{"id":2162,"date":"2013-11-01T01:16:58","date_gmt":"2013-11-01T00:16:58","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=2162"},"modified":"2014-03-10T22:34:44","modified_gmt":"2014-03-10T21:34:44","slug":"stabile-organizzazione-definizione-nel-contesto-nazionale-ed-internazionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/stabile-organizzazione-definizione-nel-contesto-nazionale-ed-internazionale\/","title":{"rendered":"Stabile Organizzazione: definizione nel contesto nazionale ed internazionale"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>di Mauro Merola<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">1. Introduzione<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In un contesto di crescente decentramento produttivo e commerciale transnazionale, la nozione di stabile organizzazione \u00e8 utilizzata, ormai universalmente, per individuare il presupposto soggettivo sufficiente e necessario per l\u2019imposizione di un\u2019attivit\u00e0 economica svolta nel territorio di uno Stato da un soggetto residente in altro Stato, \u00a0definendo cos\u00ec la sottile linea di demarcazione tra l\u2019operare con uno Stato estero e l\u2019operare in uno Stato estero. <!--more-->La validit\u00e0 di tale orientamento, infatti, \u00e8 ampiamente riconosciuta sia nelle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni sia nelle legislazioni nazionali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il tema ha destato sempre grande interesse da parte della dottrina e della prassi. Il fiume d\u2019inchiostro versato sull\u2019argomento non sembra, tuttavia, giustificato alla luce della realt\u00e0 che appare assai diversa: infatti, gli investimenti produttivi da parte di imprese estere in un altro Paese, in forma di una stabile organizzazione, rappresentano un fenomeno di proporzioni limitate (con l&#8217;eccezione di alcuni settori) rispetto all&#8217;investimento in forma di una societ\u00e0 di capitali autonoma controllata al 100% dall&#8217;impresa estera.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo scarso interesse all\u2019utilizzo dell\u2019istituto della stabile organizzazione deve essere attribuito al fatto che la stessa sia dotata di una limitata soggettivit\u00e0 giuridica; infatti, la responsabilit\u00e0 civile ed amministrativa delle attivit\u00e0 riconducibili ad una stabile organizzazione ricade direttamente sulla societ\u00e0 madre non residente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">2.<\/span> <span style=\"text-decoration: underline;\">Stabile organizzazione: definizione<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il concetto di stabile organizzazione trae origine dal dibattitto relativo alla problematica della doppia imposizione che si \u00e8 sviluppato intorno agli anni 20 del secolo scorso, quando alcuni economisti individuarono due elementi di collegamento \u2013 la fonte, cio\u00e8 il luogo in cui il reddito era prodotto, oppure la residenza, luogo di percezione e consumo di quel reddito \u2013 con il territorio dello Stato, che avrebbero potuto legittimare l\u2019imposizione da parte dello stesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli studiosi cercarono di trovare una soluzione che limitasse l\u2019imposizione sul reddito d\u2019impresa sussistente nello Stato della fonte e individuarono un compromesso accettabile prevedendo che non tutto il reddito prodotto da un\u2019impresa in uno Stato diverso di quello di residenza potesse essere da questo assoggettato ad imposizione, ma soltanto quella parte prodotta mediante un insieme di mezzi materiali e personali costituenti la soglia minima di collegamento tra il contribuente ed un determinato territorio: la stabile organizzazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto riportato sopra, appare evidente che il concetto di stabile organizzazione (<i>i.e.<\/i> <i>permanent establishment<\/i>) occupa, da sempre, un posto di primaria importanza, tanto in ambito interno quanto in ambito internazionale:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>nella sfera dell&#8217;ordinamento interno, in quanto criterio per la localizzazione dei redditi prodotti dalle imprese (e, dunque, per l&#8217;attribuzione della soggettivit\u00e0 tributaria passiva), nonch\u00e9 per l&#8217;individuazione delle correlate norme di determinazione del quantum imponibile;<\/li>\n<li>nella sfera del diritto internazionale convenzionale, in quanto criterio di attribuzione della potest\u00e0 impositiva ai fini dell&#8217;eliminazione della doppia imposizione.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">2.1. <\/span><span style=\"text-decoration: underline;\">La definizione di stabile organizzazione contenuta nella legislazione italiana<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019ordinamento tributario italiano, fino alla riforma del TUIR ad opera del D.Lgs. n. 344\/2003, non contemplava alcuna nozione di stabile organizzazione, per cui le questioni controverse venivano risolte in base alla definizione generale contenuta nel Modello di Convenzione OCSE o sulla base di specifiche Convenzioni contro le doppie imposizioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La lacuna \u00e8 stata rimossa con l\u2019introduzione dell\u2019art. 162 del Testo unico delle imposte sui redditi. Detta norma, infatti, ha introdotto una definizione di stabile organizzazione che, pur riproponendo nell\u2019impostazione generale l\u2019omologa definizione contenuta nell\u2019art. 5 del Modello di Convenzione elaborato dal Comitato per gli Affari fiscali dell\u2019OCSE, assume connotazioni del tutto particolari rispetto alla maggior parte delle Convenzioni contro la doppia imposizione stipulate dall\u2019Italia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, il comma 1 dell\u2019art. 162 TUIR ha definito la stabile organizzazione \u201c<i>una sede fissa di affari per mezzo della quale l\u2019impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attivit\u00e0 sul territorio dello Stato<\/i>\u201d mentre il comma 2 ha completato la portata dello stesso comma enunciando un\u2019elencazione in positivo ed in negativo di ipotesi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nello specifico, quali ipotesi positive vengono indicate rispettivamente: una sede di direzione, una succursale, un ufficio, un\u2019officina, un laboratorio, una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale o un altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, conformemente al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all\u2019esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato pu\u00f2 esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali. Invece, quali ipotesi negative vengono indicate situazioni in grado di configurare attivit\u00e0 di carattere ausiliario e\/o preparatorio, non costituenti aspetti determinanti dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa e concorrenti alla realizzazione dell\u2019utile solo in misura marginale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La precisione dimostrata dal legislatore nel puntualizzare gli ambiti entro cui si concretizza una stabile organizzazione evidenzia limiti e criteri di esercizio della potest\u00e0 impositiva statale; la stessa viene esercitata attraverso la tassazione dei redditi generati dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che per questo assume la qualifica di Stato della fonte del reddito: un fatto economico fiscalmente rilevante in presenza, appunto, di una stabile organizzazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questo modo, di conseguenza, viene sancita la possibilit\u00e0 per lo Stato di tassare i redditi di impresa prodotti da un soggetto non residente, a condizione che risulti possibile localizzarne l\u2019ubicazione della fonte nel suo territorio attraverso la configurazione di una stabile organizzazione. Detto istituto \u00e8 dotato della forza di attrarre i redditi qui prodotti per mezzo di una struttura stabile nel tempo, che fa assumere all\u2019imprenditore estero, nell\u2019ordinamento giuridico italiano, una presenza fiscale qualificata, sostanziale e permanente in grado di collocarlo operativamente su un piano di ipotetica parit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">2.2. La definizione di stabile organizzazione secondo il Modello OCSE<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 5 del \u00a0Modello OCSE &#8211; fine di fornire una nozione di stabile organizzazione, rilevante ai fini del successivo art. 7, paragrafo 1, dello stesso modello &#8211; dispone che, se l\u2019impresa di uno Stato contraente svolge la propria attivit\u00e0 nell\u2019altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili da essa conseguiti sono imponibili, oltre che nello Stato di residenza, anche nello Stato della fonte, ma unicamente nella misura in cui siano attribuibili alla stabile organizzazione stessa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al riguardo, il citato art. 5 contempla una ipotesi tipica, risultante dal combinato disposto dei paragrafi 1, 2 e 4, che richiama il concetto di luogo fisso d\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0, mediante il quale l\u2019impresa estera esercita, in tutto o in parte, il proprio business. Secondo l\u2019indirizzo dello stesso OCSE, tale definizione prevede il verificarsi di tre condizioni, quali l\u2019esistenza di una sede d\u2019affari, cio\u00e8 di un luogo (locali o magazzino) o, in certi casi, macchinari ed attrezzi, il fatto che tale sede di affari sia fissa, cio\u00e8 situata in un sito determinato e caratterizzata da un certo grado di permanenza, nonch\u00e9 lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa per mezzo di tale sede.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, il paragrafo 2 del citato art. 5 fornisce una lista di esempi caratteristici che possono configurare una stabile organizzazione, fra i quali vengono individuati una sede di direzione, una succursale, un ufficio, un\u2019officina, un laboratorio, una miniera o giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, un cantiere di costruzione e montaggio la cui permanenza superi i dodici mesi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il paragrafo 4 dello stesso articolo prevede che, comunque, non si considera che vi sia una stabile organizzazione, qualora si faccia uso di una installazione a soli fini di deposito, esposizione o consegna di merci, ovvero quando queste ultime siano immagazzinate solo per le suddette finalit\u00e0, la sede fissa sia utilizzata unicamente per acquisto merci ovvero per raccogliere informazioni per l\u2019impresa, o per fini di pubblicit\u00e0, fornitura di informazioni, ricerche scientifiche o attivit\u00e0 analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non si ha quindi stabile organizzazione \u2013 come \u00e8 stato precisato in sede OCSE \u2013 nel caso dell\u2019ufficio di rappresentanza, n\u00e9 allorquando l\u2019attivit\u00e0 si estrinsechi in un contratto d\u2019affitto o di concessione in uso di immobili, impianti macchinari o attrezzature, posto in essere senza un insediamento stabile, a meno che in questo contesto non siano compresi anche altre attivit\u00e0, quali, a titolo di esempio, la gestione immobiliare, l\u2019approvvigionamento di materie prime, la manutenzione e la riparazione dei beni affittati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il paragrafo 5 precisa, altres\u00ec, che si ritiene configurabile una stabile organizzazione anche quando una persona, diversa da un agente che goda di uno status indipendente, agisce per conto di una impresa ed abitualmente esercita in uno Stato contraente il potere di concludere contratti in nome dell\u2019impresa stessa, a meno che le attivit\u00e0 svolte da detto oggetto siano limitate a quelle che, qualora esercitate per mezzo di una sede fissa d\u2019affari, rientrerebbero nelle ipotesi escluse di cui al menzionato paragrafo 4.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">3. Stabile organizzazione: analogie e differenze tra la la legislazione nazionale e il Modello OCSE<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La nozione di stabile organizzazione proposta dalla legislazione nazionale presenta, tuttavia, alcune differenze rispetto a quella contenuta nel Modello OCSE. Una delle pi\u00f9 significative \u00e8 rilevabile gi\u00e0 dalla lettura del comma 1, dell\u2019art. 162 del TUIR, dove viene chiarito che la nozione di stabile organizzazione \u00e8 valida sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini Irap, nonostante quest\u2019ultima imposta, a rigore, non possa essere inquadrata in una definizione di imposta sul reddito convenzionale. Tale previsione sembrerebbe, peraltro, confermata dall\u2019autonomia del concetto di stabile organizzazione ai fini Iva sostenuta da parte della dottrina, con conseguente necessit\u00e0 per il legislatore italiano di introdurre una definizione domestica di stabile organizzazione quale centro di attivit\u00e0 stabile valida anche ai fini di quest\u2019ultimo tributo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un\u2019ulteriore significativa differenza tra la normativa domestica e quella convenzionale \u00e8 riscontrabile nella disposizione contenuta al comma 3 dell\u2019art. 162 TUIR, che attribuisce un pi\u00f9 ristretto limite temporale di riferimento ed una espressa rilevanza all\u2019attivit\u00e0 di supervisione al fine della determinazione di una stabile organizzazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A partire dal 1\u00b0 gennaio 2004, infatti, i cantieri aperti in Italia da imprese non residenti potranno configurare molto pi\u00f9 facilmente delle stabili organizzazioni, atteso il limitato termine temporale\u00a0 previsto dal comma 3 dell\u2019art. 162. La soglia dei tre mesi appare, tuttavia, eccessivamente esigua anche in relazione al fatto che il Commentario OCSE precisa che nella nozione in esame devono essere computate anche le attivit\u00e0 preliminari alla creazione del cantiere, come gli studi sulla scelta del sito o altre attivit\u00e0 tecniche ad esso connesse. Coerentemente, l\u2019analoga disposizione contenuta al paragrafo 3 dell\u2019art. 5 del Modello OCSE fissa in dodici mesi il periodo minimo oltre il quale un cantiere di costruzione o di montaggio pu\u00f2 essere considerato stabile organizzazione. Sulla base del combinato disposto dell\u2019art. 162, comma 1, e dell\u2019art. 169 del TUIR, il pi\u00f9 breve termine previsto dal comma 3 in esame si applicher\u00e0, tuttavia, soltanto in relazione ai soggetti residenti in Stati o territori con i quali non sono state stipulate Convenzioni contro le doppie imposizioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di conseguenza, appare evidente che l\u2019effetto pratico dell\u2019introduzione di una nozione domestica di stabile organizzazione sia comunque limitato. Le previsioni dell\u2019art. 162 possono, infatti, essere applicate solo nei confronti dei soggetti residenti con i quali l\u2019Italia non ha ancora stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni, nonch\u00e9, ai sensi del combinato disposto dell\u2019art. 162, comma 1, e dall\u2019articolo 169 del TUIR, in tutti i casi in cui, in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, le previsioni del TUIR risultino pi\u00f9 favorevoli al contribuente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto il riferimento alla nozione di stabile organizzazione \u00e8 condizionata alla valutazione di quale, fra la nozione domestica e quella convenzionale, risulti, nel caso specifico, pi\u00f9 favorevole al contribuente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sono riscontrabili anche importanti analogie tra la normativa nazionale ed il Modello OCSE.\u00a0 Entrambe le fonti richiamate, infatti, individuano sotto un unico <i>nomen<\/i> due distinte ipotesi di stabile organizzazione: la stabile organizzazione cosiddetta \u201cmateriale\u201d, ovvero l\u2019esercizio all\u2019estero di un\u2019attivit\u00e0 mediante una serie di mezzi organizzati direttamente dall\u2019operatore economico, e la stabile organizzazione cosiddetta \u201cpersonale\u201d (<i>i.e.,<\/i> <i>agency clause<\/i>), che si configura allorquando un\u2019impresa opera all\u2019estero senza l\u2019esercizio diretto di un\u2019attivit\u00e0, ma per il tramite di un rappresentante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare per il modello Ocse il concetto di stabile organizzazione esprime il legame dell\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale con il territorio dello Stato, ovvero il collegamento con un determinato punto del territorio. Questo \u00e8 il concetto di stabile organizzazione materiale ed \u00e8 definito nei commi da 1 a 4 dell\u2019art. 5 Modello OCSE.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se manca per\u00f2 una sede fissa d\u2019affari, pu\u00f2 sussistere una stabile organizzazione meramente sulla base dell\u2019elemento personale del rappresentante, ai sensi dei commi 5 e 6 dell\u2019art. 5 del modello OCSE. E\u2019 questa la stabile organizzazione personale in grado di esprimere una certa intensit\u00e0 della partecipazione di un\u2019impresa alla vita economica di un altro Stato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I due presupposti, quello materiale e quello personale, sono alternativi come anche recentemente sottolineato dalla Corte di Cassazione civile<a title=\"\" href=\"#_edn1\">[1]<\/a>, secondo cui, ai fini dell\u2019esistenza di una stabile organizzazione, non ricorre la necessit\u00e0 di una compresenza dell\u2019elemento oggettivo (<i>i.e.,<\/i> stabile organizzazione materiale) e di quello soggettivo (<i>i.e.,<\/i> stabile organizzazione personale).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo l\u2019OCSE, invece, i due presupposti possono coesistere; in tal caso, non esisterebbe una forza di attrazione della stabile organizzazione materiale rispetto a quella personale (ad esempio, nel caso in cui un\u2019impresa ha in uno Stato una sede fissa ed un rappresentante ai sensi dei commi 5 e 6 dell\u2019art. 5 del Modello OCSE, che \u00e8 distaccato dalla sede fissa e non opera all\u2019interno di essa), ma si configurerebbero due stabili organizzazioni nello stesso Stato. Se invece all\u2019interno di una sede fissa di affari sussistessero i presupposti della stabile organizzazione personale, questa avrebbe carattere sussidiario rispetto a quella materiale, tanto da essere assorbita da quest\u2019ultima.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">4. Stabile organizzazione: definizione secondo la normativa Iva<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In ambito Iva \u00e8 possibile affermare che non esiste una nozione legislativa di stabile organizzazione, in quanto le definizioni contenute, rispettivamente, nell&#8217;art. 162 del T.U.I.R. e nell&#8217;art. 5 del modello di Convenzione OCSE rappresentano solamente dei punti di riferimento anche ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;IVA, ma vanno applicate esclusivamente nella sfera delle imposte dirette.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al fine di fornire una definizione ragionevole di stabile organizzazione anche ai fini Iva \u00e8 necessario, quindi, raffrontare i princ\u00ecpi contenuti nella normativa nazionale e in quella convenzionale con gli stessi princ\u00ecpi e le condizioni individuate dalla Corte di giustizia; sarebbe irrazionale procedere ad una trasposizione degli stessi principi da una disciplina all&#8217;altra senza un\u2019analisi comparativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, la giurisprudenza comunitaria<a title=\"\" href=\"#_edn2\">[2]<\/a> ha individuato i tratti pi\u00f9 importanti che deve possedere una stabile organizzazione in ambito Iva, il cui carattere fondamentale \u00e8 da individuarsi nella necessaria presenza di una consistenza minima e permanente di mezzi umani (come personale dipendente) e di mezzi tecnici (come materiali). Secondo la Corte, infatti, affinch\u00e9 un centro di attivit\u00e0 possa essere qualificato come stabile, \u00e8 necessario che esso presenti un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le prestazioni di servizio considerate<a title=\"\" href=\"#_edn3\">[3]<\/a>. Per riconoscere la stabile organizzazione quale centro di imputazione Iva \u00e8 inoltre necessario verificare se l\u2019attivit\u00e0 svolta dal soggetto non residente nel territorio dello Stato abbia natura commerciale o meno, posto che chiunque eserciti un\u2019attivit\u00e0 avente carattere commerciale assume la qualifica di soggetto passivo Iva<a title=\"\" href=\"#_edn4\">[4]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La posizione espressa dalla giurisprudenza comunitaria trova conferma nell\u2019art 9 della direttiva 77\/388\/CEE del 17 maggio 1977 (cd. VI direttiva) e negli artt. 44 e 45 della direttiva \u201crifusione\u201d<a title=\"\" href=\"#_edn5\">[5]<\/a>. Da entrambe le fonti citate consegue che, almeno per quanto riguarda il profilo che attiene alla localizzazione delle prestazioni di servizi, la stabile organizzazione nel sistema dell&#8217;IVA richiede la compresenza permanente di mezzi umani e tecnici che consentano l&#8217;effettuazione di operazioni IVA rilevanti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Recentemente, sulla problematica relativa all\u2019identificazione della stabile organizzazione ai fini Iva, occorre porre l\u2019attenzione sul Regolamento 282\/2011\/UE<a title=\"\" href=\"#_edn6\">[6]<\/a>. L\u2019art. 11,\u00a0 al comma 1 della richiamata normativa, precisa che la stabile organizzazione corrisponde ad una struttura <i>\u201ccaratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere ed utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione\u201d<\/i>. Anche in questo caso viene evidenziata la presenza contemporanea dell\u2019elemento materiale e di quello personale al fine di configurare una stabile organizzazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 2 dell\u2019art. 11 del Regolamento 282\/2011\/UE, poi, \u00a0va ben oltre la questione definitoria, ritenendo che la qualifica di stabile organizzazione sia attribuibile, non in funzione degli acquisti effettuati ma in relazione alle operazioni attive effettivamente prodotte dalla <i>branch<\/i>, utilizzando gli acquisti di beni fisicamente ad esse collegati.<\/p>\n<div><\/div>\n<hr align=\"left\" size=\"1\" width=\"33%\" \/>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ednref1\">[1]<\/a> Cfr. Corte di Cassazione, Sezione tributaria, 9 aprile 2010, \u00a0sent. n. 8488.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ednref2\">[2]<\/a> Cfr. Sent. della Corte di Giustizia delle Comunit\u00e0 europee del 17 luglio 1997, causa C-190\/05 \u201cAro Lease Bv\u201d, e sent. della Corte di Giustizia delle Comunit\u00e0 europee del 7 maggio 1998, causa C-390\/96 \u201cLease Plan Luxembourg S.A.\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ednref3\">[3]<\/a> Cfr. Sent. della Corte di Giustizia delle Comunit\u00e0 europee del 17 luglio 1997, causa C-190\/05 \u201cAro Lease Bv\u201d, cit., nella quale \u00e8 stato escluso che una societ\u00e0 di leasing che non disponga in uno Stato membro n\u00e9 di personale proprio, n\u00e9 di una struttura che presenti un sufficiente grado di stabilit\u00e0 e si limiti a mettere a disposizione dei suoi clienti, procurati tramite intermediari indipendenti stabiliti nello Stato membro, i veicoli concessi in locazione, possa configurarsi come una stabile organizzazione.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ednref4\">[4]<\/a> Su tale aspetto, l\u2019art. 9 della Dir. n. 2006\/112\/CE dispone che \u201csi considera \u2018soggetto passivo\u2019 chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo un\u2019attivit\u00e0 economica, indipendentemente dallo scopo e dai risultati di tale attivit\u00e0. Si considera \u2018attivit\u00e0 economica\u2019 ogni attivit\u00e0 di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attivit\u00e0 estrattive, agricole, nonch\u00e9 quelle di professione libera e assimilate\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ednref5\">[5]<\/a> Cfr. Direttiva 12 febbraio 2008, n. 2008\/8\/CE.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a title=\"\" href=\"#_ednref6\">[6]<\/a> Cfr. Centore P. (2012), Fiscalit\u00e0 e commercio internazionale, 1\/2012, <i>LA SOGGETTIVITA&#8217; PARZIALE AI FINI IVA DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE<\/i>, p. 14.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Mauro Merola 1. 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