{"id":2150,"date":"2013-11-01T01:16:57","date_gmt":"2013-11-01T00:16:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=2150"},"modified":"2014-03-10T22:33:02","modified_gmt":"2014-03-10T21:33:02","slug":"il-regime-della-partecipation-exemption","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/il-regime-della-partecipation-exemption\/","title":{"rendered":"Il regime della partecipation exemption"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>di Paolo Antonio Iacopino<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 87 DPR 917\/86 ha introdotto nel nostro sistema tributario un\u2019eccezione al principio di tassazione integrale delle plusvalenze, prevedendo l\u2019esenzione, nella misura del 95%, del plusvalore derivante dalla vendita di partecipazioni o strumenti similari iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie. Per le persone fisiche esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa l\u2019esenzione, ricorrendo gli stessi requisiti, spetta nella misura del 40%.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019introduzione dell\u2019agevolazione si deve al D. Lgs 344\/2003, che ha modificato il sistema fiscale previgente. La ratio legislativa della riforma si pu\u00f2 schematizzare nei seguenti punti:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Passaggio da un sistema di tassazione dei redditi provenienti da partecipazioni in societ\u00e0 commerciali per imputazione ad un sistema per esenzione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Riallineamento con le disposizioni vigenti in altri stati europei relativamente alla normativa fiscale sulla tassazione delle plusvalenze da cessioni di azioni o quote di partecipazioni in societ\u00e0 commerciali, creando a determinate condizioni (art. 87 TUIR) una esenzione quasi totale dell\u2019imponibile fiscale con contestuale indeducibilit\u00e0 delle minusvalenze relative alle partecipazioni esenti (ex art. 101,comma 1-bis, DPR 917\/86). Alcuni autori hanno contestato questa scelta normativa nella parte in cui non prevede, simmetricamente al disposto dell\u2019art. 87, la deducibilit\u00e0 del 5% delle minusvalenze relative a partecipazioni PEX;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Tentativo di contrastare la localizzazione delle holding in ordinamenti nei quali oltre ad essere presente il regime delle partecipazioni esenti esistono forme di Ruling agevolativi per i non residenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La giustificazione dell\u2019esenzione sta nel fatto che le plusvalenze sono costituite sostanzialmente da utili della societ\u00e0 partecipata gi\u00e0 conseguiti, capitalizzati e sottoposti a tassazione o da utili da questa conseguibili in futuro e, pertanto, tassabili al momento del loro conseguimento. In sostanza si \u00e8 optato per la tassazione del reddito a titolo definitivo in capo alla societ\u00e0 e non all\u2019atto della sua distribuzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il regime delle partecipazioni esenti si applica alle operazioni di realizzo delle azioni e delle quote di partecipazioni in societ\u00e0 di capitali, societ\u00e0 cooperative, societ\u00e0 di mutua assicurazione, societ\u00e0 in nome collettivo ed in accomandita semplice, societ\u00e0 di armamento, enti pubblici e privati diversi dalle societ\u00e0 relativamente all\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa commerciale effettivamente svolta. L\u2019esenzione non \u00e8 applicabile alle quote di partecipazione in societ\u00e0 semplici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La disciplina di cui all\u2019art. 87 TUIR \u00e8, anche, applicabile alle cessioni degli strumenti finanziari assimilati alle azioni (art. 44, comma 2, TUIR), agli strumenti finanziari la cui remunerazione \u00e8 costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici dell\u2019emittente, ai contratti di associazione in partecipazione ed ai contratti di cointeressenza a condizione che l\u2019apporto del socio sia costituito da solo capitale o da capitale ed opere o servizi (apporto misto). A tale proposito si ricorda che, dopo la riforma dell\u2019IRES, la remunerazione dei contratti di associazione in partecipazione e di quelli di cointeressenza con apporto di capitale o misto \u00e8 considerata indeducibile per l\u2019associante (art. 109, comma 9,\u00a0 TUIR) ed \u00e8 tassata quale utile in capo all\u2019associato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Possono beneficiare del regime di cui all\u2019art. 87 TUIR solamente i soggetti IRES, quali sono le Srl, le Spa, le Sapa ovvero gli enti commerciali, mentre non \u00e8 applicabile ai contribuenti minori, ex art. 66 TUIR, che non potendo iscrivere le partecipazioni tra le immobilizzazioni non possono accedere al regime agevolato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I requisiti richiesti per l\u2019applicazione dell\u2019istituto sono i seguenti<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell\u2019avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data pi\u00f9 recente (in capo al cedente;<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019esenzione la partecipazione deve essere posseduta a partire dal primo giorno del dodicesimo mese che precede la cessione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esempio n\u00b0 1<\/p>\n<table width=\"718\" border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"99\">Numero azioni<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"87\">Data acquisto<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"77\">Costo acquisto<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"69\">Azioni cedute<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"108\">Data cess.<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"96\">Corrispettivo cessione<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"74\">Plus.Esente<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"109\">Plus.Tassata<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"99\">250<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"87\">30\/02\/2009<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"77\">2000<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"69\">250<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"108\">30\/03\/2010<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"96\">4000<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"74\">1900<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"109\">100 (5%)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: justify;\">La cessione pu\u00f2 usufruire dell\u2019esenzione perch\u00e9 le azioni sono state detenute per pi\u00f9 di 12 mesi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esempio n\u00b0 2<\/p>\n<table width=\"718\" border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"94\">\n<h3>Numero azioni<\/h3>\n<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"108\">\n<h3>Data acquisto<\/h3>\n<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"76\">\n<h3>Costo acquisto<\/h3>\n<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"69\">\n<h3>Azioni cedute<\/h3>\n<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"108\">\n<h3>Data cess.<\/h3>\n<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"93\">\n<h3>Corrispettivo cessione<\/h3>\n<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"64\">\n<h3>Plus. Esente<\/h3>\n<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"107\">\n<h3>Plus. Tassata<\/h3>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"94\">\n<h3>250<\/h3>\n<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"108\">\n<h3>30\/06\/2009<\/h3>\n<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"76\">\n<h3>2000<\/h3>\n<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"69\">\n<h3>250<\/h3>\n<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"108\">\n<h3>30\/04\/2010<\/h3>\n<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"93\">\n<h3>4000<\/h3>\n<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"64\">\n<h3>0<\/h3>\n<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"107\">\n<h3>2000 (100%)<\/h3>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: justify;\">La cessione non pu\u00f2 usufruire dell\u2019esenzione perch\u00e9 le azioni sono state detenute meno di dodici mesi<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0Nel caso di acquisto delle partecipazioni in pi\u00f9 tranche si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data pi\u00f9 recente (applicazione del criterio LIFO).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0Esempio n\u00b0 3<\/p>\n<table width=\"718\" border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"121\">Numero azioni<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"108\">Data acquisto<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"74\">Costo acquisto<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"67\">Azioni cedute<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"108\">Data cess.<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"108\">Corrispettivo cessione<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"57\">Plus. Esente<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"76\">Plus. Tassata<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"121\">250<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"108\">31\/01\/2009<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"74\">2000<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"67\"><\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"108\"><\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"108\"><\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"57\"><\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"76\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"121\">250<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"108\">30\/06\/2009<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"74\">2000<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"67\"><\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"108\"><\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"108\"><\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"57\"><\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"76\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"121\"><\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"108\"><\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"74\"><\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"67\">250<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"108\">30\/04\/2010<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"108\">4000<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"57\">0<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"76\">2000 (100%)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: justify;\">Applicando il criterio LIFO si considerano cedute per prime le azioni acquistate il 30\/06\/2009. La cessione non pu\u00f2 usufruire dell\u2019esenzione perch\u00e9 le azioni cedute sono state detenute per meno di dodici mesi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esempio n\u00b0 4<\/p>\n<table width=\"637\" border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"66\">Numero azioni<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"66\">Data acquisto<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"47\">Costo acq.<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"57\">Azioni cedute<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"76\">Costo di acquisto azioni cedute<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"76\">Data<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>CessioneRicavo cessionePlus. Esente<\/p>\n<p>Per\u00a0 50 azioni acq. Il 31\/1\/09Plus tassata<\/p>\n<p>Per 250 azioni acq il 30\/6\/0925031\/1\/092000\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a025030\/6\/092000\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0300A) 240030\/4\/104800B) 380C) 2020<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A)\u00a0 per calcolare il costo di acquisto delle azioni si deve moltiplicare il valore di carico di ogni singola azione per le azioni cedute. Il valore di carico dell\u2019azione, che nel caso specifico \u00e8 pari ad 8, si ottiene dividendo il costo totale di acquisto (4000) per il numero delle azioni acquistate (500). Moltiplicando il valore di carico (8) per il numero delle azioni cedute si ottiene il costo di acquisto delle azioni cedute, che nella fattispecie \u00e8 pari a 2400 (8 X 300).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">B) l\u2019importo della plusvalenza esente di 380 (400 X 95%) si riferisce al 95% del plusvalore attribuibile alla cessione delle 50 azioni acquistate il 31\/1\/09.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">C) l\u2019importo della plusvalenza tassata di 2020 si riferisce per 2000 alla tassazione della plusvalenza delle 250 azioni acquistate il 30\/06\/2009\u00a0 (che non possono usufruire del regime pex dato che non \u00e8 decorso il periodo minimo di possesso), e per 20 alla quota del 5% della plusvalenza delle 50 azioni acquistate il 30\/01\/2009 (400*5% = 20) che possono usufruire dell\u2019esenzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La previsione di un periodo minimo di possesso pu\u00f2 agevolare l\u2019attuazione di pratiche elusive. Si pensi ad esempio ad una cessione a catena delle partecipazioni tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo economico. Ad esempio la societ\u00e0 A vende alla societ\u00e0 B ad un valore di forte realizzo le sue partecipazioni, usufruendo della esenzione dell\u2019art. 87 TUIR. La societ\u00e0 B prima del decorso del periodo minimo di possesso li vende a C (societ\u00e0 del gruppo) ad un valore inferiore a quello d\u2019acquisto, realizzando una minusvalenza deducibile. Pertanto, A usufruir\u00e0 di una plusvalenza quasi totalmente esente (95%) e B potr\u00e0 godere di una minusvalenza deducibile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli stessi effetti si potranno ottenere nel caso di iscrizioni asimmetriche in bilancio. Nell\u2019esempio di cui sopra la prima acquirente B classifica le partecipazioni nel circolante per poter usufruire al momento della cessione della deducibilit\u00e0 della minusvalenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questi casi l\u2019A.F. avr\u00e0, comunque, la possibilit\u00e0 di valutare l\u2019economicit\u00e0 dell\u2019operazione attivando la procedura di cui all\u2019art. 37-bis, comma 3 lettera f, DPR 600\/73, con tutte le difficolt\u00e0 del caso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si fa presente che in altri stati Europei che adottano l\u2019istituto della PEX, ad esempio l\u2019Olanda, il riconoscimento dell\u2019esenzione non \u00e8 subordinato al decorso di un periodo minimo di possesso. Pertanto, la plusvalenza \u00e8 esente e la minusvalenza \u00e8 indeducibile fin dal primo giorno del possesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>\u00a0classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.\u00a0\u00a0\u00a0 <\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per le partecipazioni gi\u00e0 possedute il requisito della classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie esiste se risultano inseriti in tale categoria nel bilancio relativo al secondo periodo d\u2019imposta precedente a quello in cui si applicano per la prima volta le nuove disposizioni. L\u2019agenzia delle Entrate nella circolare 36\/2004 ha precisato che l\u2019iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo esercizio rende irrilevanti eventuali successive riclassificazioni, con l\u2019effetto che la plusvalenza sar\u00e0 esente e la minusvalenza indeducibile anche se al momento della vendita la partecipazione era iscritta nel circolante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto riguarda i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali il comma 3bis dell\u2019art. 85 TUIR stabilisce che \u201c<i>\u2026\u2026 si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione<\/i>\u201d . Ne consegue che, ad eccezione degli strumenti finanziari iscritti in base allo IAS n\u00b0 39 tra le attivit\u00e0 detenute per la negoziazione, tutti gli altri strumenti finanziari possono usufruire dell\u2019esenzione in presenza degli altri requisiti previsti dall\u2019art. 87 TUIR.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>residenza fiscale della societ\u00e0 partecipata in uno stato o territorio inserito nella white list.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La societ\u00e0 di cui vengono cedute le azioni o le quote non deve essere residente in un paradiso fiscale, fatta salva la possibilit\u00e0 di disapplicazione della norma presentando istanza di interpello all\u2019Agenzia delle Entrate. Il requisito di cui sopra\u00a0 deve sussistere (art. 87, comma 2,TUIR) ininterrottamente almeno dal terzo periodo d\u2019imposta anteriore al realizzo stesso. Nel caso in cui la societ\u00e0 partecipata sia stata costituita da meno di tre anni la residenza fiscale in paesi diversi da quelli black list deve sussistere dal momento della sua costituzione. Si tratta di una disposizione antielusiva tesa a rendere irrilevanti i trasferimenti di residenza in prossimit\u00e0 di cessioni di partecipazioni al fine di conseguire\u00a0 plusvalenze esenti. Per quanto riguarda le societ\u00e0 la cui attivit\u00e0 consiste in via esclusiva o prevalente nella assunzione di partecipazioni (Holding) il requisito della residenza fiscale si riferisce alle societ\u00e0 partecipate e si verifica quando tali presupposti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del patrimonio sociale della partecipante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>\u00a0esercizio da parte della societ\u00e0 partecipata di un\u2019impresa commerciale ex art. 55 TUIR.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il requisito pi\u00f9 importante per usufruire dell\u2019esenzione sulla plusvalenza riguarda l\u2019attivit\u00e0 svolta dalla societ\u00e0 partecipata. In tal senso la legge delega fa riferimento all\u2019esercizio di un\u2019effettiva attivit\u00e0 commerciale. Tale disposizione \u00e8 stata ripresa dall\u2019art. 87,comma 1 lett. D, TUIR nella parte in cui richiede \u201c<i>l\u2019esercizio da parte della societ\u00e0 partecipata di un\u2019impresa commerciale secondo la definizione dell\u2019art. 55<\/i>\u201d. Il riferimento all\u2019art. 55 permette di ritenere commerciali non solo le attivit\u00e0 di cui al comma 1, riferito all\u2019elencazione dell\u2019art.2195 CC, ma anche quelle di cui al comma 2, che estende il campo di applicazione alle attivit\u00e0 produttive di reddito anche se non espressamente contemplate nell\u2019art. 2195 CC. Ai sensi dell\u2019art. 87, comma 2, TUIR il requisito di cui sopra deve sussistere ininterrottamente almeno dal terzo periodo d\u2019imposta anteriore al realizzo stesso. Nel caso in cui la societ\u00e0 partecipata sia stata costituita da meno di tre anni il requisito della commercialit\u00e0 deve esistere dal momento della sua costituzione. Tale disposizione ha la finalit\u00e0 di evitare che l\u2019operativit\u00e0 della societ\u00e0 possa esistere solo inizialmente, con l\u2019effetto di realizzare al momento della cessione una plusvalenza esente su un soggetto vuoto. Per le societ\u00e0 Holding vale quanto detto per il requisito della residenza fiscale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Laddove il patrimonio della partecipata risulti prevalentemente investito in beni immobili diversi dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell\u2019esercizio dell\u2019impresa non sussiste il requisito della commercialit\u00e0. Il riferimento \u00e8 alle societ\u00e0 immobiliari di gestione la cui attivit\u00e0 consiste nel mero godimento degli immobili, intendendo per tale anche la concessione in locazione. Se per\u00f2 la locazione dell\u2019immobile non rileva autonomamente ma \u00e8 in connessione funzionale con una serie complessa di servizi collegati, che incidono in modo rilevante nella determinazione dei corrispettivi, gli immobili possono rientrare tra quelli utilizzati direttamente nell\u2019esercizio d\u2019impresa. Il riferimento \u00e8, ad esempio, alle societ\u00e0 miste immobiliari e di servizi di gestione dei centri commerciali che attraverso contratti di locazione o di affitto di ramo d\u2019azienda garantiscono una serie di servizi fondamentali per le gestione dell\u2019immobile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La ratio della presunzione di non commercialit\u00e0 sopra descritta si individua nella volont\u00e0 di impedire che la cessione della partecipazione nella societ\u00e0 immobiliare si ponga su un piano di equivalenza rispetto alla cessione degli immobili, visto che il trasferimento della partecipazione gode dell\u2019esenzione mentre la cessione degli immobili \u00e8 soggetta alla tassazione ordinaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8, invece, considerata commerciale l\u2019attivit\u00e0 delle immobiliari di costruzione e di commercio, delle societ\u00e0 di leasing immobiliare e delle societ\u00e0 agricole per i terreni su cui viene svolta l\u2019attivit\u00e0. La ratio sta nel fatto che gli immobili, in quanto commercializzati, sono funzionali al conseguimento di ricavi, e non sono detenuti nel patrimonio per poter essere, ad esempio, sfruttati dai soci.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infine, ai sensi dell\u2019art. 87, comma 4, TUIR la presunzione di non commercialit\u00e0 non opera per le societ\u00e0 immobiliari, comprese quelle di gestione, i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In ultimo \u00e8 importante analizzare il rapporto tra la fiscalit\u00e0 delle operazioni straordinarie ed il regime delle partecipazioni esenti in ragione del fatto che il trasferimento di partecipazioni esenti pu\u00f2 avvenire tramite un\u2019operazione di riorganizzazione societaria. I riflessi analizzati sono riferibili ai soli requisiti soggettivi (in capo alla partecipante) ed oggettivi (in capo alla partecipata).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>\u00a0<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>conferimento ex art. 175 TUIR<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso del conferimento realizzativo il conferitario che riceve una partecipazione di controllo o un\u2019azienda comprensiva di partecipazione non eredita il periodo di possesso maturato dal conferente ed il periodo di detenzione decorrer\u00e0 dalla data del conferimento. Analogo discorso vale per l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 commerciale (requisito oggettivo). Per la stessa ragione il conferitario gode di totale autonomia ai fini della classificazione in bilancio della partecipazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>\u00a0<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>conferimento ex art. 176 TUIR<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il conferimento di una partecipazione inclusa in un complesso aziendale determina, ex art. 176 comma 4 TUIR, la continuit\u00e0 del possesso ininterrotto in capo al conferitario. Nella sostanza il periodo di possesso del conferitario si somma a quello del conferente. L\u2019Agenzia delle Entrate ha ritenuto, in chiave antielusiva, che il conferitario non possa modificare la classificazione della partecipazione come risultante dal bilancio del conferente. La partecipazione porta con se anche i requisiti di cui alla lettera C e D dell\u2019art. 87 Tuir, nel senso che se questi esistono non vengono meno a seguito degli eventi riorganizzati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>\u00a0<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>fusione e scissione<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quanto detto per il conferimento ex art. 176 vale per le scissioni e le fusioni, dato che tali operazioni straordinarie agiscono in regime di neutralit\u00e0.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Paolo Antonio Iacopino L\u2019art. 87 DPR 917\/86 ha introdotto nel nostro sistema tributario un\u2019eccezione al principio di tassazione integrale delle plusvalenze, prevedendo l\u2019esenzione, nella misura del 95%, del plusvalore <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[11,33,772],"tags":[],"class_list":["post-2150","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-tributario","category-numero-di-novembre-2013"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"en","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-yG","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2150","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2150"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2150\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4351,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2150\/revisions\/4351"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2150"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2150"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2150"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}