{"id":2847,"date":"2014-02-01T00:08:19","date_gmt":"2014-01-31T23:08:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=2847"},"modified":"2014-03-05T08:33:30","modified_gmt":"2014-03-05T07:33:30","slug":"i-contratti-di-solidarieta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/i-contratti-di-solidarieta\/","title":{"rendered":"I contratti di solidariet\u00e0"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>di Rossella De Lucia<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La crisi economica, e di conseguenza occupazionale, negli ultimi anni ha mietuto moltissime vittime tra le piccole e medie imprese italiane, quest\u2019ultime molto spesso si sono viste costrette a dichiarare fallimento o ad aggrapparsi a prestazioni a sostegno dei lavoratori. <!--more-->Uno strumento , in particolare, volto a sostenere le aziende e i lavoratori in difficolt\u00e0, in attesa di una ripresa produttiva, \u00e8 sicuramente costituito dal contratto di solidariet\u00e0. \u00a0L\u2019idea di base di questo tipo di contratto \u00e8 quella di provare a \u00a0superare i periodi di crisi, affrontando la riduzione del volume d\u2019affari senza ricorrere al licenziamento del personale ma abbassando il numero di ore di lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ebbene,\u00a0 la disciplina normativa di tali contratti \u00e8 contenuta\u00a0 nella legge n. 863\/1984 , successivamente modificata in particolare dalla legge n. 236\/1993 e dalla legge n.608\/1996; si tratta di veri e propri accordi aziendali stipulati con i sindacati, che possono avere ad oggetto una diminuzione dell\u2019orario di lavoro e della relativa retribuzione, finalizzata ad affrontare le situazioni di riduzione di personale in caso di crisi (difensivi)<a title=\"\" href=\"#_ftn1\">[1]<\/a>, oppure una riduzione dell\u2019orario di lavoro, con perdita di retribuzione, per permettere la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuova manodopera (espansivi)<a title=\"\" href=\"#_ftn2\">[2]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 che si realizza \u00e8 in pratica una solidariet\u00e0 tra i dipendenti dell\u2019impresa, i quali accettano una riduzione dell\u2019orario di lavoro, e della corrispondente retribuzione, al fine di riassorbire eccedenze di personale, con la corresponsione ai medesimi del trattamento di integrazione salariale nella misura di un determinato ammontare del trattamento retributivo perso a seguito della predetta riduzione di orario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pregio di tale istituto \u00e8 la possibilit\u00e0 di un suo utilizzo\u00a0 non solo da parte delle\u00a0 aziende che hanno accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria,\u00a0 ma anche da parte di quelle\u00a0 che\u00a0 non hanno\u00a0 possibilit\u00e0 di utilizzare tale ammortizzatore sociale; con la legge numero 236 del 1993 (modificata dalla legge numero 3 del 2009), \u00e8 stato, infatti, \u00a0esteso l\u2019istituto del contratto di solidariet\u00e0 anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della legge numero 863 del 1984 . Sebbene, si tratti, quest\u2019ultima, di una scelta effettuata dal legislatore dopo ben 10 anni dall\u2019entrata in vigore della 863\/84 e a condizioni visibilmente differenti, va comunque dato \u00a0merito al legislatore di \u201cessersi ricordato\u201d \u00a0anche di quelle piccole imprese che, a volerla dire tutta, sono il fulcro della nostra economia (soprattutto nel meridione).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla luce di tali interventi legislativi si rileva dunque l\u2019esistenza di due tipologie di contratti di solidariet\u00e0, uno applicabile alle aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS (tipo A) e l\u2019altro, applicabile alle aziende minori, artigiane ed in quelle dove, in genere, non trova l\u2019applicazione della CIGS (tipo B).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In dettaglio, i contratti di solidariet\u00e0 rientranti nel campo di applicazione della CIGS<b> <\/b>\u00a0si attivano in seguito alla stipula di un accordo tra le parti, finalizzato alla riduzione concordata dell\u2019orario di lavoro\u00a0<strong>per evitare il licenziamento dei lavoratori ritenuti in esubero.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019ammontare del trattamento di integrazione salariale, \u00e8 determinato,da tale legge, nella misura\u00a0<strong>del 50% del trattamento retributivo perso<\/strong>\u00a0a seguito della riduzione di orario.<br \/>\nAttualmente ai sensi dell\u2019articolo 6, comma 3, della legge 608 del 1996, la misura\u00a0<strong>\u00e8 pari al 60% del trattamento retributivo perso<\/strong>\u00a0a seguito della riduzione di orario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il contratto di solidariet\u00e0 pu\u00f2 essere stipulato per un\u00a0<strong>periodo non superiore a 24 mesi<\/strong>\u00a0e pu\u00f2 essere prorogato, ai sensi della legge numero 48 del 1988, per un massimo di\u00a0<strong>36 mesi nelle aree del Mezzogiorno<\/strong>\u00a0e per un massimo di\u00a0<strong>24 mesi nelle altre aree.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per le aziende rientranti nel tipo B, invece, il contributo, corrisposto per un\u00a0<strong>periodo massimo di 2 anni<\/strong>, \u00e8 pari al\u00a0<strong>50% del monte retributivo <\/strong>perso a seguito della riduzione di orario,contributo \u00a0erogato in\u00a0<strong>rate trimestrali<\/strong>\u00a0e ripartito in parti uguali tra l\u2019impresa ed i lavoratori interessati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il livello decisamente basso dei trattamenti di integrazione salariale ,la difficile solidariet\u00e0 tra lavoratori, le difficolt\u00e0 organizzative e la chiara preferenza dei datori di lavoro, nonostante gli incentivi loro attribuiti, al ricorso agli strumenti tradizionali sono elementi che hanno tutti insieme contribuito alla basso utilizzo di tale istituto in particolare dei contratti espansivi. Il rilancio dei contratti di solidariet\u00e0 richiede ad oggi oltre che una maggiore certezza dei finanziamenti, \u00a0degli incentivi per le imprese che non siano solo economici ma anche normativi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In realt\u00e0, per\u00f2, mentre la solidariet\u00e0 difensiva \u00e8 stata spesso utilizzata anche in questi anni di crisi economica, gli esempi del secondo tipo sono rarissimi. Talvolta si cita l\u2019accordo dell\u2019<strong>Alitalia<\/strong>\u00a0del 2009, anche se in quella vicenda l\u2019intervento pubblico aveva assunto caratteristiche pi\u00f9 generali. Negli anni precedenti, alcuni accordi aziendali di questo tipo erano stati stipulati nel settore bancario e in quello della grande distribuzione. Ma prima le ristrutturazioni industriali e poi, dal 2008, la crisi hanno contribuito ad archiviare un istituto che vorrebbe promuovere rimodulazioni di orario per favorire nuova occupazione.<\/p>\n<div><br clear=\"all\" \/><\/p>\n<hr align=\"left\" size=\"1\" width=\"33%\" \/>\n<div>\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref1\">[1]<\/a> Art. 1, l.n. 863\/1984<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref2\">[2]<\/a> Art. 2, l.n. 863\/1984<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Rossella De Lucia La crisi economica, e di conseguenza occupazionale, negli ultimi anni ha mietuto moltissime vittime tra le piccole e medie imprese italiane, quest\u2019ultime molto spesso si sono <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[11,29,768],"tags":[208,232,395,411,465,706],"class_list":["post-2847","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-del-lavoro","category-numero-di-febbraio-2014","tag-contratto-di-solidarieta","tag-crisi","tag-lavoro","tag-licenziamento","tag-orario-di-lavoro","tag-volume-di-affari"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"en","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-JV","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2847","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2847"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2847\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4079,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2847\/revisions\/4079"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2847"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2847"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2847"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}