{"id":4908,"date":"2014-04-01T00:18:59","date_gmt":"2014-03-31T22:18:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=4908"},"modified":"2014-04-01T00:18:59","modified_gmt":"2014-03-31T22:18:59","slug":"la-riforma-di-equitalia-cosa-e-cambiato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/en\/la-riforma-di-equitalia-cosa-e-cambiato\/","title":{"rendered":"La riforma di Equitalia: cosa \u00e8 cambiato?"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(di Debora Mirarchi)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La riforma della fase della riscossione del debito tributario \u00e8 stata uno degli obiettivi degli ultimi esecutivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Complice il periodo di forte contrazione economica da pi\u00f9 fronti e da diverso tempo si sono susseguite incessanti richieste a favore di una sistematica ridisegnazione e dei poteri e delle competenze affidate all\u2019ente di riscossione anche attraverso la predisposizione di nuovi strumenti di dialogo con il contribuente e canali sempre pi\u00f9 rapidi e accessibili per lo scambio di informazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In tale ottica \u00e8 stato messo un freno all\u2019odiato quanto frequente fenomeno delle \u201ccartelle pazze\u201d attraverso una rivisitazione della procedura di sospensione dei ruoli e l\u2019ampliamento del numero di ipotesi in cui essa pu\u00f2 trovare applicazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Diverso \u00e8, invece, l\u2019obiettivo che ha animato gli altri interventi di riforma.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci si riferisce al c.d. \u201ccondono\u201d delle cartelle esattoriali, prorogato <i>in extremis<\/i> allo scorso 31 marzo 2014, con cui i contribuenti, destinatari di una cartella di pagamento, hanno potuto \u201cregolarizzare\u201d la propria posizione debitoria pagando, in una unica soluzione, gli importi iscritti a ruolo con uno sconto sugli interessi di mora (pari al 5,22% su base annua) e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo che, per espresso rinvio dell\u2019art. 30 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602 al Decreto del Ministero delle Finanze sono fissi nella misura del 3,5% per gli anni 2010-2014.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come tutte le sanatorie anche la definizione agevolata delle cartelle ha risposto a specifiche esigenze di cassa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sicuramente pi\u00f9 apprezzabile, perch\u00e9 rivolta a determinate categorie di soggetti che versano in situazioni di difficolt\u00e0, \u00e8 la previsione della impignorabilit\u00e0 della prima casa e della possibilit\u00e0 di pagare i debiti fiscali attraverso un piano di rateazione pi\u00f9 lungo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>\u00a0<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>1. <span style=\"text-decoration: underline;\">Sospensione \u201cautomatica\u201d delle cartelle di pagamento<\/span><\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Legge 24 dicembre 2012, n. 228, c.d. Legge Stabilit\u00e0 2013, ha introdotto e disciplinato la nuova sospensione automatica della riscossione di importi iscritti a ruolo dall\u2019ente impositore ma, in realt\u00e0, non dovuti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nei casi in cui il credito vantato dall\u2019Erario sia stato interessato da un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa o da una sentenza di annullamento parziale o totale, da un provvedimento di sgravio o, ancora, sia intervenuta una causa di prescrizione o decadenza antecedente alla formazione del ruolo, la riscossione pu\u00f2 essere temporaneamente sospesa con la semplice presentazione di un apposito modello.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Presentata la dichiarazione con la relativa documentazione a supporto, ai sensi dell\u2019art. 1, comma 537, della Legge Stabilit\u00e0 2013, \u201c<i>gli enti e le societ\u00e0 incaricate per la riscossione dei tributi<\/i> [\u2026] <b><i>sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle some iscritte a ruolo<\/i><\/b>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La nuova sospensione ha, da subito, riscosso grande entusiasmo merito anche dell\u2019ampio spazio riservato da quotidiani, riviste specializzate e di settore che, nel commentare la novit\u00e0 in parola, hanno sottolineato, in particolare, la possibilit\u00e0 per il contribuente di sospendere la fase della riscossione con un semplice click.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E, in effetti, la portata innovativa della norma <i>de qua<\/i> \u00e8 innegabile soprattutto se confrontata con l\u2019ormai \u201cvecchia\u201d sospensione di cui alla Direttiva n. 10\/2010, rispetto alla quale contempla una casistica pi\u00f9 ampia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La nuova procedura cautelare pu\u00f2, infatti, trovare applicazione in tutte le ipotesi gi\u00e0 previste dalla vecchia Direttiva ma anche nei casi di sopravvenuta prescrizione o intervenuta decadenza del diritto di credito e in un numero indefinito di altri casi non ben definito grazie all\u2019ampia e generica formulazione dell\u2019art. 1, comma 538, lett. f).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Niente pi\u00f9 inutili ricorsi cautelativi o istanze di annullamento in autotutela. Al contribuente spetta l\u2019onere di presentare apposita domanda, correlata da idonea documentazione atta a dimostrare la non debenza del debito, per ottenere la sospensione automatica del ruolo. Il vero elemento di novit\u00e0 risiede, quindi, nella assenza, seppur nella fase iniziale, di preventiva valutazione da parte dell\u2019ente impositore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli importi iscritti a ruolo sono, infatti, temporaneamente sospesi sino all\u2019esame dell\u2019ente impositore, per il solo effetto della presentazione della dichiarazione da parte del contribuente<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con la nuova procedura, quindi, prima si sospende e poi, nelle more, si decide.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le fasi successive alla presentazione della dichiarazione sono scandite da tempistiche precise: entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione il concessionario della riscossione trasmette tutta la documentazione pervenuta all\u2019ente creditore che ha sessanta giorni per verificare la debenza del credito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In ogni caso l\u2019ente impositore deve comunicare, entro 220 giorni, direttamente al debitore le proprie valutazioni sulla fondatezza del debito o anche sulla inidoneit\u00e0 della documentazione prodotta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Medesima comunicazione deve essere inviata all\u2019agente della riscossione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore, l\u2019agente procede all\u2019annullamento <i>tout court<\/i> del diritto di credito e all\u2019automatico discarico dei relativi ruoli.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2. <i><span style=\"text-decoration: underline;\">L\u2019impignorabilit\u00e0 della prima casa<\/span><\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 52 del c.d. Decreto del fare del 21 giugno 2013, n. 69 ha posto un importante limite alla pignorabilit\u00e0 della prima casa nei casi in cui il contribuente ometta di adempiere al proprio debito con l\u2019Erario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La predetta disposizione ha, infatti, riscritto l\u2019art. 76 del D.P.R. n. 602\/73, statuendo che l\u2019agente della riscossione non pu\u00f2 dare corso all\u2019espropriazione di un immobile a condizione che:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>il contribuente debitore sia proprietario di un solo bene immobile,<\/li>\n<li>si tratti di immobile adibito ad uso abitativo,<\/li>\n<li>l\u2019immobile non abbia le caratteristiche di \u201cabitazione di lusso\u201d di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969 o non sia classificato nelle categorie catastali A\/8 (abitazioni in ville) ed A\/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici),<\/li>\n<li>il contribuente abbia la residenza anagrafica nell\u2019unico immobile di sua propriet\u00e0.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le citate condizioni devono essere tutte rispettate: l\u2019insussistenza di una sola di essere, anche se a prima vista di importanza secondaria, fa scattare il venir meno del beneficio con la possibilit\u00e0 per Equitalia di pignorare l\u2019immobile prima casa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3. <i><span style=\"text-decoration: underline;\">Rate pi\u00f9 numerose per pagare<\/span><\/i><\/p>\n<pre>Altra importante novit\u00e0, in vigore gi\u00e0 a partire dallo scorso novembre, riguarda la possibilit\u00e0 di \u201callungare\u201d il complessivo piano di rateazione per il pagamento di debiti nei confronti dell\u2019Erario sino al limite di 120 rate mensili. \u00c8 quanto previsto dal Decreto del fare che all\u2019art. 52 ha stabilito che le persone fisiche, le ditte individuali in regime fiscale semplificato e le imprese che si trovino in una \u201c<i>comprovata e grave situazione di difficolt\u00e0 legata alla congiuntura economica<\/i>\u201d possono pagare il proprio debito nei confronti di Equitalia diluito in dieci anni.<\/pre>\n<pre>Si tratta di una rateazione straordinaria accessibile per determinate categorie di soggetti che, oltre a trovarsi in una difficile situazione economica, devono dimostrare la sussistenza di specifici requisiti di carattere oggettivo individuati con Decreto del Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013.<\/pre>\n<pre>Per accedere alla nuova forma di rateazione l\u2019art. 3 del predetto decreto prevede che l\u2019importo di ogni singola rata deve essere superiore, per le persone fisiche e le ditte individuali, a una soglia minima pari al 20% del reddito mensile, risultante dall\u2019Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) esposto nel modello Isee e al 10% del valore della produzione mensile per tutte le altre imprese. Queste ultime, inoltre, dovranno dimostrare che il loro indice di liquidit\u00e0, risultante dal bilancio, sia compreso fra il valore 0.5 e il valore 1.<\/pre>\n<pre>\u00c8 interessante notare che per espressa previsione normativa dell\u2019art. 4 del citato D.M.\u00a0 \u201c<i>i piani di rateazione ordinari e i piani di rateazione\u00a0 in\u00a0 proroga ordinari gi\u00e0 accordati alla data di entrata in vigore del presente\u00a0 decreto, possono, su richiesta del debitore e in presenza\u00a0 delle\u00a0 condizioni\u00a0 di\u00a0 cui all'<\/i><a href=\"http:\/\/home.ilfisco.it\/perl\/fol.pl?cmd-doc=362402%20omenid%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D\"><i>art. 3<\/i><\/a><i>, essere aumentati fino a 120 rate<\/i>\u201d.<\/pre>\n<pre>La c.d. dilazione straordinaria \u00e8, quindi, retroattiva.<\/pre>\n<pre>Allo stesso modo \u00e8 applicabile, in via retroattiva, la nuova causa di decadenza dalla dilazione dei ruoli prevista dall\u2019art. 52, comma 1, lett. a), n. 2) del Decreto n. 69\/13 che ha innalzato da due a otto il numero della rate il cui omesso pagamento determina il venir meno del \u201cbeneficio\u201d. Lo ha chiarito l\u2019Amministrazione finanziaria che con la recente risoluzione n. 32\/E del 19 marzo 2014, al fine di evitare possibili disparit\u00e0 di trattamento, ha stabilito che la nuova causa di decadenza \u00e8 applicabile anche a piani di rateazione gi\u00e0 in essere.<\/pre>\n<p style=\"text-align: justify;\">4. <i><span style=\"text-decoration: underline;\">Compensazione con debiti dello Stato<\/span><\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dopo una lunga attesa le richieste delle numerose imprese che intrattengono rapporti di varia natura con lo Stato sono state ascoltate. Con il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, \u00e8 stato introdotto il nuovo articolo 28 <i>quinquies<\/i> al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che prevede la compensazione di debiti dovuti sulla base di istituti definitori della pretesa impositiva e strumenti deflattivi del contenzioso con \u201c<i>i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello\u00a0 Stato,\u00a0 degli\u00a0 enti\u00a0 pubblici\u00a0 nazionali, delle regioni, degli\u00a0 enti\u00a0 locali\u00a0 e\u00a0 degli\u00a0 enti\u00a0 del\u00a0 Servizio\u00a0 sanitario nazionale\u00a0 per\u00a0 somministrazioni,\u00a0 forniture\u00a0 e\u00a0 appalti\u201d. <\/i>La norma <i>de qua <\/i>si rivolge a professionisti o imprese che vantano crediti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni \u201c<i>per somministrazione, forniture,\u00a0 appalti\u00a0 e\u00a0 servizi,\u00a0 anche professionali, maturati\u00a0 nei\u00a0 confronti\u00a0 della\u00a0 pubblica\u00a0 amministrazione\u00a0 e certificati\u00a0 secondo\u00a0 le\u00a0 modalit\u00e0\u00a0 previste\u00a0 dai\u00a0\u00a0 decreti\u00a0\u00a0 del\u00a0\u00a0 Ministro dell&#8217;economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno\u00a0 2012,\u00a0 pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e\u00a0 nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, <\/i><i>\u00a0in ragione di attivit\u00e0 o mansioni espletate nei confronti degli stessi enti statali<\/i>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tali soggetti possono compensare eventuali crediti con debiti fiscali con l\u2019unico limite che \u201c<i>la somma scritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato<\/i>\u201d.<\/p>\n<pre><\/pre>\n<pre><\/pre>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Debora Mirarchi) La riforma della fase della riscossione del debito tributario \u00e8 stata uno degli obiettivi degli ultimi esecutivi. 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