{"id":3743,"date":"2014-03-01T22:02:25","date_gmt":"2014-03-01T21:02:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=3743"},"modified":"2014-03-04T16:37:52","modified_gmt":"2014-03-04T15:37:52","slug":"la-mediazione-tributaria-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate-con-la-circolare-n-1e-del-12-febbraio-2014","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/la-mediazione-tributaria-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate-con-la-circolare-n-1e-del-12-febbraio-2014\/","title":{"rendered":"La mediazione tributaria. Chiarimenti dell\u2019Agenzia delle entrate con la circolare n. 1\/E del 12 febbraio 2014"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><b>(di Mariella Orlando) <\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>La mediazione tributaria.<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell\u2019ottica della riduzione del contenzioso, di particolare rilievo \u00e8 stata l\u2019introduzione della mediazione tributaria, strumento che consente di prevenire l\u2019istaurazione di controversie, ovvero di definire le liti gi\u00e0 sorte con l\u2019Agenzia delle Entrate, senza la necessit\u00e0 di avviare o proseguire un contenzioso<a title=\"\" href=\"#_ftn1\">[1]<\/a>.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La mediazione in ambito tributario \u00e8 obbligatoria per tutte le controversi di valore non superiore a 20.000,00 euro aventi ad oggetto\u00a0 ad avviso di accertamento del tributo, avviso di liquidazione del tributo, provvedimento che irroga le sanzioni,\u00a0\u00a0 ruolo, rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari ed\u00a0 ogni altro atto per il quale la legge prevede l\u2019autonoma impugnabilit\u00e0. In particolare una volta presentata l\u2019istanza, l\u2019Ufficio entro novanta giorni dovr\u00e0 analizzare la richiesta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A seguito dell\u2019approvazione della Legge di Stabilit\u00e0 (L. n. 147 del 2013) sono state apportate significative modifiche alla disciplina della cd. Mediazione tributaria. In particolare, per effetto di tale modifiche la presentazione del reclamo \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 e non pi\u00f9 di ammissibilit\u00e0 del ricorso; la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all\u2019atto impugnato sono sospesi <i>ex lege<\/i> in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere di richiesta di parte, si applicano le regole per il computo dei termini e la sospensioni del periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969 del 742 ed infine che la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, per i quali non sono dovuti n\u00e9 sanzioni\u00a0 n\u00e9 interessi. L\u2019agenzia delle entrate, con la circolare 1\/E del 2014 ha ritenuto necessario fornire dei chiarimenti e le relative istruzioni operative. Innanzitutto precisa che la decorrenza\u00a0 delle disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilit\u00e0 si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all\u2019entrata in vigore della suindicata Legge, ossia dal 2 marzo 2014. Continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni con riferimento alle istanze presentate avverso atti notificati antecedentemente alla predetta data. La nuova disciplina trova applicazione anche alle istanze riguarda il rifiuto tacito dalla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori qualora, alla data del 2 marzo 2014, non sia gi\u00e0 decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza di rimborso.\u00a0 Analizziamo le singole modifiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b style=\"font-size: 14px; line-height: 1.5em;\">L\u2019improcedibilit\u00e0 del ricorso. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 1, comma 611, della legge 147 del 2013 dispone che \u201c<i>la presentazione del reclamo \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l\u2019Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio pu\u00f2 eccepire l\u2019improcedibilit\u00e0 del ricorso e il presidente, se rileva l\u2019improcedibilit\u00e0, rinvia la trattazione per consentire la mediazione\u201d<\/i>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 significa che a seguito di presentazione dell\u2019istanza si attiva il procedimento di mediazione che deve essere concluso entro novanta giorni dalla ricezione della stessa da parte dell\u2019Ufficio; qualora non venga adottato un provvedimento di mediazione, decorso il predetto termine, l\u2019istanza produce gli effetti del ricorso e il contribuente, se intende costituirsi, deve farlo nei successivi trenta giorni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019improcedibilit\u00e0 pu\u00f2 essere eccepita dall\u2019Ufficio, in sede di costituzione in giudizio; tuttavia qualora il giudice non accolga l\u2019eccezione di improcedibilit\u00e0 e da ci\u00f2 derivi un ostacolo alla difesa dell\u2019Ufficio, la sentenza emessa all\u2019esito del giudizio pu\u00f2 essere impugnata anche per violazione dell\u2019art. 17 bis del D. Lgs. n. 546 del 1992.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La presentazione dell\u2019istanza di mediazione, ai sensi del comma 9 bis dell\u2019art. 17 bis, comporta la sospensione <i>ex lege<\/i> dell\u2019esecuzione dell\u2019atto impugnato per novanta giorni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se il contribuente, costituitosi prematuramente, chiede la sospensione dell\u2019esecuzione dell\u2019atto impugnato ai sensi dell\u2019art. 47 del D.Lgs. 546 del 1992 il Presidente fissa la trattazione dell\u2019istanza di sospensione anteriormente al decorso dei novanta giorni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>I contributi previdenziali e assistenziali.<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 1 della Legge n. 147 del 2013 ha inserito che \u201cl\u2019esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile \u00e8 riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi\u201d<a title=\"\" href=\"#_ftn2\">[2]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali rileva ai fini del perfezionamento della mediazione e va effettuato tramite modello F24.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>La sospensione della riscossione.<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 1, comma 611, della Legge 147 del 2013 ha disposto anche che \u201c la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all\u2019atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all\u2019art. 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d\u2019imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilit\u00e0 di cui al comma 2\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto- secondo anche quanto chiarito all\u2019Agenzia delle Entrate \u2013 a seguito di ricevimento dell\u2019istanza, l\u2019ente impositore \u00e8 tenuto a non procedere all\u2019affidamento dell\u2019incarico ed a comunicare all\u2019agenzia di riscossione la sospensione della riscossione se l\u2019atto impugnato \u00e8 un ruolo, o comunque a non procedere all\u2019iscrizione a ruolo degli stessi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia in caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione dell\u2019istanza, la sospensione non opera, senza necessit\u00e0 di attendere la dichiarazione giudiziale di improcedibilit\u00e0 del ricorso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>L\u2019instaurazione del giudizio.<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l\u2019accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli artt. 22 e 23 decorrono dalla predetta data.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019istanza presentata avverso gli atti notificati a decorrere dal 2 marzo 2014, qualora il procedimento di mediazione non si sia concluso con un accoglimento o con la formalizzazione di un acconto, i termini per la costituzione in giudizio delle parti di cui agli artt. 22 e 23 del D. Lgs. N. 546 del 1992 decorrono dal compimento dei novanta giorni dal ricevimento dell\u2019istanza da parte dell\u2019Ufficio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In altri termini\u00a0 la notifica del provvedimento dell\u2019Ufficio che respinge o accoglie parzialmente l\u2019istanza non rileva ai fini della decorrenza dei termini per la costituzione in giudizio delle parti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con riferimento invece alle istanze presentante avverso gli atti notificati prima del 2 marzo 2014 i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente iniziano a decorrete dal compimento dei novanta giorni dal ricevimento dell\u2019istanza da parte dell\u2019Agenzia delle Entrate o dal provvedimento con il quale l\u2019Ufficio respinge o accoglie parzialmente l\u2019istanza di reclamo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell\u2019ipotesi in cui il contribuente impugni un atto emesso dall\u2019Agenzia di riscossione e sollevi eccezioni concernenti sia l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019Agenzia delle entrate sia quella dell\u2019Agenzia di riscossione, deve attendersi il decorso dei novanti giorni per la costituzione in giudizio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ne consegue che per le istanze presentate avverso gli atti notificati a decorrere dal 2 marzo 2014, il termini per la costituzione in giudizio del ricorrente e quello per la costituzione in giudizio del resistente decorrono dal compimento dei novanti giorni dal ricevimento dell\u2019istanza da parte dell\u2019Ufficio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per le istanze presentate avverso un atto notificato prima del 2 marzo 2014, i termini per la costituzione in giudizio decorre dalla scadenza dei novanti giorni ovvero dalla notifica del provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale dell\u2019istanza.<\/p>\n<div><\/div>\n<hr align=\"left\" size=\"1\" width=\"33%\" \/>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref1\">[1]<\/a> Circolare n. 22\/E del 2012. L\u2019importanza del ricorso agli strumenti deflattivi \u00e8 evidenziata anche nella Convenzione triennale con il MEF per gli esercizi 2011-2013.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a title=\"\" href=\"#_ftnref2\">[2]<\/a> Tale punto era gi\u00e0 stato inserito nella circolare n. 9\/E del 2012<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Mariella Orlando) La mediazione tributaria. 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