{"id":4662,"date":"2014-04-01T00:16:29","date_gmt":"2014-03-31T22:16:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=4662"},"modified":"2014-04-01T00:16:29","modified_gmt":"2014-03-31T22:16:29","slug":"i-recenti-orientamenti-della-giurisprudenza-sulla-impugnabilita-dellestratto-di-ruolo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/i-recenti-orientamenti-della-giurisprudenza-sulla-impugnabilita-dellestratto-di-ruolo\/","title":{"rendered":"I recenti orientamenti della giurisprudenza sulla impugnabilit\u00e0 dell\u2019estratto di ruolo"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(di Mariella Orlando)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ad oggi non esiste ancora un orientamento\u00a0 univoco sulla legittimit\u00e0 all\u2019impugnazione dell\u2019estratto di ruolo. In particolare una parte della giurisprudenza ritiene l\u2019estratto di ruolo non impugnabile dal contribuente in quanto atto interno all\u2019amministrazione finanziaria; differentemente l\u2019altra parte qualifica l\u2019estratto di ruolo come una parziale riproduzione del ruolo e conseguentemente basta la semplice ricezione della notizia dell\u2019esistenza di una pretesa tributaria per far sorgere, in capo al contribuente, un interesse ad agire tendente a chiarire la sua posizione con il fisco.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il presente lavoro vuole \u00a0mettere in luce\u00a0 le diverse interpretazioni della giurisprudenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">1.L\u2019impugnabilit\u00e0 dell\u2019estratto di ruolo<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di recente la Corte di Cassazione (Cass. civ, ord 6 luglio 2010 n. 15946) ha ammesso nell\u2019ambito del processo tributario il gravame avverso il c.d. estratto di ruolo, ovvero di quella certificazione rilasciata dall\u2019agente di riscossione al contribuente a seguito di una sua richiesta allo sportello informativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La pronuncia in questione appare condivisibile nella misura in cui aumenta la possibilit\u00e0 di tutela giudiziale nei confronti di\u00a0 un atto potenzialmente lesivo per il contribuente. Emerge per\u00f2 un contrato di questo orientamento giurisprudenziale di legittimit\u00e0 rispetto alle ultime novit\u00e0 legislative, tese ad assicurare una sempre maggiore speditezza alla riscossione delle imposte, prevedendo in alcune ipotesi la soppressione dell\u2019iscrizione a ruolo, in favore dell\u2019inserimento diretto, nell\u2019atto di accertamento, dell\u2019<i>exquatur <\/i>proprio del ruolo esattoriale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ammettere l\u2019impugnabilit\u00e0 dell\u2019estratto di ruolo si pone in contrasto con la politica perseguita dal legislatore producendo l\u2019effetto avverso, ossia rallentare, potenzialmente, la procedura di riscossione, esponendola a liti pretestuose con finalit\u00e0 soltanto dilatorie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per altro se appare inconfutabile che le regole della riscossione definiscono il ruolo come atto interno dell\u2019amministrazione , che assume fisionomia giuridica di provvedimento amministrativo soltanto attraverso la notifica della cartella di pagamento (che diviene definitiva trascorsi sessanta giorni dalla sua notifica, in assenza di ricorso nei termini indicati dall\u2019art. 21 del D.Lgs. n. 546\/1992), a maggior ragione deve essere inteso come improduttivo di effetti giuridici il suo estratto, ossia la semplice certificazione dei risultati scaturenti dalla interrogazione del sistema informatico dell\u2019agente di riscossione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In termini generali, l\u2019intendo della Cassazione di adeguare il complesso di garanzie e delle tutela accordate al contribuente, proprio in questa fase storica nella quale la produzione normativa \u00e8 impegnata a potenziare l\u2019attivit\u00e0 di riscossione, non controbilanciando tale maggiore forza coattiva con la previsione di adeguati mezzi di tutela per il cittadino pe evitare inevitabilmente effetti distorsivi del sistema.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questo senso devono essere interpretate le regole che lo stesso Legislatore ha imposto al concessionario con le nuove disposizioni previste dal Decreto n. 70\/2011.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella recente pronuncia della Cassazione n. 2248 del 2014, i giudici \u2013 nel confermare quanto detto pocanzi- \u00a0hanno ritenuto che nonostante il ruolo rappresenti un atto interno dell\u2019amministrazione, costituisce comunque uno strumento fondamentale della riscossione poich\u00e9 contiene l\u2019indicazione del periodo d\u2019imposta, cui l\u2019iscrizione si riferisce, dell\u2019imponibile, dei versamenti e dell\u2019imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente: tale iscrizione costituisce, il valido e legittimo titolo per la riscossione del tributo, mentre la cartella esattoriale costituisce lo strumento mediante il quale la pretesa esattoriale viene portata a conoscenza del debitore d\u2019imposta. Ne deriva che il momento determinante per l\u2019instaurazione del rapporto giuridico di riscossione \u00e8 quello della formazione del ruolo e non gi\u00e0 quello della notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In pratica, l\u2019estratto di ruolo consegnato dal concessionario della riscossione al contribuente \u00e8 impugnabile se questi \u00e8 venuto a conoscenza della cartella esattoriale per la prima volta grazie a tale atto. Infatti- come ripreso nelle sentenze della Cassazione n. 724 del 2010 e n. 27385 del 2008 &#8211;\u00a0 si riconosce \u201c la possibilit\u00e0 di ricorrere alla tutela del Giudice Tributario avverso tutti gli atti adottati dall\u2019ente impositore senza necessit\u00e0 di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D\u2019Altronde, si pu\u00f2 facilmente comprendere il forte interesse all\u2019impugnabilit\u00e0 delle cartelle attraverso gli estratti di ruolo, in quanto basti pensare che nel caso in cui il contribuente avesse ricevuto un atto esecutivo da parte di Equitalia per quelle pretese tributari \u2013 si pensi al pignoramento sul conto corrente bancario o ad un pignoramento mobiliare \u2013 sarebbe stato totalmente privo di tutela e non avrebbe avuto la possibilit\u00e0 di opporsi. Infatti, ai sensi dell\u2019art. 57 del DPR 602\/73 per i debiti tributari \u201cnon sono ammesse le opposizioni regolate dall\u2019art. 615 cpc\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In pratica, per legge e solo per i debiti tributari se il contribuente riceve uno degli strumenti esecutivi sopra citati non ha pi\u00f9 la possibilit\u00e0 di contestare il debito (attraverso una normale opposizione all\u2019esecuzione ex art. 615 cpc) poich\u00e9 ci\u00f2 \u00e8 escluso dallo stesso legislatore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il contribuente, dunque, nel caso di specie si sarebbe trovato nella situazione paradossale di venire a conoscenza del debito tributario solo a seguito del ricevimento di un pignoramento ma non di poter contestare la mancata notifica delle precedenti cartelle esattoriali. Ovviamente una situazione del genere sarebbe palesemente incostituzionale e per questo motivo si ritiene saggia la scelta di ritenere impugnabili gli estratti di ruolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A chi sostiene che il ruolo non abbia un vero e proprio contenuto impositivo, la Corte risponde che, comunque, \u00e8 compito del giudice valutare il contenuto sostanziale impositivo, inteso quale attitudine a rappresentare e rendere conoscibile la pretesa tributaria negli elementi essenziali e sufficienti per adire la tutela amministrativa o giudiziale. Di contro \u00e8\u00a0 evidente poi che la ricorribilit\u00e0 dell\u2019estratto di ruolo consentirebbe a chiunque di predeterminare a proprio piacimento i termini a quo di proposizione del gravame, ovvero di eludere quelli riguardanti la cartella esattoriale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non si ravvisa assenza di tutela per il contribuente per la quale \u00e8 necessario l\u2019intervento interpretativo fornito dalla Corte di Cassazione. Infatti anche nella circostanza di accertata nullit\u00e0 della notifica della cartella esattoriale, il rimedio processuale per accertarne la sua inesistenza o contestarne l\u2019iscrizione a ruolo \u00e8 garantito dalla diretta impugnabilit\u00e0 dei successivi atti esecutivi, come l\u2019avviso di mora, il pignoramento o gli altri strumenti cautelari quali il fermo amministrativo e l\u2019ipoteca. Il loro eventuale accoglimento determinerebbe la nullit\u00e0 anche della procedente cartella di pagamento, non notificata correttamente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto in tale ipotesi, la giurisprudenza prevalente constata la nullit\u00e0 del precedente atto impositivo riconosce la possibilit\u00e0, attraverso l\u2019atto successivo ritualmente notificato e impugnato, di contestare le ragioni del credito evidenziate nell\u2019atto precedente, dal momento che manca la regolare notifica del provvedimento impositivo autonomo (Cass. Se. Un. Sent. 25 luglio 2007 n. 16412)<a title=\"\" href=\"#_ftn1\">[1]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">2. L\u2019estratto di ruolo come un atto interno dell\u2019amministrazione e pertanto non impugnabile.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In aperta antitesi si pongono altre pronunce giurisprudenziali, le quali ritengono l\u2019estratto di ruolo non impugnabile dal contribuente perch\u00e9 \u00a0atto interno all\u2019amministrazione finanziaria<a title=\"\" href=\"#_ftn2\">[2]<\/a>.\u00a0 Nello specifico l\u2019estratto di ruolo non pu\u00f2 essere oggetto di autonoma impugnazione davanti al giudice tributario, e questo perch\u00e9 senza la notifica di un atto impositivo non c\u2019\u00e8 alcun interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c. a radicare una lite tributaria<a title=\"\" href=\"#_ftn3\">[3]<\/a>; l\u2019estratto di ruolo, quindi, pu\u00f2 essere impugnato soltanto unitamente alla cartella di pagamento che sia stata notificata e ci\u00f2 \u00e8 altres\u00ec confermato dalla struttura oppositiva del processo tributario, che non ammette preventive azioni di accertamento negativo del tributo<a title=\"\" href=\"#_ftn4\">[4]<\/a>.<\/p>\n<p>La recente sentenza della Cassazione n. 6395 del 2014 ha chiarito che l\u2019estratto di ruolo \u2013 essendo un atto interno dell\u2019amministrazione \u2013 non pu\u00f2 essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato sempre insieme alla cartella (nella quale il ruolo viene trasfuso). Altrimenti, il ricorso contro il ruolo non \u00e8 possibile, per mancanza di interesse concreto ed attuale del contribuente ad istaurare una lite tributaria: il ruolo, infatti, non costituisce una vera e propria pretesa tributaria, ossia una intimazione o un avviso a pagare (questi ultimi , invece, sono contenuti tipici solo della cartella ed \u00e8 contro quest\u2019ultima che, invece, il contribuente deve ricorrere davanti al giudice).<\/p>\n<p>Ci\u00f2 significa che l\u2019estratto di ruolo pu\u00f2 essere impugnato soltanto unitamente alla cartella\u00a0 che sia stata notificata. Ci\u00f2\u00a0 che \u00e8 altres\u00ec confermato dalla struttura oppositiva del processo tributario, che non ammette preventive azioni di accertamento negative del tributo.<\/p>\n<p align=\"right\"><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div><\/div>\n<hr align=\"left\" size=\"1\" width=\"33%\" \/>\n<div>\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref1\">[1]<\/a> La decisione della Suprema Corte risulta conforme all\u2019univoco orientamento interpretativo che ritiene impugnabile \u201ctutti quegli atti con cui l\u2019amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definitiva (Cass., sen 15 ottobre 2010 n. 14373).<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref2\">[2]<\/a> Cass. sent. n. 6395 del 19.03.2014<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref3\">[3]<\/a> Cass. sent n. 6610 del 15 marzo 2013.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref4\">[4]<\/a> Sentenza n. 89\/02\/07 la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Mariella Orlando) Ad oggi non esiste ancora un orientamento\u00a0 univoco sulla legittimit\u00e0 all\u2019impugnazione dell\u2019estratto di ruolo. 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