{"id":2638,"date":"2014-01-01T00:29:21","date_gmt":"2013-12-31T23:29:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=2638"},"modified":"2014-03-05T08:56:11","modified_gmt":"2014-03-05T07:56:11","slug":"il-perito-nel-diritto-penale-polacco-e-nel-procedimento-dinanzi-alla-corte-penale-internazionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/il-perito-nel-diritto-penale-polacco-e-nel-procedimento-dinanzi-alla-corte-penale-internazionale\/","title":{"rendered":"Il perito nel diritto penale polacco e nel procedimento dinanzi alla Corte Penale Internazionale"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>di Adrian Szumski* (Traduzione dalla lingua polacca di Jolanta Gr\u0119bowiec Baffoni)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il procedimento penale contemporaneo (a prescindere dal fatto che si svolga dinanzi ad un tribunale nazionale o internazionale) \u00e8 una procedura complessa, e la realizzazione dei suoi obiettivi richiede la pi\u00f9 ampia conoscenza di tutte le circostanze del caso. Spesso si tratta di nozioni appartenenti ad ambiti strettamente specialistici, di cui l\u2019organo giudiziario non deve essere necessariamente esperto. <!--more-->Le disposizioni di legge gli vengono pertanto in aiuto, istituendo la figura del perito. In questo articolo si tenter\u00e0 di confrontare soluzioni giuridiche riguardanti i periti, nel diritto penale polacco e nel procedimento dinanzi ad uno dei tribunali internazionali, qual \u00e8 la Corte Penale Internazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le disposizioni le disposizioni riguardanti i periti nella legge polacca e nei documenti che regolano il funzionamento della Corte Penale Internazionale (CPI), hanno alcune somiglianze ma anche differenze importanti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se si guarda al diritto polacco, l\u2019istituto \u00e8 disciplinato principalmente dal Codice di procedura penale del 6 giugno 1997 e al Regolamento del Ministro della Giustizia del 24 gennaio 2005 sui periti giudiziari. Il ruolo del perito nel processo penale pu\u00f2 essere svolto da persona dotata di cognizioni speciali; ci\u00f2 risulta dal art.193 \u00a7 1 del Codice di procedura penale. Occorre osservare che il concetto di cognizioni speciali \u00e8 molto ampio. Ci\u00f2 significa che la persona con siffatte cognizioni si distingue, in questo senso, da altre persone, e quindi possiede una conoscenza superiore in una particolare branca della scienza, dell&#8217;arte e altre competenze<a title=\"\" href=\"#_edn1\">[i]<\/a> . Ne consegue che in pratica la finzione di perito pu\u00f2 essere assunta da ogni persona che possegga una conoscenza &#8211; anche nella specializzazione pi\u00f9 ristretta e insolita &#8211; se nel processo tale conoscenza \u00e8 necessaria per appurare fatti rilevanti per la decisione<a title=\"\" href=\"#_edn2\">[ii]<\/a>. Allo stesso tempo, tuttavia, la peculiare preparazione della persona nominata per svolgere le funzioni di perito non pu\u00f2 essere limitata solo all\u2019ambito teorico: insieme ad una solida conoscenza teorica, il perito deve possedere anche competenze pratiche. Solo la somma di queste competenze &#8211; teoriche e pratiche &#8211; integra la definizione legale di &#8220;conoscenze speciali&#8221; e, quindi, determina la possibilit\u00e0 per un soggetto di svolgere le funzioni di perito<a title=\"\" href=\"#_edn3\">[iii]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La legge polacca prevede sia l&#8217;istituzione di elenchi di periti giudiziari, sia la figura dei cosiddetti periti <i>ad hoc<\/i>. Per quanto riguarda il primo gruppo di soggetti, conformemente al decreto del Ministro della Giustizia, la gestione dell&#8217;elenco dei periti (secondo le varie branche di scienza, arte, tecnologia , artigianato e altre abilit\u00e0) \u00e8 a cura del presidente tribunale distrettuale (\u00a7 8 comma 1 del regolamento). Vale la pena di prestare attenzione a una mancata corrispondenza della terminologia utilizzata in questo articolo. E&#8217; qui che ci si riferisce alle &#8220;liste dei periti giudiziari&#8221;, tale termine per\u00f2, potrebbe far nascere l\u2019idea che la persona iscritta sulla lista effettivamente sia un perito. Tuttavia, come ha giustamente ha sottolineato Z. Kegel, queste persone rappresentano solo i possibili candidati ad assumere incarichi, ma diventano periti solo al momento della decisione dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, che gli obbliga di esprimere un parere in una causa concreta<a title=\"\" href=\"#_edn4\">[iv]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La legge polacca prevede che nell&#8217;elenco dei periti possono essere incluse le persone che soddisfano le seguenti condizioni :<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022 godano dei diritti civili;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022 abbiano compiuto 25 anni;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022 posseggano la conoscenza teorica e pratica in una particolare branca della scienza, tecnologia, arte, artigianato , e di altre competenze per le quali deve essere fornito il parere;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022 garantiscano il corretto adempimento degli obblighi del perito;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022 esprimano il consenso alla loro nomina a perito (\u00a7 12 comma 1 del regolamento) .<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il possesso delle conoscenze speciali deve essere dimostrabile attraverso documenti o altre prove, invece la valutazione se la dimostrazione delle conoscenze sia soddisfacente, spetta al presidente del tribunale (\u00a7 12 comma 2 del regolamento). Questo tipo di verifica delle conoscenze specifiche del candidato alla funzione peritale pu\u00f2 suscitare qualche controversia, soprattutto in considerazione del grande margine di discrezionalit\u00e0 a riguardo. Da un lato, \u00e8 chiaro che il giudice deve disporre di un margine di discrezionalit\u00e0 nel decidere sulla candidatura a perito, dall\u2019altro, per\u00f2, si reputa che dovrebbero esistere criteri pi\u00f9 precisi per verificare il livello di conoscenze specifiche possedute dall\u2019interessato, il che consentirebbe una migliore selezione e senza dubbio avrebbe un effetto positivo sulla qualit\u00e0 dei pareri rilasciati dagli esperti .<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il cosiddetto \u2018perito <i>ad hoc<\/i>\u2019 \u00e8 rappresentato da un soggetto che non si trova inserito nella lista del tribunale, ma della quale \u00e8 noto il sapere relativo in una certa branca della scienza. Va notato che, dal punto di vista della legge, non vi \u00e8 alcuna differenza nel trattamento e nella valutazione del parere dell&#8217;esperto, indipendentemente dal fatto se egli sia iscritto sulla lista, oppure sia perito <i>ad hoc<\/i><a title=\"\" href=\"#_edn5\">[v]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La legge polacca prevede anche la possibilit\u00e0 di rivolgersi presso le istituzioni accademiche o specialistiche con la richiesta di un parere, in base all\u2019art.193 \u00a7 2 del Codice di procedura penale.\u00a0 Con questa disposizione si accorda il \u00a7 14 del decreto del Ministro della Giustizia, in cui si afferma che &#8220;In caso di necessit\u00e0 di un esperto, il presidente pu\u00f2 rivolgersi alle associazioni competenti od organizzazioni professionali, imprese statali, istituzioni, universit\u00e0 e agenzie governative con la richiesta di identificare le persone con conoscenze teoriche e pratiche in un particolare ramo della scienza, tecnologia, arte, artigianato e altre competenze&#8221; . Tuttavia si deve sottolineare, che in questi casi per perito si intende sempre un dipendente della societ\u00e0 o dell\u2019istituzione, ma tale veste non pu\u00f2 essere assunta dall&#8217;ente stesso o dalla struttura che egli rappresenta<a title=\"\" href=\"#_edn6\">[vi]<\/a>. Ci\u00f2 perch\u00e9 la rilevanza probatoria del parere peritale ha sempre carattere individuale, e ogni perito \u00e8 individualmente responsabile per il parere che esprime<a title=\"\" href=\"#_edn7\">[vii]<\/a>. Dalle disposizioni del codice di procedura penale non risulta che, in caso di parere espresso presso le istituzioni scientifiche o specializzate, oltre alla firma dell\u2019esperto che redige la perizia, sia necessaria &#8220;l\u2019approvazione&#8221; di altre persone o del capo dell&#8217;unit\u00e0. La disposizione di cui all&#8217;art. 200 \u00a7 2 punto 3) del Codice di procedura penale specifica soltanto che, nel caso di parere espresso all\u2019interno dell&#8217;istituzione, questo dovrebbe includere il nome completo e l&#8217;indirizzo dell&#8217;istituzione medesima<a title=\"\" href=\"#_edn8\">[viii]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il sistema giuridico polacco distingue la nozione perito da quella di specialista. Gli specialisti sono ausiliari del processo il cui compito \u00e8 quello di svolgere funzioni tecniche nel corso delle attivit\u00e0 elencate in modo esauriente nell\u2019articolo 205 \u00a7 1 del Codice di procedura penale (fra le quali si citano: ispezione , interrogatorio con uso di dispositivi tecnici per effettuare le operazioni a distanza, esperimento, perizia, sequestro delle cose, perquisizione). Il loro ruolo pu\u00f2 essere svolto, in particolare, attraverso l\u2019esecuzione di misurazioni, di calcoli, la cattura di immagini o il fissaggio di tracce.\u00a0 Gli specialisti possono essere i funzionari dell\u2019organo processuale e le persone al di fuori di questo organo, a condizione che possiedano le relative qualifiche professionali. La loro nomina non richiede una sentenza del tribunale (\u00e8 sufficiente un\u2019ordinanza), tuttavia nei loro confronti vengono ritenute applicabili le disposizioni dedicate ai periti, in particolare per quanto riguarda il rispetto dell\u2019oggettivit\u00e0<a title=\"\" href=\"#_edn9\">[ix]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Passando alla regolamentazione riguardante dei periti nel procedimento dinanzi alla Corte Penale Internazionale, si deve anzitutto rilevare che a questa istituzione si riferiscono due atti giuridici :<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Rules of Procedure and Evidence [U.N. Doc. PCNICC\/2000\/1\/Add.1 (2000)];<\/li>\n<li>Regulations of the Court [ICC-BD\/01-01-04].<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le norme CPI disciplinano l&#8217;istituzione del perito in modo meno dettagliato della legge polacca. In particolare, \u00a0esse non comprendono le disposizioni distinte relative all\u2019interrogatorio del perito; non prevedono in linea di principio, la demarcazione fra il perito e il testimone \u201ccomune\u201d<a title=\"\" href=\"#_edn10\">[x]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non risulta da esse nemmeno la differenziazione fra i periti e gli specialisti. Invece si prevede l\u2019esistenza della figura del perito, iscritto sulla lista redatta dal Segretario della Corte Penale Internazionale (Registrar). E &#8216;quindi, \u00e8 una soluzione in qualche modo simile a quella contenuta nel Codice di procedura penale polacco, che (come gi\u00e0 detto sopra) contempla l\u2019istituzione del perito giudiziario dalle liste del Tribunale. La Corte Penale Internazionale stabilisce, similmente al diritto polacco, l\u2019istituzione del perito per un periodo di cinque anni, con la possibilit\u00e0 di prorogare, sulla sua richiesta, il tempo di altri cinque anni, e cos\u00ec via.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il perito che compare davanti alla CPI dovrebbe ovviamente \u00a0possedere conoscenze speciali. Inoltre, il candidato dovrebbe caratterizzarsi per indipendenza e imparzialit\u00e0, anche se ci\u00f2 non risulta direttamente da nessuna delle regole che disciplinano il funzionamento della Corte Penale Internazionale. Il requisito di indipendenza e di imparzialit\u00e0 \u00e8 derivabile dall\u2019impegno che incombe sul candidato relativo all\u2019obbligo di compilazione della apposita dichiarazione che egli rilascia prima della sua iscrizione sulla lista. La dichiarazione in forma di risposte a varie domande nel modulo (ad esempio sull\u2019eventuale legame del candidato con il personale della Corte, o sullo svolgimento delle eventuali funzioni del perito davanti al tribunale internazionale, o sulle eventuali azioni disciplinari di qualsiasi tipo intraprese nei suoi confronti, o sulle sue eventuali partecipazioni alle attivit\u00e0 inconciliabili con il requisito di indipendenza, necessario per adempiere ai propri obblighi)<a title=\"\" href=\"#_edn11\">[xi]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte si serve dei periti specializzati in diversi campi relativi alla sua attivit\u00e0, ad esempio, attualmente (fine del 2013) sono richiesti esperti nei seguenti settori <a title=\"\" href=\"#_edn12\">[xii]<\/a>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022 Medicina legale ;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022 Balistica ;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022 Scienze Militari ;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022 Polizia ;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022 Politica e geopolitica ;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022 Sistemi giuridici ;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022 Storia ;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022 Linguistica ;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022 Finanza ;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022 Risarcimenti ;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022 Grafologia ;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022 Psicologia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si presume che anche le persone con conoscenze speciali, in campi diversi da quelli elencati, possano essere inserite nell&#8217;elenco presso la Corte Penale Internazionale, ma al momento della loro iscrizione dovrebbero specificare la loro competenza in materia di procedura penale applicabile al procedimento dinanzi al tribunale internazionale<a title=\"\" href=\"#_edn13\">[xiii]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel procedimento dinanzi alla CPI possono essere convocati i singoli esperti, ma anche l&#8217;ente che riunisce le persone con conoscenze speciali pu\u00f2 notificare alla Corte l\u2019offerta dei suoi servizi. Quindi esiste una certa somiglianza alle disposizioni contenute nell&#8217;art. 193 \u00a7 2 del Codice del procedimento penale polacco.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La differenza fra l\u2019istituzione del perito dinanzi alla CPI e la legislazione polacca, \u00e8 l\u2019esigenza nei confronti del candidato di possedere l\u2019esperienza professionale nell\u2019ambito richiesto di almeno 9 anni (oppure di 7 anni nel caso di persone che possiedono un titolo universitario superiore da quello di laurea). \u00a0Invece di candidati per l&#8217;esperienza di esperto in materia , che dovrebbe essere nove anni (o sette anni nel caso di persone con un titolo universitario superiore). La legge polacca prevede solamente l&#8217;obbligo di compimento di 25 anni di vita. Un ulteriore requisito per i candidati \u00e8 la fluente conoscenza di una delle lingue operative della Corte (inglese o francese). Inoltre, disponendo di un elenco di esperti, la Corte si ispira al principio della pari rappresentanza di donne e uomini (\u00e8 anche questo principio di redazione di elenchi degli esperti, non si trova nella pratica polacca).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Va inoltre notato che i periti iscritti nell&#8217;elenco redatto dal Segretario della Corte Penale Internazionale sono sempre a disposizione di tutti gli organi della Corte e a tutte le parti nel procedimento dinanzi alla Corte Penale Internazionale. La giuria, alla quale viene assegnato un caso, pu\u00f2 decidere la convocazione del perito proposto dalle parti, oppure pu\u00f2 nominare un perito di propria iniziativa. La giuria allo stesso tempo non \u00e8 limitata in alcun modo circa l\u2019oggetto della perizia, il numero dei periti designati, il metodo impiegato per la loro nomina, cos\u00ec come in termini del modo in cui verr\u00e0 presentato il loro parere o anche delle scadenze di preparazione e di consegna del loro parere. In seguito all&#8217;adozione del parere espresso dal perito nominato sulla base di una proposta congiunta da parte dei partecipanti, ogni partecipante del processo ha il diritto di chiedere l&#8217;autorizzazione a nominare un altro esperto<a title=\"\" href=\"#_edn14\">[xiv]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In conclusione bisogna affermare che il perito \u00e8 un soggetto importante sia nel diritto penale polacco, sia nel procedimento dinanzi alla corte internazionale, di cui un esempio \u00e8 la Corte Penale Internazionale. Il Perito svolge un ruolo importante nelle situazioni in cui l&#8217;esame del caso esige informazioni concrete, la cui acquisizione \u00e8 possibile tramite la perizia. Il funzionamento del perito in un procedimento penale (sia davanti a un tribunale polacco, sia internazionale) permette di risolvere la questione in modo pi\u00f9 rapido. I regolamenti legali in materia dei periti nella legge penale polacca e nei regolamenti relativi al funzionamento della Corte Penale Internazionale, sembrano essere in gran parte corrispondenti fra di loro, anche se la legislazione polacca in questo senso \u00e8 pi\u00f9 dettagliata, la prassi di funzionamento della Corte Penale Internazionale dimostra che le norme di diritto internazionale sono sufficienti e al tempo stesso contengono alcune soluzioni che si potrebbero adattare anche nel diritto polacco. Uno dei fattori pi\u00f9 importanti che determinano l&#8217;idoneit\u00e0 dei periti \u00e8 la loro professionalit\u00e0, perci\u00f2 sembra ragionevole la proposta di (secondo le soluzioni esistenti proprio nella legislazione di CPI) introdurre nella legge polacca l\u2019esigenza di esperienza professionale nel settore. In questo senso il procedimento \u00e8 attualmente \u00a0in corso presso il Ministero della Giustizia, e si presume che il candidato al perito dovr\u00e0 comprovare una esperienza di un minimo di 5 anni nel settore<a title=\"\" href=\"#_edn15\">[xv]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un ulteriore fattore che potrebbe garantire un elevato livello di competenza degli esperti, sarebbe l\u2019istituzione di un sistema adeguato per il &#8221; reclutamento &#8221; dei candidati periti. Attualmente, in Polonia le istituzioni che hanno sviluppato il proprio modello di formazione dei periti sono soltanto l&#8217;Istituto di Ricerca Forense di Cracovia<a title=\"\" href=\"#_edn16\">[xvi]<\/a> e il Centrale Laboratorio Forense della Questura. Pertanto, risulta pi\u00f9 che giusto il postulato sollevato nella letteratura del settore, ovvero quello di formare una commissione speciale, per esami delle qualifiche dei candidati periti. La concessione dell\u2019attivit\u00e0 peritale autonoma dopo il superamento di un esame statale davanti a una commissione di questo tipo, sicuramente preverrebbe l\u2019attivit\u00e0 peritale da parte delle persone con le qualifiche insufficienti<a title=\"\" href=\"#_edn17\">[xvii]<\/a>.<\/p>\n<div>\n<hr align=\"left\" size=\"1\" width=\"33%\" \/>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p>*Adrian Szumski \u00e8 dottore di ricerca presso l\u2019Istituto di Scienze Internazionali dell\u2019Universit\u00e0 di Wroc\u0142aw<\/p>\n<p><a title=\"\" href=\"#_ednref1\">[i]<\/a> Z. Kegel, Ekspertyza i jej wykonawca, [w:] Z. Kegel (red.), Wsp\u00f3\u0142czesna kryminalistyka i nauki pokrewne w administracji, Wa\u0142brzych 2013, s. 147; zob. te\u017c S. Kalinowski, Opinia bieg\u0142ego w post\u0119powaniu karnym, Warszawa 1972, s. 22.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ednref2\">[ii]<\/a> M. Ca\u0142kiewicz, Wykorzystanie opinii bieg\u0142ego w polskim procesie karnym, \u201eProblemy Kryminalistyki\u201d 2008, Nr 259, s. 30.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ednref3\">[iii]<\/a> Z. Kegel, op. cit., s. 148.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ednref4\">[iv]<\/a> Ibidem, s. 147.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ednref5\">[v]<\/a> zob. wyrok SN z 5 lutego 1974 r. (III KRN 371\/73).<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ednref6\">[vi]<\/a> Z. Kegel, op. cit., s. 147..<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ednref7\">[vii]<\/a> W. Grzeszczyk, Kodeks post\u0119powania karnego. Komentarz, Warszawa 2011, s. 215.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ednref8\">[viii]<\/a> K. Witkowska, Bieg\u0142y w post\u0119powaniu karnym, \u201eProkuratura i Prawo\u201d 2013, Nr 1, s. 67 i 68; Postanowienie SN z dnia 3 listopada 2010 r. (II KK 118\/10).<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ednref9\">[ix]<\/a> T. Grzegorczyk, Kodeks post\u0119powania karnego oraz ustawa o \u015bwiadku koronnym. Komentarz, Warszawa 2008, s. 478.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ednref10\">[x]<\/a> K. N. Calvo-Goller, The Trial Proceedings of the International Criminal Court: ICTY and ICTR Precedents, Leiden 2006, s. 276.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ednref11\">[xi]<\/a> A. J. Belohlavek, R. Hotova, Biegli w \u015brodowisku mi\u0119dzynarodowym w post\u0119powaniu: s\u0105dowym cywilnym i karnym oraz arbitra\u017cowym, a tak\u017ce w sporach inwestycyjnych, Warszawa 2011, s. 131.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ednref12\">[xii]<\/a> <a href=\"http:\/\/www.icc-cpi.int\/en_menus\/icc\/structure%20of%20the%20court\/registry\/experts\/Pages\/call%20for%20experts%20before%20the%20international%20criminal%20court.aspx\">http:\/\/www.icc-cpi.int\/en_menus\/icc\/structure%20of%20the%20court\/registry\/experts\/Pages\/call%20for%20experts%20before%20the%20international%20criminal%20court.aspx<\/a> (dost\u0119p 12.10.2013 r.).<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ednref13\">[xiii]<\/a> Ibidem.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ednref14\">[xiv]<\/a> A. J. Belohlavek, R. Hotova, op. cit., s. 131.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ednref15\">[xv]<\/a> M. Strzebo\u0144ska, Biegli bardziej biegli?, <a href=\"http:\/\/nawokandzie.ms.gov.pl\/numer-11\/wokanda-11\/biegli-bardziej-biegli.html\">http:\/\/nawokandzie.ms.gov.pl\/numer-11\/wokanda-11\/biegli-bardziej-biegli.html<\/a> (dost\u0119p 20.10.2013 r.)<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ednref16\">[xvi]<\/a> Questo sistema prevede la necessit\u00e0 di tirocinio pluriennale nel laboratorio sotto la supervisione di un perito esperto. Di conseguenza si prevede l\u2019apertura del procedimento di qualifica con l\u2019esame di elementi di legge e delle conoscenza dell\u2019Istituto. L\u2019apprendimento termina con l\u2019esame di qualifica del deprito, durante il quale il candidato presenta due perizie e risponde alle domande dei membri della comissione esaminatoria composta da: un giudice, due procuratori, un avvocato, un perito della materia del procedimento e il coordinatore del laboratorio o un suo dipendente. Vedi. M. Strzebo\u0144ska, ibidem.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a title=\"\" href=\"#_ednref17\">[xvii]<\/a> Z. Kegel, op. cit., s. 149.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Adrian Szumski* (Traduzione dalla lingua polacca di Jolanta Gr\u0119bowiec Baffoni) Il procedimento penale contemporaneo (a prescindere dal fatto che si svolga dinanzi ad un tribunale nazionale o internazionale) \u00e8 <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[27,11,769],"tags":[176,223,484,485],"class_list":["post-2638","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-criminologia","category-rubriche-giuridiche","category-numero-di-gennaio-2014","tag-codice-di-procedura-penale-polacco","tag-corte-penale-internazionale","tag-perito","tag-perizia"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"en","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-Gy","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2638","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2638"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2638\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4088,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2638\/revisions\/4088"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2638"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2638"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2638"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}