{"id":2547,"date":"2014-01-01T00:34:35","date_gmt":"2013-12-31T23:34:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=2547"},"modified":"2014-03-05T08:55:33","modified_gmt":"2014-03-05T07:55:33","slug":"lapplicabilita-allimprenditore-agricolo-professionale-della-causa-di-decadenza-di-cui-allart-7-della-legge-n-604-del-6-agosto-1954","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/lapplicabilita-allimprenditore-agricolo-professionale-della-causa-di-decadenza-di-cui-allart-7-della-legge-n-604-del-6-agosto-1954\/","title":{"rendered":"L\u2019applicabilit\u00e0 all\u2019imprenditore agricolo professionale della causa di decadenza di cui all\u2019art. 7 della legge n. 604 del 6 agosto 1954"},"content":{"rendered":"<div><strong>di Irene Marostegan<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La legge n. 604 del 6 agosto 1954, recante \u201c<i>Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola propriet\u00e0 contadina<\/i>\u201d, ha disposto particolari agevolazioni in materia fiscale<a title=\"\" href=\"#_edn1\">[1]<\/a> per gli atti inerenti alla formazione o all\u2019arrotondamento della c.d. piccola propriet\u00e0 contadina,<b> <\/b>in presenza delle condizioni e dei requisiti fissati dal legislatore.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ai sensi dell\u2019art. 2 della predetta legge, tali agevolazioni possono essere riconosciute all\u2019acquirente che dedichi abitualmente la propria attivit\u00e0 manuale alla lavorazione della terra<a title=\"\" href=\"#_edn2\">[2]<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dal dato normativo si evince con chiarezza che i soggetti destinatari dei benefici fiscali sono, essenzialmente, coloro che rivestono lo <i>status <\/i>di coltivatore<i> <\/i>diretto<a title=\"\" href=\"#_edn3\">[iii]<\/a>, in quanto il \u201c<i>leitmotiv<\/i>\u201d posto alla base della disciplina agevolata \u00e8 da rintracciarsi proprio nella diretta ed abituale dedizione alla coltivazione dei fondi agricoli.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel corso degli anni, il quadro normativo ha assunto una connotazione meno lineare: la novit\u00e0 principale \u00e8 consistita nell\u2019introduzione della figura dell\u2019imprenditore agricolo professionale, ad opera del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il legislatore ha definito l\u2019imprenditore agricolo professionale come colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attivit\u00e0 agricole di cui all\u2019art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualit\u00e0 di socio di societ\u00e0, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dalle attivit\u00e0 medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro<a title=\"\" href=\"#_edn4\">[iv]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al pari delle persone fisiche, anche le societ\u00e0 sono state ammesse a godere della qualifica di imprenditore agricolo professionale, ma solo nell\u2019ipotesi in cui, per le societ\u00e0 di persone, almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (con la specificazione che, per le societ\u00e0 in accomandita, la qualifica si riferisce ai soci accomandatari) e, per le societ\u00e0 di capitali o cooperative, almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale<a title=\"\" href=\"#_edn5\">[v]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La normativa riconosce agli imprenditori agricoli professionali &#8211; siano essi persone fisiche o societ\u00e0 agricole &#8211; la possibilit\u00e0 di fruire delle agevolazioni fiscali e creditizie previste dalla legislazione vigente a favore della piccola propriet\u00e0 contadina.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da un lato, infatti, l\u2019art. 1, comma 4 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 stabilisce che \u00ab<i>All&#8217;imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altres\u00ec riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualit\u00e0 di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime<\/i>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dall\u2019altro, l\u2019art. 2, comma 4 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 estende il regime agevolato anche alle societ\u00e0, specificando che \u00ab<i>Alle societ\u00e0 agricole di cui all&#8217;articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all&#8217;articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualit\u00e0 di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime<\/i>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con l\u2019equiparazione ai fini fiscali delle due figure (coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale), per gli interpreti si \u00e8 posto il problema di comprendere se all\u2019imprenditore agricolo professionale fosse integralmente applicabile la disciplina dettata per il coltivatore diretto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una soluzione fondata su un\u2019analisi ragionata e ponderata del quadro normativo di riferimento induce a ritenere applicabile all\u2019imprenditore agricolo professionale la normativa prevista per il coltivatore diretto, con la sola eccezione di quelle disposizioni che risultino del tutto incompatibili con lo stesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un aspetto, in particolare, deve essere sempre tenuto in considerazione, come linea di discrimine tra queste due figure: il requisito della diretta ed abituale coltivazione dei fondi, imposto dalla normativa fiscale, avr\u00e0 chiaramente modalit\u00e0 differenti di estrinsecazione, in rapporto alla natura stessa delle due categorie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Scendendo pi\u00f9 nel dettaglio, mentre in relazione alla figura del coltivatore diretto appare dirimente una verifica in ordine alla diretta e personale coltivazione del fondo, con riferimento alla categoria dell\u2019imprenditore agricolo professionale il requisito fondamentale \u00e8 stato individuato &#8211; da giurisprudenza e prassi \u00a0&#8211; nel concetto di conduzione del fondo, ovvero nella coltivazione del fondo non solo per mezzo del lavoro proprio e della propria famiglia (come per il coltivatore diretto), ma eventualmente anche per il tramite di manodopera salariata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale inquadramento risulta, peraltro, pi\u00f9 calzante con la natura dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019imprenditore agricolo professionale, rispetto al quale viene in rilievo<b> <\/b>l\u2019aspetto gestionale dell\u2019attivit\u00e0 di coltivazione: se si pu\u00f2 legittimamente presupporre, con riguardo all\u2019imprenditore agricolo professionale persona fisica, che lo stesso svolga in prima persona la coltivazione dei fondi, un simile ragionamento non \u00e8 applicabile <i>tout court<\/i> alle societ\u00e0 agricole.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Chiaramente, infatti, in caso di societ\u00e0 che goda della qualifica di imprenditore agricolo professionale, diverr\u00e0 onere dalla societ\u00e0 stessa, per il tramite della propria compagine sociale, procedere all\u2019abituale coltivazione dei terreni, secondo il principio generale dell\u2019immedesimazione organica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una conferma di tale ricostruzione si pu\u00f2 evincere dall\u2019art. 1, comma 3-<i>bis<\/i> del decreto n. 99 del 26 marzo 2004, dove, a chiari fini antielusivi, \u00e8 specificato che la qualifica di imprenditore agricolo professionale pu\u00f2 essere apportata da parte dell&#8217;amministratore ad una sola societ\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La legge, dunque, vieta che un imprenditore agricolo professionale attribuisca tale qualifica a pi\u00f9 di una societ\u00e0, richiamando indirettamente il requisito primario di tutte le norme agevolative in campo agricolo, ossia la necessit\u00e0 dell\u2019abituale e diretta coltivazione dei terreni acquistati con i benefici fiscali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una volta inquadrato l\u2019ambito normativo di riferimento, occorre rapportare la figura dell\u2019imprenditore agricolo professionale alla casistica decadenziale dettata dal legislatore in materia di piccola propriet\u00e0 contadina.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Viene in rilievo, in proposito, l\u2019art. 7 della legge n. 604 del 6 agosto 1954, rubricato \u201c<i>Decadenza dalle agevolazioni. Conseguenze<\/i>\u201d, dove si prevede la decadenza dai benefici fiscali in caso di<b> <\/b>cessazione della coltivazione del fondo da parte dell\u2019acquirente, nei cinque anni successivi all\u2019acquisto<a title=\"\" href=\"#_edn6\">[vi]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un esempio pu\u00f2 agevolare la presente trattazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si consideri la societ\u00e0 Alfa, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, la quale il 18 dicembre 2012 acquistava due terreni (denominati X e Y), richiedendo le agevolazioni fiscali previste per la piccola propriet\u00e0 contadina. In data 30 novembre 2013 la societ\u00e0 Alfa, che nel frattempo aveva condotto direttamente tali terreni per il tramite della propria compagine sociale, affittava il fondo X ad un soggetto terzo, il Sig. Gamma.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come si \u00e8 avuto modo di illustrare in precedenza, l\u2019intero impianto normativo relativo alle agevolazioni fiscali nel comparto agricoltura \u00e8 focalizzato su un requisito primigenio ed imprescindibile: la dedizione abituale alla conduzione diretta dei terreni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sul punto, sono state effettuate gi\u00e0 alcune precisazioni, relative soprattutto al principio di immedesimazione organica vigente in campo societario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla luce delle predette considerazioni, \u00e8 da ritenere che se una societ\u00e0, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, richiede l\u2019agevolazione della piccola propriet\u00e0 contadina e poi concede in affitto gli stessi terreni ad un soggetto terzo, incorra <i>ex lege<\/i> nella decadenza dai benefici fiscali, integrando l\u2019ipotesi (codificata a livello normativo) di cessazione della conduzione dei terreni nei cinque anni successivi all\u2019acquisto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La concessione in affitto ad un altro soggetto dei terreni acquistati con le agevolazioni della piccola propriet\u00e0 contadina deve essere considerata, infatti, una tipica ipotesi di cessazione della coltivazione\/conduzione diretta, richiesta specificatamente dalla normativa di settore, in quanto tale determinante la decadenza dai benefici fiscali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 immediatamente evincibile la <i>ratio<\/i> sottesa a tale considerazione, in quanto, a seguito della stipula di un contratto di affitto, l\u2019originario acquirente perde la disponibilit\u00e0 materiale dei terreni acquistati in via agevolata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell\u2019esempio prima riportato, la societ\u00e0 Alfa dovr\u00e0, pertanto, ritenersi decaduta dalle agevolazioni fiscali limitatamente al fondo X, oggetto del contratto d\u2019affitto, per venir meno del requisito della conduzione diretta del fondo nel quinquennio dall\u2019acquisto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La ricostruzione sopra indicata, orientata ad estendere all\u2019imprenditore agricolo professionale le ipotesi decadenziali dettate in tema di piccola propriet\u00e0 contadina, trova un ulteriore supporto nell\u2019interpretazione logico-sistematica dell\u2019intera normativa di dettaglio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ampliando il <i>focus <\/i>sulle disposizioni dettate per il settore agricolo, viene in rilievo il d.lgs. n. 228 del 18 maggio 2001, il quale, all\u2019art. 11, comma 3 dispone: \u00ab<i>Non incorre nella decadenza dei benefici l\u2019acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo<\/i> <i>grado, che esercitano l\u2019attivit\u00e0 di imprenditore agricolo di cui all\u2019articolo 2135 del codice civile<\/i> [omissis]\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il tenore di tale disposizione risulta immediatamente comprensibile, avuto riguardo alla connotazione dell\u2019attivit\u00e0 propria di un coltivatore diretto, il quale esercita la conduzione dei terreni mediante il lavoro proprio e della sua famiglia: quindi, sembra condivisibile che l\u2019alienazione del fondo o la concessione in godimento dello stesso a favore dei familiari indicati nella norma non integri un\u2019ipotesi di decadenza dalle agevolazioni fiscali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ora, partendo da tale assunto, il fatto che il legislatore abbia previsto una specifica causa di esclusione dalla decadenza, solo e soltanto nel caso in cui l\u2019alienazione o la concessione in godimento sia rivolta a favore del coniuge dell\u2019acquirente o dei parenti stretti, lascia intendere che ogni altra cessione del bene costituisca, viceversa, un\u2019ipotesi di decadenza, ai sensi dell\u2019art. 7 della legge n. 604 del 6 agosto 1954.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come \u00e8 noto, le norme attributive di agevolazioni fiscali sono, per definizione, di stretta interpretazione e non suscettibili di applicazione analogica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti, solo al legislatore \u00e8 riservata la tipizzazione delle fattispecie agevolative, le quali, nel rispetto del principio della riserva di legge <i>ex<\/i> art. 23 Cost., devono essere stabilite con atti normativi aventi la medesima efficacia di quelli che disciplinano il presupposto d\u2019imposta, con divieto di estensione analogica. Del resto, ai sensi dell\u2019art. 14 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, l\u2019analogia non \u00e8 ammessa per le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi e \u00ab<i>in diritto tributario la giurisprudenza considera eccezionali le disposizioni che contengono norme di favore<\/i>\u00bb<a title=\"\" href=\"#_edn7\">[vii]<\/a>. Il divieto di analogia, pertanto, \u00ab<i>vale anche per le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni, le quali si pongono come norme di deroga rispetto alle norme impositrici<\/i>\u00bb<a title=\"\" href=\"#_edn8\">[viii]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Conseguentemente, tornando al tema della presente trattazione, la tipizzazione di un\u2019unica ipotesi di esclusione dall\u2019operativit\u00e0 della decadenza determina, implicitamente, che ogni casistica non riconducibile alla stessa debba essere qualificata alla luce della normativa di riferimento, con riconduzione al dettato dell\u2019art. 7 della legge n. 604 del 6 agosto 1954.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sul punto ha avuto modo di esprimersi anche la giurisprudenza di legittimit\u00e0: infatti, la Suprema Corte ha ribadito che l&#8217;art. 7, comma 1 della legge n. 604 del 6 agosto 1954, laddove prevede la decadenza dalle agevolazioni fiscali relative all&#8217;acquisto della piccola propriet\u00e0 contadina nell&#8217;ipotesi di avvenuta alienazione del fondo prima del decorso del termine fissato dal legislatore, non ammette eccezioni soggettive o di altro genere, al di fuori di quelle esplicitamente previste dalla legge stessa<a title=\"\" href=\"#_edn9\">[ix]<\/a>.<\/p>\n<div>\n<hr align=\"left\" size=\"1\" width=\"33%\" \/>\n<div style=\"text-align: justify;\"><a title=\"\" href=\"#_ednref1\">[1]<\/a> Costituite dall&#8217;applicazione dell\u2019imposta di registro e dell\u2019imposta ipotecaria in misura fissa, anzich\u00e9 proporzionale, e dall&#8217;esenzione dall&#8217;imposta di bollo.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><a title=\"\" href=\"#_ednref2\">[2]<\/a> L\u2019art. 2 della legge n. 604 del 6 agosto 1954, rubricato \u201c<i>Requisiti per l\u2019applicazione delle agevolazioni tributarie<\/i>\u201d, recita testualmente: \u00ab<i>Le agevolazioni tributarie previste dall&#8217;art. 1 sono applicabili quando:<\/i><i>1) l&#8217;acquirente, il permutante o l&#8217;enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attivit\u00e0 manuale alla lavorazione della terra;<\/i><i>2) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteuti sia idoneo alla formazione o l&#8217;arrotondamento della piccola propriet\u00e0 contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di propriet\u00e0 od enfiteusi dall&#8217;acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacit\u00e0 lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;<\/i><i>3) l&#8217;acquirente, il permutante o l&#8217;enfiteuta nel biennio precedente all&#8217;atto di acquisto o della concessione in enfiteusi non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall&#8217;ispettore provinciale dell&#8217;agricoltura in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari<\/i>\u00bb.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><a title=\"\" href=\"#_ednref3\">[iii]<\/a> L\u2019art. 31 della legge n. 590 del 26 maggio 1965, recante \u201c<i>Disposizioni per lo sviluppo della propriet\u00e0 coltivatrice<\/i>\u201d definisce i coltivatori diretti come coloro che <i>\u00abdirettamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all\u2019allevamento ed al governo del bestiame, semprech\u00e9 la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessit\u00e0 della coltivazione del fondo e per l\u2019allevamento ed il governo del bestiame\u00bb.<br \/>\n<\/i><a title=\"\" href=\"#_ednref4\">[iv]<\/a>\u00a0 Si veda in proposito l\u2019art. 1 del citato d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004.<br \/>\n<a title=\"\" href=\"#_ednref5\">[v]<\/a>\u00a0 Si veda l\u2019art. 1, comma 3 del citato d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a title=\"\" href=\"#_ednref6\">[vi]<\/a>\u00a0 L\u2019art. 7, comma 1, della legge n. 604 del 6 agosto 1954 dispone testualmente: \u00ab <i>Decade dalle agevolazioni tributarie l&#8217;acquirente, il permutante o l&#8217;enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente<\/i>\u00bb.<br \/>\n<a title=\"\" href=\"#_ednref7\">[vii]<\/a> Cos\u00ec Tesauro F. (2011), <i>Istituzioni di diritto tributario. 1- Parte Generale<\/i>, Torino, UTET Giuridica, p. 58.<br \/>\n<a title=\"\" href=\"#_ednref8\">[viii]<\/a> Si veda ancora Tesauro F., <i>cit.<\/i>, p. 60.<br \/>\n<a title=\"\" href=\"#_ednref9\">[ix]<\/a> Si veda in merito Corte di Cassazione, sentenza n. 13219 del 26 ottobre 2001; in senso conforme, Corte di Cassazione, sentenza n. 1226 del 29 gennaio 2001.<br \/>\nSul divieto di analogia delle norme di esenzione ed agevolazione fiscale, indipendentemente dal tipo di tributo, la giurisprudenza della Suprema Corte \u00e8 costante:<i> ex multis <\/i>si veda Corte di Cassazione, Sezione 1^, sentenza n. 1350 del 14 dicembre 1991; <i>id.<\/i> Sezione 5^, n. 26106 del 30 novembre 2005; <i>id.<\/i> Sezione 5^, n. 6542 del 18 marzo 2009; <i>id.<\/i> Sezione 5^, n. 6925 del 25 marzo 2011; <i>id.<\/i> Sezione 5^, n. 22279 del 26 ottobre 2011<i>.<\/i><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Irene Marostegan La legge n. 604 del 6 agosto 1954, recante \u201cModificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola propriet\u00e0 contadina\u201d, ha disposto particolari agevolazioni in <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[11,33,769],"tags":[78,180,340,365,488],"class_list":["post-2547","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-tributario","category-numero-di-gennaio-2014","tag-agevolazioni-tributarie","tag-coltivatore-diretto","tag-giurisprudenza","tag-imprenditore-agricolo","tag-piccola-proprieta-contadina"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"en","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-F5","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2547","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2547"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2547\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4085,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2547\/revisions\/4085"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2547"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2547"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2547"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}