{"id":3719,"date":"2014-03-01T21:29:26","date_gmt":"2014-03-01T20:29:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=3719"},"modified":"2014-03-04T16:24:04","modified_gmt":"2014-03-04T15:24:04","slug":"click-e-si-apre-il-link-ma-il-diritto-dautore-dove-va-a-finire","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/click-e-si-apre-il-link-ma-il-diritto-dautore-dove-va-a-finire\/","title":{"rendered":"\u201cClick!\u201d e si apre il Link. Ma il diritto d\u2019autore dove va a finire?"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">(di Micol Nantiat)<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">I social network e i siti web sono sempre pi\u00f9 dinamici e consentono di condividere facilmente notizie e contenuti provenienti da altre fonti online. In particolare, l\u2019utilizzo di collegamenti ipertestuali, anche chiamati pi\u00f9 comunemente link o hyperlink, facilita l\u2019accesso a informazioni grazie a un semplice click. <!--more--><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">Tuttavia, siamo sicuri che non si leda il diritto d\u2019autore di chi ha creato l\u2019informazione originale all\u2019interno del sito internet da cui si prende il contenuto? Su tale quesito si \u00e8 pronunciata lo scorso 13 febbraio la Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea con la Sentenza C-466\/12 sulla causaNils Svensson e a. contro Retriever Sverige AB<a title=\"\" href=\"#_ftn1\">[1]<\/a>.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">Il caso in questione vede protagoniste due societ\u00e0 svedesi: la testata giornalistica G\u00f6teborgs-Posten e la Retriever Sverige che condivide sul proprio sito internet collegamenti ipertestuali di articoli presenti in Rete.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">La Retriever Sverige<a title=\"\" href=\"#_ftn2\">[2]<\/a> pubblica, tra gli altri, link collegati ad articoli scritti da giornalisti del G\u00f6teborgs-Posten<a title=\"\" href=\"#_ftn3\">[3]<\/a> senza chiederne previa autorizzazione agli autori. Sebbene entrambe le parti riconoscano che gli articoli sono liberamente accessibili sul sito del giornale G\u00f6teborgs-Posten, i giornalisti interessati citano in giudizio dinanzi allo Stockholms tingsr\u00e4tt (Tribunale di Stoccolma) la Retriever Sverige lamentando che la Retriever Sverige viola il loro diritto esclusivo di mettere le loro opere a disposizione del pubblico e confonde l\u2019utente che cliccando su uno di questi collegamenti non si rende conto chiaramente di essere trasferito su un altro sito per accedere all\u2019opera di suo interesse. I ricorrenti richiedono quindi un risarcimento del danno derivante dal fatto che tale societ\u00e0 avrebbe sfruttato, senza la loro autorizzazione, taluni loro articoli, mettendoli a disposizione dei suoi clienti. Per contro, secondo la Retriever Sverige gli utenti sono consapevoli del fatto che cliccando su uno di questi collegamenti si venga trasferiti su un altro sito e ricorda che la fornitura di liste di collegamenti ipertestuali verso opere messe a disposizione del pubblico su altri siti internet non lede i diritti d\u2019autore.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">La domanda, respinta, viene riproposta alla Corte d\u2019appello di Svea che analizza il caso di specie alla luce dell\u2019articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001\/29 sull&#8217;armonizzazione di taluni aspetti del diritto d&#8217;autore e dei diritti connessi nella societ\u00e0 dell&#8217;informazione<a title=\"\" href=\"#_ftn4\">[4]<\/a>, il quale recita:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\"><i>Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.<\/i><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">La Corte d\u2019appello sospende il giudizio per proporre all\u2019attenzione della Corte di giustizia dell\u2019Unione Europea quattro questioni pregiudiziali:<\/span><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">se un soggetto fornisce sul proprio sito internet il link a un\u2019opera di cui non detiene il diritto d\u2019autore si pu\u00f2 definire tale link come \u201ccomunicazione al pubblico\u201d dell\u2019opera ai sensi dell\u2019articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001\/29?<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">\u00e8 rilevante, ai fini della soluzione della prima questione, il fatto che l\u2019opera alla quale rimanda il link si trovi su un sito internet accessibile a chiunque senza limitazioni oppure che l\u2019accesso sia in qualche modo limitato?<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">\u00e8 rilevante che l\u2019opera, dopo che l\u2019utente abbia cliccato il collegamento, sia presentata su un sito diverso da quello in cui l\u2019opera si trova originariamente, con modalit\u00e0 tali da offrire al cliente l\u2019impressione di restare nello stesso sito internet?<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">uno Stato membro pu\u00f2 stabilire una maggiore tutela del diritto esclusivo dell\u2019autore includendo nella nozione di \u201ccomunicazione al pubblico\u201d pi\u00f9 forme di messa a disposizione di quante stabilite all\u2019articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001\/29?<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">La Corte ha analizzato le prime tre questioni insieme poich\u00e9 legate dall\u2019interpretazione della nozione di \u201ccomunicazione al pubblico\u201d. Essa consta di due elementi cumulativi, ossia:<\/span><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">un <i>atto di comunicazione<\/i> di un\u2019opera, intesa in senso ampio cos\u00ec da garantire un elevato livello di protezione ai titolari del diritto d\u2019autore. Nel caso di specie, il fatto di fornire link verso opere tutelate deve essere qualificato come atto di comunicazione;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">la comunicazione della stessa opera a un <i>pubblico<\/i>, ossia un numero indeterminato di destinatari potenziali che comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole. Come risulta da costante giurisprudenza, per ricadere nella nozione di \u201ccomunicazione al pubblico\u201d occorre che una comunicazione sia rivolta ad un pubblico che i titolari del diritto d\u2019autore non abbiano considerato al momento in cui abbiano autorizzato la comunicazione iniziale al pubblico<a title=\"\" href=\"#_ftn5\">[5]<\/a>.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">Nel caso di specie la messa a disposizione delle opere tramite un link sul Retriever Sverige non porta a comunicare gli articoli a un pubblico <i>nuovo<\/i> poich\u00e9 il pubblico cui la comunicazione iniziale era diretta era costituito dal complesso dei potenziali visitatori del sito del G\u00f6teborgs-Posten che non prevede misure restrittive. Ne consegue che tutti gli utenti della Rete hanno liberamente accesso agli articoli online. Pertanto, gli utenti che accedono alle opere presenti sul G\u00f6teborgs-Posten grazie al link fornito sul sito di Retriever Sverige \u201c<i>devono essere considerati come potenziali destinatari della comunicazione iniziale e, quindi, ricompresi nel pubblico previsto dai titolari del diritto d\u2019autore al momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale<\/i>\u201d. In mancanza di un pubblico nuovo, l\u2019autorizzazione dei titolari del diritto d\u2019autore del G\u00f6teborgs-Posten non \u00e8 quindi necessaria.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">Inoltre, la Corte sottolinea che ci\u00f2 vale anche se l\u2019articolo pare essere a disposizione sul sito Retriever Sverige e non sul sito del G\u00f6teborgs-Posten. Infatti, \u201c<i>tale circostanza aggiuntiva non modifica affatto la conclusione secondo cui la fornitura su un sito di un collegamento cliccabile verso un\u2019opera protetta, pubblicata e liberamente accessibile su un altro sito, ha l\u2019effetto di mettere a disposizione degli utilizzatori del primo sito l\u2019opera medesima e costituisce, quindi, una comunicazione al pubblico. Tuttavia, dal momento che non vi \u00e8 un pubblico nuovo, per tale comunicazione al pubblico in ogni caso non \u00e8 necessaria l\u2019autorizzazione dei titolari del diritto d\u2019autore<\/i>\u201d. D\u2019altro canto, risulta chiaro che se l\u2019accesso via link a un\u2019opera presente in un altro sito internet elude misure restrittive adottate dal sito in cui l\u2019opera protetta si trova per limitare l\u2019accesso del pubblico ai soli abbonati, l\u2019insieme degli utenti che accedono tramite il collegamento esterno dovr\u00e0 essere considerato quale pubblico nuovo, comportando la necessaria autorizzazione dei titolari.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">In sostanza, in merito alle prime tre questioni, la Corte sostiene che l\u2019articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001\/29 deve essere interpretato nel senso che \u201c<i>non costituisce un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi di tale disposizione, la messa a disposizione su un sito Internet di collegamenti cliccabili verso opere liberamente disponibili su un altro sito Internet<\/i>\u201d.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">La quarta questione del rinvio pone la questione se uno Stato membro possa stabilire una maggiore tutela del diritto esclusivo dell\u2019autore rispetto alla Direttiva 2001\/29. La Corte \u00e8 chiara sul punto: la Direttiva \u201c<i>\u00e8 volta, in particolare, a rimediare all\u2019incoerenza normativa e all\u2019incertezza giuridica che accompagnano la protezione del diritto d\u2019autore<\/i>\u201d. Lo Stato membro che legifera autonomamente per stabilire una tutela maggiore per i titolari del diritto d\u2019autore \u201c<i>avrebbe l\u2019effetto di creare incoerenza normativa e, quindi, incertezza giuridica per i terzi<\/i>\u201d comportando disparit\u00e0 che inciderebbero negativamente sul funzionamento del mercato interno. Sebbene l\u2019articolo 20 della Convenzione di Berna<a title=\"\" href=\"#_ftn6\">[6]<\/a> preveda la possibilit\u00e0 per i Paesi firmatari di concludere \u201caccordi particolari\u201d per conferire ai titolari di diritti d\u2019autore diritti pi\u00f9 ampi di quelli riconosciuti dalla Convenzione stessa, lo Stato membro deve astenersi dall\u2019adottarlo poich\u00e9 contrario al diritto dell\u2019Unione Europea<a title=\"\" href=\"#_ftn7\">[7]<\/a>. Di conseguenza, nel caso di specie l\u2019articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001\/29 osta a che uno Stato membro possa stabilire una maggiore tutela dei titolari del diritto d\u2019autore, includendo nella nozione di comunicazione al pubblico pi\u00f9 forme di messa a disposizione di quelle disposte da tale articolo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">Questa sentenza chiarisce una questione ancora nebulosa sul \u201cdiritto al link\u201d. La posizione della Corte si pone inoltre parzialmente in opposizione all&#8217;attuale giurisprudenza inglese -sulla non gratuit\u00e0 dei link condivisi sui servizi di monitoraggio news a pagamento- e belga -nella controversia contro la condivisione di link su Google News- che proponeva un approccio meno tutelante nei confronti degli aggregatori di notizie.<\/span><\/p>\n<div><br clear=\"all\" \/><\/p>\n<hr align=\"left\" size=\"1\" width=\"33%\" \/>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\"><a title=\"\" href=\"#_ftnref1\">[1]<\/a> Sentenza disponibile al seguente <a href=\"http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dc78c49aaeefde4fe4b47dad9f37267091.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuMc390?text=&amp;docid=147847&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=298974%20\">link<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\"><a title=\"\" href=\"#_ftnref2\">[2]<\/a> http:\/\/www.retriever-info.com\/sv\/<\/span><\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\"><a title=\"\" href=\"#_ftnref3\">[3]<\/a> http:\/\/www.gp.se\/<\/span><\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\"><a title=\"\" href=\"#_ftnref4\">[4]<\/a> http:\/\/eur-lex.europa.eu\/LexUriServ\/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:IT:PDF<\/span><\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\"><a title=\"\" href=\"#_ftnref5\">[5]<\/a> V., per analogia, Sentenza SGAE, cit., punti 40 e 42; ordinanza del 18 marzo 2010, Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, C\u2011136\/09, punto 38, nonch\u00e9 Sentenza ITV Broadcasting e a., cit., punto 39.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\"><a title=\"\" href=\"#_ftnref6\">[6]<\/a> http:\/\/www.wipo.int\/treaties\/en\/text.jsp?file_id=283698#P212_41948<\/span><\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\"><a title=\"\" href=\"#_ftnref7\">[7]<\/a> Sentenza del 9 febbraio 2012, Luksan, C\u2011277\/10.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Micol Nantiat) I social network e i siti web sono sempre pi\u00f9 dinamici e consentono di condividere facilmente notizie e contenuti provenienti da altre fonti online. In particolare, l\u2019utilizzo <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":3773,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[11,30,767,1],"tags":[729,108,730,264,379],"class_list":["post-3719","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-del-web","category-numero-di-marzo-2014","category-news","tag-articolo","tag-autore","tag-autorizzazione","tag-diritto-dautore","tag-internet"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"en","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/02\/070206_internet_02_06.jpg?fit=1800%2C1200&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-XZ","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3719","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3719"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3719\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4033,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3719\/revisions\/4033"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3773"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3719"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3719"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3719"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}