{"id":2844,"date":"2014-02-01T00:08:54","date_gmt":"2014-01-31T23:08:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=2844"},"modified":"2014-03-05T08:33:24","modified_gmt":"2014-03-05T07:33:24","slug":"le-prinicipali-novita-fiscali-della-legge-di-stabilita-2014","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/le-prinicipali-novita-fiscali-della-legge-di-stabilita-2014\/","title":{"rendered":"Le principali novit\u00e0 fiscali della Legge di stabilit\u00e0 2014"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(di Debora Mirarchi)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">PREMESSA<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dopo un lungo e acceso dibattito fra le forze politiche in campo, la manovra per il 2014 \u00e8 stata definitivamente approvata e, finalmente, \u00e8 diventa Legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Composta da un solo articolo con ben 748 commi, la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, c.d. Legge Stabilit\u00e0, 2014, senza pretese di essere ricordata per le grandi e radicali riforme nel settore economico prevede nuovi inasprimenti del carico fiscale soprattutto con riferimento alla casa e nuovi tagli alla spesa pubblica.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pur mancando la \u201csvolta\u201d che molti aspettavano alla nuova manovra finanziaria deve riconoscersi il pregio di aver provato ad incidere, seppur sensibilmente, sulla tanto delicata materia del lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1. <span style=\"text-decoration: underline;\">Novit\u00e0 in tema di agevolazioni fiscali<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1.1 <span style=\"text-decoration: underline;\">Aiuto alla crescita economica (ACE \u2013 art. 1, commi 137 &#8211; 138<\/span>)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tra le pi\u00f9 importanti novit\u00e0 in tema di agevolazioni fiscali, deve essere segnalato il potenziamento dell\u2019Aiuto per la Crescita Economica (c.d. ACE) gi\u00e0 a partire dal periodo di imposta 2014.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Introdotto con il Decreto Monti (D.L. n. 201\/2011) al fine di incentivare il sistema produttivo italiano attraverso la previsione di una agevolazione per le imprese che decidono di rafforzare la propria struttura patrimoniale, l\u2019ACE rappresenta un beneficio consistente nella detassazione di una parte di reddito in misura corrispondente ai complessivi conferimenti in denaro apportati dai soci o agli utili conseguiti non distribuiti perch\u00e9 destinati a ricapitalizzare il patrimonio societario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Legge di Stabilit\u00e0 2014 rilancia e potenzia l\u2019ACE mediante l\u2019incremento graduale dell\u2019aliquota da utilizzare per il calcolo della detassazione<a title=\"\" href=\"#_ftn1\">[1]<\/a>. Infatti, il coefficiente dal 3% (previsto per il biennio 2011-2013) passa al 4% per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 4,5% per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 e al 4,75% per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dal 2017 l\u2019aliquota sar\u00e0, invece, determinata annualmente (entro il 31 gennaio di ogni anno) con decreto del Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La nuova Legge di Stabilit\u00e0 scommette, quindi, sull\u2019importanza di tale agevolazione premiando le societ\u00e0 che scelgono di incrementare il proprio patrimonio netto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">1.2 Proroga per gli adempimenti e per i versamenti dei tributi, contributi previdenziali e premi di assicurazione per i residenti nell\u2019isola di Lampedusa (art. 1 commi 612-615)<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Altra importante novit\u00e0 apportata dalla Legge Stabilit\u00e0 riguarda la previsione di una proroga per i vari adempimenti in tema di tributi e contributi previdenziali riservata ai soli residenti dell\u2019isola di Lampedusa, in ragione della particolare e difficile situazione affrontata a seguito dell\u2019eccezionale flusso immigratorio delle popolazioni provenienti dal Nord Africa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In virt\u00f9 della proroga, i versamenti dei tributi dovranno essere effettuati alla prima scadenza utile prevista dopo il 31 dicembre 2013 o, in alternativa, in una unica soluzione con la maggiorazione degli interessi al tasso legale a decorrere dal 31 dicembre 2013 sino alla data di versamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Legge prevede, altres\u00ec, la possibilit\u00e0 di presentare istanza per la dilazione di pagamento all\u2019Agenzia delle Entrate competenze senza applicazione di alcuna sanzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1.3 <span style=\"text-decoration: underline;\">Nuove detrazioni per gli interventi volti al recupero e alla ristrutturazione edilizia e per lavori di riqualificazione energetica (art. 1, comma 139<\/span>)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Salutate con particolare favore sono le nuove detrazioni previste dal testo della Legge Stabilit\u00e0 per soggetti IRPEF ed IRES che realizzino determinate tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica e al recupero del patrimonio edilizio e per l\u2019acquisto di grandi e piccoli elettrodomestici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per gli interventi sul risparmio energetico la Legge Stabilit\u00e0, modificando l\u2019art. 14 del D.L. n. 63\/2013, proroga il termine per poter usufruire delle detrazioni in parola e ritocca le relative aliquote, stabilendo la misura del:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 50% per le spese sostenute dall\u20191 gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2015.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Diverse aliquote scontano i medesimi interventi se eseguiti in contesti condominiali e, in particolare, nelle parti comuni dell\u2019edificio. Per tali tipologie di interventi \u00e8 prevista aliquota del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015 e del 50% per le spese sostenute dall\u20191 luglio 2015 al 30 giugno 2016.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per le opere di recupero edilizio la detrazione ai fini IRPEF prevista dall\u2019art. 16 bis del TUIR \u00e8 pari al 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, e 40% per le spese sostenute dall\u20191 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. A partire dal periodo di imposta 2016 la detrazione spetter\u00e0 nella misura prevista a regime pari al 36% con un limite di spesa di \u20ac 48.000,00.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per il c.d. bonus arredo, previsto per l\u2019acquisto di mobili di arredo e grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni), la detrazione massima prevista \u00e8 pari al 50%, su un limite massimo di spesa di \u20ac 10.000,00 per tutti gli oneri sostenuti a partire dal 6 giugno 2013 sino al 31 dicembre 2014.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1.4<span style=\"text-decoration: underline;\"> Agevolazioni per le imprese operanti in territori colpiti dagli eventi sismici (art. 1, comma 361 &#8211; 366)<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Altre importanti agevolazioni sono riservati alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012. Le imprese che, a partire dal 20 maggio 2012, hanno realizzato o realizzano investimenti produttivi nelle zone colpite dal sisma, la Legge di Stabilit\u00e0 riconosce nuove agevolazioni sotto forma di contributo in conto di capitale. Alle Regioni dell\u2019Emilia Romagna, Lombardia e Veneto \u00e8 demandato il compito di definire le modalit\u00e0 di concessione dei contributi statuendo:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l\u2019ammontare massimo e i criteri di valutazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 le eventuali spese connesse;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la documentazione da produrre;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 le condizioni e i presupposti per il riconoscimento e la revoca del contributo, la procedura da seguire, nonch\u00e9 specifiche modalit\u00e0 di controllo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1.5. <span style=\"text-decoration: underline;\">Agevolazione per ATI e RTI (art. 1, commi 56-59<\/span>)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Altre importanti forme di agevolazioni sono introdotte nell\u2019art. 1, commi 56-59 del Testo di Legge e riconosciute a specifiche categorie di soggetti in ragione della attivit\u00e0 esercitata.\u00a0 Si tratta di agevolazioni sostenute tramite l\u2019istituzione di un fondo di 5 milioni di euro per le annualit\u00e0 2014-2015 istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico destinato a sostenere imprese che si uniscono in associazioni temporanee di imprese (ATI) o in raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) al fine di incentivare:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; la promozione, la ricerca e lo sviluppo di software e hardware;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; l\u2019ideazione di strumenti di condivisione e di utilizzo di documentazione in comunit\u00e0;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; la creazione di comunit\u00e0 online e fisiche per la collaborazione in progetti e la condivisione di conoscenze;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; l\u2019accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; creazione di nuove realt\u00e0 industriali;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; la promozione di modelli di attivit\u00e0 di vendita non convenzionali e innovativi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2. <span style=\"text-decoration: underline;\">Novit\u00e0 in tema di tributi locali<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2.1 <span style=\"text-decoration: underline;\">L\u2019imposta Unica Comunale (IUC- art.1, commi 639 &#8211; 679 e 681 &#8211; 703<\/span>)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Legge Stabilit\u00e0 fa il punto anche sulla complessa e articolata materia dei tributi locali, introducendo la nuova tassa sulla casa la c.d. IUC ossia \u201cTassa Unica Comunale\u201d che sostituisce, soltanto in parte, la ormai vecchia e tanto odiata IMU inglobando anche la nuova tassa sui servizi comunali la c.d. TRISE che, nonostante i tentativi, di fatto, non \u00e8 mai entrata in vigore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019obiettivo della riforma sta tutto nell\u2019aggettivo \u201cunica\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tutto il carico fiscale riconducibile al mattone \u00e8 accorpato in una unica imposta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La nuova tassa, infatti, si articola sulla base di due diverse componenti:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; una di natura patrimoniale dovuta dal possessore dell\u2019immobile che continua ad versare l\u2019IMU, ad esclusione della abitazione principale e<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0 l\u2019altra di natura diversa in quanto riferita ai servizi e formata, a sua volta, dalla c.d. TASI ovvero l\u2019imposta sui rifiuti e dal TARI il nuovo contributo per i servizi invisibili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Importante ruolo \u00e8 giocato dai Comuni che dovranno adottare un regolamento specifico per la gestione delle singole componenti (TARI e TASI) nonch\u00e9 mettere a disposizione dei contribuenti il modello per la presentazione della dichiarazione IUC, il cui termine \u00e8 fissato per il 30 giugno dell\u2019anno successivo rispetto a quello in cui inizia la detenzione o il possesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 previsto anche un regime sanzionatorio ah hoc per le violazioni in materia di IUC.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In caso di omesso o insufficiente versamento la sanzione \u00e8 pari al 30% del tributo non versato. Per l\u2019omessa presentazione della dichiarazione si applica una sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un limite minimo di \u20ac 50,00. La dichiarazione infedele \u00e8 punita con la sanzione dal 50% al 100% del tributo non corrisposto con la previsione, anche in questo caso, di un minimo di \u20ac 50,00. E, infine per la mancata, incompleta risposta al questionario del Comune (entro 60 giorni dalla notifica) \u00e8 prevista una sanzione fissa da \u20ac 100,00 a \u20ac 500,00.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il pagamento entro 60 giorni consente la riduzione delle predette sanzioni ad 1\/3.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2.2 <span style=\"text-decoration: underline;\">La nuova tassa sui servizi invisibili (TARI \u2013 art. 1, commi 641 \u2013 668 e 686<\/span>)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il presupposto impositivo del TARI \u00e8 il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani<a title=\"\" href=\"#_ftn2\">[2]<\/a>. Sono, invece, escluse dal pagamento della TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie purch\u00e9 non operative, le aree condominiali comuni che, in quanto tali, ai sensi dell\u2019art. 1117 c.c., non sono detenute o occupate in via esclusiva. Sono, inoltre, esclusi dall\u2019applicazione della nuova tassa le aree dalle quali si producono in maniera continuativa rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti, in via autonoma, i produttori. Non \u00e8 tenuto al pagamento della tassa il soggetto produttore di rifiuti assimilati a quelli urbani, che dimostri di aver provveduto, a sua spese, allo smaltimento degli stessi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La TARI \u00e8 commisurata al periodo di possesso o detenzione calcolato su base annuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma, in caso di occupazione o detenzione temporanea, cio\u00e8 inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno, la TARI \u00e8 determinata sulla base di una tariffa giornaliera.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Legge Stabilit\u00e0 consente ai Comuni di attenuare il carico fiscale sul mattone attraverso la previsione di tariffe ridotte per:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; abitazioni con unico occupante o con occupanti che dimostrino di risiedere o dimorare all\u2019estero per almeno sei mesi all\u2019anno;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; abitazioni o aree scoperte destinate ad essere utilizzate ad un uso soltanto stagionale o comunque non continuativo;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0 fabbricati rurali ad uso abitativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ulteriori riduzioni possono essere previste dai singoli Comuni a cui \u00e8 riconosciuta la facolt\u00e0 di applicare in luogo della TARI un corrispettivo, previa dimostrazione di aver adottato innovativi sistemi di misurazione della quantit\u00e0 e qualit\u00e0 dei rifiuti prodotti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2.3 <span style=\"text-decoration: underline;\">Il tributo sui rifiuti (TASI \u2013 art. 1, commi 640, 669 \u2013 679, 681 &#8211; 687<\/span>)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con la Legge Stabilit\u00e0 debutta anche il TASI dovuto da tutti i possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa anche l\u2019abitazione principale, aree scoperte ed edificabili. Il nuovo tributo \u00e8, in buona sostanza, destinato al finanziamento dei servizi resi dal Comune connessi all\u2019immobile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Degna di nota \u00e8 la previsione contenuta all\u2019art. 1, comma 640, che introduce un limite massimo di aliquota in favore dei contribuenti. Il predetto comma, infatti, prevede che la sommatoria fra l\u2019aliquota massima dell\u2019IMU e quella del TASI non pu\u00f2 superare l\u2019aliquota massima prevista dalla Legge Statale per l\u2019IMU<a title=\"\" href=\"#_ftn3\">[3]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le riduzioni e le esenzioni previste per il TARI trovano applicazione anche per la TASI.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il nuovo tributo \u00e8 dovuto in parte dall\u2019occupante nella misura compresa fra il 10 % e il 30% e, per la restante parte, dal proprietario titolare del diritto reale. La base imponibile \u00e8 mutuata dall\u2019art. 13, D.L. n. 201\/2011 in tema di IMU.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I versamenti della TARI e del TASI possono essere effettuati mediante F24 o apposito bollettino postale in una unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno o in rate il cui numero e il cui termine deve essere stabilito dai Comuni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2.4 <span style=\"text-decoration: underline;\">L\u2019Imposta Municipale Propria (IMU \u2013 art. 1, commi 707 \u2013 728<\/span>)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nonostante l\u2019introduzione della nuova IUC la tanto criticata IMU rimane, seppur con importanti modifiche rispetto alla disciplina previgente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 stata accolta con particolare entusiasmo l\u2019abolizione del pagamento dell\u2019IMU sull\u2019abitazione principale e sulle pertinenze a partire dal periodo di imposta 2014, ad esclusione delle c.d. abitazioni di lusso appartenenti alle categorie A\/1 (abitazioni signorili), A\/8 (abitazioni in ville) e A\/9 (castelli, palazzi, di particolare pregio storico ed artistico) per le quali si continuer\u00e0 a pagare l\u2019imposta con aliquota dello 0,4% (modificabile in aumento o in diminuzione dai Comuni).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per tutti gli altri immobili, l\u2019IMU \u00e8 in parte riscritta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In primis occorre precisare che i Comuni possono considerare abitazione principale e, quindi, escludere dal campo di applicazione dell\u2019IMU le unit\u00e0 immobiliari possedute a titolo di propriet\u00e0 e\/o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l\u2019abitazione non sia locata<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A scelta dei Comuni possono essere considerate abitazioni principali, usufruendo dell\u2019esenzione, anche gli immobili posseduti a titolo di propriet\u00e0 e\/o usufrutto da parte di cittadini non residenti in Italia purch\u00e9, anche in questo caso, non si tratti di immobile locato. Ancora, pu\u00f2 essere considerata abitazione principale l\u2019immobile concesso in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che occupano la casa come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non superiore a \u20ac 500,00, o al parente che appartiene ad un nucleo familiare con un reddito ISEE non superiore a \u20ac 15,000,00 annui.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019abolizione del pagamento dell\u2019IMU per la prima casa \u00e8 stata compensata, per\u00f2, con l\u2019inasprimento del carico fiscale per le seconde case che va interamente versato nelle casse comunali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per tali tipologie di immobili \u00e8 prevista l\u2019aliquota massima del 1,06%, che, in termini pratici si traduce in un aumento del 25% rispetto allo scorso anno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre, se con la vecchia IMU le seconde case non rilevavano ai fini Irpef, la Legge Stabilit\u00e0 reintroduce la previsione in base alla quale se la seconda casa non \u00e8 locata ed \u00e8 situata nello stesso Comune dell\u2019abitazione principale, il reddito dell\u2019unit\u00e0 immobiliare concorrer\u00e0 nella misura del 50% alla formazione del reddito imponibile IRPEF. Se, invece, la seconda casa \u00e8 ubicata in un Comune diverso rispetto a quello dell\u2019abitazione principale, in questo caso, continuer\u00e0 a non rilevare ai fini Irpef.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3. <span style=\"text-decoration: underline;\">Novit\u00e0 in tema di IRPEF<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3.1 <span style=\"text-decoration: underline;\">Detrazioni per il sostenimento di determinate categorie di soggetti (art. 1 commi 575-576<\/span>)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Legge Stabilit\u00e0 2014 contiene una serie di disposizioni finalizzate alla razionalizzazione delle detrazioni previste dall\u2019art. 15 del TUIR. Si tratta in particolare di detrazioni, detassazioni e agevolazioni, riconosciute ai fini IRPEF, il cui intento \u00e8 quello di ridurre il carico fiscale del contribuente che si trovi nella condizione di dover sostenere determinate tipologie di spese e oneri per garantire il soddisfacimento di esigenze e la tutela di soggetti invalidi, disabili e, in generale, non autosufficienti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La possibilit\u00e0 per il contribuente di poter ridurre il proprio debito di imposta attraverso l\u2019applicazione delle detrazioni, previste dalla Legge di Stabilit\u00e0, \u00e8 subordinato all\u2019adozione di provvedimenti di riordino entro il 31 gennaio 2014. In assenza di tali provvedimenti le detrazioni non saranno perse ma ridotte dal 19% al 18% per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17% per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a03.2 <span style=\"text-decoration: underline;\">Detrazioni relative al reddito di lavoro dipendente (art. 1, comma 127<\/span>)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Accanto alle detrazioni riconosciute in ragione delle particolari finalit\u00e0, la Legge Stabilit\u00e0 si occupa anche di incentivare il lavoro dipendente attraverso la previsione di sensibili aumenti delle detrazioni IRPEF spettanti ai titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilati, di cui all\u2019art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) TUIR, al fine di ridurre la pressione fiscale su tale categoria di reddito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019aumento nelle buste paga \u00e8 calcolato in base alla fascia di reddito, alla tipologia di contratto concluso e ai giorni in cui si \u00e8 effettivamente svolta l\u2019attivit\u00e0 lavorativa. Queste, in sintesi, le detrazioni previste dalla Legge Stabilit\u00e0 per il reddito da lavoro dipendente:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 per i redditi uguali o superiori a \u20ac 8.000,00 la detrazione massima prevista \u00e8 pari\u00a0 a \u20ac 1.880,00 in luogo della precedente detrazione pari a\u00a0 \u20ac 1.840,00. In ogni caso \u00e8 previsto un limite minimo di \u20ac 690,00 in caso di contratto a tempo indeterminato ed \u20ac 1.380,00 per i contratti a tempo determinato;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 per i redditi compresi nella fascia da \u20ac\u00a0 8.000,00 a \u20ac 28.000,00 la detrazione spettante \u00e8 pari ad \u20ac 978,00 aumentata del risultato ottenuto dal rapporto fra \u20ac 902,00 e l\u2019importo a sua volta risultante dal rapporto fra \u20ac 28.000,00, diminuito del reddito complessivo, e l\u2019importo di \u20ac 20.000,00 ;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 per i redditi compresi nella fascia da \u20ac 28.000,00 a \u20ac 55.000,00 la detrazione spettante \u00e8 pari ad \u20ac 978,00; la detrazione, in questo caso, spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l\u2019importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l\u2019importo complessivo di \u20ac 27.000,00;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 per i redditi superiori ad \u20ac 55.000,00 non \u00e8 prevista alcuna detrazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si tratta, in buona sostanza, di lievi aumenti \u00a0che, di fatto, hanno un maggior effetto nei confronti di soggetti con una fascia di reddito fra \u20ac 8.000,00 ed \u20ac 18.000,00, che hanno svolto la propria attivit\u00e0 lavorativa non per tutto il periodo di imposta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rimangono, invece, del tutto influenti le detrazioni per soggetti con redditi pi\u00f9 bassi poich\u00e9, nei loro confronti, le gi\u00e0 esistenti detrazioni azzerano il debito di imposta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Stesso discorso per i soggetti che, viceversa, hanno esercitato l\u2019attivit\u00e0 lavorativa per tutto l\u2019anno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sono state, invece, eliminate le detrazioni di lavoro dipendente previste dall\u2019art. 13, comma 2, TUIR per i redditi compresi fra \u20ac 23.000,00 e \u20ac 28.000,00.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4. <span style=\"text-decoration: underline;\">Novit\u00e0 ai fini IRAP<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1 <span style=\"text-decoration: underline;\">Sconto sul cuneo fiscale (art. 1, comma 132<\/span>)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Importanti vantaggi sono riconosciuti per le imprese che aumentano la propria base occupazionale attraverso l\u2019inserimento di nuove risorse assunte con contratto a tempo indeterminato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, si tratta di una deduzione ai fini IRAP che incide direttamente sul cuneo fiscale in quanto consente di ridurre il debito di imposta sino ad un massimo di \u20ac 15.000,00 per ciascun dipendente stabilmente inserito nel contesto occupazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I soggetti che possono beneficiare della deduzione in parola sono:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 societ\u00e0 di capitali;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 societ\u00e0 in nome collettivo;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 persone fisiche;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 societ\u00e0 semplici;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 produttori agricoli;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 enti privati non commerciali;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 stabili organizzazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 preclusa la fruizione della deduzione in parola alle Amministrazioni pubbliche, alle Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale e della Presidenza della Repubblica, nonch\u00e9 gli organi legislativi delle Regioni a Statuto speciale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il vantaggio riconosciuto per l\u2019incremento occupazionale \u00e8 cumulabile con quelli gi\u00e0 previsti dalla normativa sull\u2019IRAP e, quindi, \u00e8 cumulabile, ad esempio, con tutte le deduzioni previste per i contributi previdenziali e assistenziali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2 <span style=\"text-decoration: underline;\">Rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile IRAP delle rettifiche e delle riprese di valore per deterioramento crediti (art. 1, commi 158-159<\/span>)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dietro front della Legge Stabilit\u00e0 con riferimento alla possibilit\u00e0 di dedurre dalla base imponibile IRAP le quote delle svalutazioni crediti per banche, imprese finanziarie e assicurazioni. Prima della riforma del 2004 tali svalutazioni concorrevano pacificamente alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con la Legge n. 203\/05 tale facolt\u00e0 viene meno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Legislatore del 2005, infatti, al fine di superare le sussistenti disparit\u00e0 di trattamento fra enti finanziari e non, ha modificato la determinazione della base imponibile ai fini IRAP per le predette categorie di soggetti escludendo la rilevanza delle svalutazioni dei crediti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nessuna precisa statuizione era, per\u00f2, contenuta in merito alla sorte delle quote c.d. dei noni\/settimi delle svalutazioni contabilizzate prima dell\u2019entrata in vigore della riforma de qua.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 ha comportato l\u2019instaurazione di diversi contenziosi aventi ad oggetto il trattamento delle quote in parola relative a svalutazioni contabilizzate in esercizi precedenti alla modifica legislativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sul punto \u00e8 intervenuta la Corte di Cassazione che con la sentenza del 4 aprile 2012, n. 5403 ha riconosciuto la legittimit\u00e0 della deduzione di tali quote mettendo la parola fine ai numerosi contenziosi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dopo un breve periodo in cui la deduzione delle predette quote delle svalutazioni dei crediti era stata preclusa con riferimento agli esercizi successivi al 2005, la Legge Stabilit\u00e0 2014 riafferma la rilevanza ai fini IRAP delle rettifiche e delle riprese di valore effettuate per il deterioramento dei crediti verso la clientela purch\u00e9 iscritte alla voce 130 del Conto Economico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tali quote sono, quindi, nuovamente deducibili nell\u2019esercizio in cui sono contabilizzate e negli esercizi successivi a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.3 <span style=\"text-decoration: underline;\">L\u2019IRAP per i lavoratori autonomi e per gli imprenditori individuali (art. 1 comma 407<\/span>)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Brutte notizie per i lavoratori autonomi e per gli imprenditori individuali per i quali il pagamento dell\u2019IRAP diviene sempre pi\u00f9 una certezza. La precedente Legge Stabilit\u00e0 aveva istituito a decorre dal 2014 un fondo finalizzato ad escludere dall\u2019ambito di applicazione dell\u2019IRAP le predette categorie di soggetti stabilendo anche specifici importi:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 188 milioni di euro per il 2014;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 252 milioni di euro per il 2015 e<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 242 milioni di euro per il 2016.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Neanche il tempo di vedere un primo utilizzo del predetto fondo che la Legge Stabilit\u00e0 2014 ha soppresso lo stanziamento dello stesso allontanando la possibilit\u00e0 per tali categorie di soggetti di vedersi riconoscere la possibilit\u00e0 di essere esclusi dal campo di operativit\u00e0 dell\u2019IRAP.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">5. <span style=\"text-decoration: underline;\">La nuova web tax (art. 1, commi 33, 177 e 178<\/span>)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con la Legge Stabilit\u00e0 2014 arriva anche una nuovissima tassa che andr\u00e0 a colpire imprese e professionisti che operano nel mondo della pubblicit\u00e0 on line. Il nuovo art. 17 bis del D.P.R. n. 633\/72, cos\u00ec come modificato dalla Legge Stabilit\u00e0 dispone che le imprese e i professionisti che intendono acquisire servizi di pubblicit\u00e0 o link sponsorizzati devono acquistarli da soggetti titolari di partita iva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre se l\u2019oggetto dell\u2019acquisto \u00e8 uno spazio pubblicitario on line o link sponsorizzati nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca titolari alla vendita di tali spazi possono essere esclusivamente editori, concessionari pubblicitarie, motori di ricerca e ogni altro operatore pubblicitario titolare di partita iva.<\/p>\n<div><\/div>\n<hr align=\"left\" size=\"1\" width=\"33%\" \/>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref1\">[1]<\/a> Il calcolo ai fini ACE si articola in due fasi: 1) dapprima si procede alla determinazione della variazione netta del capitale sociale per effetto dei conferimenti e dell\u2019utilizzo degli utili non distribuiti; 2) al nuovo valore del patrimonio netto cos\u00ec ottenuto \u00e8 applicato il coefficiente determinato <i>ex lege<\/i>.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref2\">[2]<\/a> Si noti che il presupposto impositivo della nuova imposta \u00e8 il medesimo dell\u2019abrogato TARES, tributo comunale sui rifiuti e sui servizi istituito a decorrere dal 1 gennaio 2013.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a title=\"\" href=\"#_ftnref3\">[3]<\/a> Si ricordano le aliquote massime previste per l\u2019IMU dalla Legge Statale: 1) 10,6 per mille per la generalit\u00e0 degli immobili; 2) 6 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze; 3) 2 per mille per i fabbricati rurali e quelli ad uso strumentale.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Debora Mirarchi) PREMESSA Dopo un lungo e acceso dibattito fra le forze politiche in campo, la manovra per il 2014 \u00e8 stata definitivamente approvata e, finalmente, \u00e8 diventa Legge. <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":3842,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[11,33,768],"tags":[],"class_list":["post-2844","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-tributario","category-numero-di-febbraio-2014"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"en","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/02\/598487_61582713.jpg?fit=2848%2C2136&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-JS","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2844","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2844"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2844\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3907,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2844\/revisions\/3907"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3842"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2844"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2844"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2844"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}