{"id":2552,"date":"2014-01-01T00:11:12","date_gmt":"2013-12-31T23:11:12","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=2552"},"modified":"2014-03-05T08:57:38","modified_gmt":"2014-03-05T07:57:38","slug":"contratti-preliminare-caparra-confirmatoria-e-acconto-sul-prezzo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/contratti-preliminare-caparra-confirmatoria-e-acconto-sul-prezzo\/","title":{"rendered":"Contratto preliminare: caparra confirmatoria e acconto sul prezzo"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>di Mariella Orlando<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il contratto preliminare, disciplinato dall\u2019art. 1385 c.c., \u00e8 l\u2019accordo con il quale le parti si obbligano reciprocamente alla stipula di un successivo contratto definitivo, indicandone i contenuti e gli aspetti essenziali.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il preliminare di vendita \u00e8 uno strumento negoziale largamente usato nella prassi degli affari, specie del settore immobiliare. Infatti, la conclusione della compravendita di beni immobili passa spesso attraverso la stipulazione di un atto temporaneamente antecedente \u2013 detto appunto preliminare \u2013 nel quale le parti assumono, in via reciproca, unitamente l\u2019obbligo di concludere in futuro un ulteriore contratto, generalmente gi\u00e0 determinato nei suoi contenuti essenziali (oggetto, prezzo, modalit\u00e0 di pagamento) che rispetto al precedente si qualifica come definitivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non producendo di regola alcun effetto traslativo, al preliminare di vendita viene attribuita, dalla dottrina<a title=\"\" href=\"#_ftn1\">[1]<\/a> e giurisprudenza, un\u2019efficacia solo obbligatoria. Con la sottoscrizione, infatti, il promittente acquirente non acquista la propriet\u00e0 del bene negoziato, ma assume il solo impegno ad acquistarlo in futuro; e il promittente venditore non perde la propriet\u00e0 del bene medesimo, ma si obbliga unicamente a venderlo in futuro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La ragione che inducono gli operatori economici a ricorrere a tale tipologia contrattuale sono diverse, ma per lo pi\u00f9 riconducibili alla sua idoneit\u00e0, da un lato a realizzare una chiusura immediata dell\u2019affare, consentendo alle parti contraenti di impegnarsi\u00a0 provvisoriamente, in attesa di regolarizzare alcuni aspetti o integrare alcuni presupposti della compravendita; dall\u2019altro ad essere utilizzato come strumento documentale di circolazione dell\u2019affare medesimo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dal punto di vista fiscale &#8211; oggetto di tale contributo &#8211; l\u2019art. 10 della Tariffa allegata al TUR stabilisce l\u2019obbligo dell\u2019assoggettamento dei contratti preliminari di ogni specie all\u2019imposta fissa di registro<a title=\"\" href=\"#_ftn2\">[2]<\/a>, in quanto trattasi &#8211; come gi\u00e0 evidenziato &#8211; di contratti ad effetti meramente obbligatori. Tuttavia, occorre considerare che le parti contraenti possono inserire all\u2019interno del preliminare delle clausole, accessorie rispetto al suo contenuto tipico, volte a rafforzare le obbligazioni reciproche e a tutelare i rispettivi interessi. In particolare si valutano due ipotesi:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li><span style=\"text-decoration: underline;\">Contratto preliminare che contiene una clausola che prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria:<\/span> in tal caso, in relazione a tali somme \u00e8 dovuta l\u2019imposta di registro nella misura dello 0,50%;<\/li>\n<li><span style=\"text-decoration: underline;\">Contratto preliminare che contempli il versamento di acconti di prezzo non soggetti ad IVA:<\/span> in tal caso, trova applicazione l\u2019imposta proporzionale di registro nella misura del 3% come indiato dagli art. 5, comma 2 , e 40 del D.P.R. n. 131\/1986.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">In entrambi i casi descritti, l\u2019imposta pagata \u00e8 imputata all\u2019imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo. Nel caso in cui l\u2019imposta proporzionale corrisposta per la caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo risulti superiore all\u2019imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, spetta il rimborso della maggiore imposta proporzionale versata per la registrazione del contratto preliminare, secondo le regole previste dall\u2019art. 77 del TUR. Si rammenta che il rimborso dell\u2019imposta deve essere richiesto, a pena di decadenza del contribuente, \u201c entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriori, da quello in cui \u00e8 sorto il diritto alla restituzione\u201d. Tenuto conto che il diritto alla restituzione sorge a seguito della registrazione del contratto definitivo, in quanto solo in tale sede pu\u00f2 essere scomputata l\u2019imposta pagata in sede di preliminare, il termine triennale previsto dal citato articolo 77 decorre dalla data di registrazione del contratto definitivo. L\u2019art. 2645 bis c.c. impone la trascrizione dei contratti preliminari relativi a beni immobili redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si evidenzia che in base all\u2019art. 1, comma 1, lettera a), della Tariffa, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, i contratti preliminari rientrano fra gli atti che, se formati \u201cmediante corrispondenza\u201d, sono soggetti a registrazione solo in caso d\u2019uso. Tale regola, per\u00f2, non trova applicazione con riguardo ai contratti per il quali il codice civile richiede la forma scritta a pena di nullit\u00e0 e a quelli aventi per oggetto aziende o costituzioni di diritti di godimento reali o personali sulle stesse. Ne consegue che, per i contratti preliminari pi\u00f9 diffusi nella pratica commerciale, cio\u00e8 quelli aventi per oggetto beni immobili, permane comunque l\u2019obbligo di registrazione in termine fisso anche qualora gli stessi preliminari siano redatti sotto forma di corrispondenza<a title=\"\" href=\"#_ftn3\">[3]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>La disciplina fiscale.<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sulla base delle premesse sopra espresse, esaminiamo i riflessi fiscali del contratto preliminare in particolare le diverse pattuizioni inserite nel contratto preliminare come l\u2019acconto sul prezzo, la caparra confirmatoria, la clausola penale, la caparra o la multa penitenziale ed il deposito cauzionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non sempre, per\u00f2, \u00e8 agevole nel caso concreto determinare quale sia il titolo della dazione della somma, specie qualora quest\u2019ultimo non sia specificato, ovvero le parti abbiano utilizzato il termine generico di \u201ccaparra\u201d o abbiano adottato una denominazione formale contraddetta da elementi che ne evidenziano la non corrispondenza rispetto alla loro reale volont\u00e0. La giurisprudenza ha al riguardo elaborato alcuni criteri interpretativi; ad esempio, qualora sussista un dubbio sull\u2019effettiva intenzione delle parti in ordine alla natura di caparra confirmatoria o di acconto sul prezzo, la somma deve presumersi corrisposta a titolo di acconto, in quanto in assenza di un\u2019inequivoca manifestazione di volont\u00e0 in tal senso non si pi\u00f2 presumere che le parti si siano tacitamente assoggettate ad uno speciale rimedio contro l\u2019inadempimento contrattuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso in cui si tratti di caparra confirmatoria, disciplinato dall\u2019art. 1385 c.c., il patto ha natura reale, richiedendo la consegna della somma di denaro o di una determinata quantit\u00e0 di cose fungibili, pur essendo ammissibile la promessa di versamento di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria. Essa si caratterizza, inoltre, come contratto accessorio, anche se non necessariamente contestuale a quello principale, potendo cio\u00e8 essere perfezionata in un momento successivo a quello di perfezionamento del contratto principale, purch\u00e9 anteriormente alla relativa esecuzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quanto al regime fiscale, l\u2019art. 10 della tariffa, prima parte dispone che <i>\u201c se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente art. 6; se prevede il pagamento in acconto di prezzo non soggetti all\u2019imposta sul valore aggiunto ai sensi degli artt. 5 comma 2 e 40 del testo unico si applica il precedente art. 9. In entrambi i casi l\u2019imposta pagata \u00e8 imputata all\u2019imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo<\/i>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La dazione di somme a titolo di caparra, convenuta in contratto preliminare, comporta dunque l\u2019applicazione dell\u2019imposta proporzionale di registro nella misura dello 0,50 per cento, di cui all\u2019art. 6 della tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131\/1986. Si ritiene, peraltro, che l\u2019imposta sia dovuta anche nel caso di caparre solo \u201cpromesse\u201d, in quanto se il contratto preliminare induce a considerare tassabile sia le somme pagate sia quelle il cui pagamento sia solo previsto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La caparra confirmatoria, secondo l\u2019opinione prevalente<a title=\"\" href=\"#_ftn4\">[4]<\/a>, \u00e8 estranea all\u2019applicazione dell\u2019Iva non potendo, per definizione, essere considerata corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi ai fini dell\u2019applicazione del suddetto tributo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>Caparra confirmatoria e acconto prezzo.<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per valutare il corretto trattamento fiscale \u00e8 opportuno fare qualche cenno sulla natura della caparra confirmatoria e dell\u2019acconto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A differenza dell\u2019acconto, la caparra confirmatoria, definita sotto il profilo civilistico dall\u2019art. 1385 c.c., non rappresenta un anticipo del prezzo pattuito, rivestendo natura risarcitoria in caso di inadempimento contrattuale. La stessa rappresenta, infatti, la liquidazione convenzionale anticipata del danno in caso di inadempimento di una delle parti. Si precisa che:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Se l\u2019inadempimento \u00e8 imputabile a colui che ha dato la caparra, la controparte pu\u00f2 recedere dal contratto trattenendo la caparra stessa;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Se ad essere inadempiente \u00e8 la parte che ha ricevuto la caparra, l\u2019altra pu\u00f2 recedere dal contratto esigendo il doppio della medesima.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il patto di caparra costituisce un contratto con una propria causa, ossia con una propria funzione economico &#8211; sociale, distinta da quella del contratto da essa confermato. \u00a0L\u2019autonomia causale ne fa un contratto a forma libera, come la clausola penale, ma esso viene definito come contratto reale, nel senso che la sua esistenza \u00e8 subordinata alla consegna del denaro o della cosa fungibile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo la giurisprudenza di legittimit\u00e0, la dazione anticipata di somme di denaro, effettuata al momento della conclusione del contratto, costituisce caparra confirmatoria qualora risulti espressamente che le parti abbiano inteso attribuire al versamento anticipato non solo la funzione di anticipazione della prestazione, ma anche quella di rafforzamento e garanzia dell\u2019esecuzione dell\u2019obbligazione contrattuale. La caparra confirmatoria assume, quindi, la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento<a title=\"\" href=\"#_ftn5\">[5]<\/a> (Cass. Civ. 18 gennaio 2007 n. 4047). Infatti la stessa giurisprudenza tributaria ha ritenuto che <i>\u201c ai sensi dell\u2019art. 1385 c.c., il versamento a titolo di caparra\u2026al momento della conclusione del contratto, oltre a dimostrare esteriormente l\u2019intervenuto accordo, ha normalmente il duplice scopo di anticipare in una certa misura la prestazione dovuta, in caso di adempimento,\u00a0 e di rafforzare e di garantire il vincolo obbligatorio, in caso di inadempimento, ..\u00e8 compito del giudice di merito stabilire se i contraenti abbiano inteso attribuire alla somma versata la funzione di mera caparra, ovvero quella di acconto del prezzo dovuto\u201d<\/i> (Cass. n. 727 del 1980).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso in cui nel preliminare sia previsto il versamento di una somma, a titolo di acconto, \u00a0la compravendita \u00e8 soggetta ad imposta di registro e si applica l\u2019imposta nella misura del 3 per cento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, al momento del perfezionamento del contratto definitivo, la caparra e l\u2019acconto potranno essere imputati alla prestazione dovuta e, divenendo parte del corrispettivo pattuito, concorreranno a formare la base imponibile. In pratica, con la stipula del contratto definitivo, la caparra muta la propria natura giuridica, assumendosi quale acconto del prezzo di vendita del bene o del servizio, anche in considerazione del fatto che la dazione di una caparra confirmatoria presuppone la non contemporaneit\u00e0 tra conclusione del contratto e completa esecuzione del medesimo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche nel caso in cui l\u2019operazione di trasferimento immobiliare \u00e8 soggetto ad IVA, il trattamento fiscale del preliminare sar\u00e0 differente a seconda che preveda il versamento di una somma a titolo di acconto o di caparra confirmatoria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il versamento di un acconto, rappresentando l\u2019anticipazione del corrispettivo pattuito, assume rilevanza ai fini Iva con il conseguente obbligo per il cedente o prestatore, di emettere la relativa fattura, con addebito dell\u2019imposta, l\u2019aliquota applicabile \u00e8 quella vigente al momento del pagamento dell\u2019acconto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La caparra confirmatoria, anche se prevista da un\u2019apposita clausola contrattuale, non costituisce, invece, il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di beni, in quanto assolve \u2013 come previsto in precedenza \u2013 una funzione risarcitoria. La stessa non \u00e8 soggetta a Iva per mancanza del presupposto oggettivo di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 633\/1972.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ove, invece, sia dubbia l\u2019effettiva intenzione delle parti le somme versate anteriormente alla formale stipulazione di un contratto a prestazione corrispettive (ed in particolare del contratto di compravendita) devono ritenersi corrisposte a titolo di anticipo (o di acconto) sulla prestazione dovuta in base all\u2019obbligazione principale, e non gi\u00e0 a titolo di caparra, non potendosi ritenere che le parti si siano tacitamente assoggettate ad una \u201cpena civile\u201d, ravvisabile nella funzione risarcitoria della caparra confirmatoria (Cass. Civ. 22 agosto 1977 n. 3833).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A conferma di quanto detto la risoluzione dell\u2019agenzia delle entrate n. 197 del 2007 ha stabilito che il versamento dell\u2019acconto- prezzo\u00a0 assume rilevanza ai fini Iva, con il conseguente obbligo per il cedente o il prestatore di emettere la relativa fattura con addebito dell\u2019imposta. In questo modo &#8211; viene spiegato nella risoluzione \u2013 si rende applicabile il criterio di alternativit\u00e0 Iva \u2013 registro previsto dal richiamato art. 40 del T.U.R. e, pertanto, le disposizioni soggette ad Iva non saranno imponibili agli effetti del registro, risultando dovuta la sola imposta di registro in misura fissa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>La mancata qualificazione delle somme\u00a0 versate in sede di preliminare.<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 197 del 2007 ha fornito chiarimenti in ordine al caso di mancata qualificazione delle somme versate in sede di stipula del contratto preliminare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con la richiamata risoluzione \u00e8 stato chiarito che la dazione anticipata di una somma di denaro, effettuata al momento della conclusione del contratto, costituisce caparra confirmatoria qualora risulti espressamente che le parti abbiano inteso attribuire al versamento anticipato non solo la funzione di anticipazione della prestazione, ma anche quella di rafforzamento e garanzia dell\u2019esecuzione dell\u2019obbligazione contrattuale. La caparra confirmatoria assume, quindi, la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento (Cass. 18.01.2007 n. 4047).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al momento del perfezionamento del contratto definitivo, la caparra (come l\u2019acconto) pu\u00f2 essere imputata alla prestazione dovuta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cos\u00ec il trattamento fiscale sar\u00e0 diverso a seconda che preveda il versamento di una somma a titolo di caparra o di acconto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il versamento a titolo di acconto, rappresentando l\u2019anticipazione del corrispettivo pattuito, assume rilevanza ai fini Iva con l\u2019obbligo per il cedente o prestato di emettere la relativa fattura, con addebito dell\u2019imposta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Viceversa, la caparra confirmatoria, anche se prevista da un\u2019apposita clausola contrattuale, non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di beni, in quanto assolve ad una funzione risarcitoria. La stessa non \u00e8 soggetta ad Iva per mancanza del presupposto oggettivo di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 633\/1972.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per tale ragione, la caparra confirmatoria versata da una delle parti di un contratto di compravendita in sede di stipula di un contratto preliminare \u00e8 assoggettata all\u2019imposta di registro in misura proporzionale (0,50 %), a nulla rilevando la circostanza che, al momento della conclusione del definitivo, la caparra divenga parte del corrispettivo soggetto ad Iva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella risoluzione n. 197 del 2007 viene citato l\u2019orientamento della Suprema Corte in base al quale ove sia dubbia l\u2019effettiva intenzione delle parti, le somme versate anteriormente alla formale stipulazione di un contratto a prestazione corrispettive ( ed in particolare di un contratto di compravendita) devono ritenersi corrisposte a titolo di anticipo ( o di acconto) sulla prestazione dovuta in base all\u2019obbligazione principale, e non gi\u00e0 a titolo di caparra, non potendosi ritenere che le parti si siano tacitamente assoggettate ad una \u201cpena civile\u201d, ravvisabile nella funzione risarcitoria della caparra confirmatoria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In definitiva, se per le somme servate in occasione della stipula del contratto preliminare manca una espressa qualificazione o \u00e8 dubbia l\u2019intenzione delle parti sulla natura delle stesse, tali somme saranno da considerarsi acconti di prezzo da assoggettare, nel caso in cui il trasferimento immobiliare \u00e8 soggetto ad imposta di registro, a tassazione nella misura del 3%, come previsto dalla nota dell\u2019art. 10 della tariffa, prima parte, allegata al TUR.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>Considerazioni conclusive.<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sulla base anche delle recenti risoluzione dell\u2019Agenzia delle Entrate si \u00e8 ormai chiarito che il versamento di un acconto, rappresentando l\u2019anticipazione del corrispettivo pattuito, assume rilevanza al fine Iva con il conseguente obbligo per il cedente o prestatore, di emettere la relativa fattura, con addebito dell\u2019imposta, l\u2019aliquota applicata \u00e8 quella vigente al momento del pagamento dell\u2019acconto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La caparra confirmatoria, anche se prevista da un\u2019apposita clausola contrattuale, non costituisce, invece, il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di beni, in quanto assolve una funzione risarcitoria. La stessa non \u00e8 quindi soggetta a Iva per mancanza del presupposto oggettivo di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 633\/1972.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Conferma a tale interpretazione \u00e8 la prassi amministrativa: le somme versate a titolo di caparra confirmatoria, non costituendo un parziale pagamento anticipato del prezzo, non rientrano nell\u2019ambito applicativo dell\u2019Iva<a title=\"\" href=\"#_ftn6\">[6]<\/a>.\u00a0 A tal proposito \u00e8 stato anche specificato che \u201c<i> la caparra confirmatoria versata da una delle parti di un atto di compravendita in sede di stipula di un contratto preliminare \u00e8 soggetta all\u2019imposta di registro in misura proporzionale. In tal senso, non rileva la circostanza che tale somma, versata a titolo di caparra, al momento della conclusione del contratto per atto pubblico divenga parte del corrispettivo soggetto ad Iva, in quanto, al fine del contratto preliminare la somma in questione deve essere considerata caparra e non acconto sul prezzo di futura cessione<\/i>\u201d<a title=\"\" href=\"#_ftn7\">[7]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Affinch\u00e9 la somma versata a titolo di caparra confirmatoria rilevi anche come anticipazione del corrispettivo pattuito, soggetta a Iva al momento del pagamento alla controparte, \u00e8 necessario che le parti attribuiscano espressamente alla predetta somma.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La previsione nel preliminare del versamento di una somma di denaro \u201cmediante imputazione al prezzo a titolo di caparra confirmatoria e acconto prezzo\u201d attribuisce alla caparra questa ulteriore funzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tutto ci\u00f2 premesso il versamento dell\u2019acconto prezzo rappresentando l\u2019anticipazione del corrispettivo pattuito, assume rilevanza ai fini Iva, con il conseguente obbligo per il cedente o il prestatore di emettere la relativa fattura con addebito dell\u2019imposta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si render\u00e0 quindi applicabile il criterio di alternativit\u00e0 Iva- registro previsto dal richiamato art. 40 del TUR e, pertanto, le disposizioni soggette ad Iva non saranno imponibili agli effetti del registro, risultando dovuta la sola imposta di registro in misura fissa<a title=\"\" href=\"#_ftn8\">[8]<\/a>.<\/p>\n<p><b>Tabella<a title=\"\" href=\"#_ftn9\"><b>[9]<\/b><\/a> del contratto preliminare relativo a beni immobili redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata<\/b><\/p>\n<table width=\"664\" border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"168\"><b>\u00a0<\/b><\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"179\">\n<p align=\"center\"><b>IMPOSTA DI REGISTRO<\/b><\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"152\">\n<p align=\"center\"><b>IMPOSTA IPOTECARIA<\/b><\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"164\">\n<p align=\"center\"><b>IMPOSTA DI BOLLO<\/b><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"168\"><b>\u00a0<\/b><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><b>Contratto preliminare<\/b><\/p>\n<p align=\"center\">Euro 168,00<\/p>\n<p align=\"center\">Euro 168,00<\/p>\n<p align=\"center\">Euro 168,00<\/p>\n<p align=\"center\"><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Contratto preliminare che prevede la dazione di caparra confirmatoria<\/b><\/p>\n<p align=\"center\">Euro 168,00 + 0.50%<\/p>\n<p align=\"center\">Euro 168,00<\/p>\n<p align=\"center\">Euro 155,00<\/p>\n<p><b>Contratto preliminare che prevede il pagamento di acconto di prezzo<\/b><\/p>\n<p align=\"center\">Euro 168,00 + 3%<\/p>\n<p align=\"center\">Euro 168,00<\/p>\n<p align=\"center\">Euro 155,00<\/p>\n<p><b>Contratto preliminare che prevede la dazione di caparra confirmatoria e il pagamento di acconto di prezzo<\/b><\/p>\n<p align=\"center\">Euro 168,00 + 0,50% + 3%<\/p>\n<p align=\"center\">Euro 168,00<\/p>\n<p align=\"center\">Euro 155,00<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<div><\/div>\n<hr align=\"left\" size=\"1\" width=\"33%\" \/>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref1\">[1]<\/a> <i>Trattamenti fiscali della cessione del preliminare di compravendita,<\/i> Zanni M., Rebecca G., Zancan B. in il Fisco n. 5 del 2012.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref2\">[2]<\/a> L\u2019imposta di registro \u00e8 disciplinata dal \u201cTesto unico delle disposizioni concernenti l\u2019imposta di registro\u201d approvato con il D.P.R.\u00a0 26 aprile 1986 n. 131 che ha come presupposto applicativo il compimento di determinati atti giuridici.<\/p>\n<p>L\u2019istituto della registrazione assolve, inoltre ad una funzione di natura probatoria, difatti, come stabilito dall\u2019art. 18 del TUR, la registrazione attesta l\u2019esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi ai sensi dell\u2019art. 2704 c.c.<\/p>\n<p>La registrazione dell\u2019atto consente all\u2019Amministrazione finanziaria di acquisire mediante l\u2019Anagrafe Tributari, notizie riguardanti la situazione economico- patrimoniale dei contribuenti. Le informazioni acquisite attraverso la registrazione degli atti possono assumere rilievo anche ai fini dell\u2019accertamento di imposte diverse da quella di registro.<\/p>\n<p>La prima parte del primo comma l\u2019art. 40 TUR\u00a0 (c.d. principio di alternativit\u00e0 Iva\/ Registro) dispone che gli atti aventi ad oggetto cessione di beni e\/o prestazione di servizi rientranti nel campo di applicazione dell\u2019IVA, l\u2019imposta di registro si applica in misura fissa. Nel secondo periodo si precisa che si considerano soggette all\u2019Iva anche le cessioni e le prestazioni per le quali l\u2019imposta non \u00e8 dovuta a norma dell\u2019art. 7 del D.P.R. 26 ottobre n. 633 e quelle di cui al sesto comma del successivo articolo 21, ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell\u2019art. 10, numeri 8) e( bis) e 27 <i>quinquies<\/i>), dello stesso decreto nonch\u00e9 delle locazioni di immobili esenti dall\u2019art. 6 della legge n. 133 del 1999.<\/p>\n<p>Tale principio di alternativit\u00e0 trova applicazione non soltanto con riguardo alle operazioni imponibili ai fini Iva, ma anche con riferimento alle operazioni Iva non imponibili, a quelle escluse per effetto delle norme sulla territorialit\u00e0 e alle operazioni esenti.<\/p>\n<p>La scelta del legislatore di escludere l\u2019applicazione dell\u2019imposta di registro in misura proporzionale anche per le operazioni non imponibili o esenti deriva dalla necessit\u00e0 di non vanificare le ragioni sottese al particolare regime previsto per tali operazioni dalla normativa Iva.<\/p>\n<p>Il principio di alternativit\u00e0 Iva\/Registro ha subito un\u2019attenuazione a seguito dell\u2019emanazione del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (cd decreto Bersani), convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248. Con l\u2019entrata in vigore di questo decreto non tutte le operazioni attratte nel campo applicativo dell\u2019Iva scontano l\u2019imposta di registro in misura fissa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref3\">[3]<\/a> Per un approfondimento in merito si veda lo studio n. 13-20077T del Consiglio Nazionale del Notariato, reperibile sul sito internet <i>www.notariato.it<\/i>.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref4\">[4]<\/a> In <i>Iva: caparra e acconti nei contratti preliminari<\/i>, in Il Fisco, 2007, 1-5576. In pratica, secondo l\u2019Agenzia, con la stipula del contratto definitivo, la caparra muta la propria natura giuridica assumendosi quale acconto del prezzo di vendita del bene o servizio, anche in considerazione del fatto che la dazione di una caparra confirmatoria presuppone la non contemporaneit\u00e0 tra conclusione del contratto e completa esecuzione del medesimo.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref5\">[5]<\/a> Cass. del 21 dicembre 2005 n. 28697.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref6\">[6]<\/a> Risoluzione dell\u2019Amministrazione finanziaria del 19 maggio 1977 n. 411673.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref7\">[7]<\/a> Risoluzione dell\u2019amministrazione finanziaria del 3 gennaio 1985 n. 251127.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref8\">[8]<\/a> Risoluzione del 1 agosto 2007 n. 197.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a title=\"\" href=\"#_ftnref9\">[9]<\/a> Da Circolare Agenzia delle Entrate n. 18\/E\/2013.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Mariella Orlando Il contratto preliminare, disciplinato dall\u2019art. 1385 c.c., \u00e8 l\u2019accordo con il quale le parti si obbligano reciprocamente alla stipula di un successivo contratto definitivo, indicandone i contenuti <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[11,33,769],"tags":[70,148,209,654],"class_list":["post-2552","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-tributario","category-numero-di-gennaio-2014","tag-acconto","tag-caparra","tag-contratto-preliminare","tag-tassazione"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"en","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-Fa","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2552","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2552"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2552\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4098,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2552\/revisions\/4098"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2552"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2552"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2552"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}