{"id":1885,"date":"2013-08-01T00:20:37","date_gmt":"2013-07-31T22:20:37","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=1885"},"modified":"2014-03-10T22:13:07","modified_gmt":"2014-03-10T21:13:07","slug":"google-e-oblio-questione-alla-corte-di-giustizia-ue","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/google-e-oblio-questione-alla-corte-di-giustizia-ue\/","title":{"rendered":"Google e oblio: questione alla Corte di Giustizia UE"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>di Micol Nantiat<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>Googlare<\/i> il nome di una persona per scoprirne \u201clati oscuri\u201d \u00e8 nella natura della societ\u00e0 <i>voyeur<\/i> attuale. Tuttavia, se inseriamo il nostro nome e i risultati della ricerca riportano a galla dettagli che sarebbe meglio nascondere, improvvisamente rivendichiamo il nostro diritto alla privacy e all\u2019oblio. Ma Google viola davvero la nostra privacy? Possiamo richiedere di eliminare questi risultati di ricerca?<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il caso pregiudiziale C-131\/12 posto alla Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea si occupa di queste tematiche. Al centro della questione, l\u2019interpretazione della Direttiva 95\/46\/CE relativa al trattamento dei dati personali per determinare se un motore di ricerca sia considerabile come responsabile del trattamento dei dati personali anche se con sede al di fuori del territorio dell\u2019Unione Europea. L\u2019avvocato generale J\u00e4\u00e4skinen ha presentato lo scorso 25 giugno le sue conclusioni sulla fattispecie al fine di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale \u00e8 stato designato. Sebbene tali conclusioni non vincolino la Corte, i giudici le recepiscono spesso nelle loro sentenze.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I fatti della vicenda risalgono al 1998, quando un giornale spagnolo pubblica due annunci per un\u2019asta immobiliare legata a un procedimento esecutivo per debiti contratti con il sistema previdenziale riportando anche il nome del proprietario degli immobili. Per semplicit\u00e0 chiameremo questa persona \u201cTizio\u201d. Con l\u2019avvento delle nuove tecnologie, l\u2019editore pubblica successivamente un archivio del proprio giornale in versione elettronica e reperibile su internet. Nel 2009 Tizio scopre che <i>googlando<\/i> il proprio nome \u00e8 possibile trovare i riferimenti agli annunci del 1998 e richiede all\u2019editore di eliminare tali dati in quanto il procedimento si era concluso e risolto da vari anni e attualmente il fatto \u00e8 irrilevante. Tuttavia, l\u2019editore si oppone alla rimozione degli annunci in quanto la pubblicazione era stata fatta per ordine del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale spagnolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tizio decide quindi di rivolgersi nel 2010 a Google Spain affinch\u00e9 i risultati della ricerca in caso di inserimento del suo nome e cognome non mostrino i link degli annunci. Tale richiesta \u00e8 poi inoltrata da Google Spain a Google Inc. -con sede in California-, ossia il luogo in cui avviene il servizio di <i>search engine<\/i>. Intanto Tizio presenta anche un reclamo contro l\u2019editore e Google all\u2019Agencia Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n de Datos (AEPD), la quale richiede al motore di ricerca di rimuovere i dati dal loro indice di ricerca. Al contrario, la pubblicazione dell\u2019editore \u00e8 legalmente giustificata e non pu\u00f2 essere eliminata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In seguito a tale disposizione Google Inc. e Google Spain impugnano il caso dinanzi all\u2019Audiencia Nacional (Alta Corte nazionale spagnola), chiedendo l\u2019annullamento della decisione della AEPD. In tale contesto i giudici spagnoli hanno sottoposto una serie di questioni alla Corte di giustizia:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>l\u2019applicazione territoriale di una normativa nazionale che recepisce la Direttiva 95\/46\/CE;<\/li>\n<li>il ruolo del fornitore di motore di ricerca nel contesto del trattamento dei dati personali;<\/li>\n<li>il diritto all\u2019oblio.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">In attesa della sentenza definitiva, ecco le conclusioni dell\u2019avvocato generale J\u00e4\u00e4skinen.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In primo luogo, l\u2019applicazione di una normativa nazionale che recepisce una Direttiva europea \u00e8 legata, secondo il principio dell\u2019ambito territoriale, al territorio dello Stato Membro. Google Inc. sostiene che le attivit\u00e0 di Google Spain siano di mera rappresentanza commerciale e pubblicitaria, mentre le operazioni di <i>search engine<\/i> avvengano negli Stati Uniti. Tuttavia, l\u2019avvocato generale sostiene che anche se le operazioni tecniche di trattamento dei dati sono svolte in altri Stati membri o in paesi terzi (Stati Uniti), anche uno stabilimento collocato nello Stato Membro di riferimento (Spagna) \u00e8 da considerarsi vincolato dalla normativa nazionale sul trattamento dei dati personali sebbene non svolga l\u2019attivit\u00e0 che coinvolgono il diritto della normativa nazionale, poich\u00e9 promuove la vendita di pubblicit\u00e0 mirata del motore di ricerca agli abitanti di tale Paese (Spagna).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La seconda questione affrontata dall\u2019avvocato generale \u00e8 il ruolo ricoperto da Google quale fornitore di un motore di ricerca su internet. Premettendo che gli sviluppi tecnologici e di internet non erano prevedibili nel 1995, la Direttiva 95\/46\/CE definisce \u201cresponsabile del trattamento\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00ab<i>la persona fisica o giuridica, l&#8217;autorit\u00e0 pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalit\u00e0 e gli strumenti del trattamento di dati personali. Quando le finalit\u00e0 e i mezzi del trattamento sono determinati da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o comunitarie, il responsabile del trattamento o i criteri specifici per al sua designazione possono essere fissati dal diritto nazionale o comunitario<\/i>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">J\u00e4\u00e4skinen ritiene che Google non possa essere considerato \u201cresponsabile del trattamento\u201d dei dati personali che derivano dalla ricerca online degli utenti, perch\u00e9 fornire uno strumento per la localizzazione dell\u2019informazione non implica alcun controllo sui contenuti presenti nelle pagine web di terzi e non mette neppure il fornitore del motore di ricerca in condizione di distinguere tra i dati personali secondo la Direttiva (che si riferisce ad una persona fisica vivente e identificabile) e gli altri dati. Il fornitore di un motore di ricerca non pu\u00f2 quindi, giuridicamente o concretamente, ottemperare agli obblighi del responsabile del trattamento previsti nella Direttiva relativamente ai dati personali contenuti nelle pagine web sorgente, albergate su server di terzi<a title=\"\" href=\"#_ftn1\">[1]<\/a>. Ne consegue che secondo l\u2019avvocato generale un\u2019autorit\u00e0 garante per la protezione dei dati personali quale l\u2019AEPD non pu\u00f2 richiedere ad un fornitore come Google di eliminare dati dal suo indice, a meno che il fornitore non abbia rispettato i codici di esclusione dagli indici di ricerca o non si sia conformato ad una richiesta proveniente dal sito web concernente un aggiornamento della memoria cache. Queste ipotesi ricadono tuttavia tra le questioni di diritto nazionale in materia di responsabilit\u00e0 per danni, fondata su motivi diversi dalla protezione dei dati personali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infine, J\u00e4\u00e4skinen analizza l\u2019ultimo punto da chiarire sul caso: il tanto dibattuto diritto all\u2019oblio. La Direttiva 95\/46\/CE non promuove un diritto all\u2019oblio generalizzato. Infatti, una richiesta come quella di Tizio che si pu\u00f2 ritenere dettata dalla mera preferenza soggettiva non pu\u00f2 essere valutata come motivo preminente e legittimo per eliminare tali dati. Sebbene sia inevitabile la responsabilit\u00e0 indiretta dei servizi di <i>search engine<\/i> relativamente all\u2019accesso a siti web con contenuti illeciti, non \u00e8 tollerabile l\u2019oscuramento di informazioni legittime e legali. L\u2019avvocato generale ritiene che \u00ab<i>questa sarebbe un\u2019ingerenza nella libert\u00e0 di espressione dell\u2019editore della pagina web<\/i>\u00bb ed \u00ab<i>equivarrebbe ad una censura, ad opera di un privato, del contenuto pubblicato dall\u2019editore<\/i>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Qualunque sia la decisione della Corte di Giustizia, sar\u00e0 ancora messo in discussione il leggero equilibrio tra il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali da un lato e la libert\u00e0 di espressione e d\u2019informazione e la libert\u00e0 d\u2019impresa dall\u2019altro lato. Ai posteri l\u2019ardua sentenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>Riferimenti:<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Direttiva 95\/46\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch\u00e9 alla libera circolazione di tali dati. Disponibile al link <a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/LexUriServ\/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:it:HTML\">http:\/\/eur-lex.europa.eu\/LexUriServ\/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:it:HTML<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Opinione dell\u2019avvocato generale sul caso C-131\/12 Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n de Datos, Mario Costeja Gonz\u00e1lez. Disponibile al link <a href=\"http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf?text=&amp;docid=138782&amp;pageIndex=0&amp;doclang=EN&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=2641333\">http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf?text=&amp;docid=138782&amp;pageIndex=0&amp;doclang=EN&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=2641333<\/a><\/p>\n<div><\/div>\n<hr align=\"left\" size=\"1\" width=\"33%\" \/>\n<div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a title=\"\" href=\"#_ftnref1\">[1]<\/a> Corte di giustizia dell\u2019Unione europea, <i>Comunicato Stampa n. 7\/13<\/i>, Conclusioni dell\u2019avvocato generale nella causa C-131\/12, Google Spain SL, Google Inc. \/ Agencia Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n de Datos, Mario Costeja Gonz\u00e1lez, Lussemburgo, 25 giugno 2013.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Micol Nantiat Googlare il nome di una persona per scoprirne \u201clati oscuri\u201d \u00e8 nella natura della societ\u00e0 voyeur attuale. 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