi (ad esempio, Francia e Germania), dove si \u00e8 intervenuti legislativamente, con modifiche a norme antielusive gi\u00e0 esistenti, di cui si \u00e8 ampliata la portata. Le nuove normative prevedono un rafforzamento delle garanzie procedurali per i contribuenti. \u00a0In Francia \u00e8 prevista una norma generale anti-abuso che si caratterizza per essere una disposizione procedurale, la quale definisce il concetto di abuso del diritto solo in via strumentale, al fine di delimitare le modalit\u00e0 a disposizione dell\u2019Amministrazione finanziaria per contrastarlo. A partire dal 2006, alcune pronunce giurisprudenziali del Consiglio di Stato francese, insieme a quelle della Corte di Giustizia europea, hanno alimentato il dibattito sull\u2019abuso del diritto, alla base del cd. \u201crapporto Fouquet\u201d, predisposto da una commissione ministeriale. In estrema sintesi, il rapporto evidenziava come il contrasto all\u2019abuso del diritto doveva essere affrontato in termini di maggiore certezza giuridica e di maggiori garanzie procedurali per il contribuente nei confronti delle pretese dell\u2019Amministrazione. Il legislatore francese, seguendo quanto suggerito dal \u201crapporto Fouquet\u201d, ha modificato la legislazione in materia di abuso del diritto; le nuove norme si applicano a partire dal 1\u00b0 gennaio 2009. Si \u00e8 passati a una clausola generale anti-abuso basata su una definizione pi\u00f9 ampia del concetto di abuso, mantenendo invariate le garanzie procedurali dei contribuenti, che ne escono anzi rafforzate grazie alla nuova composizione del comitato consultivo. E\u2019 infatti previsto un \u201ccomitato sull\u2019abuso del diritto fiscale\u201d, che, per tutelare gli interessi e le posizioni dei contribuenti, \u00e8 composto non solo da membri di nomina governativa, come avveniva in passato, ma anche da componenti rappresentanti delle professioni contabili e giuridiche. \u00a0In Germania gi\u00e0 la legge generale tributaria tedesca del 1977 prevedeva una clausola generale anti-abuso, che non definiva per\u00f2 il concetto di abuso del diritto; la sua vaghezza era di ostacolo tanto ai contribuenti quanto alle autorit\u00e0 fiscali. Nel corso degli anni, la Corte federale tributaria tedesca (Bundesfinanzhof, o BFH) ha cercato di colmare questa lacuna; nelle sue pronunce sono state spesso considerate abusive quelle strutture che apparivano inusuali, artificiose e non finalizzate al perseguimento di valide ragioni economiche. Nel 2008 si \u00e8 deciso di introdurre una definizione di abuso del diritto: questo si verifica solo quando il contribuente sceglie una struttura legale \u201cinadeguata\u201d rispetto al fatto economico, che comporta per lui o per un terzo, in confronto ad una forma adeguata, un beneficio fiscale non previsto dalla legge. L\u2019abuso non si concretizza se il contribuente dimostra che la forma giuridica scelta risponde a ragioni extrafiscali meritevoli di tutela. L\u2019onere della prova circa l\u2019appropriatezza o meno delle strutture utilizzate \u00e8 a carico delle autorit\u00e0 fiscali tedesche. Dinanzi alla contestazione di inappropriatezza degli schemi utilizzati, il contribuente potr\u00e0 replicare dimostrando che l\u2019operazione \u00e8 comunque motivata da rilevanti ragioni di natura non tributaria. \u00a0In Gran Bretagna non \u00e8 presente una disciplina generale sulla frode alla legge o sull\u2019elusione. Ci\u00f2 significa che, in linea di principio, nell\u2019ambito di tale ordinamento, non \u00e8 di per s\u00e9 illecito strutturare un negozio giuridico con modalit\u00e0 tali da eludere l\u2019applicazione di determinate disposizioni di legge, anche qualora si tratti di leggi che vietano l\u2019utilizzo di strutture poste in essere al fine di non pagare i tributi. Nel Regno Unito, pertanto, non esiste, ai fini fiscali, una norma di legge che abbia carattere generale, mentre esistono, per un certo numero di imposte e per specifiche finalit\u00e0, una serie di norme speciali finalizzate ad evitare che, in relazione ad una determinata fattispecie, si possa \u201cabusare\u201d di un certo incentivo fiscale. \u00a0Al riguardo, occorre evidenziare che il sistema giuridico inglese ha sempre attribuito maggiore rilievo alla \u201csostanza\u201d di un negozio giuridico, piuttosto che alla sua \u201cforma\u201d. Di conseguenza, se la qualificazione giuridica che le parti hanno attribuito al negozio (es. una donazione) non corrisponde agli effetti concretamente voluti dalle parti (es. quelli di un \u201cprestito\u201d), le Corti faranno esclusivo riferimento all\u2019effettiva intenzione delle parti. In tale contesto spetta al contribuente provare che non \u00e8 dovuta l\u2019imposta relativa ad una determinata operazione e, in taluni casi, lo stesso pu\u00f2 addurre che la transazione \u00e8 ispirata da ragioni di <i>bona fides <\/i>commerciale e che non persegue lo scopo principale di ottenere vantaggi fiscali. Dal canto proprio, l\u2019Amministrazione ha ampi poteri di accertamento dei comportamenti elusivi posti in essere dai contribuenti e ci\u00f2 spiega la possibilit\u00e0, in relazione a molte disposizioni di ampio tenore, di ricorrere a procedure di <i>clearance <\/i>(una sorta di interpello), finalizzate ad evitare l\u2019applicazione delle norme antielusive. In Spagna la normativa finalizzata a contrastare la c.d. <i>Fraude a la Ley <\/i>tributaria non ha mai avuto una concreta applicazione, richiedendo la normativa fiscale, fin dall\u2019origine, l\u2019accertamento dell\u2019\u201cintenzione ingannatoria\u201d, difficilmente accertabile nei fatti. L\u2019elusione in ambito internazionale si manifesta come quell\u2019arbitraggio che si realizza ogni qual volta il contribuente pone in essere un\u2019operazione transnazionale con l\u2019intento di trarre vantaggio dalle diverse tipologie e modalit\u00e0 di imposizione esistenti nei vari Paesi, in maniera da ridurre al minimo il proprio carico impositivo (c.d. \u201carbitraggio fiscale dannoso\u201d). Ci\u00f2 risulta possibile proprio perch\u00e9 gli ordinamenti giuridici dei vari Stati risultano estremamente diversi tra loro. Lo sfruttamento delle differenze esistenti negli ordinamenti fiscali europei deve, tuttavia, fare i conti con i principi del diritto fiscale internazionale e del suo ruolo nell\u2019interpretazione delle leggi nazionali e delle Convenzioni fiscali contro la doppia imposizione, nel rispetto dei limiti della sovranit\u00e0 statale e della giurisdizione nazionale in materia fiscale. In tal senso, infatti, lo stesso Commentario al Modello di Convenzione OCSE opportunamente modificato nel 2003, dispone all\u2019art. 1 che \u201c\u2026laddove la disposizione contro l\u2019abuso fiscale siano incardinate alle regole fondamentali della legislazione nazionale che determinano i fatti generatori dell\u2019imposta, le stesse non sono influenzate dalle convenzioni in quanto dette regole sono estranee alla materia considerata dalle convenzioni fiscali. Pertanto, di regola non vi sar\u00e0 conflitto tra tali disposizioni e le disposizioni delle convenzioni fiscali (\u2026)\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref4\">[4]<\/a> Corte di giustizia CE, 21 febbraio 2006, causa C- 255\/02.\u00a0 elle cause Halifax, University of Uddersfield e BUPA Hospitals, alcuni giudici inglesi avevano sollevato una serie di questioni di interpretazione della VI Direttiva. La Halifax (causa C-255\/02), un istituto bancario, e la University of Huddersfield (causa C-223\/03), un\u2019universit\u00e0, volevano realizzare dei lavori di costruzione. Essendo la maggior parte delle loro prestazioni esenti da IVA, esse avrebbero potuto recuperare soltanto una parte minima di tale imposta. Sia la Halifax sia la University of Huddersfield avevano tuttavia elaborato un piano che consentiva loro, attraverso una serie di operazioni che coinvolgevano diverse societ\u00e0 o organizzazioni controllate, di recuperare in pratica la totalit\u00e0 dell\u2019IVA assolta a monte sui lavori di costruzione. In seguito alla Sentenza Part Service Srl l\u2019ambito di applicazione dell\u2019abuso del diritto \u00e8 stato esteso, rispetto a quanto stabilito dalla sentenza Halifax: dopo questo arresto giurisprudenziale, infatti, deve considerarsi abusivo il ricorso a forme di transazione che abbiano come scopo principale un (indebito) risparmio di imposta ancorch\u00e9 accompagnato da secondarie (e lecite) finalit\u00e0 economiche.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref5\">[5]<\/a> In particolare la sentenza Cadbury Schweppes del 12 settembre 2006 (C-196\/04) si \u00e8 occupata di \u201clibert\u00e0 di stabilimento \u2013 normativa sulle societ\u00e0 controllate estere \u2013 inclusione nella base imponibile della societ\u00e0 madre degli utili delle controllate estere\u201d, a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell\u2019art. 234 CE, dagli Special Commissioners of Income Tax, London (Regno Unito). La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull\u2019interpretazione degli artt. 43 CE, 49 CE e 56 CE, ed era stata sollevata nell\u2019ambito di una controversia tra le societ\u00e0 Cadbury Schweppes plc e Cadbury Schweppes Overseas Ltd, da un lato, e i Commissioners of Inland Revenue, dall\u2019altro, in merito alla tassazione di Cadbury Schweppes Overseas Ltd per gli utili conseguiti nel 1996 da Cadbury Schweppes Treasury International, una controllata del gruppo Cadbury Schweppes costituita in seno all\u2019International Financial Services Centre [Centro internazionale di servizi finanziari] di Dublino (Irlanda). Secondo la legislazione britannica, gli utili di una societ\u00e0 estera detenuta per pi\u00f9 del 50% da una societ\u00e0 residente nel Regno Unito, vale a dire una societ\u00e0 estera controllata o SEC, sono attribuiti alla societ\u00e0 residente e tassati in suo capo se l\u2019aliquota fiscale \u00e8 inferiore ai \u00be di quella applicata nel Regno Unito. Alla societ\u00e0 residente viene riconosciuto un credito d\u2019imposta per l\u2019imposta assolta dalla SEC. Questo sistema, ha l\u2019effetto di obbligare la societ\u00e0 residente a pagare la differenza tra l\u2019imposta assolta all\u2019estero e l\u2019imposta che avrebbe dovuto essere assolta nel Regno Unito, se la societ\u00e0 avesse avuto sede in tale Stato. Sussistono un certo numero di eccezioni all\u2019applicazione della detta legislazione, segnatamente quando la SEC distribuisce il 90% degli utili alla societ\u00e0 residente o quando \u00e8 soddisfatto il \u00abmotive test\u00bb. Per beneficiare di quest\u2019ultima eccezione una societ\u00e0 deve dimostrare che ottenere una riduzione dell\u2019imposta nel Regno Unito mediante una distrazione di utili non era l\u2019obiettivo principale delle operazioni che hanno generato gli utili della SEC, n\u00e9 la ragione principale per l\u2019esistenza della SEC. Cadbury Schweppes plc era la societ\u00e0 madre del gruppo Cadbury Schweppes, che opera nel settore bevande e dolciario. Il gruppo comprende, in particolare, due controllate irlandesi, vale a dire Cadbury Schweppes Treasury Services (CSTS) e Cadbury Schweppes Treasury International (CSTI), costituite in seno all\u2019International Financial Services Centre (IFSC) [Centro internazionale di servizi finanziari] di Dublino (Irlanda), dove nel 1996 l\u2019aliquota fiscale era del 10%. Le attivit\u00e0 di CSTS e di CSTI consistono nel raccogliere fondi e nel metterli a disposizione del gruppo. Secondo il giudice del rinvio, esse erano state costituite a Dublino unicamente perch\u00e9 potessero beneficiare del favorevole regime fiscale dell\u2019IFSC e sfuggire all\u2019applicazione di certe disposizioni fiscali del Regno Unito. Nel 2000 i Commissioners of Inland Revenue (autorit\u00e0 tributaria del Regno Unito), ritenendo che alle due societ\u00e0 irlandesi si applicasse la legislazione sulle SEC, richiedevano a Cadbury Schweppes la somma di GBP 8.638.633,54 come imposta societaria sugli utili realizzati da CSTI nell\u2019esercizio 1996. Cadbury Schweppes proponeva ricorso dinanzi agli Special Commissioners of Income Tax sostenendo che la legislazione sulle SEC \u00e8 contraria al diritto comunitario, in particolare alla libert\u00e0 di stabilimento. Gli Special Commissioners domandavano quindi alla Corte di giustizia se il diritto comunitario ostasse a una legislazione come quella sulle SEC. La Corte ha ricordato che societ\u00e0 e cittadini di uno Stato membro non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario. La circostanza, tuttavia, che la societ\u00e0 sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione pi\u00f9 vantaggiosa, non costituisce per se stessa un abuso della libert\u00e0 di stabilimento. Ne consegue che il fatto che Cadbury Schweppes abbia deciso di costituire CSTS e CSTI a Dublino, al fine dichiarato di beneficiare di un regime fiscale favorevole, non costituiva di per s\u00e9 un abuso e non precludeva a Cadbury Schweppes la possibilit\u00e0 di invocare il diritto comunitario. La Corte ha notato che la legislazione sulle SEC comporta una disparit\u00e0 di trattamento fra le societ\u00e0 residenti in funzione dell\u2019aliquota d\u2019imposta che grava sulle rispettive controllate. Tale disparit\u00e0 crea uno svantaggio fiscale per la societ\u00e0 residente cui \u00e8 applicabile la legislazione sulle SEC. La legislazione sulle SEC integrava, quindi, una restrizione alla libert\u00e0 di stabilimento nel senso del diritto comunitario. Per quanto riguarda le possibili giustificazioni per una legislazione siffatta, la Corte rilevava che una misura nazionale che restringe la libert\u00e0 di stabilimento pu\u00f2 essere ammessa solo se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate unicamente ad eludere l\u2019imposta nazionale di norma dovuta e se non eccede quanto necessario per raggiungere l\u2019obiettivo. Alcune eccezioni previste dalla legislazione britannica esentavano dall\u2019imposta una societ\u00e0 in situazioni in cui una costruzione puramente artificiosa a meri fini fiscali pare esclusa (per esempio, se la SEC distribuisce il 90% degli utili alla societ\u00e0 madre oppure se realizza attivit\u00e0 commerciali). Quanto all\u2019applicazione del \u00abmotive test\u00bb, la Corte constatava che il fatto che la volont\u00e0 di ottenere uno sgravio fiscale avesse ispirato tanto la costituzione della SEC quanto la conclusione di operazioni tra quest\u2019ultima e la societ\u00e0 residente, non poteva essere sufficiente a concludere per l\u2019esistenza di una costruzione di puro artificio. La constatazione dell\u2019esistenza di una tale costruzione richiedeva, oltre all\u2019elemento soggettivo, elementi oggettivi e verificabili, prodotti dalla societ\u00e0 residente (relativi, in particolare, al livello di presenza fisica della SEC in termini di locali, di personale e di attrezzature), da cui risultasse che la costituzione di una SEC non corrispondeva a una realt\u00e0 economica, vale a dire ad un insediamento reale che avesse per oggetto l\u2019espletamento di attivit\u00e0 economiche effettive nello Stato membro di stabilimento. Spettava agli Special Commissioners verificare se il \u00abmotive test\u00bb si prestasse ad un\u2019interpretazione che tenesse conto di tali criteri oggettivi. In caso affermativo, la legislazione sulle SEC avrebbe dovuto essere considerata compatibile con il diritto comunitario. Viceversa, se i criteri sui quali poggia il test comportassero che una societ\u00e0 residente rientrasse nell\u2019ambito di applicazione della detta legislazione nonostante l\u2019assenza di elementi oggettivi nel senso dell\u2019esistenza di una costruzione di puro artificio, la legislazione sarebbe contraria al diritto comunitario. Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) ha dichiarato: Gli artt. 43 CE e 48 CE devono essere interpretati nel senso che ostano all\u2019inclusione, nella base imponibile di una societ\u00e0 residente in uno Stato membro, degli utili realizzati da una societ\u00e0 estera controllata stabilita in un altro Stato allorch\u00e9 tali utili sono ivi soggetti ad un livello impositivo inferiore a quello applicabile nel primo Stato, a meno che tale inclusione non riguardi costruzioni di puro artificio destinate a eludere l\u2019imposta nazionale normalmente dovuta. L\u2019applicazione di una misura impositiva siffatta deve perci\u00f2 essere esclusa, ove da elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi risulti che, pur in presenza di motivazioni di natura fiscale, la controllata \u00e8 realmente impiantata nello Stato di stabilimento e ivi esercita attivit\u00e0 economiche effettive.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref6\">[6]<\/a>Nel 2012 vi \u00e8 stata la presentazione alla Camera dei Deputati del D.D.L. di delega A.C. n. 5291\u00a0 In particolare, l\u2019art. 5 propone di definire \u201cla condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d\u2019imposta\u201d ed a considerare \u201clo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell\u2019operazione abusiva\u201d, escludendo \u201cla configurabilit\u00e0 di una condotta abusiva se l\u2019operazione \u00e8 dettata da ragioni extrafiscali non marginali\u201d, cos\u00ec da garantire \u201cla libert\u00e0 di scelta del contribuente fra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref7\">[7]<\/a>Si ricorda che la <b>Corte<\/b><b> di Cassazione <\/b>con la<b> sentenza n. 7739 del 2012 ha affermato la rilevanza penale dell\u2019elusione<\/b> attuata attraverso il ricorso a qualsiasi forma di abuso del diritto. In particolare, la Cassazione ha affermato che \u00e8 configurabile il reato di cui all\u2019articolo 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000 (infedele dichiarazione, oltre una certa soglia di imposta non dichiarata) quando la condotta del contribuente, risolvendosi in atti e negozi non opponibili all\u2019Amministrazione finanziaria, comporti comunque una dichiarazione non veritiera.\u00a0 In una successiva pronuncia (<b>sentenza n. 19100 del 3 maggio 2013<\/b>) la Cassazione ha riaffermato l&#8217;orientamento che ammette la compatibilit\u00e0 fra abuso del diritto e reato. In particolare, la Corte suprema ha stabilito che rientra nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;articolo 4 del D.Lgs. 74\/2000 la condotta del contribuente idonea a determinare una riduzione della base imponibile, realizzata attraverso particolari conferimenti (rilevanti ex articolo 37-<i>bis<\/i>, comma 3, D.P.R. 600\/1973) a una societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, comunque riferibile al suo ambito familiare. In proposito, va dato conto dell&#8217;esistenza anche di pronunce di senso contrario, secondo le quali &#8220;la violazione delle norme antielusive, in linea di principio, non comporta conseguenze di ordine penale&#8221; (Cass. n. 23730\/2006), poich\u00e9 &#8220;la figura del cosiddetto abuso del diritto, qualificata dall&#8217;adozione (al fine di ottenere un vantaggio fiscale) di una forma giuridica non corrispondente alla realt\u00e0 economica, non ha valore probatorio perch\u00e9 implica una presunzione incompatibile con l&#8217;accertamento penale, ed \u00e8 invece utilizzabile in campo tributario come strumento di accertamento semplificato\u2026&#8221;. Tuttavia, la tesi della possibilit\u00e0 di rilevanza penale dei comportamenti elusivi appare prevalente, poich\u00e9 fatta propria dalla novella del 2000 del diritto penale tributario, come interpretata anche dalle sezioni unite della Cassazione (nn. 27\/2000, 1235\/2010) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 49\/2002). Al riguardo si evidenzia che il successivo comma 9 della proposta di legge (alla cui scheda si rimanda), nell\u2019elencare i criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio, esplicita che verr\u00e0 dato pi\u00f9 rilievo al reato per comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all\u2019utilizzo di documentazione falsa, nonch\u00e9 all\u2019individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie. Si prevede, inoltre, la revisione del regime della dichiarazione infedele. La stessa\u00a0 <b>Corte dei conti<\/b>, nel rapporto per il 2012 sul coordinamento della finanza pubblica, ha affermato che la disciplina dell\u2019abuso del diritto discendente dall\u2019elaborazione giurisprudenziale ha corroborato l\u2019azione di contrasto dei comportamenti elusivi svolta dall\u2019amministrazione finanziaria, inducendo in numerosi casi i grandi contribuenti a definire bonariamente la pretesa tributaria, con evidenti benefici sul piano sanzionatorio e della certezza dei rapporti giuridici. Tutto ci\u00f2 ha dato luogo a notevoli effetti positivi in termini di entrate erariali, tanto che gran parte dei risultati finanziari conseguiti dall\u2019attivit\u00e0 di accertamento degli ultimi anni deriva essenzialmente dall\u2019attivit\u00e0 antielusiva svolta nei confronti delle grandi imprese.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref8\">[8]<\/a> Cass., SS.UU., 26 giugno 2009 n. 15029.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref9\">[9]<\/a> Cass., 22 ottobre 2010, n. 21692.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref10\">[10]<\/a> La proposta di legge Zanetti (A.C. 950) intende disciplinare unitariamente le disposizioni di contrasto all\u2019elusione fiscale e all\u2019abuso del diritto in materia tributaria, recependo i principali punti del citato A.C. 5291 e abrogando l\u2019articolo 37-<i>bis<\/i> del D.P.R. n. 600 del 1973 (descritto nel paragrafo successivo).\u00a0 In aggiunta ai punti in comune con l\u2019articolo in esame, si prevede sul fronte delle sanzioni amministrative pecuniarie la sanzionabilit\u00e0 della condotta elusiva, introducendo per\u00f2, in ragione della mancata violazione di norme espresse, sanzioni pi\u00f9 tenui di quelle previste per il caso dell&#8217;evasione (da un minimo del 50 per cento a un massimo del 100 per cento, contro un minimo del 100 per cento e un massimo del 200 per cento), con previsione di sanzioni viceversa pi\u00f9 pesanti (da un minimo del 150 per cento a un massimo del 300 per cento, contro un minimo del 100 per cento e un massimo del 200 per cento) qualora il comportamento elusivo si esplichi nell&#8217;allocazione all&#8217;estero di base imponibile o imposte che sarebbero risultate dovute in Italia (ci\u00f2 in ragione della particolare gravit\u00e0 e pericolosit\u00e0 sociale di questo tipo di comportamenti). Sul fronte delle sanzioni penali, si prevede la sanzionabilit\u00e0 della condotta elusiva solo qualora si esplichi nell&#8217;allocazione all&#8217;estero di base imponibile o imposte che sarebbero risultate dovute in Italia. Le norme procedimentali riprendono la disciplina prevista dall\u2019articolo 37-<i>bis<\/i> del D.P.R. n. 600 del 1973, conseguentemente abrogato.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a title=\"\" href=\"#_ftnref11\">[11]<\/a> Tra gli atti di indirizzo parlamentari presentati alla Camera dei deputati che impegnano il Governo ad assumere iniziative legislative volte a disciplinare il divieto di abuso del diritto si segnalano: 1)le mozioni Leo n. 1-00843 e Donadi 1-00846, approvate il 7 febbraio 2012;2) l\u2019interrogazione a risposta immediata in Commissione Fugatti n. 5-05602, del 25 ottobre 2011;3) \u00a0l\u2019ordine del giorno Strizzolo 9\/2561-A\/165, accolto come raccomandazione dal Governo il 27 luglio 2009. Il dibattito svolto nella Commissione Finanze della Camera ha evidenziato come sia necessario un intervento normativo, al fine di definire in maniera esplicita il concetto di \u201cabuso del diritto\u201d all\u2019interno del diritto positivo, rendendo distinguibile il risparmio d\u2019imposta legittimo dal vantaggio fiscale indebito. E\u2019 stata inoltre sottolineata la necessit\u00e0 che un principio generale anti-abuso, allo stato ancora mancante, si applichi a tutte le imposte, non sia vincolato da un\u2019elencazione tassativa di fattispecie elusive e venga realizzata una piena assimilazione, a livello normativo, tra elusione fiscale e abuso. La distinzione tra risparmio d\u2019imposta legittimo e vantaggio fiscale indebito dovrebbe far leva sul concetto di aggiramento delle norme tributarie. La norma generale dovrebbe essere provvista di garanzie procedurali a favore del contribuente: attraverso la puntuale regolazione del principio potrebbero essere rimossi alcuni fattori di criticit\u00e0 emersi in sede giurisprudenziale, legati, fra l\u2019altro, alla rilevazione d\u2019ufficio dell\u2019abuso e all\u2019incertezza sulle sanzioni applicabili. Nel corso dell\u2019esame del decreto legge n. 16 del 2012 (semplificazioni fiscali) sono state presentate proposte emendative volte a prevedere, in caso di elusione fiscale, l&#8217;applicazione di sanzioni non penali bens\u00ec amministrative, con lo scopo di restituire tranquillit\u00e0 ai contribuenti, ripristinando la certezza del diritto e delimitando con criteri certi l&#8217;area del legittimo risparmio di spesa. In particolare l\u2019articolo aggiuntivo mirava a disciplinare l\u2019elusione fiscale e l\u2019abuso del diritto tributario, rendendo inopponibili al fisco le operazioni volte ad aggirare prescrizioni tributarie al fine di ottenere riduzioni di imposta, in contrasto con lo scopo della norma tributaria. Era definita come legittimo risparmio di imposta la scelta del contribuente tra diverse fattispecie previste dall\u2019ordinamento che pur avendo un differente regime tributario producono effetti economici sostanzialmente equivalenti. Le proposte sono state peraltro ritirate a seguito dell\u2019impegno del Governo a definire la questione nell\u2019ambito della delega fiscale, attraverso \u201cun provvedimento organico, adeguatamente approfondito e tecnicamente funzionale, che contribuisca a stabilizzare la situazione del Paese, senza che siano necessari ulteriori interventi correttivi\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Mariella Orlando L\u2019obiettivo della minimizzazione del carico di imposta \u00e8 sicuramente una problematica comune a molti ordinamenti tributari, intendendo per tale\u00a0 quel comportamento del contribuente finalizzato al mero risparmio <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[11,33,776],"tags":[64,210,575],"class_list":["post-1767","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-tributario","category-numero-di-luglio-2013","tag-abuso","tag-contribuente","tag-risparmio-di-imposta"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"en","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-sv","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1767","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1767"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1767\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4294,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1767\/revisions\/4294"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1767"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1767"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1767"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}